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Accesso – attività di diritto privato – subappalto

Il Tar ribadisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, posto a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, ivi compresa quella di carattere privatistico, atteso che anche gli atti disciplinati dal diritto privato vanno inquadrati nell'attività di amministrazione, in senso stretto, degli interessi della collettività, in quanto pur sempre indirizzati al perseguimento di pubblici interessi. In particolare, la sentenza afferma che assurge a posizione giuridica qualificata per la conoscenza dei documenti relativi all'esecuzione dei lavori in appalto quella delle ditte coinvolte, ed, in specie, di quelle autorizzate a seguito di subappalto, in quanto portatrici di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini”.



Ricorso n. 446/2006       Sent. n. 1144/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Bruno Amoroso  Presidente

    Lorenzo Stevanato  Consigliere

    Fulvio Rocco   Consigliere, relatore

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso R.G. 446/2006 , proposto a’ sensi e per gli effett5i dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt. dalla F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Tudor, dall’Avv. Najdeat Al Najjjari e dall’Avv. Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Parco Scientifico e Tecnologico, Via delle Industrie n. 19/c – Palazzo Lybra,

                                                 contro

    - l’Azienda Unità locale socio - sanitaria (U.L.S.S.) n. 1 di Belluno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisabetta Frate, con elezione di domicilio prela Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con D.L.vo 26 giugno 1924 n. 1054;

    - il Dirigente  del Servizio  Affari  Generali dell’ Azienda Unità locale socio - sanitaria (U.L.S.S.) n. 1 di Belluno, non costituitosi in giudizio,

e nei confronti di

   I. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , non costituitosi in giudizio,

  per l’annullamento

  della nota Prot. n. 1254/AG dd. 12 gennaio 2006 a firma del Dirigente dei Servizi Affari Generali e Legali dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno, recante reiezione della domanda di accesso a documentazione amministrativa presentata dalla ricorrente in data 3 gennaio 2006,

  nonché per l’accertamento

  del diritto della ricorrente Società all’accesso alla documentazione amministrativa menzionata nella predetta domanda dd. 12 gennaio 2006 e

  per la condanna

  dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno al rilascio di copia della documentazione amministrativa anzidetta.

  Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 20 febbraio 2006 e depositato il 6 marzo 2006;

  visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S,. n. 1 di Belluno;

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella camera di consiglio del 26 aprile 2006 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. MUnarin, in sostituzione dell’Avv. A. Veronese, per la ricorrente Società e l’Avv. E. Frate per l’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno;

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                      FATTO   E   DIRITTO

  1.1. La ricorrente, F. S.a.s. & C., espone di svolgere attività nell’ambito dell’impiantistica elettrica e di aver stipulato con la I. S.p.a. – a sua volta aggiudicataria dell’appalto indetto dall’Azienda Unità locale socio – sanitaria (U.L.S.S.) n. 1 di Belluno per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato D (reparto pronto soccorso e immunoematologia) dell’Ospedale San Martino di Belluno – un contratto per il subappalto dei conseguenti lavori di realizzazione degli impianti elettrici.

  Peraltro, nel corso dell’esecuzione dei lavori è insorto un contenzioso tra I.e F. che ha determinato la risoluzione negoziale dell’anzidetto vincolo contrattuale.

  F. espone pure che nel corso dei medesimi lavori è stato  risolto nel dicembre del 2004 il contratto principale in essere tra l’U.L.S.S. e I., soggiungendo peraltro che a tale evento è seguita la stipula tra le stesse parti di un accordo bonario per il riavvio del cantiere e la conclusione dei lavori.

  F. precisa – altresì – che a seguito della risoluzione del contratto di subappalto, è insorta controversia con I. sia per quanto attiene all’esecuzione delle opere, sia per quanto attiene alla corresponsione dei corrispettivi, e che ciò ha comportato la proposizione nei suoi confronti da parte di I., innanzi al Tribunale ordinario di Perugia, di un’azione di accertamento di inadempimento; per converso, F. afferma di aver chiesto e ottenuto dal Presidente del Tribunale ordinario di Belluno l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento di opere e lavorazioni asseritamente non pagate da I.

I.                     ha quindi presentato opposizione a tale decreto, instaurando – per l’effetto – un giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di Belluno, “a tutt’oggi pendente al pari di quello instaurato avanti al Tribunale di Perugia. Stante le esigenze di F. di difendersi nei giudizi innanzi indicati, in data 3 gennaio 2006, a mezzo del proprio legale, presentava istanza di accesso alla U.L.S.S. premettendo” di aver “adempiuto alle proprie obbligazioni in forza del contratto di subappalto stipulato con I. e che ciò nonostante quest’ultima non aveva provveduto ai relativi pagamenti a favore del subappaltatore. F. richiedeva così alla stazione appaltante informazioni in ordine allo stato dei pagamenti del corrispettivo d’appalto ad I. (quali previsti dal contratto di appalto principale), in particolare quelli relativi ai lavori per la realizzazione degli impianti elettrici subappaltati, con riguardo – altresì – alla eventuale esistenza di fatture quietanzate dal subappaltatore legittimanti il pagamento dei suddetti corrispettivi. Contestualmente alla richiesta di informazioni – al fine di verificare se effettivamente la contabilità dei lavori in esecuzione del contratto principale attestasse la possibilità di liquidare i corrispettivi in relazione agli stati di avanzamento, tenuto conto delle obbligazioni di cui al contratto di appalto principale risolto e poi riattivato con l’accordo bonario, nonché di verificare se I. avesse già incassato il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori degli impianti elettrici eseguiti da F. … avanzava istanza di accesso ai sensi della L. 241 del 1990 al fine di ottenere copia: del contratto di appalto concluso con I. S.p.a. relativo ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del corpo D dell’Ospedale di Belluno per la sistemazione del Pronto Soccorso e del SIT; della determinazione del D.G. dell’U.L.S.S. Belluno n. 1406 del 13 dicembre 2004; della contabilità analitica e di cantiere dell’U.L.S.S. di Belluno relativa al pagamento diretto dell’appaltatore principale I S.p.a. dei compensi dovuti in relazione al contratto di appalto indicato al primo punto; delle fatture quietanzate emesse da F S.a.s. e consegnate dall’appaltatore principale all’U.L.S.S. di Belluno in esecuzione del dettato normativo della L. 55 del 1990 che devono essere conservate dall’U.L.S.S. di Belluno a norma dell’art. 25, comma 2, della L. 241 del 1990; del verbale di accordo tra U.L.S.S. di Belluno e I S.p.a.; della contabilità analitica e di cantiere relativa ai successivi pagamenti effettuati da U.L.S.S. Belluno ad I S.pa., anche in esecuzione del verbale di accordo sopra citato” (cfr. pag. 3 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio).

  Peraltro, con nota Prot. n. 1254/AG dd. 12 gennaio 2006 il Dirigente preposto ai Servizi Affari Generali e Legali dell’U.L.S.S. ha dato riscontro alla predetta domanda, avanzata dal patrocinante di F, significando “che la sua assistita”, ossia la medesima F, “… avendo radicato avanti al locale Tribunale di Belluno, procedura esecutiva nei confronti di I S.p.a. per il pagamento delle proprie spettanze connesse al subappalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del corpo D dell’Ospedale di Belluno, direttamente o tramite proprio incaricato, ha già potuto acquisire informazioni o estrarre copia della documentazione di cui alle missive. In ragione del fatto che non consta sia stata definita la procedura esecutiva promossa, questa Azienda continua a custodire le somme dedotte in contestazione, proprio a garanzia delle pretese per cui si discute. Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti”.

  1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe F chiede l’annullamento della nota testè riportata e il conseguente accertamento del proprio diritto ad ottenere copia della documentazione amministrativa anzidetta, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione degli artt. 22 e 25, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.

  Giova, peraltro, da subito evidenziare che nel provvedimento recante il diniego avversato dalla ricorrente si fa pure riferimento ad altra nota dd. 14 dicembre 2005 inoltrata sempre dal patrocinio di F alla medesima U.L.S.S. e, peraltro, non prodotta dalla difesa della medesima F all’atto del deposito del presente ricorso.

  2. Si è costituita in giudizio l’U.L.S.S. n. 1 di Belluno, producendo - tra l’altro - quale suo doc. 8 la predetta lettera dd. 14 dicembre 2005 ricevuta dal patrocinio del ricorrente ed evidenziando in via di fatto che già in data 18 novembre 2005 l’Avv. Mario Spinazzè, qualificandosi come patrocinante di F, aveva chiesto e ottenuto il rilascio di copia della medesima documentazione amministrativa per cui ora è causa, e ciò con esplicito riferimento al contenzioso in essere tra la medesima impresa subappaltatrice e Italcantieri (cfr. doc. 7 di parte resistente).

  La difesa dell’U.L.S.S. rileva, quindi, che con la predetta, ulteriore nota dd. 14 dicembre 2006 l’Avv. Najdat Al Najjari, qualificandosi sempre come patrocinante di FAIE, ha significato che l’appaltatrice Italcantieri non aveva provveduto ad adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della subappaltatrice F, che a fronte di ciò trovava applicazione l’art. 18, comma 3-bis della L. 19 marzo 1990 n. 55 (secondo il quale, tra l’altro,  “Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”), che nel caso di specie l’Amministrazione aveva optato per il pagamento diretto all’appaltatore principale, che l’atto di risoluzione del contratto già in essere tra l’U.L.S.S. e I. pareva contenere una clausola in forza della quale I. si impegnava a presentare le fatture quietanzate di pagamento per i subappaltatori verso i quali non vi fosse “motivato contenzioso”  e che, conseguentemente si sollecitava la medesima U.L.S.S. “ad attivarsi al fine di garantire il pagamento della ditta F per i crediti dalla stessa vantati nei confronti di I S.p.a. sollecitando nel contempo una verifica … sulle ragion i del mancato invio delle fatture quietanzate di F da parte di I S.p.a., con contestuale richiesta di chiarimenti in merito”, e rimarcando – in ogni caso – “che il subappaltatore” si riservava “di procedere al sequestro delle somme dovute a norma dell’art. 353 della L. 25 giugno 1865 n. 2248, all. F, qualora nel termine di dieci giorni non sia dato seguito alla presente” (cfr. ibidem, doc. 8).

  Successivamente, con la nota dd. 3 gennaio 2006 lo stesso Avv. Al Najjari aveva quindi chiesto all’U.L.S.S. le anzidette informazioni in ordine allo stato dei pagamenti del corrispettivo d’appalto ad I, così come previsti dal contratto di appalto principale e con riguardo a quelli relativi ai lavori per la realizzazione degli impianti elettrici subappaltati, nonché all’eventuale esistenza di fatture quietanzate dal subappaltatore legittimanti il pagamento di quanto spettante al subappaltatore, e aveva – altresì – avanzato la domanda di accesso in ordine alla quale è intervenuto il provvedimento qui reso oggetto di impugnativa.

  Secondo la tesi dell’Amministrazione intimata, pertanto, la circostanza che la richiesta dell’attuale ricorrente sia stata già soddisfatta la esimerebbe dall’obbligo di reiterare il relativo adempimento, senza sottacere che la richiesta di rilascio di copia delle fatture della medesima F risulterebbe intrinsecamente improponibile in quanto avrebbe per oggetto atti provenienti dalla stessa ricorrente.

  3. Non si sono costituiti in giudizio il Dirigente preposto al Servizio Affari Generali dell’U.L.S.S. e la controinteressata I.

  4. Alla camera di consiglio del 26 aprile 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

  5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto, con le precisazioni qui di seguito esposte.

  5.2. Come ha già avuto modo di rilevare la giurisprudenza in ordine ad una fattispecie sostanzialmente omologa in punto di diritto, “è ormai principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, posto a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, ivi compresa quella di carattere privatistico, atteso che anche gli atti disciplinati dal diritto privato vanno inquadrati nell'attività di amministrazione, in senso stretto, degli interessi della collettività, in quanto pur sempre indirizzati al perseguimento di pubblici interessi. (cfr. Cons. Stato, A.P., 22 aprile 1999 n. 4). In linea di principio, dunque, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi nel senso sopra specificato, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza. In particolare, nel campo della contrattualistica pubblica, certamente assurge a posizione giuridica qualificata per la conoscenza dei documenti relativi all'esecuzione dei lavori in appalto quella delle ditte coinvolte, ed, in specie, di quelle autorizzate a seguito di subappalto, in quanto portatrici di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002 n. 473).

  Il Collegio, condividendo pienamente gli assunti che precedono, evidenzia – a sua volta – che tale posizione differenziata discende da specifiche disposizioni che tutelano l’interesse individuale del subappaltatore in funzione del sovrastante interesse pubblico all’ordinato svolgersi del contratto di appalto (cfr., ad es., gli artt. 96, 97, 141 e 227 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 che a loro volta rinviano al già dianzi citato art. 18 della L. 55 del 1990° e succ. modd. e intt., nonché il parimenti già citato art.  353 della L. 2248 del 1865, all. F).

  Pertanto, “il diritto di accesso riguarda tutta la documentazione inerente l'esecuzione di appalti pubblici, ivi compresa quella afferente i rapporti interni tra la stazione appaltante e l'appaltatore, in quanto attinente pur sempre ad un ambito con rilevanza pubblicistica. 
Con riferimento al caso in controversia è pacifico che la ricorrente, quale subappaltatrice di lavori pubblici, ha presentato l’istanza di accesso alla documentazione interessante l’esecuzione dell’appalto de quo, finalizzando detta richiesta alla tutela e difesa delle proprie posizioni contrattuali con la ditta appaltatrice”; e, conseguentemente, “è …illegittimo il diniego di accesso in impugnativa” (cfr. T.A.R. Piemonte cit.),  posto che “la documentazione oggetto di istanza di accesso ha in concreto un collegamento funzionale all’esecuzione dello stesso appalto, e dunque ad un ambito di sicuro rilievo pubblicistico, in quanto, per i principi sopra riportati”, anche attraverso l’esecuzione dei contratti di subappalto, “l’Amministrazione raggiunge pur sempre le proprie finalità istituzionali”(cfr.ibidem).  
Né può reputarsi, in linea di principio, un’ “irrilevanza dei documenti richiesti” per la posizione dell’istante essendo gli stessi riferibili a rapporti alla quale essa risulterebbe estranea, posto che “l’accertamento dell’interesse” all’accesso “ai documenti amministrativi va rapportato alle finalità dichiarate dall’istante, ma non può tradursi in un accertamento anche della fondatezza o ammissibilità delle pretese sostanziali, quali quelle che, come nel caso in controversia, devono essere fatte valere in sede giudiziale, esulando dalla competenza dell’Amministrazione ogni apprezzamento in tal senso” e non risultando i documenti medesimi “riservati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352. … Alla stregua di dette considerazioni, illegittimamente è stato limitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi della ricorrente, pacificamente attivato dalla medesima in funzione strumentale rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante” (cfr. ibidem).

  In analoghi termini si è espresso, sempre in omologa fattispecie, il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, con sentenza n. 2144 dd. 23 ottobre 2003.

  5.3. Se, dunque, in linea di principio non sussistono preclusioni per l’accoglimento della domanda di accesso presentata dalla ricorrente, risulta altrettanto assodato che pur avendo la ricorrente nella specie già chiesto e ottenuto il rilascio di copia della documentazione in questione da parte dell’Amministrazione che la detiene, ciò non autorizza l’Amministrazione medesima, a fronte della presentazione di una domanda di accesso avente il medesimo contenuto, a negare quanto pur precedentemente essa aveva assentito.

  Tale atteggiamento dell’Amministrazione intimata risulta, infatti, ictu oculi illogico e contraddittorio rispetto alle proprie, precedenti determinazioni.

  Allo stesso tempo, va parimenti evidenziato che la ricorrente ha nella specie  preferito chiedere mediante un proprio patrocinante legale lo svolgimento di un’ulteriore attività amministrativa pur a fronte della circostanza che altro suo patrocinante legale aveva già chiesto e ottenuto, per i medesimi fini, il rilascio di copia della medesima documentazione: e ciò in via parimenti illogica, con maggior aggravio di tempo e di costi, anche per la stessa Pubblica Amministrazione.

  La rigidità delle contrapposte posizioni qui fatte valere dalla ricorrente Società e dall’Amministrazione intimata non si è deprecabilmente stemperata pur dinanzi all’obiettiva constatazione che il contenzioso così instaurato ben avrebbe potuto essere risolto nello spirito di una reciproca comprensione, ovvero evitato (anche, e soprattutto, nello stesso interesse economico della ricorrente a contenere i costi per i rimedi giudiziali da essa complessivamente proposti ) mediante un migliore coordinamento tra i diversi patrocini dalla medesima.

  In relazione a tali considerazioni di fondo il Collegio reputa, pertanto, di non applicare la regola della soccombenza di lite, ma di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P. Q. M

  il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione amministrativa da essa richiesta in data 3 gennaio 2006.

        Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

        Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

        Così deciso in Venezia, nella  camera di consiglio del  26 aprile 2006.

               Il Presidente    L'Estensore 

   Il Segretario 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 446/06