Comunicazione avvio procedimento – autoannullamento/ revoca/decadenza –
necessità.
Il Consiglio di Stato richiama quella pacifica giurisprudenza secondo la quale
la comunicazione dell'avviso del procedimento - salvi i casi di comprovate
esigenze di celerità - va sempre disposta quando l'Amministrazione intenda
emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza
(Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 3169; Sez. V, 22
maggio 2001, n. 2823; Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710; Sez. V, 23 aprile 1998,
n. 474; Sez. V, 2 febbraio 1996, n. 132).
Cons. Stato Sez. VI, 27-02-2006, n. 821
Svolgimento del processo
1. Col
ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Campania), la signora L.
S. ha impugnato il decreto n. 182 del 10 gennaio 1996, con cui il Rettore
dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" ha disposto la
sua decadenza dal corso di laurea in architettura, ai sensi dell'art. 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, con
decorrenza dal 1° aprile 1990, poiché - dagli atti della segreteria - non è
risultato il superamento dell'esame di geometria descrittiva (pur registrato in
data 3 dicembre 1984).
Il TAR,
con la sentenza n. 861 del 2001,
ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese del
giudizio.
2. Col
gravame in esame, la signora S. ha chiesto che, in riforma della sentenza del
TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.
L'Università
degli studi di Napoli "Federico II" si è costituita in giudizio ed ha
chiesto il rigetto del gravame.
3.
All'udienza del 17 gennaio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi
della decisione
1. Nel
presente giudizio, è controversa la legittimità del decreto n. 182 del 10
gennaio 1996, con cui il Rettore dell'Università degli studi di Napoli
"Federico II" ha dichiarato l'appellante decaduta dal corso di laurea
in architettura, ai sensi dell'art. 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decorrenza dal 1° aprile 1990.
A
fondamento dell'atto, il Rettore ha rilevato che dagli atti della segreteria
non è risultato il superamento dell'esame di geometria descrittiva (pur
registrato in data 3 dicembre 1984).
Col
gravame in esame, l'appellante ha riproposto le censure di primo grado,
respinte dal TAR per la
Campania con la sentenza impugnata.
2. Col
primo motivo d'appello, è dedotto che:
- il provvedimento che ha disposto
la decadenza è illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché non è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- la
sentenza gravata ha erroneamente rilevato che il Rettore ha esercitato una
"attività amministrativa vincolata, rispetto a cui nessun apporto
dialettico ... poteva essere utilmente articolato".
Con
secondo motivo, è altresì dedotto che l'atto è viziato da difetto assoluto di
istruttoria, poiché l'Amministrazione non ha svolto indagini sulla circostanza
posta a base del provvedimento di decadenza.
3.
Ritiene la Sezione
che tali censure siano fondate e vadano accolte.
Quanto alla dedotta violazione
dell'art. 7, va richiamata la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, che
il collegio condivide e fa propria, secondo la quale la comunicazione
dell'avviso del procedimento - salvi i casi di comprovate esigenze di celerità
- va sempre disposta quando l'Amministrazione intenda emanare un atto di
secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza (Sez. VI, 9 luglio
2004, n. 5025; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 3169; Sez. V, 22 maggio 2001, n.
2823; Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710; Sez. V, 23 aprile 1998, n. 474; Sez. V,
2 febbraio 1996, n. 132).
Tale principio si applica anche quando
l'Amministrazione ritenga sussistente un elemento di fatto, da porre a base di
un atto di decadenza.
Infatti, l'art. 7 consente all'interessato,
già nel corso del procedimento, di formulare osservazioni e di proporre
documenti, per rappresentare all'Amministrazione l'insussistenza dell'elemento
di fatto e, dunque, per evitare l'emanazione di un atto affetto da eccesso di
potere per erroneità nei presupposti.
Quanto
alla sussistenza dei dedotti profili di eccesso di potere, ad avviso della
Sezione essi risultano con evidenza dal fatto che il Rettore ha ritenuto che
non sia stato superato l'esame di geometria descrittiva in data 3 dicembre 1984
(in ragione delle risultanze degli atti della segreteria studenti), pur se egli
ha constatato la sua avvenuta registrazione, risultante dal certificato di data
15 aprile 1986.
Sotto
tale aspetto, in presenza di risultanze di contenuto opposto evincibili da atti
della stessa Amministrazione, il Rettore avrebbe dovuto disporre ulteriori
approfondimenti istruttori, in particolare verificando il contenuto del verbale
degli esami svolti il 3 dicembre 1984 - neppure depositato nel corso dei due
gradi del presente giudizio - e chiedendo l'esibizione del libretto d'esami
dell'appellante, per avere più elementi di valutazione della vicenda e
accertare - se del caso - il nominativo del docente che abbia attestato lo
svolgimento dell'esame.
4. Per le
ragioni che precedono, l'appello va accolto, sicché, in riforma della gravata
sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il decreto
del Rettore n. 182 del 10 gennaio 1996, con salvezza degli ulteriori
provvedimenti.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi
del giudizio.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello
n. 5505 del 2001 e, in riforma della sentenza del TAR per la Campania n. 861 del 2001,
accoglie il ricorso di primo grado n. 2114 del 1996 e annulla il decreto del
Rettore dell'Università di Napoli "Federico II" n. 182 del 10 gennaio
1996, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa
tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 gennaio 2006,
presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei
signori:
Mario
Egidio Schinaia Presidente
Luigi
Maruotti Consigliere estensore
Carmine
Volpe Consigliere
Giuseppe
Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere