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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
CAPO I
Delle fonti del diritto
Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) (abrogato) le norme corporative;
4) gli usi.
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo
aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
(Costit. 70 e seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi
di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei
limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni
delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art.
3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5 Norme corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi
economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze
della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate
nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni
imperative delle leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi
hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli
usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in
esse sia diversamente disposto.
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli
organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
CAPO II
Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto
giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto.
(2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie
nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse
sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo (Costit. 25).
(2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione,
purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione,
si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme
corporative (abrogato)
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili
o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali
o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
(Costit. 25; Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni
e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti
al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute
in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere
(2505).
Nota:
Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati
dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto
internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995.
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacità delle
persone e dei rapporti di famiglia (abrogato)
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia
sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto
per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato
capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino,
salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa
di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati
all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi
(abrogato)
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono
regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante
il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito
al tempo della celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
(abrogato)
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui
rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla
nuova legge nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
(abrogato)
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale
del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata
o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge
nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela (abrogato)
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci
sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli
altri diritti sulle cose (abrogato)
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili
e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si
trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte
(abrogato)
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano
i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della
morte, la persona della cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni (abrogato)
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni (abrogato)
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla
legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del
luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso
la diversa volontà delle parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge
del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti (abrogato)
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà
è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella
che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente
o da quella dei contraenti, se è comune.
Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione
e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del
luogo in cui le cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo (abrogato)
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge
del luogo in cui il processo si svolge
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia (abrogato)
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano
tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi (abrogato)
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del
luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni
che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio ad altra legge (abrogato)
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare
una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa
senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume
(abrogato)
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun
caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli
atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni
possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari
all'ordine pubblico o al buon costume.
Legge 31 maggio 1995, n. 218
RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione
italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile
e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2 Convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione
delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto
del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione
uniforme.
TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA
Art. 3 Ambito della giurisdizione
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia
autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ.
e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre
1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive
modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non
sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti
di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base
ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa
nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata
e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto
difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata
a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga
e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati
declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni
reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Art. 6 Questioni preliminari
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni
che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è
necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Art. 7 Pendenza di un processo straniero
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza
tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene
che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento
italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria
giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento
italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza
della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si
determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice
italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8 Momento determinante della giurisdizione
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica
l'art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti
e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione
sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente
legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di
un giudice italiano quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino
italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni
o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.
Art. 10 Materia cautelare
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste
quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice
italiano ha giurisdizione nel merito.
Art. 11 Rilevabilità del difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non
abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado
del processo, se il convenuto e contumace, se ricorre l'ipotesi di cui
all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per
effetto di una norma internazionale.
Art. 12 Legge regolatrice del processo
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla
legge italiana.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 13 Rinvio
1 . Quando negli articoli successivi è richiamata la legge
straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale
privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono
applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente
Titolo.
3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del
rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente
lo stabilimento della filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile
una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio,
la soluzione adottata dalla convenzione.
Art. 14 Conoscenza della legge straniera applicabile
1. L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio
dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti
indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite
per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare
esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera
indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata
mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15 Interpretazione e applicazione della legge straniera
1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri
di interpretazione e di applicazione nel tempo.
Art. 16 Ordine pubblico
1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono
contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17 Norme di applicazione necessaria
1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono
delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro
scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi
1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni
della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale
o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati
da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica
il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento
più stretto.
Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano
la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si
applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge
dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento
più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
CAPO II
Capacità e diritti delle persone fisiche
Art. 20 Capacità giuridica delle persone fisiche
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte
dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa
legge.
Art. 21 Commorienza
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona
ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della
morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto
al quale l'accertamento rileva.
Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza
e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima
legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui
al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della
morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23 Capacità di agire delle persone fisiche
1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto
prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate
dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello
stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato
in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento
della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità
o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata
capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare
l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò
non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento
sulla capacità dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli
atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte,
ne agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato
diverso da quello in cui l'atto è compiuto.
Art. 24 Diritti della personalità
1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità
sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti
che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile
a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma
1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti
illeciti.
CAPO III
Persone giuridiche
Art. 25 Società ed altri enti
l. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro
ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato
il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana
se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia
si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice
dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli
organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato
o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto
costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se
posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
CAPO IV
Rapporti di famiglia
Art. 26 Promessa di matrimonio
1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione
sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza,
dalla legge italiana.
Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio
1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al
momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi
abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto
in Italia.
Art. 28 Forma del matrimonio
1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di
almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello
Stato di comune residenza in tale momento.
Art. 29 Rapporti personali tra coniugi
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge
nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze
o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla
legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia
convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati
dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel
quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se
è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo
è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato
da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano
avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente
ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi
in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla
legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio
sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della
domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza
si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta
prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio,
qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati
dalla legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio,
di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione
italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando
uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio e stato
celebrato in Italia.
Art. 33 Filiazione
l. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita.
2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello
Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del
figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola
i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione
dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base
alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato
che alla stregua di tale legge.
Art. 34 Legittimazione
1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata
dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla
legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2 Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge
dello Stato di cui e cittadino, al momento della domanda, il genitore
nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione
destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante,
si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.
Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale
sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita
o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento,
nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata
dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello
Stato in cui esso e fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36 Rapporti tra genitori e figli
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli,
compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale
del figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori
e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o
il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
CAPO V
Adozione
Art. 38 Adozione
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione
sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti
se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti
sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione.
Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice
italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di
figlio legittimo.
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale
dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente
richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante
o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto
dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da
quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini
italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2 In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato
e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani
hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni
qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia
di adozione
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili
in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori.
CAPO VI
Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione
dei minori
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva
con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle
persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché
alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati
contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d'età
1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli
incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne
ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia,
per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace,
il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori
d'età
l. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione
degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti
dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere,
in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che
si trovino in Italia.
2. Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si
producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia
di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per
pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente
necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile
alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980,
n. 745.
CAPO VII
Successioni
Art. 46 Successione per causa di morte
1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge
nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della
morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre,
con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non
pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari
residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione
si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile
alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano
designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo
ove si trovano uno o più beni ereditari.
Art. 47 Capacità di testare
1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o
di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento
del testamento, della modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero
dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento
o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva
il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza
di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari
esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
l. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica
è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha
accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa
a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
CAPO VIII
Diritti reali
Art. 51 Possesso e diritti reali
1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui
beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui
i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo
che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto
reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in transito
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla
legge del luogo di destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni mobili
1. L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello
Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni immateriali
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge
dello Stato di utilizzazione.
Art. 55 Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento
ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in
cui il bene si trova al momento dell'atto.
CAPO IX
Donazioni
Art. 56 Donazioni
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante
al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla
donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in
cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata
tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello
Stato nel quale l'atto è compiuto.
CAPO X
Obbligazioni contrattuali
Art. 57 Obbligazioni contrattuali
l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate
dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre
1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali,
in quanto applicabili.
CAPO XI
Obbligazioni non contrattuali
Art. 58 Promessa unilaterale
1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato
in cui viene manifestata.
Art. 59 Titoli di credito
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni
caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra
del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di
vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito
dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19 marzo 1931, sui conflitti
di legge in materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24 agosto 1933,
n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n.61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte
fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino
la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello
Stato il cui titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse
da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna
è stata assunta.
Art. 60 Rappresentanza volontaria
1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello
Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che
egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o
conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge
dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi
poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido,
quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in essere.
Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge
1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa,
il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente
regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato
in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art. 62 Responsabilità per fatto illecito
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge
dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato
può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato
il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di
un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63 Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta
del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio
o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in
cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che
il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.
TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che
sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza
del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo
dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali
della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge
del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata
in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in
cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per
il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima
del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine
pubblico.
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi
alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia
o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle
autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente
legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se
pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine
pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono
riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento,
sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto
applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui
legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono
effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità
di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente
in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento
della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello
del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di
cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione
forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il
giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti
all'estero
1. Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto
all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti
in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti
esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori
o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi
con decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere
a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte
interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale
deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento
che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo
stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi
l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento
di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché
essi non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati
dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste
dal l'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi
dell'ordinamento italiano.
Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti
di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non
ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti
necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente
e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Art. 71 Notificazione di atti di autorità straniere
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità
straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata
dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la
notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita,
a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla
legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità
straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano.
In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione,
al destinatario che lo accetti volontariamente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 72 Disposizioni transitorie
1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati
dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità
alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di
diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i
fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel
corso del processo.
Art. 73 Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt.
2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli
dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.