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Cass. Civ. n. 3622 del 24/02/2004

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6 agosto 2001 (omissis) cittadina equadoregna, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio il locale prefetto proponendo opposizione al decreto di espulsione notificato il 30 luglio 2001 per sostenere che la sua convivenza con il cittadino italiano (omissis) comprovata da una dichiarazione del medesimo, andava parificata, per la sua stabilita’, ad un rapporto di coniugio e integrava percio’ una circostanza ostativa alla sua espulsione.

Con ordinanza del 10 - 14 agosto 2001 il tribunale accoglieva l’opposizione e annullava il decreto di espulsione in base alla considerazione che al la famiglia di fatto andava applicata la stessa disciplina prevista per la famiglia legittima dall’art. 19, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Contro l’ordinanza ricorre per Cassazione il Prefetto di Sondrio.

Non ha presentato difese (omissis)

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si sostiene con ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, la impossibilita’ di estendere la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto.

La censura merita accoglimento poiche’ - come puntualmente evidenziato dall’Amministrazione ricorrente - la questione della mancata equiparazione della convivenza di fatto alla famiglia legittima come circostanza ostativa nei confronti dell’espulsione dei cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e’ stata sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la quale, con ordinanza del 20 luglio 2000, n. 313, la ha dichiarata manifestamente inammissibile sulla base della considerazione che, secondo la sua costante giurisprudenza, non era possibile estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alle convivenza di fatto come era confermato dal rilievo che la previsione del divieto di espulsione per lo straniero coniugato con un cittadino italiano o con vivente con cittadini che siano con lui in rapporto di parentela entro il quarto grado risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unita’ della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed e’ invece assente nella con vivenza more uxorio.

Tale interpretazione, ancorche’ non direttamente vincolante nel presente giudizio, merita consen-so dal momento che l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non puo’ essere esteso alla materia dell’immigrazione clandestina disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, avente natura subordinata, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. e 5, in quanto ne, la specie la sussistenza del rapporto di convivenza allegato dalla opponente non era assistito da una valida prova, essendo fondata unicamente su una dichiarazione autografa del convivente.

In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione della pronuncia impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va disposto il rigetto del ricorso proposto da (omissis) contro il decreto di espulsione del Prefetto di Sondrio.

Le spese giudiziali restano interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta il ricorso proposto da (omissis) contro il decreto di espulsione del Prefetto di Sondrio. Dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004