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L'invenzione del lavoratore dipendente
L’ordinamento detta una disciplina volta a determinare a chi spettino i frutti
delle invenzioni, quando queste sono attuate nell’ambito di un rapporto di
lavoro subordinato, fermo restando il diritto morale ed indisponibile
dell’inventore a veder riconosciuta la paternità dell’idea che sta alla base
dell’invenzione.
Le ipotesi previste sono tre:
-
l’invenzione di servizio;
-
l’invenzione occasionale;
-
l’invenzione d’azienda.
Tale disciplina si applica durante l’esecuzione del rapporto di lavoro e, fino
a prova contraria, tutte le invenzioni brevettate dal l’ex dipendente entro un
anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’invenzione di servizio l’attività inventiva costituisce lo specifico
oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa viene
retribuito. Mentre, l’invenzione d’azienda ricorre invece quando l’invenzione è
realizzata in adempimento o in esecuzione del rapporto di lavoro, ma al
lavoratore non spetta una specifica retribuzione a compenso dell’attività
inventiva.
In entrambi i casi il diritto al rilascio del brevetto e quindi lo sfruttamento
economico dell’invenzione, sorge in capo e spetta direttamente al datore di
lavoro.
Nel caso di invenzione di servizio nulla è dovuto al dipendente, salvo il
riconoscimento della paternità dell’idea, nell’invenzione d’azienda
all’inventore spetta un equo premio in denaro che è determinato tra le parti o,
in mancanza di accordo, è determinato dal giudice.
L’invenzione occasionale ricorre sempre nell’ambito di attività aziendale, ma
non sussistono gli elementi caratteristici delle due ipotesi precedenti. Essa è
riconducibile al genio ed alla intraprendenza del lavoratore, poiché non vi è
alcuna connessione con le mansioni espletate o gli strumenti, le conoscenze o
quant’altro possa rientrare nella sfera giuridica del datore di lavoro.
Il diritto ad ottenere il brevetto sull’invenzione spetta al lavoratore, ma la
legge attribuisce al datore di lavoro una opzione legale per l’acquisto del
brevetto, le eventuali licenze o il diritto di brevettare all’estero. Quindi il
datore di lavoro ha cioè la facoltà di azionare questi specifici diritti a
prescindere dalla volontà del lavoratore. In ordine al prezzo se le parti non
addivengono ad un accordo e si è in ambito di un rapporto di lavoro privato,
esso sarà determinato dal giudice; se è un rapporto pubblico sarà determinato
dal Ministro preposto all’amministrazione alle cui dipendenze si trova
l’inventore.