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ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Legge
21 luglio 2000, n. 205 (in Gazz. Uff., 26 luglio, n. 173). - Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
Disposizioni
sul processo amministrativo.
1.
(Omissis). (1)
2.
(Omissis). (2)
3.
(Omissis). (3)
4.
(Omissis). (4)
(1)
Sostituisce i commi dal primo al quinto dell'art. 21 della l.
6 dicembre 1971, n. 1034.
(2)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 44 del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054.
(3)
Aggiunge, in fine, tre commi all'art. 23 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
(4)
Modifica l'art. 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.
Articolo
2
Ricorso
avverso il silenzio dell'amministrazione.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Inserisce l'art. 21-bis, dopo l'art. 21 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
Articolo
3
Disposizioni
generali sul processo cautelare.
1.
(Omissis). (1)
2.
(Omissis). (2)
3.
Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata
in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni
decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura
o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4.
Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati
danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto,
la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con
atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
su conforme parere del Consiglio di Stato.
(1)
Sostituisce il settimo comma, inserendone altri otto, dell'art.
21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(2)
Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 28 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
Articolo
4
Disposizioni
particolari sul processo in determinate materie.
1.
(Omissis). (1)
2.
(Omissis). (2)
3.
Nei giudizi ai sensi dell'art. 25, commi 5 e seguenti, della legge
7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente
senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale
dell'ente.
(1)
Inserisce l'art. 23-bis, dopo l'art. 23 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
(2)
Abroga l'art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv., con modificazioni,
in l. 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'art. 1 della
l. 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo
5
Giudice
unico delle pensioni.
1.
In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra
la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,
attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2.
Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli
420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3.
Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara
interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero
la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta
Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente,
il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere
riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione.
Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro
novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio
è dichiarato estinto. (1)
(1)
Comma modificato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo
6
Disposizioni
in materia di giurisdizione.
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella
scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale.
2.
Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione
del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato
rituale di diritto.
Articolo
7
Modifiche
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
(Omissis). (1)
b)
(Omissis). (2)
c)
(Omissis). (3)
(1)
Sostituisce l'art. 33 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.
(2)
Sostituisce l'art. 34 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.
(3)
Sostituisce l'art. 35 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.
Articolo
8
Giurisdizione
esclusiva.
1.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del
codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il
presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone
con ricorso.
2.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura
patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza
di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente
esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando,
in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui
agli articoli 186- bis e 186- ter
del codice di procedura civile.
3.
Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo
regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della
sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella
prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile,
entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso
o dell'istanza di parte se separata.
4.
Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio
innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
Articolo
9
Decisioni
in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali.
1.
(Omissis). (1)
2.
A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo
il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito
avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti
di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la
firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso
medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova
domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del
termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo
comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
3.
Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata
e Ia perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi
1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti
in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4.
(Omissis). (2)
(1)
Sostituisce l'ultimo comma, inserendone altri quattro, dell'art.
26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(2)
Sostituisce il quinto comma dell'art. 31 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
Articolo
10
Esecuzione
di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei
conti.
1.
(Omissis). (1)
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio
innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime
e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello
della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse
da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali
centrali d'appello della Corte dei conti.
3.
Ad eccezione di quanto disposto dall'art. 105, primo comma, del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi
alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei
conti. E' abrogato l'art. 105, secondo comma, del citato regolamento
approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
(1)
Aggiunge un comma all'art. 33 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo
11
Rinvio
delle controversie al tribunale amministrativo regionale.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 35 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
Articolo
12
Mezzi
per l'effettuazione delle notifiche.
1.
Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso
o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo,
compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art.
151 del codice di procedura civile.
Articolo
13
Obbligo
di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi
regionali.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 21 della l. 27 aprile
1982, n. 186.
Articolo
14
Aumento
dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella Aallegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di
sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello
dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari
dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2.
A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione
organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali e aumentata nella misura
complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate
dagli aumenti di cui al medesimo comma 1 (1).
3.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
(1)
Per la ripartizione della dotazione organica complessiva del
personale amministrativo appartenente alla Giustizia amministrativa
vedi il dec. 7 marzo 2003.
Articolo
15
Pubblicità
dei pareri del Consiglio di Stato.
1.
I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione
del presidente del collegio e dell'estensore.
Articolo
16
Integrazione
dell'istruttoria mediante consulenza tecnica.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Modifica il primo comma dell'art. 44 del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054.
Articolo
17
Ufficio
del segretariato generale della giustizia amministrativa.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Sostituisce l'art. 4 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo
18
Modificazione
della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
1.
(Omissis). (1)
2.
In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), della legge 27 aprile
1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa
alla scadenza del consiglio stesso.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza
della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4.
Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di
lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001.
(1)
Sostituisce l'art. 7 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo
19
Carichi
di lavoro dei magistrati.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Aggiunge il numero 6-bis), primo comma, all'art. 13 della l.
27 aprile 1982, n. 186.
Articolo
20
Autonomia
finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.
1.
(Omissis). (1)
(1)
Inserisce l'art. 53-bis, dopo l'art. 53 della l. 27 aprile 1982,
n. 186.
Articolo
21
Estensione
ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'art.
7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati
dell'ordine giudiziario.
1.
La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 della legge
21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati
amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè
dei magistrati della Corte dei conti.
Articolo
22
Copertura
finanziaria.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni
annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto
a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente,
per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto
a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.