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La convivenza nel diritto penale

Un più intenso adeguamento della famiglia di fatto alla famiglia legittima si è accertato anche in campo penale, e precisamente:

  1. art. 199, 3° co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more uxorio;
  2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): vi è equiparazione alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
  3. artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): la condotta anche del convivente more uxorio che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare, comporta l'allontanamento del soggetto e l'obbligo al versamento di un assegno, se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento;
  4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): permette al convivente more uxorio di proporre domanda di grazia.

Non c'è parificazione invece tra famiglia di fatto e famiglia legittima in ambito di inadempienza degli obblighi familiari, in quanto durante la convivenza more uxorio, tra i compagni non sussistono doveri giuridicamente vincolanti.
Nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti che hanno interessato il fenomeno della convivenza more uxorio, questi sono stati assunti non per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per salvaguardare interessi costituzionalmente garantiti.