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CODICE STRADALE
Titolo Sesto
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I - Degli
illeciti amministrativi e relative sanzioni
Sez. I - Degli
illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni
di quest'ultime
Art.194 Disposizioni
di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme
del presente capo.
Art.195 Applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di lire 30.000 ed il limite massimo generale
di lire 4.000.000. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando
si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal
presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del
trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due
anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni
biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro,
dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti
possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
Art.196 Principio
di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario
del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se
non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e, per
i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi
di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque
da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con
l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per
la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione stessa.
Art.197 Concorso
di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita
una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per
la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Art.198 Più
violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie,
o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso
e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione.
Art.199 Non
trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
non si trasmette agli eredi.
Art.200 Contestazione
e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche
le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento
è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente,
alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore.
Art.201 Notificazione
delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore
o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa
dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad
uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo
trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente,
la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione.
2. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall'accertamento. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica
stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo
12, dai messi comunali o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero
a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla
carta di circolazione o dall'Archivio nazionale dei veicoli istituito presso
la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione
non sia stata effettuata nel termine prescritto.
Art.202 Pagamento
in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sola sanzione
amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle
singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con sé. In tal caso il verbale di contestazione della violazione
deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
Art.203 Ricorso
al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine
di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero
da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'articolo
214, comma 4.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto
a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento
del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché
con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto
il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale
e per le spese di procedimento.
Art.204 Provvedimenti
del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro
sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una
somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per
ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia
ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento
della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al
diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che
ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della
somma ingiunta e delle relative spese.
Art.205 Opposizione
innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile,
nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa
violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria,
sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni
di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.206 Riscossione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202
e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della stessa legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione.
Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni
da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente
di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione
in unica soluzione.
Art.207 Veicoli
immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene
violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore,
a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta,
il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il
pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del
documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia
di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l’immediato ritiro della
patente da parte dell’agente accertatore. In mancanza della patente si applica
il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno
degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà
dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
Art.208 Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti
dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
- al Ministero
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2 lettera x), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata anche attraverso
il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità
e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30 dicembre 1988
n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione
stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
3. Il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente
determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari
per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate
finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici;
per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore
a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti
variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art.209 Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.210 Sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si
applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente
codice si distinguono in:
- sanzioni relative
ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare
una determinata attività;
- sanzioni concernenti
il veicolo;
- sanzioni concernenti
i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in
cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo,
non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria
cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria consegue anche intrasmissibilità di qualsiasi obbligo
relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni
procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo
o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone
il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Art.211 Sanzione
accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione
di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione
nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'articolo 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce
titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo
203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza
di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi
o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo
esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando
di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente
proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario
della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza
di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza
è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto,
su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, d facoltà
a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo
ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità
a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza
indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può
disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario,
con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
Art.212 Sanzione
accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una
determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione
da redigere ai sensi dell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere
adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire
nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene
sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 203,commi
1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione d atto
della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini
di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia
del trasgressore per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione
coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere
comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede
il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate
condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni
suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al
comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che
attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.
Art.213 Misura
cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo
fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità
stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi
dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato.
Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione
si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con l'arresto da uno a otto
mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto
di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando
questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata
del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo
può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di
vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è
stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
Art.214 Fermo
amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento.
Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso
di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità
tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa
da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso
al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della
violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione
del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione
non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei
casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia
di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità
e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.
Art.215 Sanzione
accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia
che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le
norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi
appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto,
previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità
previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma
3 dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto
dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite
dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione
notificato ai sensi dell'articolo ä201. La rimozione del blocco è effettuata
a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento,
bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'articolo 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o
blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione
si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata
la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato
serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle
spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito
all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa della rimozione o blocco del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’art.203.
Art.216 Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente
di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato
d’idoneità tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei
casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida,
il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio
del P.R.A. se si tratta del certificato di proprietà, al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione,
del certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole, delle autorizzazioni,
licenze o della targa, ovvero alla prefettura che l'ha emessa se si tratta della
patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento
al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti
e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza
del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio
fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo
amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto
quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata
dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni
suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione
o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende anche
alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria
è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa
si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro di riferisce ovvero
guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con l'arresto
da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
Art.217 Sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente
od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione
nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio
di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo
nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale
di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a
copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato
ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza
è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il
titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione
rilasciata da uno stato estero, il competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio
nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione
alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato
la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione
è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione
nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri
sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso
al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con l'arresto da un mese
ad otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi.
Art.218 Sanzione
accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo
necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato,
con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia
del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno
apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente.
Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza
di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della
patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione
della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e
che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti
violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente
il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.
Art.219 Revoca
della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente
di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. nei casi previsti dall’art.130, comma 1, e
dal prefetto della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione
amministrativa accessoria nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà,
entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell’ipotesi indicata
al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza
di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla,
entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza
si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
con le modalità di cui all’art. 129, comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti,
entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il
Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il
provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita all'interessato; la
restituzione è comunicata al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
Capo II
- Degli Illeciti penali
Sez. I
- Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
Art.220 Accertamento
e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore
è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai
sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto
e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. La sentenza o il decreto
definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro
la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero,
ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la
notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni
del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono
dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Art.221 Connessione
obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione
non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente
a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna
la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma
4 dell'articolo 220.
Sez. II
- Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Art.222 Sanzioni
amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a
sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro
il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per
la prima violazione.
Art.223 Ritiro
della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie
di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e
del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio,
al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto
è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici
giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi
di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della
patente fino al massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare
la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il
proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente
o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando
o ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente
di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto nella patente
e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro
immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione
è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione
di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza,
presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato
nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2,
è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato
ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso
è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento
di sospensione della patente di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi
dell'articolo 205.
Art.224 Procedimento
di applicazione della sanzioni amministrative accessorie della sospensione e
della revoca della patente.
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna
sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è
previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento
per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne d comunicazione al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza
o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di
revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione
della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 218 e articolo 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non
ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento,
il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione
della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato
e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella
patente.