Il leasing
Il leasing è un contratto atipico con il quale una parte concede ad
un’altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico,
per un certo periodo di tempo. Alla scadenza prevista a favore della parte che
ha ricevuto il godimento, questa ha la possibilità di scelta tra vari
comportamenti, e cioè:
-
restituire il bene
-
proseguire nel godimento, versando un canone notevolmente ridotto;
-
acquistare la proprietà, pagando un’ulteriore somma;
-
richiedere la sostituzione con altro bene meglio utilizzabile;
-
agire nelle altre forme stabilite dal contratto.
Oggetto e obblighi delle parti
Oggetto del contratto possono essere sia beni mobili (non consumabili) sia
immobili, purché scelti dal conduttore.
Obblighi del locatore finanziatori sono:
-
acquistare o comunque mettere a piena disposizione del conduttore i beni
richiesti;
-
sopportare i rischi relativi al bene dato in utilizzazione.
Obblighi del conduttore-utilizzatore sono
-
per
tutta la durata del contratto egli deve versare il canone stabilito all’altra
parte;
-
alla scadenza del contratto deve porre in essere uno dei comportamenti di cui
sopra.
Tipi
Con la denominazione leasing sono nella pratica definiti due differenti
istituti:
-
il
leasing c.d. operativo, che ha come finalità principale quella di
evitare all’utilizzatore il rischio della proprietà del bene e di
garantirgli alcuni servizi collaterali;
-
il leasing c.d. finanziario, che ha come finalità principale quella di
finanziare l’utilizzatore, che può servirsi del bene per tutta la durata
della sua vita tecnico-economica senza acquistarne la proprietà o
acquistandola alla fine e senza dover ricorrere alle consuete forme di
finanziamento. Quest’ultimo è ora disciplinato dalla Legge 14/7/93 n.
259 che ratifica la Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario
internazionale, fatta a Ottawa il 28/5/88.
Altra possibile variazione del leasing è quella che dà origine al
c.d. sale and lease-back ovvero locazione finanziaria
di ritorno. In tal caso l’imprenditore vende alla società finanziaria di
leasing il bene di sua proprietà che poi quest’ultima glielo
concederà in leasing.
Tale operazione, quindi, costituisce per l’imprenditore un finanziamento e al
tempo stesso gli consente di non perdere la disponibilità del bene.
Il sale and lease-back ha posto problemi relativi alla sua nullità in
quanto operazione che può risultare in frode al divieto del patto
commissorio. La giurisprudenza, però, ne ha riconosciuto la
validità con alcune limitazioni statuendo che “il contratto atipico di
"sale and lease back" è valido in via di principio in quanto
realizza interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Tale
contratto è nullo per violazione del divieto di patto commissorio
soltanto qualora scopo effettivo dell'operazione sia quello di dotare il
venditore di una provvista finanziaria assistita da una garanzia reale”.
(Cass. civ., Sez.III, 26/06/2001, n.8742).
E ancora “il contratto di sale and lease back si configura come un'operazione
negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari
poiché risponde all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con
immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale -
di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e pertanto non
agevolmente collocabile sul mercato - conservandone l'uso con la facoltà
di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. Tale operazione
è caratterizzata da uno schema negoziale tipico nel cui ambito il
trasferimento in proprietà del bene all'impresa di leasing rappresenta
il necessario presupposto per la concessione del bene in "locazione
finanziaria", e non è quindi preordinato "per sua natura"
e nel suo fisiologico operare" ad uno scopo di garanzia, nè - tanto
meno - alla fraudolenta elusione del divieto posto dall'art. 2744 c.c.
Pertanto, pur dovendosi ammettere che anche il lease and sale back, come
qualsiasi altro contratto, può essere impiegato per scopi illeciti e
fraudolenti (e, in particolare, a fini di violazione o di elusione del divieto
del patto commissorio), deve tuttavia sottolinearsi che tale ultima ipotesi si
realizza solo se, per le circostanze del caso concreto (difficoltà
economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un
approfittamento della sua condizione di debolezza; sproporzione tra il valore
del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente che confermi la
validità di tale sospetto), l'operazione si atteggi in modo da
perseguire un risultato confliggente con il divieto sancito dall'art. 2744
c.c.” (Cass. civ., Sez.I, 22/04/1998, n.4095).