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Comunicazione avvio procedimento- provvedimenti di autotutela demaniale – necessità.

Il Consiglio di Stato ha affermato la necessità della comunicazione di avvio del procedimento con riferimento ai provvedimenti di autotutela demaniale. Nella specie, si trattava di un ordinanza sindacale recante l'ordine, rivolto al ricorrente, di far cessare una situazione di abusiva occupazione di suolo pubblico e di intralcio al transito veicolare, asseritamente realizzata attraverso il mantenimento in posizione aperta di una persiana («gelosia») di una finestra dell'immobile rurale. Ebbene detta ordinanza era stata annullata dal Tar in quanto la P.A. non aveva proceduto alla prescritta comunicazione di avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fosse giustificata la mancanza della comunicazione di avvio ed ha confermato la sentenza del Tar.


ATTI AMMINISTRATIVI
Cons. Stato Sez. V, 11-01-2006, n. 29

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Viene in decisione l'appello interposto dal Comune di Torriglia avverso la sentenza, specificata in epigrafe, con cui il T.a.r. della Liguria ha accolto il ricorso promosso in prime cure dal signor C, onde ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 12 del 27.6.1992, recante l'ordine, rivolto al predetto ricorrente, di far cessare una situazione di abusiva occupazione di suolo pubblico e di intralcio al transito veicolare, asseritamente realizzata attraverso il mantenimento in posizione aperta di una persiana («gelosia») di una finestra dell'immobile rurale, di proprietà del signor C e latistante una stretta via pretesamente soggetta a pubblico passaggio.

2. Il signor C non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza del 27.5.2005 parti e causa sono passate in decisione.

4. L 'appello è infondato. Ed invero, va confermata la sentenza con cui il T.a.r. ha annullato l'ordinanza sindacale impugnata in primo grado per violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, non essendo stato comunicato al signor C il prescritto avviso di avvio del procedimento.

5. Al riguardo va detto che il Tribunale ligure correttamente ha preso le mosse dalla qualificazione del provvedimento come atto di autotutela possessoria del demanio comunale. In effetti, l'ordinanza sindacale risulta adottata a norma della Legge n. 2248 del 1865, all. F (sui lavori pubblici) e 20 del R.D. n. 1740 del 1933 (testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione).

5.1. Orbene, le disposizioni sunnominate (il riferimento alla Legge n. 2248 del 1865 deve intendersi effettuato ratione materiae all'art. 378) disciplinano l'esecuzione d'ufficio delle ordinanze di rimessione in pristino dei beni demaniali (segnatamente, di quelli stradali) abusivamente alterati.

5.2. Si è dunque in presenza di tipici atti di autotutela demaniale, finalizzati alla tutela del pubblico "possesso", di per sé scevri di autonome valenze cautelari e di connaturati caratteri di urgenza.

5.3. Privo di pregio è dunque l'unico mezzo di gravame con cui il Comune appellante patrocina la tesi dell'urgenza e, quindi delle «particolari esigenze di celerità», implicitamente sottostanti l'adozione dell'ordinanza in discorso.

5.4. Non era pertanto giustificata la mancata comunicazione del preventivo avviso di avvio del procedimento al signor Cogorno. Il Comune di Torriglia, infatti, avrebbe dovuto congruamente e specificamente motivare il provvedimento impugnato sul punto dell'esistenza e della consistenza delle asserite necessità di una pronta esecuzione in autotutela del ripristino, non bastando all'uopo il generico riferimento, contenuto nel provvedimento gravato, ad un non identificato «pericolo per la pubblica incolumità».

5.5. È di converso lecito dubitare della reale sussistenza di alcuna urgenza di rimuovere il preteso intralcio alla circolazione stradale; al riguardo non può obliterarsi la circostanza che la presente controversia s'innesta in un articolato contenzioso giudiziario, civile ed amministrativo, tra il Comune di Torriglia ed il signor Cogorno in merito all'utilizzo del viottolo in questione, sviluppatosi nel corso di diversi anni.

5.6. La remota origine delle pretese comunali sull'area asseritamente occupata abusivamente dal signor Cogorno conduce il Collegio ad escludere che, soltanto nel 1992, fossero improvvisamente sopravvenute (e, comunque, su tale aspetto l'ordinanza sindacale tace del tutto) impellenti esigenze di rimuovere la gelosia prospiciente la via contesa.

6. I precedenti rilievi impongono il rigetto integrale dell'appello indicato in epigrafe.

7. Ancorché soccombente, il Comune di Torriglia non può esser condannato al pagamento delle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese processuali del grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 27.5.2005, con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante - Presidente

Giuseppe Farina - Consigliere

Claudio Marchitiello - Consigliere

Marzio Branca - Consigliere

Gabriele Carlotti - Consigliere estensore