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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Gli articoli in corsivo
sono stati modificati o sostituiti dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 (diritto
familiare).
CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 1
L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa
nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato
in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro
attività nell'ambito di una provincia.
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod.
Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono,
secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i
mezzi patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità
governativa anche d'ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi
ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguente),
con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti
in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne
denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto,
il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi
e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi
stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per
l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei
confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità,
la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede
con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata
da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti
necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal
secondo comma dell'art. 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere
l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 5
La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art.
17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia
in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata
dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità
dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando
trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione
sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non
sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda
al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica
svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente
della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica
possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Art. 6
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod.
Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un
debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione.
Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona
giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi
ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti,
nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona
giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante
della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa
ha la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ.
20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non
dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno
degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli
associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati
mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
Art. 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del
codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori,
i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare
il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale
promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara
l'estinzione o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 27 e seguente) della
persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del
tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ.
27) o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale,
su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico
ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori,
salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma
di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La
preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello
statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea,
la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza
prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori
uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste
nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente
al presidente del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta
sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto
di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati
e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente
con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane,
devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove
la persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori
la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto
della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente
del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna,
il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto
non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale
giudiziario procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori,
dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente,
se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale
delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse
di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro
delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori
non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi
eccedenza dell'attivo sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione
entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale
del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale.
Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente
della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo
è annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo
precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo,
i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire
in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori
a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori
il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle
cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario
dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del
tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente
del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art.
31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni
dell'autorità governativa.
Art. 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201,
207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Rd 16 marzo 1942, n. 267, salve le
disposizioni seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo
precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o
di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento
che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi
del precedente art. 14.
Art. 18
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione
e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione
nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi
in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito
di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare
presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore,
spettano al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina
la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel
registro a cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione
spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata
la persona giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti)
è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di
provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del
tribunale.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche
con la sola indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata
dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine
riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del
volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine
della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica
contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in
cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona
giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo
comma dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del
codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve
contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume
in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove
sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti
nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del
registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le
iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio
riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte
in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente
dalla pagina esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo
della provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona
giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera
della richiesta d'iscrizione.
Art. 25
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente
deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento,
dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente
della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta
Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella
cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Art. 26
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34
del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta
libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate
in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Art. 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone
giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori
nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice,
il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il
riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione
del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione
o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica,
il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice,
il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla
data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi
organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta
ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del
codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell'art.
33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza
per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art.
33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso
il tribunale dove è tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati
da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati
che sono richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato
e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice
del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella
prima pagina del registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice
delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 43 e seguente)
si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona
e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione
fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata
la nuova residenza.
Art. 32
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti
di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Art. 33
Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale,
in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro
coniuge, e sentito il pubblico ministero.
Art. 34
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma,
del codice provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 34 bis
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data
del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni,
ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma
dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine
dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di
modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 163 del codice.
Art. 35
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251
del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio
da riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca dell'adozione
di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 36
La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter
del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del
luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve
essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di
residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente,
la trascrizione nei registri di cittadinanza.
Art. 37
L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del
codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere
altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
Art. 38
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262,
264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché
nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, Cod. Civ.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali
non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito
il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni
il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i
minorenni.
Art. 39
L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è
di competenza del tribunale per i minorenni.
Art. 40
La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ.
414) e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo
anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti
al tribunale per i minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono
di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita
la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del pretore
del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e
le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso
devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni
dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità
giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti)
sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere
fatta al giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore,
il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti
e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della
curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del
giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei
provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo
comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti
gli altri casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del
codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343
e seguenti), compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale,
sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti
previsti nel titolo XI del libro I del codice.
Art. 47
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro
delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele
dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 343 e seguenti,
400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna
di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato
la interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore
e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento
da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale
tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale
e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che
ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna
di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede
l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della
persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore
nominato all'emancipato o all'inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della
sentenza che revoca la inabilitazione.
Art. 50
Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono
da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di
ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica.
Art. 51
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli
speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per
i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332,
333, 334 e 335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento
deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio
del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per
la prescritta annotazione.
SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del
cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni.
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle
dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519,
528, 702). L'inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta
di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su
istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto,
negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati
le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio
d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate,
comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice
e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione
delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 4983). Nella seconda sono
registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519).
Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle
eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela
(Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia
degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica
contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si
è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le
diverse indicazioni.
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato
e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il pretore
indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda
e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono
richiesti.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto
domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati
il diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del
codice, possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione
in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo
della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che
hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente
esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla
cancelleria della pretura secondo l'art. 622 del codice, devono,
a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate
in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate
da chiunque ne faccia richiesta.
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 56
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale
si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838
del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto
deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione
e deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con
ricorso al consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le
norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di
competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con
ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione
professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel
resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di
procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
Art. 58
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971)
del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della L. 11 giugno
1925, n. 998, e del Rd 7 febbraio 1926, n. 426.
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in
titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate,
per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art.
9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano
anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi
e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti
naturali.
Art. 59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione
dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del
codice, se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso
al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore,
al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili
o si trova la parte più rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra
parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente
della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo
comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio
civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per
piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio
può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi
in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari
di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si
applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune
delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo
stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali
o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve
essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione
(Cod. Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente
con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino
moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo
comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131
del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione
(Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti
a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea
dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo
ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente
alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo
di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga
in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni
od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio
il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà
esclusiva ai singoli condomini (69).
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati
a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in
apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del
canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino,
nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato
il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito,
a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La
somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129
e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione
professionale dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al Libro IV
Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli
artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un
notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo
comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto
in conformità delle disposizioni dell'art. 126 Cod. Proc. Civ.
e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta
e le dichiarazioni del creditore.
Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue
il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e
per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale
deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice,
può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta.
In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine
non minore di giorni tre.
Art. 75
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209,
secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere
alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore
del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare
l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione,
con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo
precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme
di danaro (1212) debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi
e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto
di credito (251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di
credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del
codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o
dal giudice (Cod. Civ. 1513 e seguente, 1686), ovvero sia voluto dalle
parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle
leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel
luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari
ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata,
può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del
codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre
cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione
in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e dell'art.
126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne copia al depositario, nonché
al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata
copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione
(Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo
comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio
pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il
creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della
corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare
da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non
sia stato presente.
Art. 80
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice,
se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita,
e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località
diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la
prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno
che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore
nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale
giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1206 e seguenti).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo
comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il
quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione
da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti
l'autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi,
osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e
750 Cod. Proc. Civ.
Art. 82
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo
comma dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio
in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo
in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510
del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate
e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro
di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello
entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta
in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto
a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra
a norma del successivo art. 1516 (2797):
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli
di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso (i consigli provinciali
delle corporazioni (Ora Camere di Commercio), per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme
di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle
cose poste in vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura
del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono
essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato,
in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente
e l'altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito
l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una
tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in
cui l'incarico e stato eseguito.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine
per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti
previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro
istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione
la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se
il contratto non risulta da atto pubblico.
SEZIONE V
Disposizione relative al libro V
Art. 85-91 (abrogati)
Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere
la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione
dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario
(Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore
giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta
in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione
dell'impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore
per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni
non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura
del lavoro.
Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente
della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Art. 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i
doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura
del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero
o di chiunque vi abbia interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria
del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto
della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in
termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le
parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per
la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici
della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma,
e seguenti Cod. Proc. Civ.
Art. 95
Quando le leggi (o le norme corporative) non dispongono, l'appartenenza
alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata
dal Rdl 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926,
n. 562.
Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro,
al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono
assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ.
2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna
delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere
stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento
dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente
alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel
caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa
l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per
la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito
da un funzionario dell'ispettorato corporativo (Ora ispettorato del
Lavoro) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni
(professionali) che rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che
hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non
sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato
da errore manifesto.
Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori
di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati
sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati
dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari
disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa,
in mancanza (di norme corporative o) di usi più favorevoli, per quanto
concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio,
di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale,
del periodo di preavviso, la misura dell'indennità sostitutiva di questo
e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del
rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del
Rdl 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n.
562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego
dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente,
in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti
speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di
un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli
al prestatore di lavoro.
Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle
imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì
la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni
per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale
momento.
Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di
autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale
nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 424),
gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale
da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397,
425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure
institorie, le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2206, 2209) nonché gli
atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce
l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione
nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità
stabilite dalle leggi anteriori.
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per
l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti
a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che
esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo
comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo
comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice.
Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di
atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio
del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente
del tribunale o a un giudice da lui delegato.
Art. 101 bis
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata
a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo
di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
Art. 101 ter
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507
Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti
ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare
gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede
principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
Art. 101 quater
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente
alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono
attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci
nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie
depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la
disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza
e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto
del Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad
applicarsi le disposizioni anteriori.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409
del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato
a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro
delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito,
alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma
dell'art. 2409 del codice, e scelto possibilmente fra gli iscritti
(nel ruolo degli amministratori giudiziari) . A lui si applicano gli
artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei
poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura
del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del
tribunale.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina
del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417
del codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni
di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle
società fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative
(Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione
coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano
diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si
applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione
della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi
sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente
della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei
precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha
nominato il commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni
del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si
applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione
dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice
deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata
nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite
per le società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa
in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619
del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Art. 109
Per le società per azioni soggette al Rdl 25 ottobre 1941,
n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni
del libro V del codice relative alle azioni al portatore (2355).
Art. 110
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei
poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle
leggi speciali.
Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle
sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno
emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei
consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi
volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
SEZIONE VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 112 (abrogato)
Art. 113
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone
al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio,
sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente
può proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione
sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone
che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113 bis
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note
ai sensi dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi
del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente.
La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745
Cod. Proc. Civ.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo
nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia
e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
Art. 113 ter
Il reclamo previsto nell'art. 2674 bis del codice si
propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione
è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve
essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore
e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo
alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità,
anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore
annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo
del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente,
la formalità perde ogni effetto.
CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni
dell'assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865,
equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista
nell'art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta
nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando
concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del
1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art.
14 della L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma,
del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni
anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio
1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza
la presenza dei testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).
Art. 117
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939
ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli
nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di
figli naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma,
del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta
in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri,
stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche
rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ.
179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati
prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte
a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini
e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235,
244), anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati
prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione
non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti
agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art.
178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda
è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli
naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati
o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale
data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non
può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le
condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni
aperte prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio
non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia
intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi
tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto
valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
(Commi 1 e 2 dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale)
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere
proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui
ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del
1865. L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni,
anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'art. 278
nel nuovo codice.
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei
nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere
la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio
1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta
al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi
per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale
(Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti
prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità
naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti
se non è intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del
codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche
se interlocutoria.
Art. 124
La disposizione dell'art. 286 del codice e applicabile
anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono
morti prima del 1° luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell'art. 287 del codice è applicabile
anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione
del matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del
nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del
1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art.
205 del codice del 1865.
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod.
Civ. 305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima
del 1° luglio 1939.
Art. 128 (abrogato)
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod.
Civ. 344 e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele
che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano
l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice,
e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso
(Cod. Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile
anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del
1° luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli
artt. 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate
quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina
la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere
la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice
anche se l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133
La rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ.
649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti
dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente
a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile
anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato
non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità
giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se,
in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene
opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti)
sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile
1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono
soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati
ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite
dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione
(Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente
al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima
annessa all'atto di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano
anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti
dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati
definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante
convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580
e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai
nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere
la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al
1° luglio 1939 (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà
di chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni
già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno
in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore
che i beni ereditari avevano a tale data.
Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione
di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre
cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide
secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere
pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo
comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni
apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto
condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi
muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica
la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo
il 21 aprile 1940.
Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801
e seguente) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di
revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma
del secondo comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche
se la causa di revocazione è anteriore.
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 142-149 (abrogati)
Speciali XII, 3.Art. 150
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo
ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto
dell'art. 480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano
anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28
ottobre 1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del
codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza
di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153
La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica
anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre
1941.
Art. 154
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di
vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare
il passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di
condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche
ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma
dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono
conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie
le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi
sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o
all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni
eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del
codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall'art. 152 di queste
disposizioni.
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti
(Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica
se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del
28 ottobre 1941.
SEZIONE IV
Disposizione relative al Libro IV
Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che
scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformità
dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni
sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore
(Cod. Civ. 1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore
(1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta
prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento
sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato
posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima
dell'entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono,
da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non
si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta
devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del
nuovo codice.
Art. 162
La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica
anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno
sei mesi.
Art. 163
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod.
Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata
in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato
giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385
del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente
al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale
data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165
Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione
(Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle
disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata
in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle
disposizioni del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano
anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato
prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione
del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio
sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità
sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e
gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati
dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto
mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461)
si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata
in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del
codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento
del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si
applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato
in giudizio l'annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della
mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per
farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto
sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché
la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto
di vendita tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano
anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del
codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano
ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il
difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di
cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori
o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti
prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalità relative,
trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata
in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data
medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta
ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi
aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa
stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano
ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore
di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente
domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo
comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano
anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito,
che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice
si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla
data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile
sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia
già decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice
che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare
oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile
da tale data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite
dal secondo comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio
medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto
sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in
vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni
del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine
pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste
specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice
si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite
di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo
l'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte
dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto
sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano
anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti)
sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di
questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del
codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua
costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può
pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la
disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine
di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima
il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice
del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889,
1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche
ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni
degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da
esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la
disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga
tacita non e già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima,
le disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono
dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914,
secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo
l'entrata in vigore medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano
alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso,
anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario
o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata
in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922
del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice
si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di
dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione
di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica
anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso
se l'obbligazione principale scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito
dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore
suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del
codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine
di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art.
1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e
1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni
ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194
Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si
applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro
autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso.
SEZIONE V
Disposizioni relative al Libro V
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I
del titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle
contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo
(Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso
al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito
negli articoli seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno
dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo
superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097
(ora abrogato) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere
dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del
rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno
avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice,
sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione
decorre dalla data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del
codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora
durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso,
sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere
dalla data predetta.
Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice
esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione
prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione
produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo
le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture
contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio
(Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano
un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a
registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente
tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente
tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro
delle imprese (99), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei
libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere
del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori,
e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri
di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle
leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore
del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art.
2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro
V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti
di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata
in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro
V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti
di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle
leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da
atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine
di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio
1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici (Cod.
Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo
tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta
sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano
le disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod.
Civ. 2325 e seguenti).
Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente
costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31
dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate
dall'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente
costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere
ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del
codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi,
salve le norme degli articoli seguenti.
Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi
del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292
del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata
in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella
ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del
socio defunto.
Art. 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo
o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere
le autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del
codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni
prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286
del codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice,
anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a
2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422
e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice
(Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore
del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in
difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi
alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.
Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle
nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si
applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta
data.
Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle
società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione
delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ.
2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché
quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate
per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo
o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti
le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 23513). Sono nulle
altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto
plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle
azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati
prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato
il rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello
statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge
anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa
data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine,
di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione
del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano
agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore
del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono
conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito
per la loro durata antecedentemente
al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore
del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che
entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei
tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori
devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative
alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
Art. 216
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del
Rd 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al
codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio
1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata
(Cod. Civ. 2472 e seguenti).
Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette
alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società
cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative
a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti
di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano
provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi
conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo
comma dell'art. 41 del RD. 4 novembre 1928, n. 2325.
Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione
con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata
in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione
con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in
vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549
e seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice
sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice
non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in
vigore del codice.
Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla
disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica
ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio
1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima
del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata
in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno
efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X
del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal
1° luglio 1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati
alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il
voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate
davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti
entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio
e sciolto.
SEZIONE VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione
di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi
da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice
stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione
della trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843)
non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice
stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi
precedenti o era richiesta a effetti diversi (242).
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt.
2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore
di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi
prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi
anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione
di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652), non si applicano ai
diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori,
a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione
della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza
sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata
successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno
dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce
alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ. 2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative
all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni
stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte
successivamente.
Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le
norme del RD. 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari
nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto
al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad
avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni
del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni
del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della
legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643
del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui
libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti
previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 169, 2647);
3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti)
agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ.
2649);
4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del
codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non
siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri
fondiari.
Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni
tra coniugi prevista dall'art. 19, lett. c, della legge sui libri
fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno
dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti (Cod.
Civ. 2647).
Art. 232 bis
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni
del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative
agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti
con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697
e seguenti si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata
sentenza definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc.
Civ. 244) per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore
del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da
questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice
Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori
privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto
al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2745 e
seguenti) si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica
anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore
del codice stesso, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata
ancora corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono
il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti
indicati dall'art. 2778 del codice, esso è preferito a quelli
di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in
vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono
determinate dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che
concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ.
2800 e seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo
comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito
è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti
sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di
fitti è regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque
si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento
sia eseguito posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche
alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice
conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del
codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod.
Civ. 2847), secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere
un termine più breve.
Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del
codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore
del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua
a essere regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di
determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato
alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano
a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice
stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto
richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo
e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod.
Civ. 2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all'entrata in
vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori,
ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni
dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative
al codice di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n.
1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del
pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata
in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice
del 1865.
Art. 246
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano
anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi
posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore
del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da
questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine
della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali,
dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma
del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio,
dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali
che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario
(Cod. Civ. 2946).
CAPO III
Disposizioni generali e finali
Art. 249-250 (abrogati)
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento
a istituti di credito (76), in detta espressione s'intendono comprese,
oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate,
a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio
e per l'esercizio del credito.
Art. 252
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione
o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello
stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio
dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in
corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito
dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro,
dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore
del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma
della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui
l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più
breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice
e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico
o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate
forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni,
per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele
e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma
dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro
di grazia e giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art.
1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma,
2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice
stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento
della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo
del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione
secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art.
36 del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni
del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono
richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.