I contratti in generale
L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come: "l'accordo
di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale". Da tale definizione si deduce
che:
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il contratto è un negozio necessariamente bi o plurilaterale col quale
si compongono interessi non coincidenti;
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il contratto ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico. In particolare:
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costituire un rapporto giuridico significa incidere sulla situazione e sugli
interessi delle parti, introducendo per essi un nuovo rapporto;
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regolare significa introdurre una qualsiasi modificazione di un rapporto
già esistente;
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estinguere significa porre fine ad un rapporto preesistente;
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il contratto ha sempre natura patrimoniale.
Fonti ed elementi
Il regime giuridico del contratto è dettato:
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dalla legge;
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dalla volontà delle parti, che può essere integrativa,
quando la legge nulla dice al riguardo, ovvero derogatrice, quando le norme di
legge sono derogabili. Nel caso di norme cogenti o imperative, l'eventuale
deroga delle parti comporta la nullità del contratto (art. 1418).
Il contratto è un negozio giuridico e come tale presenta gli elementi
(essenziali e accidentali) propri di ogni negozio giuridico. Gli elementi
essenziali del contratto sono enunciati dall'art. 1325 e sono:
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l'accordo o consenso delle parti;
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la causa;
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l'oggetto;
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la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità
La classificazione dei contratti: contratti consensuali e reali
Riguardo al modo e al momento di perfezione del vincolo contrattuale si
distinguono:
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contratti consensuali: si perfezionano con il semplice consenso ( il
contratto si perfeziona quando si forma l'accordo con la controparte );
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contratti reali: tale categoria richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al
consenso delle parti, anche la consegna della cosa.
Contratti con efficacia reale e contratti obbligatori
Con riguardo agli effetti del contratto si distinguono:
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contratti ad effetti reali: sono quelli che producono il trasferimento
della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale su un bene determinato. L'efficacia reale
può essere differita o eventuale.
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contratti ad effetti obbligatori: sono quelli non fanno sorgere diritti
reali, ma solo diritti personali di obbligazione (es. locazione,
deposito etc.)
Contratti ad esecuzione istantanea e di durata
Tale classificazione riguarda il momento di produzione degli effetti
contrattuali ed il loro perdurare nel tempo:
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i contratti ad esecuzione istantanea sono quelli che esauriscono i loro
effetti in un solo momento;
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i contratti di durata sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per
soddisfare un bisogno del creditore che si estende anche esso nel tempo.
Contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici), contratti unilaterali,
contratti a struttura associativa
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I contratti a prestazioni corrispettive sono caratterizzati dal fatto che:
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il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte;
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tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di
corrispettività (sinallagma) che consiste nella interdipendenza fra esse
per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione se non
è effettuata anche la prestazione dell'altra parte.
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I contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola parte
sono quei contratti che, pur implicando l'esistenza di due parti, generano
l'obbligo della prestazione per una sola parte.
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I contratti a struttura associativa sono quelli in cui due o
più parti conferiscono beni o servizi per il conseguimento di uno scopo
comune (es. contratto di associazione)
Contratti commutativi e aleatori
Nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in relazione al rapporto
tra la prestazione e la controprestazione, si distinguono:
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contratti commutativi: sono quelli in cui non solo vi è un nesso di
corrispettività tra le prestazione, ma anche fra il valore economico di
esse;
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contratti aleatori: sono quelli nei quali alla prestazione
certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra (es.
assicurazione), o nei quali vi è incertezza per entrambe le parti (es.
scommessa).