Contratto di agenzia
Definizione
Il contratto di agenzia è definito all'art. 1742 del
codice civile, come quel contratto con cui "una parte assume stabilmente,
verso corrispettivo, l'incarico di promuovere, per conto di un'altra, in una
zona determinata, la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti del
proponente".
La disciplina del contratto di agenzia
Il contratto di agenzia è disciplinato dal codice civile italiano
agli artt. 1742-1753, ma tale originaria disciplina è stata più
volte modificata dalla regolamentazione comunitaria. Inoltre, la
regolamentazione collettiva ha disciplinato aspetti molto specifici e pratici
del rapporto fra agente e proponente.
Le fonti del contratto di agenzia
Codice civile Artt. 1442-1753
Regolamentazione comunitaria Direttiva 86/653/CE recepita attraverso:1. d.lgs.
10/9/91, n. 3032. d.lgs. 15/2/99, n. 65, che ha modificato il testo degli artt.
1742, 1746, 1748, 1749 e 1751 del codice civile3. Legge 21/12/99, n. 256 -
"Legge Comunitaria 1999", che ha modificato la disciplina dello
"Star del credere"
La figura dell'agente
L'agente di commercio è un intermediario commerciale che ha il
compito di promuovere la distribuzione e la vendita dei prodotti e dei servizi
delle aziende, ricercando la clientela, esercitando tale attività senza
vincolo di subordinazione.
L'oggetto del contratto
L'agente ha l'obbligo giuridico di svolgere l'attività di promozione
degli affari a vantaggio del proponente, di seguire le sue istruzioni e di
fornire tutte le sue informazioni sulla convenienza dell'affare promosso.
La promozione di affari
Consiste nel compimento di molteplici iniziative di impulso e
sollecitazione, volte a provocare gli ordini d'acquisto di beni o servizi
offerti per conto del proponente e può manifestarsi nella ricerca e
primo contatto dei compratori, l'inizio delle trattative e l'eventuale
trasmissione della proposta al proponente, ma nella completa estraneità
alla successiva fase della conclusione del contratto.
L'autonomia dell'agente
Nell'esercizio della sua attività professionale, l'agente gode di
piena autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro ma tale autonomia viene
mitigata dall'assunzione a proprio carico delle spese, che non sono
rimborsabili, e dei rischi.
La professionalità e il ruolo
L'agente per poter concludere validamente un contratto di agenzia deve
essere un professionista .
Tale qualifica, richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge 3/5/85, n. 204,
prevede che chi intende svolgere un'attività di agente o rappresentante
di commercio, ha l'obbligo di iscrizione in un apposito ruolo istituito presso
le Camere di Commercio.
L'esclusione del ruolo per gli agenti operanti
all'estero
Tale obbligo però sussiste solo per gli agenti operanti in Italia, con
esclusione quindi di coloro che operano esclusivamente all'estero, anche su
mandato di preponenti italiani.
La stabilità del rapporto
L'agenzia non è un rapporto di lavoro occasionale e quindi prevede che
l'incarico assunto sia svolto coinvolgendo tutti gli affari che si presentino
utili e convenienti per il proponente e cioè che sia generale e
continuativo nella sfera territoriale assegnata all'agente.
La forma del contratto
Il contratto di agenzia è un negozio a forma libera, per cui potrebbe
essere concluso anche oralmente.
L'obbligo della forma scritta
Tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam,
è richiesta la forma scritta (art. 1742, co. 2), in quanto
"ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra parte una copia del
contratto dalla stessa sottoscritto" (forma scritta ad probationem
tantum).
Contratto formato all'estero
Il contratto di agenzia stipulato tra due parti di cui una sia straniera
è un contratto internazionale e, in quanto tale, è sottoposto
alle regole derivanti dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata
dall'Italia con l. 18/12/84, n. 975, fatte salve le convenzioni internazionali
eventualmente applicabili alla singola obbligazione.
Libertà di scelta della disciplina applicabile
Le parti di un contratto internazionale di agenzia possono quindi liberamente
scegliere la legge che regolerà il loro rapporto.
Le regole del diritto internazionale privato
Nel caso in cui le parti non si sono esplicitamente accordate sulla legge ad
esso applicabile, il contratto di agenzia viene regolato dalla legge del luogo
nel quale l'atto è compiuto, o da quella che regola la sostanza
dell'atto. Ovvero della legge nazionale del disponente (art. 26 delle disp.
sulla legge in generale del c.c.).
Criterio del collegamento
In base alle convenzioni internazionali il contratto è regolato dalla
legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto;
tuttavia, se una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un
collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto
può applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.
Clausola sulla scelta della disciplina giuridica
applicabile
È possibile sottoscrivere una clausola che preveda che la legge che
regola il contratto sia quella del paese del proponente, apponendo una doppia
firma in calce al contratto.
Il luogo dell'adempimento: la zona
L'attività dell'agente, secondo quanto stabilito dall'art. 1742 c.c.,
deve essere svolta in zone predeterminate al fine di individuare i limiti
spaziali entro i quali deve svolgersi l'opera promozionale dell'agente e di
conseguenza il luogo dell'adempimento della sua prestazione.
Il diritto di esclusiva
Il regime legale del diritto di esclusiva, previsto all'art. 1743 del c.c.,
impone che il proponente non può valersi contemporaneamente di
più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e
che l'agente non può assumere l'incarico di trattare, all'interno della
zona a lui affidata e per lo stesso ramo, affari per più imprese tra
loro in concorrenza.
Derogabilità del diritto di esclusiva
Tale regime è derogabile sia unilateralmente, a vantaggio di una sola
delle parti, che bilateralmente, a vantaggio di entrambe.
Mancato rispetto dell'obbligo di esclusiva
Laddove non derogato, il mancato rispetto dell'obbligo di esclusiva comporta la
possibilità per la parte non inadempiente di ottenere la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1278 del c.c..
Il patto di non concorrenza
Il decreto legislativo n. 303/1991, che ha recepito la Direttiva 86/653/CE,
introducendo l'art. 1751-bis del c.c., ha configurato la possibilità per
le parti di prevedere, attraverso apposita pattuizione da farsi per iscritto,
l'obbligo di non concorrenza, per il periodo successivo allo scioglimento del
contratto di agenzia, circoscritto alla zona, alla clientela e al genere di
prodotti oggetto del contratto per un periodo non superiore a due anni.
I diritti dell'agente. La provvigione
La provvigione è il compenso spettante per l'attività
promozionale svolta nell'interesse del proponente.
Determinazione della provvigione
Essa è generalmente determinata in ragione di una percentuale del valore
degli affari conclusi tra il proponente ed il terzo, quando l'operazione
è stata portata a compimento grazie all'opera dell'agente.
Il diritto dell'agente a percepire la provvigione
Per effetto della modifica dell'art. 1748 del c.c. il diritto di credito si
instaura al momento della conclusione del contratto tra il proponente ed il
terzo (art. 1748 co. I e II),.
Esigibilità della provvigione
Secondo quanto previsto dall'art. 1748, comma III, la provvigione diviene
esigibile, salvo diversa pattuizione, nel momento e nella misura in cui il
proponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione contrattuale,
ovvero, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in
cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione
(solitamente trattasi del pagamento del corrispettivo), qualora il proponente
abbia eseguito la prestazione a suo carico.
La provvigione ridotta
In ogni caso, nell'ipotesi in cui fra il proponente ed il terzo si instauri un
accordo per non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto, è
previsto per l'agente, dall'art. 1748 co. IV, il diritto ad una provvigione
ridotta per la parte dell'affare rimasta ineseguita.
Il caso della restituzione delle provvigioni
Il comma 5 dell'art. 1748 del c.c. disciplina l'obbligo per l'agente di
restituire le provvigioni riscosse per un contratto concluso fra il terzo ed il
proponente nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che non che esso non
avrà esecuzione per cause non imputabili al proponente.
Riconoscimento del diritto dell'agente alla provvigione
sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto
Il comma 2 dell'art. 1748 è previsto il riconoscimento del diritto
dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi dopo la cessazione del
rapporto, se questa è avvenuta entro un termine ragionevole dalla data
di scioglimento e se questa è da ricondurre all'attività svolta
dall'agente
Obblighi del proponente
Il proponente è tenuto a:
-
ottemperare i doveri di lealtà e di buona fede attraverso obblighi
d'informazione sui prodotti trattati, sulle notizie inerenti l'esecuzione del
contratto impedendo che l'agente svolga inutilmente l'attività
promozionale;
-
comunicare in un termine ragionevole l'accettazione o la mancata esecuzione
di un affare procuratogli dall'agente e consegnare, entro l'ultimo giorno del
mese successivo ad ogni trimestre l'estratto conto delle provvigioni relative
al periodo;
-
riconoscere, salvo patto contrario, la provvigione all'agente qualora
concluda direttamente affari con terzi che l'agente aveva precedentemente
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo, o appartenenti alla stessa
zona, alla categoria, o al gruppo di clienti ad esso assegnati.
I doveri dell'agente
-
Dovere di diligenza:L'agente deve
portare a compimento il proprio incarico con la diligenza del buon padre di
famiglia, ex art. 1176 del c.c. e cioè, in applicazione
all'attività esercitata, con la diligenza dell'agente di commercio medio
(homo professionis et condicionis).
Rientra nel dovere di diligenza seguire le istruzioni del proponente e dare
tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato e la convenienza
degli affari (posizione commerciale del cliente, la fiducia di cui gode
nell'ambiente in cui opera e la sua solvibilità).
-
Conformità alle istruzioni ricevute:
L'art. 1746 del c.c. prevede che l'agente debba compiere l'incarico affidatogli
in conformità alle istruzioni ricevute e fornire al proponente le
informazioni riguardanti le condizioni mercato.
-
Dovere di avviso in caso di impossibilità di eseguire il contratto
di agenzia:
"L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli
deve dare avviso al proponente" (art. 1447 c.c.) e, se ciò non
avviene, è obbligato al risarcimento dei danni.
-
Il patto dello star del credere:La
recente legge comunitaria ha modificato notevolmente la disciplina dello
"star del credere" contenuta nell'art. 1746.
Infatti, mentre prima con tale clausola l'agente rispondeva, entro determinati
limiti della eventuale perdita subita dal proponente per l'esecuzione di
contratti promossi dall'agente e conclusi dal proponente con clienti rilevatisi
insolventi, ora tale patto può instaurarsi solo
"eccezionalmente" e di "volta in volta".
Prevale cioè un divieto generale al patto dello star del credere e una
pattuizione per singolo affare, la quale non può prevedere una
responsabilità patrimoniale dell'agente per l'inadempimento del terzo
contraente superiore all'ammontare della provvigione che questi avrebbe dovuto
percepire per quel determinato affare.
In ogni caso, la pattuizione deve essere compensata da un apposito
corrispettivo, lasciato alla libera determinazione delle parti la cui mancanza
determina l'invalidità del patto.
Durata del contratto di agenzia
Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.
Cause di cessazione del contratto
Costituiscono cause di scioglimento del contratto di agenzia:
-
Volontà di entrambe le parti;
-
Recesso unilaterale;
-
Inadempienza di una delle parti (la controparte può chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno);
-
Inadempienza dell'agente;
-
mancata osservanza del vincolo di non concorrenza;
-
mancata osservanza del vincolo di esclusiva;
-
mancato raggiungimento del minimo d'affari;
-
mancata segnalazione di impossibilità di adempiere all'incarico;
-
Inadempienza della parte proponente;
-
mancata corresponsione delle provvigioni;
-
inserimento di un altro agente nella zona senza previo accordo;
-
violazione del diritto di esclusiva;
-
non evasione dei compiti;
-
Invalidità o morte dell'agente;
-
Cessazione o trasferimento dell'attività dell'impresa proponente.
Modalità di scioglimento per volontà
delle parti
-
Il recesso nel contratto a tempo determinatoPer recedere anticipatamente da un contratto a tempo determinato, è
necessario che sia disposta una clausola risolutiva espressa oppure vi sia
inadempimento contrattuale di una delle parti.
-
Il recessoIl recesso è previsto dall'art 1750 c.c. il quale disciplina che
"se il contratto è a tempo indeterminato ciascuna delle parti
può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un
termine stabilito".
-
Il termine di preavvisoSecondo la previsione dell'art. 1750, co. III, il termine di preavviso non deve
essere inferiore ad 1 mese per il primo anno di durata contrattuale, 2 mesi per
il secondo anno, tre mesi per il terzo, e così via.
-
L'indennità di cessazione del rapporto di agenziaSecondo quanto previsto dall'art. 1751 c.c. l'agente nel momento di cessazione
del rapporto ha diritto che gli venga corrisposta un' indennità qualora
sussistano alcune condizioni.
-
Il termine di preavviso nei contratti di agenzia a tempo determinatoPer i contratti a tempo determinato non si applica la normativa relativa al
preavviso, ma, per i contratti di durata superiore ai sei mesi, il proponente
deve comunicare all'agente la volontà di rinnovare o prorogare il
contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.