Registra la tua opera a partire da 97 euro.
Clicca qui
Le arti visive (Pittura, Scultura, Fotografie)
Come dichiararae le opere
Con l’adesione alla SIAE l’artista affida alla società l’esercizio dei
diritti per tutte le forme di utilizzazione economica di tutte le sue opere
comprese nel mandato (riproduzione a stampa, riproduzione meccanica, diffusione
televisiva, comunicazione pubblica). Da quel momento l’artista deve avvalersi
dell’intermediazione della SIAE, a cui dovrà indirizzare gli
utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. Non è richiesto
il deposito della riproduzione dell’opera presso la SIAE.
L’adesione alla Società non consente agli artisti di rinunciare ai
diritti, di concedere riduzioni o di rilasciare in proprio autorizzazioni
riguardanti gli aspetti economici dell’utilizzazione: questa esclusione
è nell’interesse stesso degli autori, in quanto garantisce agli
utilizzatori trasparenza e univocità di condizioni di utilizzo.
Tuttavia, anche dopo la sua adesione alla SIAE, l’artista non rinuncia al
diritto di disporre riguardo a gran parte degli utilizzi delle proprie opere,
mantenendo il controllo delle riproduzioni su monografie (su qualsiasi supporto
esse vengano realizzate), oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulla
copertina dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere: per
questi tipi di sfruttamento, che coinvolgono gli aspetti più delicati
della tutela dei suoi diritti, l’artista è infatti interpellato di volta
in volta dalla SIAE per approvare l’utilizzo, è libero di concedere o
negare l’autorizzazione e può anche intervenire sulla misura dei
compensi.
I diritti di utilizzazione economica nel settore delle arti visive sono:
-
diritto di riproduzione, è la moltiplicazione
in copie dell’opera con qualsiasi mezzo (stampa, litografia,
incisione, fotografia ed ogni altro sistema di riproduzione);
-
diritto di diffusione, è la diffusione
dell’opera a distanza (televisione, anche via satellite
o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
-
diritto di distribuzione, è il diritto
di porre in commercio, o comunque a disposizione del pubblico
l’opera o gli esemplari di essa;
-
diritto di elaborazione, cioè la
possibilità di modificare l’opera.
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo
della sua opera e trarne i benefici economici.
Chi può autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera
Autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera spetta all’autore, qualunque
sia il mezzo di riproduzione utilizzato (stampa, litografia, fotografia, ecc).
Questo diritto spetta all’autore anche quando viene ceduta la proprietà
dell’originale e non si trasmette automaticamente al proprietario dell’opera,
tranne nel caso in cui l’autore non abbia espressamente ceduto il diritto in
forma scritta.
Il proprietario dell’originale dell’opera, se è una persona diversa
dall’autore, può autorizzare la riproduzione dell’opera
Non va confuso il diritto di proprietà sugli originali delle opere con
il diritto d’autore su quelle stesse opere.
Il proprietario di un’opera – come chiunque altro – deve chiedere
l’autorizzazione dell’autore o dei suoi eredi per riprodurre, pubblicare o
utilizzare economicamente l’opera, potendo comunque disporre liberamente
dell’originale.
Difficilmente l’autore può controllare personalmente che ogni
utilizzazione delle sue opere, in Italia ed all’estero, sia stata autorizzata e
che il loro sfruttamento delle stesse avvenga secondo termini definiti per
contratto con gli utilizzatori.
Le autorizzazioni rilasciate dalla SIAE non comportano solo il pagamento dei
diritti, ma anche l’osservanza delle condizioni appropriate per
l’utilizzazione: attraverso la SIAE gli autori possono anche controllare che le
opere non siano manipolate o utilizzate a fini impropri o da loro non
condivisi.
Infine, la SIAE interviene quando sono commessi abusi che danneggiano i diritti
dei propri associati, contestando le riproduzioni non autorizzate.
I diritti sono amministrati dalla SIAE nell’ambito delle arti visive.
Con l’adesione alla SIAE, l’autore affida alla società l’amministrazione
di tutte le sue opere per ogni forma di utilizzazione economica, comprese le
riproduzioni a stampa o su supporto meccanico (videocassetta, CD-ROM), la
diffusione televisiva o su reti telematiche (Internet).
L’autore è interpellato preventivamente dalla SIAE per le riproduzioni
su monografie (su qualsiasi supporto siano realizzate), oggetti di
merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale
pubblicitario di qualsiasi genere. Negli altri casi, la SIAE concede
direttamente le autorizzazioni applicando le tariffe a seconda del tipo di
utilizzo.
L’autore che si affida alla tutela della SIAE non perde del tutto il contatto
con le sue opere
Infatti, l’autore viene interpellato, prima che la Società conceda le
autorizzazioni, in merito a numerosi utilizzi delle proprie opere come:
riproduzioni su monografie, oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle
copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere. In
particolare, per questi tipi di utilizzazioni, trattandosi di forme di
sfruttamento che coinvolgono gli aspetti più delicati della tutela dei
diritti d’autore, l’artista è interpellato di volta in volta dalla SIAE
per concedere o negare l’autorizzazione, e può anche intervenire sulla
misura dei compensi.
Il compenso per la riproduzione di un’opera
La misura dei compensi richiesti dalla SIAE per l’utilizzazione di un’opera
delle arti visive varia a seconda delle caratteristiche della riproduzione, e
viene calcolata in base alle tariffe previste dalla SIAE nel suo tariffario
generale.
L’opera è tutelata anche all’estero
La SIAE si avvale, infatti, della collaborazione delle Società autori
straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. Attualmente, le
opere degli associati SIAE sono tutelate nei seguenti Paesi: Australia,
Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Messico,
Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Quando vengono
liquidati i diritti
I proventi incassati dalla SIAE per diritto d’autore vengono corrisposti agli
aventi diritto con liquidazioni semestrali nei mesi di giugno e dicembre.
La provvigione della SIAE varia a seconda del tipo di utilizzazione dell’opera:
-
per la riproduzione a
stampa: 12,50%;
-
per la riproduzione su
videocassette, CD-ROM e su Internet: 18%;
-
per la diffusione
televisiva: 14%;
-
per i diritti provenienti
dall’estero: 3%;
-
A queste provvigioni va
aggiunta la percentuale sugli importi netti del 4% (per gli autori associati),
o del 2% (per gli editori associati) come deduzione di solidarietà;
-
Ai "mandanti"
viene, invece, applicata
una provvigione supplementare del 3% sul netto;
Cosa è il "diritto di seguito"
Il cosiddetto diritto di seguito è il diritto dell’autore di ottenere
una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in
occasione delle vendite successive alla prima. La normativa è
attualmente oggetto di una direttiva dell’Unione Europea. La SIAE, comunque,
già riceve e ripartisce agli autori suoi associati i diritti riscossi
per questo motivo dalle Società d’Autori collegate che operano in quei
Paesi in cui la normativa è già vigente.
Con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-Legge
comunitaria 2001 ”, il Governo è stato delegato ad emanare il decreto di
attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”.
In linea di principio, il compenso è a carico del venditore ed è
dovuto per tutte le vendite successive cui partecipi, come venditore,
acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno
quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti
d’arte con collezionisti o musei, mentre saranno escluse le vendite dirette tra
privati e quelle effettuate a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico
da parte di persone che agiscono privatamente. L’importo del compenso
sarà in percentuale su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla Direttiva, per opere d’arte si intendono le creazioni originali
dell'artista, come quadri, collages, dipinti, incisioni, stampe, litografie,
sculture, ceramiche, opere in vetro ed esemplari considerati come opere d’arte
originali.
La SIAE, comunque, già riceve e ripartisce agli autori suoi associati i
diritti riscossi per questo motivo dalle Società d’Autori estere ad essa
collegate che operano nei Paesi (Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna
e Svezia) in cui il diritto di seguito è stato già introdotto.
Le fotografie sono protette dalla SIAE
Anche le fotografie sono protette dalla SIAE per tutte le forme di
utilizzazione. Gli autori delle fotografie possono aderire alla SIAE attraverso
la formula del mandato.
Come tutelare le opere
L’autore o il suo avente causa può esercitare personalmente i diritti
riconosciuti dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società
Italiana degli Autori e degli Editori con un rapporto che può essere:
-
di “associazione”, se si tratta di autori
italiani o di paesi membri dell’Unione Europea
-
di “mandato” se si tratta, invece, di
autori non appartenenti all’Unione Europea.
Chi abbia i requisiti per il riconoscimento della qualità di
“associato”, se lo desidera, può optare per quella di “mandante”.
Solo agli “associati” è attribuito il diritto di
elettorato attivo (votare) e passivo (candidarsi e votare) per la costituzione
degli Organi Sociali.
Il servizio di 101 professionisti
Noi le offriamo di compilare tutta la modulistica occorrente alla registrazione
delle opere visive per un corrispettivo di 150 euro oltre iva o ritenuta di
acconto oltre al versamento delle tasse di concessione governative dovute alla
SIAE