Comunicazione avvio procedimento- provvedimenti di autotutela demaniale –
necessità.
Il Consiglio di Stato ha affermato la necessità della comunicazione di avvio
del procedimento con riferimento ai provvedimenti di autotutela demaniale.
Nella specie, si trattava di un ordinanza sindacale recante l'ordine, rivolto
al ricorrente, di far cessare una situazione di abusiva occupazione di suolo
pubblico e di intralcio al transito veicolare, asseritamente realizzata
attraverso il mantenimento in posizione aperta di una persiana («gelosia») di
una finestra dell'immobile rurale. Ebbene detta ordinanza era stata annullata
dal Tar in quanto la P.A. non aveva proceduto alla prescritta comunicazione di
avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fosse
giustificata la mancanza della comunicazione di avvio ed ha confermato la
sentenza del Tar.
ATTI AMMINISTRATIVI
Cons. Stato Sez. V, 11-01-2006, n. 29
Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
1. Viene
in decisione l'appello
interposto dal Comune di Torriglia
avverso la sentenza, specificata in epigrafe, con cui il T.a.r. della Liguria
ha accolto il ricorso promosso in prime cure dal signor C, onde ottenere
l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 12 del 27.6.1992, recante l'ordine,
rivolto al predetto ricorrente, di far cessare una situazione di abusiva
occupazione di suolo pubblico e di intralcio al transito veicolare,
asseritamente realizzata attraverso il mantenimento in posizione aperta di una
persiana («gelosia») di una finestra dell'immobile rurale, di proprietà del
signor C e latistante una stretta via pretesamente soggetta a pubblico
passaggio.
2. Il
signor C non si è costituito in giudizio.
3.
All'udienza del 27.5.2005 parti e causa sono passate in decisione.
4. L
'appello è
infondato. Ed invero, va confermata la sentenza con cui il T.a.r. ha annullato
l'ordinanza sindacale impugnata in primo grado per violazione dell'art. 7 della
Legge n. 241 del 1990, non essendo
stato comunicato al signor C il prescritto avviso di avvio del procedimento.
5. Al riguardo va detto che il
Tribunale ligure correttamente ha preso le mosse dalla qualificazione del
provvedimento come atto di autotutela possessoria del demanio comunale. In effetti, l'ordinanza sindacale
risulta adottata a norma della Legge n. 2248 del 1865, all. F
(sui lavori pubblici) e 20 del R.D. n. 1740 del 1933 (testo unico
delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione).
5.1.
Orbene, le disposizioni sunnominate (il riferimento alla Legge n. 2248 del 1865 deve intendersi effettuato ratione materiae all'art. 378)
disciplinano l'esecuzione d'ufficio delle ordinanze di rimessione in pristino
dei beni demaniali (segnatamente, di quelli stradali) abusivamente alterati.
5.2. Si è dunque in presenza di
tipici atti di autotutela demaniale, finalizzati alla tutela del pubblico
"possesso", di per sé scevri di autonome valenze cautelari e di
connaturati caratteri di urgenza.
5.3. Privo di pregio è dunque l'unico
mezzo di gravame con cui il Comune appellante patrocina la tesi dell'urgenza e,
quindi delle «particolari esigenze di celerità», implicitamente sottostanti
l'adozione dell'ordinanza in discorso.
5.4. Non
era pertanto giustificata la mancata comunicazione
del preventivo avviso di avvio
del procedimento al
signor Cogorno. Il Comune di Torriglia, infatti, avrebbe dovuto congruamente e
specificamente motivare il provvedimento impugnato sul punto dell'esistenza e
della consistenza delle asserite necessità di una pronta esecuzione in
autotutela del ripristino, non bastando all'uopo il generico riferimento,
contenuto nel provvedimento gravato, ad un non identificato «pericolo per la
pubblica incolumità».
5.5. È di
converso lecito dubitare della reale sussistenza di alcuna urgenza di rimuovere
il preteso intralcio alla circolazione stradale; al riguardo non può
obliterarsi la circostanza che la presente controversia s'innesta in un
articolato contenzioso giudiziario, civile ed amministrativo, tra il Comune di
Torriglia ed il signor Cogorno in merito all'utilizzo del viottolo in
questione, sviluppatosi nel corso di diversi anni.
5.6. La
remota origine delle pretese comunali sull'area asseritamente occupata
abusivamente dal signor Cogorno conduce il Collegio ad escludere che, soltanto
nel 1992, fossero improvvisamente sopravvenute (e, comunque, su tale aspetto
l'ordinanza sindacale tace del tutto) impellenti esigenze di rimuovere la
gelosia prospiciente la via contesa.
6. I
precedenti rilievi impongono il rigetto integrale dell'appello indicato in
epigrafe.
7.
Ancorché soccombente, il Comune di Torriglia non può esser condannato al
pagamento delle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio
dell'intimato.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando, respinge l'appello indicato in epigrafe.
Nulla per
le spese processuali del grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
nella camera di consiglio del 27.5.2005, con l'intervento dei magistrati:
Agostino
Elefante - Presidente
Giuseppe
Farina - Consigliere
Claudio
Marchitiello - Consigliere
Marzio
Branca - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore