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Il convivente di una persona che detiene sostanze stupefacenti in casa non può essere considerato come concorrente nel reato
pubblicato il
31/12/2008
In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso ex articolo 110 del Cp del coniuge (o del convivente more uxorio), ogni qualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito/moglie/convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato a opera del partner e non ne impedisca od ostacoli in vario modo l'esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento. Perché sussista il concorso di persone nel reato, infatti, non basta l'assistenza inerte e senza iniziative o anche la sola adesione morale, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione del reato, che può sostanziarsi, per quanto interessa, in forme di agevolazione della detenzione, con l'assicurazione al partner di una relativa sicurezza, consistente nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione.
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Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio
pubblicato il
30/07/2008
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.Corte di Cassazione Sezione 6 Penale
Sentenza del 22 maggio 2008, n. 20647)
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Il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche se commesso ai danni di persona convivente more uxorio
pubblicato il
13/07/2008
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell'articolo 572 del Cp alla «famiglia» deve intendersi riferito a ogni consorzio di persone, tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la «famiglia di fatto». (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 20647)
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Il mancato deposito della ricevuta di ritorno del ricorso inviato a mezzo posto rende l'impugnazione inammissibile
pubblicato il
16/02/2008
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile,Sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627)
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Il rapporto di convivenza esclude il reto di abbandono di persona incapace
pubblicato il
14/01/2008
Il rapporto di convivenza, quale rapporto di fatto non disciplinato dalla legge, è privo di rilevanza penale ex articolo 591 del Cp, in quanto non può estendersi a esso, perché si incorrerebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem, il disposto dell'articolo 143, comma 2, del Cc, che limita ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale. Sarebbe infatti contra legem, in un sistema retto dal principio di legalità, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio. L'omissione di soccorso resta preclusa in tutti i casi in cui il dovere di soccorrere non sussiste. In particolare, non è configurabile tale dovere in caso di dissenso del soggetto ferito o altrimenti in pericolo, vale a dire quando questi opponga un rifiuto all'assistenza, implicante interventi chirurgici e farmacologici sul proprio corpo e, quindi, atti di disposizione dello stesso. (Corte d'assise di Milano, Sez. I, sentenza 24 luglio 2007 n. 11).
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Il ricorso per Cassazione è inammissibile se non vengono enunciati i quesiti di diritto
pubblicato il
22/11/2007
È inammissibile per violazione dell'articolo 366 bis del Cpc, introdotto dall'articolo 6 del Dlgs 40/2006, il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. E' quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, con sentenza del 21 settembre 2007, n. 19487.
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La decisione del Giudice deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto che giustifichi la sentenza
pubblicato il
16/11/2007
La decisione del Giudice deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto che, escludendo ogni alternativa decisione, costituisca una necessità che giustifichi la sentenza. La motivazione è la descrizione di questa necessità, nel suo aspetto positivo (descrizione del percorso logico che conduce alla decisione) e nel suo aspetto negativo (inesistenza di alternative; ed in tale modo esclusione della potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario, astrattamente idoneo a condurre ad una diversa decisione). Questi piani sono interdipendenti, in quanto il percorso logico della sentenza non può condurre ad una decisione (ed esclusivamente a questa) se non esclude gli elementi che consentano una diversa decisione. Questa inipotizziabilità presuppone che il giudice escluda (direttamente o per relationem, attraverso il parere tecnico dufficio) la potenzialità probatoria dei contrari elementi. Lomesso esame di questa potenzialità probatoria costituisce vizio della motivazione. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 20889 del 5 ottobre 2007.
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Ai fino della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'incidenza della convivenza more uxorio va valutata in relazione alla persistenza della stessa
pubblicato il
09/11/2007
In materia di separazione, l'incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, va valutazione in relazione alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso. All'uopo, infatti, occorre distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.
E' quanto stabilito dlla Corte di Cassazione, sezione 1 Civile, con sentenza del 10 agosto 2007, n. 17643
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la convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilita', non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e per tale ragione può npon incidere sul diritto al percepiemnto dell'assegno di divorzio
pubblicato il
03/11/2007
Il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non puo' essere automaticamente negato per il solo fatto che il bneficiario abbia intrapreso una convivenza more uxorio, rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Detto prinincipio enuncitao in numerose sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio 2006, n, 1546; 9 aprile 2003, n. 5560), è stato confermato dai giudici di legittimità con pronuncia del del 28 giugno 2007, n. 14921. Secondo la Corte, infatti, la convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilita', non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e puo' anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicche' l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. I relativi, eventuali, benefici economici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, e' destinato ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che la Legge articolo 5, sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finche' questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass. 10 novembre 2006, n. 24056; 8 luglio 2004, n. 12557).
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L'instaurazione di una convivenza more uxorio non esclude il diritto del comiuge a percepire assegno divorzile nè ad una sua automatica riduzione
pubblicato il
28/09/2007
La convivenza more uxorio, pur con carattere di stabilità, non dà luogo a un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 14921 del 28 giugno 2007, che ha altrsì precisato di conseguenza i relativi, eventuali benefici economici avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, è destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finché questi non contragga un nuovo matrimonio.
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