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Domande frequenti

Chi può autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera letteraria?

Autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera spetta all’autore, qualunque sia il mezzo di riproduzione utilizzato (stampa, litografia, fotografia, ecc). Questo diritto spetta all’autore anche quando viene ceduta la proprietà dell’originale e non si trasmette automaticamente al proprietario dell’opera, tranne nel caso in cui l’autore non abbia espressamente ceduto il diritto in forma scritta.

Il proprietario dell’originale dell’opera letteraria, se è una persona diversa dall’autore, può autorizzare la riproduzione dell’opera?

Non va confuso il diritto di proprietà sugli originali delle opere con il diritto d’autore su quelle stesse opere.
Il proprietario di un’opera – come chiunque altro – deve chiedere l’autorizzazione dell’autore o dei suoi eredi per riprodurre, pubblicare o utilizzare economicamente l’opera, potendo comunque disporre liberamente dell’originale.

Quando si considera inedita l’opera? Se l’opera è già circolata ma non è stata commercializzata, si può fruire del servizio deposito opere inedite?

L’opera viene considerata inedita finché non esce dalla sfera di controllo dell’autore.
Devono senz’altro considerarsi pubblicati:un’opera letteraria pubblicata a stampa, un sito web già immesso in rete ,uno studio presentato in pubblico in occasione di un congresso, un dipinto pubblicato su biglietti augurali, lo schema di una manifestazione già realizzata, qualsiasi opera abbia partecipato a concorsi, selezioni, letture pubbliche.

Di quali forme di deposito può avvalersi l’autore di un software?

Se il software è inedito, può essere oggetto di un deposito cautelativo presso la Sezione OLAF (attraverso il deposito di opere inedite), onde precostituirne la prova dell’esistenza con data certa; se invece il software è già stato pubblicato (cioè utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In entrambi i casi non è necessario essere associati alla SIAE.

Si può depositare un’opera musicale inedita a nome del gruppo che la esegue?

No, è essenziale la corretta indicazione degli autori, e cioè delle persone fisiche che hanno dato il proprio contributo creativo alla realizzazione di quell’opera. Gli artisti interpreti non rilevano ai fini del deposito. I brani musicali possono essere registrati o incisi e può esserne depositato lo spartito.

Come si effettua la trascrizione di un atto sul Pubblico Registro Cinematografico ?

Chi richiede la trascrizione di un atto nel Pubblico Registro Cinematografico deve:disporre dell’atto in duplice originale, o averne copia autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato per legge, debitamente registrato presso un Ufficio del Registro; provvedere, in calce all’atto, alla compilazione della "Nota di Trascrizione" contenente gli estremi essenziali dell’atto da riportare sul Pubblico Registro Cinematografico; versare, presso un ufficio postale, i diritti di annotazione (€ 9,30 - L. 18.000 per ciascuna annotazione o per ciascun film per cui si richiede l'annotazione) sul c/c postale n. 77049005 intestato alla SIAE - Pubblico Registro Cinematografico Viale della Letteratura 30 - 00144 Roma, indicando la causale del versamento; allegare la ricevuta (o fotocopia) del pagamento alla copia dell’atto da notificare alla SIAE; presentare l’atto presso l’Ufficio Notifiche competente per territorio (a Roma è sito in Via Poma), che provvederà alla notifica alla SIAE: una volta notificato alla SIAE a mezzo Ufficiale Giudiziario, l'atto verrà annotato in ordine cronologico di data di notifica.

Come comportarsi se le composizioni musicali vengono create insieme da un gruppo o una band musicale?

Il diritto d’autore ha natura personale.Debbono quindi iscriversi alla SIAE, individualmente, i componenti del gruppo o della band che abbiano partecipato alla creazione delle opere. Le opere debbono poi essere dichiarate alla Sezione Musica con le modalità ordinarie, indicando singolarmente i nomi delle persone che hanno partecipato alla creazione dell’opera come compositori o autori della musica o del testo.

Fino a quando è protetta un’opera e quando invece diviene di dominio pubblico?

In base alla legge italiana e anche di quella dell’Unione Europea, un’opera diventa di dominio pubblico, e può quindi essere liberamente utilizzata, dopo 70 anni dalla morte del suo autore. Nel caso di più coautori il calcolo parte dall’anno di morte dell’ultimo superstite. Vi sono pertanto opere il cui autore principale è deceduto da oltre 70 anni ma che sono ancora tutelate perché i coautori o i librettisti non sono ancora di dominio pubblico. Per le opere straniere di Paesi extra unione europea il calcolo può essere più complesso poiché occorre valutare i rapporti giuridici internazionali tra l’Italia e il Paese di origine dell’opera comparando le rispettive legislazioni.

Vorrei avviare una attività di produzione discografica e di edizione musicale: quali rapporti devo instaurare con la SIAE ?

Le case discografiche, cioè le aziende produttrici di supporti audio nei diversi formati, sono, dal punto di vista del diritto d'autore, utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Perciò, il produttore discografico deve corrispondere alla SIAE le royalties che spettano agli autori ed editori delle opere riprodotte ed è tenuto ad applicare il contrassegno SIAE sugli esemplari prodotti.Diverso è il ruolo dell'editore musicale che, come proprietario dell'opera in base ai contratti stipulati con gli autori, è uno dei titolari dei diritti e riceve, quindi, le royalties incassate per lo sfruttamento delle opere. L'editore musicale deve essere, comunque, associato alla SIAE (o da essa rappresentato) per poter usufruire del servizio di incasso e distribuzione delle royalties svolto dalla Società.Benché, in genere, la Produzione Discografica e l'Edizione Musicale siano esercitate da soggetti giuridici distinti, anche se spesso collegati o consociati, può darsi il caso di aziende che svolgano, come unico soggetto, ambedue le attività.In questo caso esse hanno rapporti con la SIAE in entrambi i ruoli, da un lato, come utilizzatori tenuti al versamento delle royalty, e dall'altro, come associati beneficiari delle royalty stesse

Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato, inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali sono gli adempimenti necessari?

Per poter sincronizzare un’opera musicale preesistente nella colonna sonora di un film, filmato, audiovisivo, corto o lungo metraggio, , ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso cosiddetto di “sincronizzazione”, per la prima fissazione della musica in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato.Il permesso deve essere richiesto direttamente agli editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni economiche vengono fissate di volta in volta dagli aventi diritto.
Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente, non sono necessari permessi.
Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette fino a 50 anni dalla data di fabbricazione.
Una volta legittimamente realizzato il prodotto audiovisivo, la SIAE provvederà alla riscossione del “compenso separato” spettante agli autori della musica (art. 46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all’ uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l’emittente televisiva, il produttore dei supporti.