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DIRITTI D'AUTORE
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68, (in Suppl. ord. n. 61,
alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87). - Attuazione della direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i
criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva
2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le
norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà
letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove
norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera
dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera
dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del
Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Articolo 1
1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre
ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma,
come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.».
Articolo 2
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 16 - 1. Il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende
la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico.».
Articolo 3
1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di
distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non
nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della
proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla
messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel
caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non
costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a
fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca
scientifica.».
Articolo 4
1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti
dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente
è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera
stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità
orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo
l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi
ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale
carattere documentario, senza possibilità di ulteriore
utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima,
l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti
connessi.».
Articolo 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla
seguente:
«SEZIONE V
Opere registrate su supporti».
Articolo 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
sostituito dal seguente:
«Art. 61 - 1. L'autore ha il diritto esclusivo,
ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su
qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque
sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di
noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così
adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare
l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del
diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione
del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto
d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente
sezione.».
Articolo 7
1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali
l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti
se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore.
I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.».
Articolo 8
1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 63 - 1. I supporti devono essere
fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della
registrazione.».
Articolo 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e sostituito dal seguente:
«Capo V - Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e
limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualità di
carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei
giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli
altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata
espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono
tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere
o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di
attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo
caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse
politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico,
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti
giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche
radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome
dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere
riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari,
giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove
possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - 1. È libera la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti
nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei
musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi
per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere
dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed
agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che,
mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel
comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra
la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non
può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio
a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con
i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei
limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in
forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I
limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi
editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul
mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie
di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza
con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in
ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla
normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto
di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed
essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri
materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non
è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere,
eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di
esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e
cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione,
nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini
di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire
per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione
non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale
fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi
armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di
opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari
handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e
materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non
abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono
individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i
criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. È libera la
comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a
scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali
aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche
accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o
da licenza.
Art. 71-quater - 1. È consentita la
riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici
e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente
interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso
determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti
che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102
-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire
l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta
dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le
associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire
l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa
richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano
acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale
protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo,
nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli,
ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi
a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga
sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle
eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle
parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso
personale
Art. 71-sexies - 1. È consentita la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale,
purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può
essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a
consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona
fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis,
79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona
fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o
del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a
condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i
produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere
audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di
videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo
71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di
fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente
finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è
calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti
a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero,
qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti
analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla
registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito
da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai
medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene
conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è
sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o
importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e
i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare
alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre
mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di
mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per
il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al
comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata
non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli
autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga
l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che
acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui
all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di
registrazione audio è corrisposto alla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al
netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi
causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del
compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-
septiesper gli apparecchi e i supporti di registrazione video
è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in
parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori
di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante
agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta
per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni
disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente
legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi
a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto
con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né
arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art.71-decies - 1. Le eccezioni e limitazioni
al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai
diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto
applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del
titolo II-bis.».
Articolo 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
«Capo I - Diritti del produttore di
fonogrammi».
Articolo 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti
all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il
diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di
duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso
di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non
si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.».
Articolo 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi,
nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei
fotogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e
prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione
a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il
quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonché le relative modalità, sono determinate secondo le
norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione
ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo
Stato.».
Articolo 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di
opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e
73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave
pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i
beni e le attività culturali, in attesa della decisione
dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare
l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo,
se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano
la regolarità dell'utilizzazione.».
Articolo 14
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel
presente capo e di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante
tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta
anni dalla data della sua prima pubblicazione.».
Articolo 15
1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi
non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le
indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.».
Articolo 16
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi
è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la
responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una
interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di
suoni.
2. È considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione
originale.».
Articolo 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei
fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle
disposizioni di cui al presente capo.».
Articolo 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 78-ter - 1. Il produttore di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, degli originali e delle copie delle proprie
realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con
qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali
realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la
distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di
noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva
o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla
prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico
dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in
movimento.».
Articolo 19
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti
sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di
fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli
artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione
radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie
emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le
emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o
via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al
pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un
diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel
momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di
prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e
d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico
o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il
diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo
all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le
emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.».
Articolo 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti
ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono
in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico,
in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse
siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo
di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a
scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori interessati l'equo compenso dì cui all'art. 73
-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce
nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno
Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione
del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c),
non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.».
Articolo 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla
riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che
possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro
reputazione.».
Articolo 22
1. L articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
sostituito dal seguente:
«Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia
indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione,
esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti
contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o
pellicole cinematografiche.».
Articolo 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul
regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti
d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.
102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali
protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte
le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del
loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono
considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale
protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la
cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o
del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del
titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni
elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari
di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o
possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli
stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o
qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono
altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso
dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che
rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.».
Articolo 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di
utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria
di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto
stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata
corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e
73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere
disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un
minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione
di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al
produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro
utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.».
Articolo 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, il n. 3) è sostituito dal seguente:
«3) l'ente di diritto pubblico designa i
funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente;
dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma
dell'articolo 474 del codice di procedura civile.».
Articolo 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera d), è sostituita
dalla seguente:
«d) detiene per la vendita o la
distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;».
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le
seguenti:
«f-bis) fabbrica, importa,
distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente
finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la
finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette
misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito
di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le
informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o
per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o
altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.».
Articolo 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 174-bis- 1. Ferme le sanzioni
penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella
presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto
della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il
prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La
sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.».
Articolo 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituto dal seguente:
«174-ter 1. Chiunque abusivamente
utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad
eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti,
oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici
o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero
attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171
-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-
octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e
con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il
fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con
la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività
imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.».
Articolo 29
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 174-quater -1. I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli
174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
la promozione delle campagne informative di cui al comma 3
-bisdell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.».
Articolo 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22
aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 174-quinquies - 1. Quando
esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla
presente sezione commessi nell'àmbito di un esercizio commerciale o
di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne
dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per
l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al
comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa,
di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei
confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio.».
Articolo 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge
22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), è aggiunta la
seguente:
«d-bis) sull'attività di
fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei
supporti di cui all'art. 71-septies.».
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile
1941, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel
comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento
con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali
dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,
nonché le attività ad esse connesse; possono altresì
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla
lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti
di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.».
Articolo 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Salve le convenzioni internazionali per la
protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non
possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta
qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in
modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione.».
Articolo 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il Comitato esperisce il tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma
4.».
Articolo 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Partecipano all'adunanza generale tutti i
membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio
di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del
presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di
cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la
commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli
esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo
comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il
presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti
dei Ministeri.».
Articolo 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
«Art. 194-bis - 1. La richiesta di
conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta
dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato
di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art.
193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita
a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al
richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a
fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa
la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della
commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se
la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche
d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato
promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai
precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima
della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo,
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto
entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo
308 del codice di procedura civile.».
Capo II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro.
Articolo 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto».
Articolo 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1
e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonché
la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le
attività di studio e di ricerca nonché per i fini di
promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti
interpreti o esecutori.».
Capo III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Articolo 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla
data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti
acquisiti prima della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui
termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre
2002, non sono nuovamente protetti.
Articolo 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septiesdella
legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2005, e
comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-
septies, nelle seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per
ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali
minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il
compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata
superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla
registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per
650 megabyte.
d) memorie digitali idonee per audio e video,
fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori
MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte (1);
e) supporti video analogici: 0,29 euro per
ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali
DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per
un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il
compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata
superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione
di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per
4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla
registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi
prezzi di listino al rivenditore;
h-bis) apparecchi esclusivamente destinati
alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla
masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore
(2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 22
marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n.
72, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Articolo 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La gestione dei servizi attinenti alla
tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai
princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti
ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla
SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.».
Articolo 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.
159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma
dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 93.
4. È abrogato l'articolo 16 della legge 18
agosto 2000, n. 248.