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Comunicazione avvio procedimento – autoannullamento/ revoca/decadenza – necessità.

Il Consiglio di Stato richiama quella pacifica giurisprudenza secondo la quale la comunicazione dell'avviso del procedimento - salvi i casi di comprovate esigenze di celerità - va sempre disposta quando l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza (Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 3169; Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823; Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710; Sez. V, 23 aprile 1998, n. 474; Sez. V, 2 febbraio 1996, n. 132).



Cons. Stato Sez. VI, 27-02-2006, n. 821

Svolgimento del processo

1. Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Campania), la signora L. S. ha impugnato il decreto n. 182 del 10 gennaio 1996, con cui il Rettore dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" ha disposto la sua decadenza dal corso di laurea in architettura, ai sensi dell'art. 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, con decorrenza dal 1° aprile 1990, poiché - dagli atti della segreteria - non è risultato il superamento dell'esame di geometria descrittiva (pur registrato in data 3 dicembre 1984).

Il TAR, con la sentenza n. 861 del 2001, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.

2. Col gravame in esame, la signora S. ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

L'Università degli studi di Napoli "Federico II" si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame.

3. All'udienza del 17 gennaio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del decreto n. 182 del 10 gennaio 1996, con cui il Rettore dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" ha dichiarato l'appellante decaduta dal corso di laurea in architettura, ai sensi dell'art. 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decorrenza dal 1° aprile 1990.

A fondamento dell'atto, il Rettore ha rilevato che dagli atti della segreteria non è risultato il superamento dell'esame di geometria descrittiva (pur registrato in data 3 dicembre 1984).

Col gravame in esame, l'appellante ha riproposto le censure di primo grado, respinte dal TAR per la Campania con la sentenza impugnata.

2. Col primo motivo d'appello, è dedotto che:

- il provvedimento che ha disposto la decadenza è illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché non è stato comunicato l'avvio del procedimento;

- la sentenza gravata ha erroneamente rilevato che il Rettore ha esercitato una "attività amministrativa vincolata, rispetto a cui nessun apporto dialettico ... poteva essere utilmente articolato".

Con secondo motivo, è altresì dedotto che l'atto è viziato da difetto assoluto di istruttoria, poiché l'Amministrazione non ha svolto indagini sulla circostanza posta a base del provvedimento di decadenza.

3. Ritiene la Sezione che tali censure siano fondate e vadano accolte.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7, va richiamata la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio condivide e fa propria, secondo la quale la comunicazione dell'avviso del procedimento - salvi i casi di comprovate esigenze di celerità - va sempre disposta quando l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza (Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 3169; Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823; Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710; Sez. V, 23 aprile 1998, n. 474; Sez. V, 2 febbraio 1996, n. 132).

Tale principio si applica anche quando l'Amministrazione ritenga sussistente un elemento di fatto, da porre a base di un atto di decadenza.

Infatti, l'art. 7 consente all'interessato, già nel corso del procedimento, di formulare osservazioni e di proporre documenti, per rappresentare all'Amministrazione l'insussistenza dell'elemento di fatto e, dunque, per evitare l'emanazione di un atto affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti.

Quanto alla sussistenza dei dedotti profili di eccesso di potere, ad avviso della Sezione essi risultano con evidenza dal fatto che il Rettore ha ritenuto che non sia stato superato l'esame di geometria descrittiva in data 3 dicembre 1984 (in ragione delle risultanze degli atti della segreteria studenti), pur se egli ha constatato la sua avvenuta registrazione, risultante dal certificato di data 15 aprile 1986.

Sotto tale aspetto, in presenza di risultanze di contenuto opposto evincibili da atti della stessa Amministrazione, il Rettore avrebbe dovuto disporre ulteriori approfondimenti istruttori, in particolare verificando il contenuto del verbale degli esami svolti il 3 dicembre 1984 - neppure depositato nel corso dei due gradi del presente giudizio - e chiedendo l'esibizione del libretto d'esami dell'appellante, per avere più elementi di valutazione della vicenda e accertare - se del caso - il nominativo del docente che abbia attestato lo svolgimento dell'esame.

4. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto, sicché, in riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il decreto del Rettore n. 182 del 10 gennaio 1996, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello n. 5505 del 2001 e, in riforma della sentenza del TAR per la Campania n. 861 del 2001, accoglie il ricorso di primo grado n. 2114 del 1996 e annulla il decreto del Rettore dell'Università di Napoli "Federico II" n. 182 del 10 gennaio 1996, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 gennaio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia Presidente

Luigi Maruotti Consigliere estensore

Carmine Volpe Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere