Sei in Brevetti

Ricevi una consulenza legale in 24 /48 ore
comodamente tramite email
Servizi forniti in Brevetti: Contratto di cessione brevetto
Registrazione Brevetti Registrazione Marchi
Ricerca preesistenza Marchi Realizzazione grafica Marchi
Redazione lettere Redazione atti
Assistenza giudiziaria + Tutti i servizi

Guarda anche la guida in marchi

Registra il tuo brevetto. Guarda i costi

BREVETTI, MARCHI, NOMI DI ORIGINE
Regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n. 94). - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali (1).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

Preambolo
(Omissis)
DECRETO [1/2]
Articolo 1
È approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, visto, d'ordine nostro, dal Ministro segretario di Stato per le corporazioni.
DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la parte non ancora entrata in vigore a norma dell'art. 105 e connesse disposizioni, nonché l'unito regolamento, entrano in vigore il 1º maggio 1940.
Preambolo
(Omissis)
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO I
ATTI PER LA CONCESSIONE DEI BREVETTI
Capo I
DOMANDE IN GENERALE
Articolo 1
La domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per invenzioni industriali, può esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.
Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato, dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 3
La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia.
Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti;
2) l'indicazione dell'invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere il trovato, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.
Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 4
Alla domanda debbono essere uniti:
1) la descrizione dell'invenzione;
2) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
3) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte (1);
4) la marca da bollo prescritta, da applicare sul brevetto;
5) la designazione dell'inventore (2).
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico (3).
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui ai successivi art. 11 e seguenti.
(1) Numero così sostituito dall'art. 39, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338. Ora il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma: vedi art. 11-bis r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, aggiunto dal r.d. 31 ottobre 1942, n. 1849. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
(2) Numero aggiunto dall'art. 39, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(3) Vedi art. 94, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 5
La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto (1).
La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire tre originali di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
(1) Comma così sostituito dall'art. 40, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 5/bis
Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora:
1) una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;
2) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;
3) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microorganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio centrale brevetti di chiedere copia della ricevuta di deposito.
Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o una autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.
Le indicazioni di cui al n. 3) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato.
Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:
1) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
2) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile coltura a qualsiasi terzo;
3) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto ai sensi dell'art. 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 41, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 6
Le figure dei disegni dell'invenzione, anche se comprese in più tavole, debbono essere numerate progressivamente e i numeri delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno, munita delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente. Essi debbono essere contenuti in tavole che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano le dimensioni di cm. 21 x 30. Alla domanda si debbono unire tre originali di detti disegni, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 7
Qualora il depositante presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda (1).
Uguale termine è concesso per la presentazione della designazione dell'inventore e della lettera di incarico (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 42, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Comma aggiunto dall'art. 42, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 8
La lettera d'incarico, di cui all'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
La lettera d'incarico è considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del codice penale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 9
Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di brevetto, a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
ATTI PER LA PRIORITÀ
Articolo 11
Quando si verifichi la priorità di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione e i disegni del trovato, che forma oggetto di quel deposito, nonché la data in cui il deposito è avvenuto.
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 44, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 12
I documenti di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.
L'Ufficio centrale dei brevetti ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità italiane.
I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.
Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
Tutti i documenti, e le rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorità sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 13
La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda di brevetto considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 45, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 15
Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione (1).
Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 46, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 18
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 19
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 20
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11 (1).
Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 48, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo III
DEPOSITO DELLE DOMANDE
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO II
CONCESSIONE DEI BREVETTI
Capo I
ESAME E RILIEVI
Articolo 25
Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all'Ufficio centrale dei brevetti in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 26
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio o la commissione dei ricorsi nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
L'Ufficio deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 49, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 27
Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l'intelligenza della descrizione dell'invenzione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 50, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
REGISTRO DEI BREVETTI E BREVETTI
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 51, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 33
Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione e dei disegni dell'invenzione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 52, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 34
Agli effetti della liquidazione della tassa dovuta per la pubblicazione delle descrizioni, di cui alla tabella A, annessa al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le pagine di scrittura debbono rispondere alle condizioni stabilite dalla legge sul bollo (1).
Agli effetti anzidetti, i disegni debbono essere contenuti in tavole delle dimensioni di centimetri 21 x 30.
(1) Vedi, ora, d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 35
I fascicoli della descrizione e dei disegni dei singoli brevetti, stampati a norma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono posti in vendita a cura del Ministero [delle corporazioni] (1).
Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministero [per le corporazioni] (1), di concerto con il Ministro per le finanze.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 36
I fascicoli dei brevetti stampati sono inviati gratuitamente [agli Uffici provinciali delle corporazioni] (1), oppure solamente a quei medesimi [Uffici provinciali delle corporazioni] (1), presso i quali detti fascicoli potranno riuscire particolarmente utili, nonché agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero [delle corporazioni] (2).
Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici dei brevetti di altri Stati.
(1) Ora, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
(2) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO III
TASSE, RIMBORSI ED ESENZIONI
Articolo 37
I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato [al Procuratore del registro (modello 1/H)] (1).
I vaglia debbono risultare emessi, specificatamente, a favore [del Procuratore del registro di Roma] (1), e, salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata postale, entro cinque giorni dall'emissione, all'Ufficio centrale dei brevetti.
(1) Ora il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 38
Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti di cui al terzo comma del successivo art. 40, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero [delle corporazioni] (1), Ufficio centrale dei brevetti. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vaglia, ordinari e telegrafici, dispone la girata a favore del [Procuratore del registro di Roma] (2).
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(2) Ora il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 39
[Sul vaglia, sia modello 1/H, sia ordinario] (1), nel tagliando deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, se trattasi di versamento per annualità, del numero del brevetto, del titolare, del titolo dell'invenzione, sia pure abbreviato, e dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.
In caso di versamento mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dal telegramma.
(1) Ora il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 40
Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti artt. 37 e 39, i versamenti effettuati con [vaglia modello 1/H] (1) prendono data dalla emissione del vaglia.
La stessa norma, osservate le disposizioni del precedente art. 39, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia telegrafico.
I versamenti effettuati invece con vaglia postale ordinario, ancorché per essi risultino osservate le disposizioni degli artt. 38 e 39 non prendono data che dall'arrivo del vaglia all'Ufficio centrale dei brevetti.
(1) Ora il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 41
Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di una tassa annuale, pagata incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'ufficio centrale dei brevetti.
Alle istanze stesse, che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il [vaglia modello 1/H] (1) per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.
(1) Ora il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 42
I rimborsi di tasse, nei casi previsti, vengono autorizzati dal Ministero [delle corporazioni] (1).
L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero [delle corporazioni] (1).
I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 43
Se l'offerta al pubblico di licenza a norma dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguarderà soltanto il pagamento delle tasse annuali successive al primo triennio; se l'offerta è fatta nella domanda la riduzione riguarderà anche le tasse stabilite per il primo triennio; negli altri casi la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione dell'offerta (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 53, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 44
Il richiedente un brevetto per invenzione industriale, che intenda beneficiare dell'esenzione dalla tassa di stampa e della sospensione dal pagamento delle tasse annuali, ai sensi dell'art. 51 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve allegare alla domanda i documenti idonei a comprovare di non essere assoggettato al pagamento di imposte dirette erariali, né mediante iscrizioni nei ruoli, né per ritenuta diretta, per più di lire 20.000 annue (1).
Il Ministero [delle corporazioni] (2), peraltro, ha facoltà in ogni caso di assumere tutte le informazioni che riterrà opportune al fine di accertare la effettiva esistenza dello stato d'indigenza.
(1) Importo così elevato dall'art. 2, l. 9 maggio 1950, n. 367.
(2) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IV
INVENZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ
Capo I
VINCOLO DEL SEGRETO
Articolo 45
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 46
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 47
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 48
Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l'espropriazione, ne dà comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti. L'Ufficio dà notizia all'interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l'obbligo del segreto e si dà corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 49
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 4, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 50
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º luglio 1959, n. 514.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 51
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º luglio 1959, n. 514.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
ESPROPRIAZIONE
Articolo 52
Qualora il Ministero interessato intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso dell'invenzione, di cui all'art. 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per mezzo di lettera raccomandata, e altresì all'Ufficio centrale dei brevetti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 53
Il decreto di espropriazione e quello per l'uso dell'invenzione è, dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all'Ufficio centrale dei brevetti e notificato, nelle forme di legge, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di valersi dell'invenzione, e all'amministrazione stessa passa, anche, l'eventuale onere del pagamento delle tasse annuali, prescritte per mantenere in vigore il brevetto.
Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l'Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e fa annotazione nel registro dei brevetti, o, se il brevetto non è stato ancora concesso, nel registro delle domande.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 54
Nel decreto di espropriazione del solo uso dell'invenzione, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell'uso stesso, che, in ogni caso, è prorogabile nei limiti dei venti anni di durata del brevetto (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 54, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 55
Quando la pubblicazione non arrechi pregiudizio o ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso dell'invenzione, la concessione del brevetto e la pubblicazione dell'invenzione si effettuano secondo la procedura ordinaria.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 56
Ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione di un brevetto d'invenzione nell'interesse della difesa militare del paese, l'espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all'art. 63 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all'amministrazione espropriante.
Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l'accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L'amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell'arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest'ultima notificazione, il Ministro [per le corporazioni] (1) su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 57
L'arbitro unico, o il collegio arbitrale, stabilisce la sede dell'arbitrato, dove le parti debbono eleggere domicilio, e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del codice di procedura civile. Qualsiasi mezzo istruttorio è disposto con ordinanza, anche nel disaccordo delle parti, e può essere altresì ordinato d'ufficio. Nel caso di giudizio collegiale, può essere delegata l'esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti, che ne determina le modalità.
Al procedimento arbitrale, per quanto non previsto nell'art. 63 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del codice di procedura civile relative al compromesso (1).
(1) Vedi artt. 806 e segg. c.p.c. 1940.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 58
Le spese di giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo, a norma del codice di procedura civile (1).
Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall'amministrazione.
(1) Vedi ora artt. 806 e ss. c.p.c. del 1940.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO V
TRASCRIZIONE DI ATTI
Articolo 59
La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso;
3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;
4) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 60
Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:
1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;
2) il vaglia comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 37.
Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti ad autorità italiane.
Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 61
Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare:
1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 62
Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 63
L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un'esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione.
Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 64
Le sentenze che pronunciano la nullità, o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformità dell'art. 80, ultimo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 65
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni.
Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazione a margine.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 66
Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VI
PROCEDURA DI ESECUZIONE
Articolo 67
Il pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;
2) la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva;
3) la somma per cui si procede all'esecuzione;
4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
5) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.
I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 68
Si osservano nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni (1).
Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel [Regno] (2), né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'Ufficio centrale dei brevetti.
In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.
(1) Vedi ora art. 163, ultimo comma, c.p.c. del 1940.
(2) Leggasi territorio della Repubblica.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 69
L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia.
Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignolamenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 70
La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile (1), in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
(1) Vedi ora artt. 529 ss. c.p.c. del 1940.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 71
La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.
Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.
Il Pretore, per la vendita e l'aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile.
All'uopo, il Pretore può stabilire che l'annuncio sia affisso nei locali del Consiglio e [dell'Ufficio provinciale delle corporazioni] (1), ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.
(1) Ora, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 72
Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 73
Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.
Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente, a norma dell'art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.
Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 74
Trascorso il termine di quindici giorni, previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il Pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti.
Il Pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare (1); quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.
I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del codice civile.
(1) Vedi ora artt. 541-542 c.p.c. del 1940.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 75
L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 65, per la cancellazione delle trascrizioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 76
I brevetti per invenzioni industriali, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile (1), in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.
(1) Vedi ora artt. 670 e ss. c.p.c. del 1940.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 77
Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VII
RICORSI E RELATIVA PROCEDURA
Articolo 78
La Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.
I componenti la segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo A e di grado non superiore al 7º, né inferiore al 9º (1).
(1) Con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, sono state introdotte le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 79
I ricorsi, previsti dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti.
All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 80
1. Il presidente della commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 81
Le copie per le controparti, nei casi previsti all'art. 35, secondo comma, e all'art. 39 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime contropartite in plico raccomandato, a cura della segreteria della Commissione.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.
Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 82
Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalità.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durane il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 83
Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 84
Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.
Il Direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, o un funzionario dello stesso ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 85
Il ricorrente, che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purché si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della Commissione.
Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 86
Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.
Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il Direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 87
Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative.
Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 88
La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni.
La Commissione stessa ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 89
La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.
Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.
La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente suddetto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.
Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 90
Il Ministro [per le corporazioni] (1) può sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti d'invenzione e ogni altra questione attinente alla materia.
Il Presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VIII
VISIONI E PUBBLICAZIONI
Articolo 91
Il registro dei brevetti, di cui all'art. 37 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere consultato dal pubblico, dietro autorizzazione del Direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione.
Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 92
L'Ufficio, a partire dai termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare della descrizione e dei disegni allegati alla domanda o al brevetto.
Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 55, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 93
Il Direttore dell'Ufficio può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a che ne faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che egli riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico.
Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.
Il Ministero [delle corporazioni] (1) può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 94
Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 95
La certificazione di autenticità delle copie, di cui all'art. 96 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è soggetta, oltre alla tassa stabilita nella tabella A, annessa a tale decreto, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'Ufficio per ogni foglio di carta bollata e per ogni tavola di disegno.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 96
La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro [per le corporazioni (1), di concerto con quello per le finanze.
Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 97
I brevetti concessi, distinti per classi di invenzioni, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione (1).
Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici delle invenzioni protette da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita stabilite dal precedente art. 36.
(1) Comma così modificato dall'art. 56, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IX
DISPOSIZIONI PEI TERRITORI ITALIANI D'OLTRE MARE
Articolo 98
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti all'Italia.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 99
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti all'Italia.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 100
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti all'Italia.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 101
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti all'Italia.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 102
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti all'Italia.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 103
Il Ministro [per le corporazioni] (1) ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per invenzioni industriali.
In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.
(1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 104
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 57, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 105
Sino a quando, col decreto previsto nel precedente art. 35, non siasi diversamente disposto, il prezzo di vendita di ciascuno dei fascicoli stampati, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, è fissato in ragione di lire 3, per ogni fascicolo di non più di quattro pagine di descrizione e non più di una tavola di disegno (1).
Quando la descrizione occupi più di quattro pagine a stampa, ovvero i disegni occupino più di una tavola, il prezzo di lire 3 è aumentato in ragione di centesimi 30, per ogni altra pagina, o frazione di pagina, ed analogamente per ogni altra tavola o frazione di tavola (1).
Si potranno concordare prezzi più bassi, caso per caso, con riduzioni contenute, comunque, entro il limite massimo del 20 per cento, quando si tratti di abbonamenti a speciali raccolte dei fascicoli suddetti, o di acquisti per un numero rilevante di copie del medesimo o di differenti fascicoli.
(1) Con d.m. 12 novembre 1957, il prezzo dei fascicoli stampati sono stati portati a l. 200 per ogni otto pagine o frazione di esse (pagine di descrizione e tavole di disegni).
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 106
Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e nel decreto ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti.
In attesa del decreto ministeriale di cui al precedente art. 96. restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 107
Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, i decreti di cui appresso:
1) il regio decreto 19 aprile 1906, n. 204, portante disposizioni per l'applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
2) il regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;
3) il decreto ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero;
4) il regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491, portante l'approvazione delle norme di attuazione del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;
5) il decreto ministeriale 31 gennaio 1926, sulla vendita dei fascicoli stampati per le descrizioni e i disegni dei brevetti industriali.
È altresì, abrogato, dalla data e quanto agli effetti anzidetti, il regio decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel [Regno] (1) circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica.
Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente regolamento.
(1) Leggasi territorio della Repubblica.