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Invenzioni dei ricercatori delle universita’ e degli enti pubblici di ricerca

Il codice della proprietà industriale ha introdotto la previsione per disciplinare le invenzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Il codice prevede che “il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, nel caso in cui l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce in automatico un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione di esserne riconosciuto autore, sempre che la mancata attuazione dell’invenzione non derivi da cause indipendenti dalla volontà degli autori.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui le ricerche sia finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.