La tutela
Perché si realizzi la contraffazione non è necessaria la malafede, essendo
sufficiente l’oggettivo utilizzo non autorizzato dell’invenzione; la malafede è
presupposto necessario (quindi la colpa o il dolo) per la richiesta del
risarcimento del danno.
Il titolare di un brevetto (o anche della semplice domanda), in caso di
contraffazione, fronte alle violazioni dei terzi tramite:
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ricorso al giudice per l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza (sequestro, inibitoria, descrizione);
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chiamare in causa il contraffattore per accertare l’avvenuta lesione del suo diritto di esclusiva, eliminando le conseguenze dell’attività illecita e chiedendo il risarcimento;
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agendo in via penale
Le strade indicate sono alternative o possono essere esperite cumulativamente
tra loro.
L’inventore per la tutela del suo brevetto potrà rivolgersi o alla Sezione
Specializzata in Proprietà Intellettuale del luogo dove il contraffattore ha la
residenza o il domicilio. In alternativa potrà rivolgersi al giudice del luogo
dove è avvenuto il fatto lesivo del diritto di esclusiva. In conseguenza di ciò
se la lesione del diritto è localizzabile in più luoghi del territorio
nazionale, l’inventore ha la possibilità di scegliere tra una pluralità di
giudici competenti a conoscere della controversia.