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Silenzio-rifiuto - fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 – inconfigurabilità.

Il Tar Campania riprende quell’orientamento, costante in giurisprudenza, secondo il quale, - la fattispecie di cui all’art. 13 L. 47/85, oggi sostituita dall’art.36 Testo Unico Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che il provvedimento dell’amministrazione, in quanto tacito, esonera la PA dal fornire una risposta esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente.

REPUBBLICA ITALIANA

N.   2765         Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno    2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI 

N. 5462 Reg.Ric.             Anno 1996

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  

nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2006  

sul  ricorso n. 5462 del  1996  proposto da

G DM rappresentata e difesa da: Avv. to Vittorio Di Meglio con studio in Ischia e dunque entrambi da intendersi legalmente domiciliati presso Segreteria TAR in piazza Municipio n.29 Napoli

contro

COMUNE DI ISCHIA

non costituito

per l’annullamento, previa sospensione

del silenzio rifiuto sulla domanda di concessione in sanatoria ordinaria n.5202 del 16.2.1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2006,  relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, i difensori, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     Con atto notificato in data 13 giugno 1996 e depositato il giorno 11 luglio la ricorrente impugnava la fattispecie indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento esponendo, a tal proposito, le seguenti circostanze:

     il Comune aveva emesso ordinanza di sospensione dei lavori, in data 30.1.1996 a seguito di lavori da lei iniziati, e consistenti in un ampliamento di mq. 60 circa dell’appartamento in sua proprietà in via Delle Vigne di Ischia.

     A fronte di detto provvedimento, aveva presentato in data 16 febbraio 1996 istanza di accertamento in conformità sulla quale si era formato il silenzio-rifiuto.

     Nella prospettazione attorea, tale comportamento era illegittimo, dal momento che l’attivazione del procedimento imponeva alla PA di pronunciarsi Conseguentemente per tale motivo, e perché il provvedimento così emesso era del tutto privo di motivazione, si doveva ritenere illegittimo il comportamento serbato nell’occorso dalla PA.

     Anche a voler ritenere che detto silenzio integrasse un’ipotesi di silenzio rigetto, esso doveva considerarsi comunque infondato nel merito, perché aveva ad oggetto opere accessorie e pertinenziali del manufatto pre-esistente.

     La causa, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, veniva spedita in decisione all’odierna udienza.

     DIRITTO

     La ricorrente, come detto in fatto, deduce innanzitutto l’illegittimità del comportamento della PA sotto il duplice profilo dell’inadempimento all’obbligo di pronunciarsi su di essa incombente e perché, conseguentemente, la stessa non avrebbe dato adeguata contezza dei motivi che la indussero a rigettare l’istanza di sanatoria, contravvenendo al disposto di cui all’art.3 L.241/90.

     Nella ricostruzione attorea è perciò evidente che la fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 venga considerata quale ipotesi di cd. “silenzio rifiuto”.

     Al contrario, va osservato che per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5484) - dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, né emergono dal ricorso  elementi idonea a confutare tale impostazione - la fattispecie di cui all’art. 13 L. 47/85, oggi sostituita dall’art.36 Testo Unico Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera la PA dal fornire una risposta esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente.

     Quanto alla contestata insussistenza, in fatto, dei presupposti per l’esercizio del potere demolitorio, si osserva che dette opere sono consistite – come si desume dalla stessa istanza presentata dalla parte ed allegata al ricorso – in realizzazione di circa mq. 100, di cui 40 mq. circa rappresentano un ampliamento dell’originario volume. Non può pertanto fondatamente sostenersi che trattavasi di opere che non avrebbero richiesto un provvedimento concessorio. Dunque, a fronte di esse, si impone la demolizione e conseguentemente va ritenuto legittimo il comportamento reiettivo tacito tenuto dall’amministrazione a seguito dell’inoltro della richiesta di accertamento in conformità.

     Tali motivi inducono al rigetto del ricorso. Non v’è pronuncia sulle spese, non essendoci costituzione dell’amministrazione intimata.

     P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI, pronunciando sul ricorso n. 5462/1996, meglio in epigrafe specificato, proposto da GD M respinge il ricorso. Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2006, con l’intervento dei Magistrati.

Michele Perrelli  Presidente 

Alessandro Pagano  Correlatore

Sergio Zeuli   Relatore- est.