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Invenzioni dei ricercatori delle universita’ e degli
enti pubblici di ricerca
Il codice della proprietà industriale ha introdotto la previsione per
disciplinare le invenzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca.
Il codice prevede che “il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i
diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione.
L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione
all’amministrazione.
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, nel caso in cui
l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento
industriale, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al
momento dell’invenzione acquisisce in automatico un diritto gratuito, non
esclusivo, di sfruttare l’invenzione di esserne riconosciuto autore, sempre che
la mancata attuazione dell’invenzione non derivi da cause indipendenti dalla
volontà degli autori.
Tale disposizione non si applica nel caso in cui le ricerche sia finanziate in
tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici
progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università,
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.