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La registrazione del software
Leggi applicabili
Direttiva CEE 91/250 del 14 maggio 1991, Decreto legislativo 29 dicembre 1992
n. 518. Decreto Presidente del Coniglio dei Ministri 3 gennaio 1994 n. 244.
Software proteggibile
Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di
autore senza bisogno di particolari formalità. Affinché venga
provata la creazione del programma, il software può essere registrato
presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore tenuto dalla
S.I.A.E.oppure depositato come opera inedita qualora il programma stesso non
sia ancora stato pubblicato o utilizzato.
Territorio
La tutela del software si estende su l'intero territorio Italiano, nello Stato
di San Marino e nella Città del Vaticano.
Novità e originalità
Possono formare oggetto di registrazione tutti i programmi software che
rispondono ai requisiti della creatività e di un minimo di
originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e
variazioni di programmi precedenti.
Il Registro pubblico per il software
È in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE
ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo
29/12/1992, n. 518. Sono state così introdotte nell’ordinamento
giuridico italiano una serie di norme relative alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore, che sono comparati alle opere letterarie.
Sono, quindi, protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, e
quindi che abbia carattere di novità rispetto ai software preesistenti.
Autore del software è la persona fisica che lo ha creato: se gli autori
sono più di uno essi sono considerati coautori dell’opera.
All’autore spettano, oltre ai diritti morali, anche i diritti di
utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni
dopo la sua morte.
Per il software esiste una norma specifica (art. 12-bis della Legge 633/41)
in base alla quale, salvo patto contrario, per i programmi creati dal
lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni i diritti di
utilizzazione economica spettano al datore di lavoro.
La registrazione di un software
Le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova
contraria, dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore.
Si rendono pubblici, in effetti, l’esistenza e il titolo del software, il nome
dell’autore, la data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare
dei diritti di utilizzazione economica sul software (se diverso dall’autore).
La pubblicazione del programma ha luogo se l’autore riproduce direttamente il
software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al
datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.
Per pubblicazione si intende più specificatamente il primo atto di
esercizio dei diritti su un software. Quindi il giorno, mese ed anno in cui per
la prima volta esso è stato ceduto o è stato utilizzato
dall’autore e/o all’interno della struttura per cui è stato creato. La
registrazione è prevista solo per i software pubblicati e
deve essere accompagnata dal deposito di un disco ottico (CD-ROM) contenente il
programma per elaboratore.
La registrazione del software non è obbligatoria. Per i
programmi importati, la registrazione può essere richiesta dal titolare
dei diritti di utilizzazione economica per l’Italia.
Dato che la registrazione è facoltativa e viene utilizzata solo da chi
vi abbia interesse, il Registro non costituisce una "anagrafe"
completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non
sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela
prevista dalla legge.
Effetti della registrazione
La registrazione costituisce mezzo di prova della data di creazione del
software e dei dati contenuti nel deposito: paternità, titolo, data di
pubblicazione.
La trascrizione di atti
Sul Registro possono anche essere trascritti gli atti che trasferiscono in
tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica su un software o
costituiscono su di essi diritti di usufrutto o garanzia o anche gli atti di
divisione (quando i coautori decidono di dividersi i diritti su un software
creato insieme) o di società (quando due o più persone danno ad
una società la titolarità dei diritti su un software per
l’esercizio in comune di una attività economica).
Per la trascrizione, è necessario presentare la copia autentica
dell’atto o dell’originale della scrittura privata con le firme autenticate da
un notaio.
L’atto da trascrivere deve riguardare il trasferimento della titolarità
(e non del solo esercizio) dei diritti di utilizzazione economica del
programma: le "licenze d’uso" non possono essere trascritte, dato che
esse attribuiscono solo la facoltà di utilizzo del programma, e non
trasferiscono la titolarità dei diritti.
Le registrazioni comportano un versamento alla SIAE.
La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati
dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di
registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al
richiedente un attestato di registrazione.
La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie
autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo
l’esemplare del programma non è oggetto di visura.
Diritti esclusivi sul software
Comprendono il diritto di sfruttamento economico del programma nonché il
diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, la traduzione,
l'adattamento, la trasformazione, la modificazione e la distribuzione in
qualsiasi forma del programma software.
Titolarità
La titolarità della registrazione e quindi del programma software
spettano all'autore o al suo avente causa italiano o straniero.
Cessioni
I diritti sul programma e la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale
sono cedibili liberamente a terzi. La cessione andrà trascritta nel
Registro Pubblico Speciale dei programmi per elaboratore.
Violazioni e illeciti
Le violazioni di diritti d'autore sul software possono essere perseguite e
sanzionate sia civilmente (art. 156-170 legge diritto d'autore) che penalmente
(art. 171 bis e, in via residuale, art. 171 legge diritto d'autore). Il decreto
legislativo 658/94 ha di recente introdotto anche una sanzione amministrativa
(art. 171 quater legge diritto d'autore) nel caso di noleggio abusivo di
supporti riproducenti il software, quantunque lecitamente prodotti.
Su richiesta degli interessati, 101 professionisti può attivarsi presso
la S.I.A.E. al fine di curare gli adempimenti relativi alla registrazione delle
opere presso il Copyright Office di Washington.
In base alla vigente legge degli Stati Uniti d’America sul diritto d’autore,
non è necessario alcun deposito per ottenere la protezione dell’opera.
Il copyright è assicurato automaticamente nel momento in cui l’opera
è creata, e l’opera si considera creata quando è fissata per la
prima volta in una copia (si intende per copia l’oggetto materiale dal quale
l’opera può essere letta o comunque percepita visivamente sia
direttamente che con l’ausilio di macchinari o strumenti, come libri,
manoscritti, spartiti musicali, videotape, microfilm) o registrata su supporto
sonoro.
Esistono, tuttavia, alcuni vantaggi nella registrazione dell’opera presso il
Copyright Office di Washington, soprattutto per acquisire una
prova che l’opera è registrata in un pubblico registro e per ottenere un
certificato di deposito. Se il deposito è effettuato entro 5 anni dalla
pubblicazione, la registrazione costituisce, nel corso d’una procedura
giudiziaria negli Stati Uniti, prova incontestabile in tribunale della
validità del copyright.
Presso il Copyright Office di Washington possono essere depositate le opere
protette in base alla legge degli Stati Uniti d’America sul copyright, incluse
le opere di origine straniera. Sono protette tutte le opere inedite, senza
riguardo alla nazionalità. Sono, altresì, protette, e possono
essere depositate, le opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti o
in un altro paese con il quale è stato concluso un Trattato in materia
di copyright, o che siano state create da un cittadino o da un residente in un
Paese con cui esiste un Trattato.
Costi della registrazione del software
-
103, 26 euro a titolo di tasse di registrazione
-
11 euro euro a titolo di imposta di bollo
-
150 euro a titolo di onorari professionali
-
TOTALE: EURO 264, 26