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CODICE STRADALE
Titolo Primo
Disposizioni generali
Art.1 Principi
generali.
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata
dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione
di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità,
della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più
significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e,
nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo prevenzionale ed educativo.
Art.2 Definizione
e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada
l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
- Autostrade;
- Strade extraurbane
principali;
- Strade extraurbane
secondarie;
- Strade urbane
di scorrimento;
- Strade urbane
di quartiere;
- Strade locali.
3. Le strade di
cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- Autostrada:
strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da
appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree
di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati corsie di decelerazione
e di accelerazione.
- Strada extraurbana
principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata
a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- Strada extraurbana
secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine.
- Strada urbana
di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata
ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree
o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
- Strada urbana
di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- Strada locale:
strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma
1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. È denominata
strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada,
strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento avente la funzione
di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali
alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali,
secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari,
ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
- Statali, quando:
- costituiscono
le grandi direttrici del traffico nazionale;
- congiungono
la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- congiungono
tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati
in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti
tra strade statali;
- allacciano
alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri
di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- servono
traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia
di vaste zone del territorio nazionale.
- Regionali, quando
allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il
capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni
con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Provinciali,
quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni
della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando
allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
- Comunali, quando
congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra
loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria
o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale,
con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede
di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente
codice, le strade <<vicinali>> sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane
di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre comunali quando siano situate
nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali sia ai sensi del
comma 2 che del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti
il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento.
Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti
gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma
2 e del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale
delle strade previsto dall'articolo 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento
sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo
le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e
la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione
delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Art.3 Definizioni
stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno
i seguenti significati:
- Area di intersezione:
parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti
di traffico.
- Area pedonale
urbana: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio
di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio
di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati
ai velocipedi.
- Attraversamento
pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata,
sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono
della precedenza rispetto ai veicoli.
- Banchina: parte
della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra
i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- Braccio di intersezione:
cfr. Ramo di intersezione.
- Canalizzazione:
insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
- Carreggiata:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta
da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da
strisce di margine.
- Centro abitato:
insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali
di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo,
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da
non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
- Circolazione:
è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali
sulla strada.
- Confine stradale:
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o
dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti,
o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada è in trincea.
- Corrente di
traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale),
che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file
parallele, seguendo una determinata traiettoria.
- Corsia: parte
longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di
una sola fila di veicoli.
- Corsia di accelerazione:
corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
- Corsia di decelerazione:
corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata
in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- Corsia di emergenza:
corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni,
nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
- Corsia di marcia:
corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
- Corsia riservata:
corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli.
- Corsia specializzata:
corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre,
quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra
per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- Cunetta: manufatto
destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- Curva: raccordo
longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi
tali da determinare condizioni di scarsa visibilità.
- Fascia di pertinenza:
striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È
parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione
di altre parti della strada.
- Fascia di rispetto:
striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni,
recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- Fascia di sosta
laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli
di sosta e la relativa corsia di manovra.
- Golfo di fermata:
parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa
per i pedoni.
- Intersezione
a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe)
che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste
a diversi livelli.
- Intersezione
a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire
lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- Isola di canalizzazione:
parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
a incanalare le correnti di traffico.
- Isola di traffico:
cfr. Isola di canalizzazione.
- Isola salvagente:
cfr. Salvagente.
- Isola spartitraffico:
cfr. Spartitraffico.
- Itinerario internazionale:
strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli
accordi internazionali.
- Livelletta:
tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- Marciapiede:
parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata
e protetta, destinata ai pedoni.
- Parcheggio:
area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
- Passaggio a
livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini
della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria
in sede propria.
- Passaggio pedonale
(cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante
una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e
destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso.
- Passo carrabile:
accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- Piazzola di
sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
- Pista ciclabile:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi.
- Raccordo concavo:
raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
concavo.
- Raccordo convesso:
raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
- Ramo di intersezione:
tratto di strada afferente una intersezione.
- Rampa (di intersezione):
strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
- Ripa: zona di
terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- Salvagente:
parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata
al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali
o di fermate dei trasporti collettivi.
- Sede stradale:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
fasce di pertinenza.
- Sede tranviaria:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
- Sentiero (o
Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di animali.
- Spartitraffico:
parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione
di correnti veicolari.
- Strada extraurbana:
strada esterna ai centri abitati.
- Strada urbana:
strada interna ad un centro abitato.
- Strada vicinale
(o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico.
- Svincolo: intersezione
a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
- Zona a traffico
limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati
ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
- Zona di attestamento:
tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso
in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
- Zona di preselezione:
tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio
di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
- Zona di scambio:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti
di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la
reciproca posizione senza doversi arrestare.
- Zona residenziale:
zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione
dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento
sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico.
Art.4 Delimitazione
del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo
3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade
di accesso.
Art.5 Regolamentazione
della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari
delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione
della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2. I prefetti, nei giorni
festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, possono vietare la circolazione
di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni
ed eventuali deroghe.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici
può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel
caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro
dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli
enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articolo 6
e articolo 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di
regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Art.6 Regolamentazione
della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari
altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto
di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito
periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari
e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo
5, comma 3:
- disporre, per
il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte
o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale
o ad esigenze di carattere tecnico;
- stabilire obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada
o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- riservare corsie,
anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie,
o a veicoli destinati a determinati usi;
- vietare o limitare
o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- prescrivere
che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici
per la marcia su neve o ghiaccio;
- vietare temporaneamente
la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o
di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze
di cui al comma 4 sono emanate:
- per le strade
statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
- per le strade
regionali, dal presidente della giunta;
- per le strade
provinciali, dal presidente della provincia;
- per le strade
comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
- per le strade
militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade
e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada
sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente.
In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza
la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario,
i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente
codice.
Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il
potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai
commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili
o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni
e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica
di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo
2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro
dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali,
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o la sicurezza
del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti
l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di
intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con
proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è commessa
dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima
ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché
della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400; qualora la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo
sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come
sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art.7 Regolamentazione
della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
- adottare i provvedimenti
indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;
- limitare la
circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro
dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente,
il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali
e ambientali;
- stabilire la
precedenza su determinate strade o tratti strade, ovvero in una determinata
intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e,
quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
- riservare limitati
spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti
al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- stabilire aree
nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- stabilire, previa
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta
dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante
dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
- prescrivere
orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico
di cose;
- istituire le
aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di
cui all'articolo 185;
- riservare strade
alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al
fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di
sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente
indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti
indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli
indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente
proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere
b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il
parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica
o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo
o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati
a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata
la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni
e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli
esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno
speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione
e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi
in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'articolo ‚3 area pedonale urbana e zona a traffico limitato, nonché
per quelle definite A dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate
e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari
di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli
a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di
una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,
sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata
in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento
e le categorie di veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe
a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana
e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione,
o circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi
di precedenza o di arresto alle intersezioni è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.600 a lire 242.400. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440 e la sanzione stessa
è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
Art.8 Circolazione
nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà
ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo,
sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare
che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare
nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto
a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.9 Competizioni
sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione
è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche
e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è
rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e
possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni
motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero
dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire
la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario,
i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma
di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle
norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo
del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso
quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le
quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi
sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade
chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in
cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione
di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla
osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto
può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata
nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate
necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità
civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero
dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno
successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze
rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo
senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire 1.212.000
a lire 4.848.000, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire 242.400 a lire
969.600, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
Art.10 Veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali,
i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
- il trasporto
di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza
rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto
dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'articolo 62;
- il trasporto
di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici
e industriali compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli
eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa
complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non
superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati
a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate
se complessi ad otto assi.
2-bis) Ove i veicoli
di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste,
compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione
alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario
in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti
dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi
e le combinazioni da sei a otto assi.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
- il cui carico
indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10
della lunghezza del veicolo stesso;
- che, pur avendo
un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,
compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna
categoria di veicoli;
- il cui carico
indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- isolati o costituenti
autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga anteriormente
al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente
al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
- isolati o costituenti
autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di tipo normalizzato
allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato,
per cui vengono superate le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
- mezzi d'opera
definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di
massa stabiliti dall'articolo 62;
- con carrozzeria
ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi.
4. Si intendono
per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la
riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o
62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano
ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio
per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi
veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
- di cui al comma
3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza
di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento, con limite
massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni
e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore,
oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno,
e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade
o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma
4;
- di cui al comma
3, lettera e) e lettera g) quando non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono
i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
- non superino
i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo
61;
- circolino nelle
strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino
transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4
dello stesso articolo 226;
- da parte di
chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano
limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
cartelli;
- per essi sia
stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34.
Qualora non siano
rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono
richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse
più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
- a) veicoli a
motore isolati:
- due assi:
20 t;
- tre assi:
33 t;
- quattro
o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
- b) complessi
di veicoli:
- quattro
assi: 44 t;
- cinque o
più assi: 56 t;
- cinque o
più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione
è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi
di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento
di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio
di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti
dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa,
ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare
l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione
delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza
della circolazione. In essa indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza
stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada
in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e
al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione
è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria
per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali
di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti
dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella
fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali
e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato
con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio
è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo,
a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo
61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli
61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora
utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti
dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto
di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella
carta di circolazione prevista dall'articolo 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché
dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tollerante,
l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i
criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia
della strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti
eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli
eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
senza osservare prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste
nell'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21 e 22
si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e
22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché
la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è
stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere
a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta.
Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta
la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se
le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole
eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
Art.11 Servizi
di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
- la prevenzione
e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- la rilevazione
degli incidenti stradali;
- la predisposizione
e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- la scorta per
la sicurezza della circolazione;
- la tutela e
il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di
polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico
e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni
per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve
le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale
da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo
12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli
e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art.12 Espletamento
dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
- in via principale
alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- alla Polizia
di Stato;
- all'Arma dei
carabinieri;
- al Corpo della
guardia di finanza;
- ai Corpi e ai
servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- ai funzionari
del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento
dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai
rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
- dal personale
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- dal personale
degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province
e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà
degli enti da cui dipendono;
- dai dipendenti
dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni
di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti
di strade affidate alla loro sorveglianza;
- dal personale
dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione,
che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito
- dei passaggi
a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- dal personale
delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti,
nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
- dai militari
del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina
Mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
4. La scorta e
l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari
spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze
armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.