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Misure cautelari urgenti
Per tutelare gli interessi del titolare del brevetto, la legge prevede tre
specifiche misure cautelari da utilizzare:
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il sequestro dei prodotti e dei mezzi funzionali che presumono violare il brevetto;
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l’inibitoria, ossia l’ordine del giudice al contraffattore di cessare e non riprendere la fabbricazione, il commercio o l’uso che costituisce contraffazione del brevetto in attesa della decisione sul merito della controversia. A tal uopo il giudice può decidere di accompagnare l’inibitoria da una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione dell’ordine;
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la descrizione effettuata dall’ufficiale giudiziario che accede nel luogo dove vengono fabbricati o si trovano i prodotti e dove vengono fabbricati o si trovano i prodotti e dove vengono attuati i procedimenti che si presumono contraffatti e darne un dettagliato resoconto.
I provvedimenti predetti vengono concessi a seguito di un accertamento sommario
della fondatezza del diritto dell’attore e nel caso vi sia il pericolo che
nell’attesa della sentenza di accertamento della contraffazione, le ragioni del
titolare del diritto restino definitivamente pregiudicate. Mentre la
descrizione non è altro un deterrente per precostituire una prova della
contraffazione da utilizzarsi nel corso del successivo giudizio.