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CODICE STRADALE
Titolo Settimo
Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Disposizioni
finali
Art.225 Istituzione
di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei
dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
- presso il Ministero
dei lavori pubblici un Archivio nazionale delle strade;
- presso la Direzione
generale della M.C.T.C. un Archivio nazionale dei veicoli;
- presso la Direzione
generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
che include anche incidenti e violazioni.
Art.226 Organizzazione
degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale
delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato
nell'articolo 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi
allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti
e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'articolo 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada,
che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle
singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati
mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), nonché i dati
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato
tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma
10.
4. In attesa della attivazione dell'Archivio nazionale delle strade, la circolazione
dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62
potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi
delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero
dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle
società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per
le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità.
Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione,
l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale
dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47, comma
1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi
alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive
vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo
sia stato coinvolto; nell'archivio deve essere altresì annotato il colore originale
del veicolo ed ogni successiva modificazione del colore stesso.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i
dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi
addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo
, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con
le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale
dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca,
nonché i dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un determinato
veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata
con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture,
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'articolo , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere
i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione
generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati
i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi
e dell'anagrafe di cui al presente articolo.
Art.227 Servizio
e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati
alla costituzione e all'aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade di
cui all'articolo 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore
congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi
di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero
dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio
dei dispositivi di monitoraggio.
Art.228 Regolamentazione
dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute
nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella
tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe
per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi previsti dall’articolo 16 della legge 1 dicembre
1986, n. 870 è integrata dalla seguente lettera d) fino al 10 per cento, per
le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della
patente di guida di cui all’art.126. Rimane identica la destinazione degli importi
prevista dall’art.19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma
1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi
medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative
di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti
spese:
- per l'acquisto
delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori
pubblici, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
- per la effettuazione
di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione postlaurea
del personale del suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente
codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
- per le diverse
operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura
e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di
tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
- per la formazione
e l'aggiornamento periodico dell'Archivio nazionale delle strade e dei censimenti
di traffico di cui all'articolo 226.
4. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei
lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti
per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di
concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari
delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni
di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
- per l'acquisto
delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento
e la manutenzione delle attrezzature stesse;
- per la effettuazione
di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione
postlaurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
- per la formazione
e l'aggiornamento periodico dell'Archivio nazionale delle strade di propria
competenza e dei censimenti della circolazione.
Art.229 Attuazione
di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'articolo
4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate
dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea.
Art.230 Educazione
stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei
lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno
e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia,
nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione
e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti
di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica,
delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento
degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina
le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio
degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto
appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può
prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione
dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
Art.231 Abrogazione
di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo
quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo,
le seguenti disposizioni:
- il regio decreto
legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951,
n. 1583, articolo 3;
- regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'articolo
145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 12 febbraio
1958, n. 126;
- decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio
1961, n. 59, articolo 25, lettera n);
- legge 24 luglio
1961, n. 729, articolo 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre
1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio
1963, n. 74;
- legge 11 febbraio
1963, n. 142;
- legge 26 giugno
1964, n. 434;
- legge 15 febbraio
1965, n. 106;
- legge 14 maggio
1965, n. 576;
- legge 4 maggio
1966, n. 263;
- legge 1 giugno
1966, n. 416;
- legge 20 giugno
1966, n. 599;
- legge 13 luglio
1966, n. 615;
- decreto-legge
21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio
1967, n. 572;
- legge 4 gennaio
1968, n. 14;
- legge 13 agosto
1969, n. 613;
- legge 24 dicembre
1969, n. 990, articolo 32;
- legge 10 luglio
1970, n. 579;
- decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo
1971, n. 201;
- legge 3 giugno
1971, n. 437;
- legge 22 febbraio
1973, n. 59;
- decreto-legge
23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre
1973, n. 942;
- legge 14 febbraio
1974, n. 62;
- legge 15 febbraio
1974, n. 38;
- legge 14 agosto
1974, n. 394;
- decreto-legge
11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre
1975, n. 486;
- legge 25 novembre
1975, n. 707;
- legge 7 aprile
1976, n. 125;
- legge 5 maggio
1976, n. 313;
- legge 8 agosto
1977, n. 631;
- legge 18 ottobre
1978, n. 625, articolo 4, terzo comma;
- legge 24 marzo
1980, n. 85;
- legge 24 novembre
1981 n. 689 articolo 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio
1982, n. 38;
- legge 16 ottobre
1984, n. 719;
- legge 11 gennaio
1986, n. 3;
- decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli
8, 9, 14, 15, 16;
- legge 14 febbraio
1987, n. 37;
- legge 18 marzo
1988, n. 111;
- legge 24 marzo
1988, n. 112;
- legge 24 marzo
1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile
1989, n. 143;
- decreto-legge
24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo
1990, n. 67;
- legge 2 agosto
1990, n. 229;
- legge 15 dicembre
1990, n. 399;
- legge 8 agosto
1991, n. 264, articolo 7, comma 3;
- legge 14 ottobre
1991, n. 336;
- legge 8 novembre
1991, n. 376;
- legge 5 febbraio
1992, n. 122, articolo 12.
2. Sono inoltre
abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme
del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978,
n. 27.
Capo II
- Disposizioni transitorie
Art.232 Norme
regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata
ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di
attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono
emanate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 3 della
legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro
emanazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle
singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente
stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Art.233 Norme
transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve essere effettuata
nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella
data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni sportive
su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano
le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto
legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni della legge 27 maggio
1993, n.162.
Art.234 Norme
transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22,
23 è fissato il termine del 31 dicembre 1998. Fino a tale data sono consentite
le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal
titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni
tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente
al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini
eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate
le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione
di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi
1, 2 e 3 dello stesso articolo da adottare l'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di
pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente
codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro
tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali devono essere conformi alle
norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il
permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono
essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello
di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla
delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione
delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione si applicano
le previgenti disposizioni in materia.
Art.235 Norme
transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione
delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano
dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando la facoltà di
applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione
animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo
che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano
dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà
di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere
dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati
requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più
brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza
di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione
ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale
data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate
dalle norme gi in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento
di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione
di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre
1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti.
I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore
il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni
in corso, secondo le norme gi vigenti, continuano e la carta di circolazione
rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena
validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione
che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti;
in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà, salvo che per l'attuazione
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.
Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gi
vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva
piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione
tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente
alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve
essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica
al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano
a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e
la loro disciplina sono regolate dalle norme gi in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo
III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici),
sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione,
alla carta di circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le
motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia che possono essere
immesse in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione
del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi
costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104,
comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore
del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.
Art.236 Norme
transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle
nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente
al 30 settembre 1993. Le disposizioni di cui all’art.117 si applicano alle patenti
rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.
Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate
secondo le norme gi vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano
validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino
alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'articolo
126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della
conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme; le disposizioni
dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato
successivamente al 30 settembre 1993. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai
titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al
26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del
presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data
le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
Art.237 Norme
transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti
dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori
e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile
di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole
può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine
sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi
le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione,
rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
Art.238 Norme
transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti
dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in
vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause
pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21
novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza
del giudice di pace.
Art.239 Norme
transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono
impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice.
Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato
nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 227 sono
installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice e devono essere completati nel triennio successivo.
Art.240 Entrata
in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.