Silenzio-rifiuto - fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 – inconfigurabilità.
Il Tar Campania riprende quell’orientamento, costante in giurisprudenza,
secondo il quale, - la fattispecie di cui all’art. 13 L. 47/85, oggi sostituita
dall’art.36 Testo Unico Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura
di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e
non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che il provvedimento
dell’amministrazione, in quanto tacito, esonera la PA dal fornire una risposta
esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione
di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
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N.
2765 Reg.Sent.
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IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
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Anno 2006
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IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
per
la CAMPANIA
– NAPOLI Sezione VI
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N. 5462
Reg.Ric.
Anno 1996
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2006
sul ricorso n. 5462 del 1996 proposto da
G DM rappresentata e difesa da: Avv. to Vittorio Di Meglio con studio in
Ischia e dunque entrambi da intendersi legalmente domiciliati presso Segreteria
TAR in piazza Municipio n.29 Napoli
contro
COMUNE DI ISCHIA
non costituito
per l’annullamento, previa sospensione
del silenzio rifiuto sulla domanda di
concessione in sanatoria ordinaria n.5202 del 16.2.1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2006, relatore il Referendario
dott. Sergio Zeuli, i difensori, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 13 giugno 1996 e
depositato il giorno 11 luglio la ricorrente impugnava la fattispecie indicata
in epigrafe, chiedendone l’annullamento esponendo, a tal proposito, le seguenti
circostanze:
il Comune aveva emesso ordinanza di sospensione
dei lavori, in data 30.1.1996 a seguito di lavori da lei iniziati, e
consistenti in un ampliamento di mq. 60 circa dell’appartamento in sua
proprietà in via Delle Vigne di Ischia.
A fronte di detto provvedimento, aveva presentato
in data 16 febbraio 1996 istanza di accertamento in conformità sulla quale si
era formato il silenzio-rifiuto.
Nella prospettazione attorea, tale comportamento
era illegittimo, dal momento che l’attivazione del procedimento imponeva alla
PA di pronunciarsi Conseguentemente per tale motivo, e perché il provvedimento
così emesso era del tutto privo di motivazione, si doveva ritenere illegittimo
il comportamento serbato nell’occorso dalla PA.
Anche a voler ritenere che detto silenzio
integrasse un’ipotesi di silenzio rigetto, esso doveva considerarsi comunque
infondato nel merito, perché aveva ad oggetto opere accessorie e pertinenziali
del manufatto pre-esistente.
La causa, dopo le conclusioni dei difensori, come
da verbale, veniva spedita in decisione all’odierna udienza.
DIRITTO
La ricorrente, come detto in fatto, deduce
innanzitutto l’illegittimità del
comportamento della PA sotto il duplice profilo dell’inadempimento all’obbligo
di pronunciarsi su di essa incombente e perché, conseguentemente, la stessa non
avrebbe dato adeguata contezza dei motivi che la indussero a rigettare
l’istanza di sanatoria, contravvenendo al disposto di cui all’art.3 L.241/90.
Nella ricostruzione attorea è perciò evidente che
la fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 venga considerata quale ipotesi di
cd. “silenzio rifiuto”.
Al contrario, va osservato che per giurisprudenza
costante, anche di questo Tribunale, (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli,
sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5484)
- dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, né emergono dal
ricorso elementi idonea a confutare tale impostazione
- la
fattispecie di cui all’art. 13
L. 47/85, oggi sostituita dall’art.36 Testo Unico
Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura di atto tacito di reiezione
dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito,
esonera la PA dal
fornire una risposta esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a
suo carico un’omissione di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte
ricorrente.
Quanto alla contestata insussistenza, in fatto,
dei presupposti per l’esercizio del potere demolitorio, si osserva che dette
opere sono consistite – come si desume dalla stessa istanza presentata dalla
parte ed allegata al ricorso – in realizzazione di circa mq. 100, di cui 40 mq.
circa rappresentano un ampliamento dell’originario volume. Non può pertanto
fondatamente sostenersi che trattavasi di opere che non avrebbero richiesto un
provvedimento concessorio. Dunque, a fronte di esse, si impone la demolizione e
conseguentemente va ritenuto legittimo il comportamento reiettivo tacito tenuto
dall’amministrazione a seguito dell’inoltro della richiesta di accertamento in
conformità.
Tali motivi inducono al rigetto del ricorso. Non
v’è pronuncia sulle spese, non essendoci costituzione dell’amministrazione
intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
– sede di Napoli – Sezione VI, pronunciando sul ricorso n. 5462/1996,
meglio in epigrafe specificato, proposto da GD M respinge il ricorso. Nulla
spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2006, con
l’intervento dei Magistrati.
Michele Perrelli Presidente
Alessandro Pagano Correlatore
Sergio Zeuli Relatore- est.