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E' ammissibile la domanda del soggetto nei confronti del quale è chiesto il rilascio dell'immobile, che si presenta come vero proprietario del bene in forza di un'usucapione anteriore al decreto di trasferimento in danno dell'espropriato
pubblicato il
09/11/2009
È ammissibile e deve essere esaminata nel merito l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione iniziata in base a decreto di trasferimento immobiliare, adottato in virtù dell'art. 586 cod. proc. civ. a seguito di vendita forzata, quando l'opponente, nei cui confronti sia esercitata la pretesa esecutiva e chiesto il rilascio e che non si identifichi con il soggetto che ha subito l'espropriazione, si afferma proprietario del bene immobile oggetto del suddetto decreto in base ad acquisto fattone per usucapione ed asseritamente verificatosi anteriormente all'emissione del decreto di trasferimento in danno dell'espropriato.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Ordinanza del 8 maggio 2009, n. 10609)
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In tema di distanze legali tra edifici non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità
pubblicato il
07/11/2009
In tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; agli effetti dell'articolo 873 del Cc, la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'articolo 873 del Cc è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di
stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 settembre 2009, n. 19554)
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Ai fini della costituzione per usucapiuone della servitù di passaggio occorre che dal tracciato del sentiero seppure formatosi per calpestio sia desumibile la incertezze e ambiguita', la sua funzione di accesso al fondo dominante
pubblicato il
30/10/2009
Il requisito dell'apparenza della servitu' richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitu' stessa; in particolare, in riferimento alla servitu' di passaggio, anche se e' sufficiente ad integrare l'apparenza l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, occorre che, dal suo tracciato o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente, si possa desumere, senza incertezze e ambiguita', la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilita' del fondo dominante. Corte di (Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 ottobre 2009, n. 21255)
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Se il viottolo che porta al garage è stretto per l'auto ma non per la moto, deve essere riconosciuta la servitù di passaggio coattiva
pubblicato il
28/10/2009
Se il viottolo che porta al garage è stretto per l'auto ma non per la moto, deve essere riconosciuta la servitù di passaggio coattiva. Ciò in qaunto non si versa in ipotesi di ampliamento della servitu' di passaggio disciplinata dall'articolo 1051 c.c., comma 3 bensi' di interclusione relativa del fondo, ove il fondo, pur avendo una possibilita' di uscita sulla pubblica via, non ha ugualmente pratica possibilita' di uscita diretta o indiretta sulla pubblica via con mezzi di media o grossa dimensione, perche', per l'insufficienza del viottolo di cui dispone e per l'attuale situazione dei luoghi il transito con mezzi meccanici deve espandersi nel fondo del vicino.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 30 settembre 2009, n. 20997)
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Le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato
pubblicato il
25/10/2009
Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7369)
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Per lattribuzione dellimposta comunale sugli immobili, fa fede quanto risultante dal Catasto
pubblicato il
20/10/2009
Perché operi l'esenzione dall'Ici dei fabbricati rurali non rileva la identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, è indispensabile, peraltro o che sia in presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurali (categoria A/6 o D/10), o di fabbricati non ancora iscritti in catasto purché la Commissione tributaria adita accerti la sussistenza della loro ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565)
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Il valore degli immobili per i quali una coppia di ex coniugi chiede lo scioglimento della comunione dei beni va calcolato sulla base delle oscillazioni di mercato e non solo sulle caratteristiche proprie di tale immobile
pubblicato il
17/10/2009
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Non possono, pertanto, farsi rientrare tra le nozioni di comune esperienza le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la determinazione del valore corrente degli immobili, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio, anche nell'ambito dello stesso territorio, in relazione alle caratteristiche del bene stesso. Non sussiste, peraltro, un tale - vietato - ricorso al notorio allorché il giudice del merito richiami questo solo in ordine alla circostanza, in sé rientrante nel patrimonio della comune conoscenza, del generale incremento di valore degli immobili intervenuto negli ultimi anni nell'intero territorio nazionale. Nella specie, nell'ambito di un giudizio di divisione immobiliare - tra coniugi separati - il giudice di appello aveva adeguato la stima eseguita dal consulente in primo grado ipotizzando un aumento di valore dell'immobile nella misura del 30% in ragione del fatto notorio costituito dall'incremento del presso degli immobili nel comune di Roma. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto incensurabile una tale conclusione, tenuto presente che il giudice a quo «ha tenuto conto dell'aumento di valore degli immobili nell'area di Roma, verificatosi negli ultimi anni, circostanza che effettivamente rientra nella comune esperienza, avendo interessato l'intero territorio nazionale e ha poi considerato una serie di elementi relativi alla collocazione dell'immobile nel quartiere adeguatamente servito da metropolitana e autobus, fornito di negozi e alle caratteristiche specifiche dell'appartamento sito in un condominio con giardino e tennis, dotato di box auto della superficie di mq(...) che lo tendeva particolarmente appetibile, sì che ha collegato gli elementi desumibili dal notorio con i dati relativi all'immobile desunti dalla Ctu espletata nel corso del giudizio»(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,Sentenza del 13 maggio 2009, n. 11141).
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Sulla ristrutturazione e ricostruzione di un edificio ai fini del rispetto delle distanze legali
pubblicato il
15/10/2009
La semplice ristrutturazione si verifica quando gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura siano rimasti inalterati. Diversamente la ricostruzione si ha quando le componenti dell'edificio, per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l'intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata ed all'altezza.
Ne consegue che nel caso di aumento di una delle suddette componenti, si è presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui. (Cassazione civile , sez. II, sentenza 07.09.2009 n° 19287)
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Il dirittodel vicino a chiudere le luci con il muro in aderenza deve trovare la propria ragione in una concreta utilità
pubblicato il
28/09/2009
Secondo la normativa vigente, il sacrifico de vicino di tenere luci nel muro e' subordinato all'effettiva erezione di una costruzione in appoggio o in aderenza del muro stesso, che pero' apporti una concreta utilita' a chi l'ha costruita: e' questa la sola condizione richiesta dall'articolo 904 c.c., comma 2, per sacrificare il diritto del vicino di tener le luci nel muro. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 20 luglio 2009, n. 16841)
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In caso di compossesso di un bene la parte che intende chiedere l'usucapione deve provare che il godimento esclusivo è stato tollerato dagli altri partecipanti
pubblicato il
28/09/2009
In tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non e', di per se', idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi' determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapione", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando per converso necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attivita' apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 27 luglio 2009, n. 17462)
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