La transazione
La transazione è il contratto a prestazioni corrispettive a titolo
oneroso col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad
una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere
tra loro (art. 1965 c.c.).
Essenziale alla transazione è l’esistenza di un’incertezza soggettiva,
che si esprime in un conflitto attuale o potenziale tra le parti, qualificato
da opposte pretese.
Perché ricorra la fattispecie in esame è necessario che le parti
risolvano tale conflitto, mediante reciproche concessioni (aliquid dare e
aliquid retinere): se la concessione fosse unilaterale, se cioè
una sola delle parti rinunciasse, totalmente o parzialmente ai propri diritti o
alle proprie pretese, non avremmo una transazione bensì una rinuncia.
Mediante le reciproche concessioni le parti possono:
-
incidere sul rapporto che è oggetto della lite, modificandolo
(transazione semplice);
-
sostituire integralmente la situazione preesistente (transazione
novativa);
-
creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello
che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione
delle parti(transazione mista).
Disciplina
-
Non è ammessa la transazione in materia di diritti
sottratti alla disponibilità delle parti, come, ad
esempio, quelli che attengono allo stato o alla capacità
delle persone, o ai rapporti di famiglia (art. 1966 c.c.);
-
È nulla la transazione relativa a un contratto
illecito (art. 1972 c.c.): l’illiceità del contratto
determinerebbe, infatti, l’illiceità della transazione
stessa;
-
Sono invalide le transazioni (e le rinunzie) che hanno
per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi;
l’impugnazione deve essere però proposta, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della transazione o della rinunzia
se queste sono posteriori alla cessazione della stessa (art.
2133 c.c.);
-
La transazione richiede la forma scritta ad probationem;
qualora però essa abbia ad oggetto beni immobili,
la forma scritta è richiesta ad substantiam;
-
Non è ammissibile l’impugnazione per errore di diritto (art. 1969 c.c.), in quanto in contrasto
con la funzione pratica della transazione, che è
proprio quella di comporre e prevenire liti, basate per
lo più sulla dubbia o erronea interpretazione della
legge;
-
Non è possibile, inoltre, l’impugnazione per lesione
(art. 1970 c.c.), dato che l’atto ha lo scopo di sostituire
la nuova situazione ad una situazione di dubbio valore.
Requisiti
Requisiti del negozio in esame sono:
-
la lite (res litigiosa) ossia il conflitto di interessi
qualificato dalla pretesa di un soggetto e dalla resistenza
dell’altro. La pretesa deve consistere nell’affermazione
di un diritto e non nella mera affermazione di un interesse
economicamente apprezzabile;
-
la res dubia, la lite cioè deve presentare
anche un connotato di incertezza; ma in realtà la
dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la res dubia si identifichi con l’esistenza stessa della
lite.
Annullabilità
-
Una delle parti può chiedere l’annullamento della
transazione se l’altra era consapevole della temerarietà
della sua pretesa (art. 1971 c.c)
-
L’annullamento può essere chiesto anche quando
la transazione è stata fatta relativamente ad un
titolo nullo, se la parte che chiede l’annullamento ignorava
la causa della nullità;
-
E’ annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte,
sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti
falsi;
-
E’ pure annullabile la transazione fatta su lite già
decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le
parti o una di esse non erano a conoscenza;
-
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente
su tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può
impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga
a conoscenza che i documenti che le erano ignoti al tempo
della transazione, a meno che questi non erano stati occultati
dalla controparte;
-
La transazione è annullabile quando riguarda un
affare determinato e con documenti, posteriormente scoperti,
si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Differenza tra transazione e negozio di accertamento
Mentre una parte della dottrina ritiene che anche la transazione sia un negozio
di accertamento (CARNELUTTI), la dottrina e la giurisprudenza prevalenti
distinguono nettamente le due figure.
Il negozio di accertamento, infatti, fissa il contenuto di un rapporto
giuridico preesistente, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contrattazione
al riguardo, mentre la transazione implica delle concessioni reciproche tra le
parti. La transazione, cioè, ha un carattere dispositivo e non di
accertamento.
Differenze tra transazione e compromesso
La funzione di evitare una lite o porvi fine differenzia la transazione dal
contratto di compromesso, che è quel negozio con cui le parti si
impegnano a far decidere una lite tra loro insorta a degli arbitri privati. Con
il compromesso, quindi, non si evita la lite, ma si deroga solo alla
giurisdizione ordinaria.