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CODICE STRADALE
Titolo Quinto
Norme di comportamento
Art.140 Principio
informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo
o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata
la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto gi previsto nei precedenti titoli,
sono fissati dalle norme che seguono.
Art.141 Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di
visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada
a visibilit limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali,
nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne,
nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati
da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi
quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti
pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino
a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali
che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire
intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il
conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 36.360a lire 145.440.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600a lire 242.400.
Art.142 Limiti
di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana
la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h
per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi
e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate
strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri
indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo
le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.
Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
- ciclomotori:
45 km/h;
- autoveicoli
o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti
nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h
nei centri abitati;
- macchine agricole
e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi
equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi,;
- quadricicli:
80 km/h fuori dei centri abitati e 50 km/h nei centri abitati;
- treni costituiti
da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'articolo
54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- autobus e filobus
di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri
abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
- autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- autocarri di
massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto
di persone ai sensi dell'articolo 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
- mezzi d'opera
quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori
dei centri abitati.
4. Nella parte
posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora
si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze Armate, ovvero ai Corpi ed Organismi indicati
nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli
obblighi stabiliti dall'articolo 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché
le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali,
come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi
di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione
della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
quattro a otto mesi.
Art.143 Posizione
dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino
su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie
per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per
senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia
o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre o più
corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata
è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera
più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare
la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere
alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare
corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi,
in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare
la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui
binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della
carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai
binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al
loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente
posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione
che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente
a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio
al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
12. Chiunque circola
contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro
caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando
la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.144 Circolazione
dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno
due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che
i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso
di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che
precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano.
È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata
da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve
continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli,
esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il
margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione,
soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare
a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per
effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia
al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si
trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia
quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre
previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.145 Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove
le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare
la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo
37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto,
prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti
hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie
o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare
in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli
provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili
è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano
nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.146 Violazione
della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38
a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale
o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6
e 7, nonché dell'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni
del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
Art.147 Comportamento
ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le
segnalazioni indicate nell'articolo 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere,
gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, che nessun treno sia
in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
- siano chiuse
o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
- siano in movimento
di apertura le semibarriere;
- siano in funzione
i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44,
comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- siano in funzione
i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della
strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto
forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari
o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile
per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti
dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.148 Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo
un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della
carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
- che la visibilità
sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire
pericolo o intralcio;
- che il conducente
che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga
manovra;
- che nessun conducente
che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia
immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata
siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
- che la strada
sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso,
tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente
da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione
contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente
che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa
corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra
dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza
laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso
deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo
che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare.
Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche
conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di
sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato
a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve
rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza
di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di
linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente
che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo
o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione
che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono
da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo
che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero,
in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia
iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in ¡sede stradale
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a
destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di
circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. Qualora i tram siano
fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e
non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la
salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso
a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei
dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilit; in tali casi il sorpasso è consentito
solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico
o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché
il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello,
ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal
fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia.
12. È vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso , però,
consentito:
- quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a
sinistra e abbia iniziato detta manovra;
- quando avvenga
su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico
o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate
dall'apposita segnaletica orizzontale;
- quando il veicolo
che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario
spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- quando la circolazione
sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. È vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere,
salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso
di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore
a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse
in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero
compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi
4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12
e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui
al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni,
sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a
sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.
Art.149 Distanza
di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede,
una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo
e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo
per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una
distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti
di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono
procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine
non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso
opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne
il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva
una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione
della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Ove il medesimo
soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di
lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo
II, sezione I e II, del titolo VI.
Art.150 Incrocio
tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi
vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare
i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri
veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata
o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede
in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è
tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli
hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia
deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno
che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede
in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo
149, commi 5 e 6.
Art.151 Definizioni
relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
- proiettore di
profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada
antistante il veicolo;
- proiettore anabbagliante:
il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza
abbagliare;
- proiettore fendinebbia
anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada
in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
- proiettore di
retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante
al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua
o sta per effettuare la retromarcia;
- indicatore luminoso
di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli
altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso
destra o verso sinistra;
- segnalazione
luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori
luminosi di direzione;
- dispositivo
d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il dispositivo
che serve ad illuminare la targa di immatricolazione posteriore;
- luci di posizione
anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente
la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
- luce posteriore
per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile
il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa
o di forte nevicata in atto;
- luce di sosta:
il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in
un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
- luce d'ingombro:
il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per
segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
- luce di arresto:
il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona
il freno di servizio;
- catadiottro:
il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
- pannello riflettente
o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato
a segnalare particolari categorie di veicoli.
Art.152 Segnalazione
visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve,
di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione
pubblica e venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.153 Uso
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore
e dei rimorchi.
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante la marcia
dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci
di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:
- i proiettori
anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi
o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica
sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso
di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati
tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica
sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la
visibilit per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;
- i proiettori
di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi
o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.
2. I proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia,
nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità
possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli
che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'articolo
152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi:
- quando stanno
per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla
distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare
la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
- quando seguono
altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità
avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede
l'intenzione di sorpassare;
- in qualsiasi
altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della
strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua
o su altre strade contigue.
4. È consentito
l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili
al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione
di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna
e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, durante la fermata e la
sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma
1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro
rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza
non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle
luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa
di pericolo:
- nei casi di
ingombro della carreggiata;
- durante il tempo
necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo
sia necessario;
- quando per avaria
il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
- quando si verifichino
improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- in tutti i casi
in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli
altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia
con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata
in atto, deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo
ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli
indicati nell'articolo 151, qualora il veicolo ne sia dotato.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente
i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.154 Cambiamento
di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso
di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio,
ovvero per fermarsi, devono:
- assicurarsi
di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri
utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di
essi;
- segnalare con
sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni
delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori
luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata
della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi
dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni
a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
- per voltare
a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
- per voltare
a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti
di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione
e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino
su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile
sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non
devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
- nelle manovre
di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza
ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare
impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate
o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.155 Limitazione
dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal
modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato
il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone
condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli
non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal
regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in
ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.156 Uso
dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve
essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano
al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.
Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale
acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante
i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati
gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso
dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.157 Arresto,
fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
- per arresto
si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della
circolazione;
- per fermata
si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non
sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone,
ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non
deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia;
- per sosta si
intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità
di allontanamento da parte del conducente;
- per sosta di
emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo
è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa
segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di
sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora
non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente
per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati
fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi n, salvo che sia
appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata
e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri
di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo
ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la
sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della
sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.158 Divieto
di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
- in corrispondenza
o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o
tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- nelle gallerie,
nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
- sui dossi e
nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento,
anche in loro prossimità;
- in prossimità
e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da
occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione
e lungo le corsie di canalizzazione;
- fuori dei centri
abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- nei centri abitati,
sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse
a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
- sui passaggi
e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste
ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- sui marciapiedi,
salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di
un veicolo sulla carreggiata è inoltre vietata:
- allo sbocco
dei passi carrabili;
- dovunque venga
impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo
spostamento di veicoli in sosta;
- in seconda fila,
salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
- negli spazi
riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei
veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza
dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo
stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- sulle aree destinate
al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;
- sulle banchine,
salvo diversa segnalazione;
- negli spazi
riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui
all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi,
rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- nelle corsie
o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali
urbane;
- nelle zone a
traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- negli spazi
asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di
igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- davanti ai cassonetti
dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- limitatamente
alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati
sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni
destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati
è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante,
salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele
atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione.
Art.159 Rimozione
e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei
veicoli:
- nelle strade
e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada
sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo
per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato
dall'apposito pannello aggiuntivo;
- nei casi di
cui agli articolo 157, comma 4, e articolo 158, commi 1, 2 e 3;
- in tutti gli
altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio
alla circolazione
- quando il veicolo
sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario
della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo
arredo.
2. Gli enti proprietari
della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti
alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di
sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del
veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione
saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita
ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo
alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli
in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere
che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal
caso l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
Art.160 Sosta
degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'articolo 672 del codice penale, nei centri urbani
il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco,
a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi
o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali
potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri
abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.161 Ingombro
della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta
del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni
pericolo per il articolo traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere
libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e
a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo
sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione
deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere
sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare
il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'articolo
162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario
della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.162 Segnalazione
di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 152, fuori dei centri abitati
i veicoli, esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i ciclomotori a
due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata,
di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione
o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti
a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere
dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale
retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio
sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la
visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione
del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare
gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo,
il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.163 Convogli
militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia
o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra
i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.164 Sistemazione
del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta
o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente
né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la
stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61
e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili,
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti
dall'articolo 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61, comma 1,
possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma
del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30
di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre
o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se
in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate
tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada.
In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o
due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale fluorescente e retroriflettente,
posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione
dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto
a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò
l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione
della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che
il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro
è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti
sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in
conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate
dal regolamento.
Art.165 Traino
di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso
un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio
con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente
segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato
il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo 151, lettera
f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto
alla circolazione il pannello di cui all'articolo 164, comma 6, ovvero il segnale
mobile di cui all'articolo 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento
per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.166 Trasporto
di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non può superare il peso complessivo
a pieno carico indicato nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico
indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di
cui all'articolo 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.167 Trasporti
di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici.
1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta
essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta
di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
- da lire 60.600
a lire 242.400, se l'eccedenza non supera 1 t;
- da lire 121.200
a lire 484.800, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- da lire 242.400
a lire 969.600, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- da lire 606.000
a lire 2.424.000, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative
previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque
per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure
superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo 10, comma
3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade
o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle
opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli adibiti al trasporto di container
di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro
carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva
a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata
nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale
a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenze
di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel
complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600, ferma restando la responsabilità civile di cui all'articolo 2054 del
codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo
le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché
i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale,
si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia
al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando
si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della
carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari
delle strade percorse l'indennizzo di cui all'articolo 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'articolo 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della
massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione
del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando
non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero venga comunque superata la
massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo
caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo,
ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio
di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono
fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di
pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi
di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di
legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
10 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste
dal presente articolo.
Art.168 Disciplina
del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge
12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto
delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo
di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il
Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il
trasporto di singole merci o classi di merci o classi di merci pericolose di
cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio
le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti
al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti
petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono
a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie
misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso
dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno
dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali.
Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta
salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere
classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti
non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le
singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione
del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e
le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme
dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive
modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle
direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni
amministrative previste nell'articolo 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando
sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza,
negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a
8 mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000. All'accertamento del
reato conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della
carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo
da due a sei mesi, a norma rispettivamente del capo I, sezione II, del titolo
VI, e del capo II, sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero
non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi,
a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'articolo 167, comma 9.
Art.169 Trasporto
di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli
di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare
quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti
valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati
dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da
non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità.
Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote,
il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma
trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone
e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due
ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di et non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire
impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali
domestici di piccola taglia, anche in numero superiore, purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore
ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.170 Trasporto
di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano
in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente di ciclomotore
minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo
del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.171 Uso
del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero dei trasporti:
- ai conducenti
minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;
- ai conducenti
di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di motocarrozzette, nonché agli eventuali
passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
2. Chiunque viola
le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso del casco riguarda
un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione
pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori
di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro
ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.172 Uso
delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
- M1;
- M2, ad eccezione
degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di
massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di
posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;
- N1, ad eccezione
degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'articolo 47, comma
2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2,
hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente
è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
- gli appartenenti
alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia Municipale nell'espletamento di
un servizio di emergenza;
- i conducenti
ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi
di emergenza;
- gli appartenenti
a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- i conducenti
di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza,
ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri
abitati;
- gli istruttori
di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
- le persone che
risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria locale
o delle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità
Europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione
specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare
la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della
direttiva 91/6712/CEE e deve essere esibito su richiesta degli organi di polizia
di cui all'articolo 12;
- le donne in
stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo
curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso
delle cinture di sicurezza;
4. I passeggeri
di età inferiore a dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono
essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al
loro peso.
5. I bambini di età inferiore a tre anni che occupano i sedili posteriori possono
non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo
in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui
sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio,
quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie,
porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero
di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere
conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero
dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il veicolo nel
quale è installata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati
sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.173 Uso
di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della
patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche
e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi,
ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli
delle Forze Armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11 e di polizia,
nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle autostrade ed al
trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva
voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.174 Durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e
di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'articolo
14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo,
al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'articolo del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 36.360 a lire 145.440.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440, salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca
reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti
o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non
di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni
si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente
a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato
a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni,
anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella
decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute
infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze
commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di
linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 11, è ammesso
ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide
entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.
Art.175 Condizioni
e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e
su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio
e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade
di cui al comma 1:
- velocipedi,
ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se
a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri
cubici se a motore termico;
- altri motoveicoli
di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
- veicoli non
muniti di pneumatici;
- macchine agricole
e macchine operatrici;
- veicoli con
carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti
consentiti;
- veicoli a tenuta
non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- veicoli il cui
carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
- veicoli le cui
condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo
per la circolazione;
- veicoli con
carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni
di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari
o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al
comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru, come individuate
nella carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli
enti proprietari di cui all'articolo 6, possono essere escluse dal transito
su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di
veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove
si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento
è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti
alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree
di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo
se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito
dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o
di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
- trainare veicoli
che non siano rimorchi;
- richiedere o
concedere passaggi;
- svolgere attività
commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle
aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- campeggiare,
salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente
proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue
alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza
o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale
è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro
ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito
autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente;
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati,
nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per
tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso
stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese
autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione
le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da
lire 36.360 a lire 145.440.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono
ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria
assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere
e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare
il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
Art.176 Comportamenti
durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo
175, comma 1, è vietato:
- invertire il
senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi,
nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto
a quello consentito;
- effettuare la
retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione
per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
- circolare sulle
corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
- circolare sulle
corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
- di impegnare
la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di
dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
- di impegnare
tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi
quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- di segnalare
tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione
di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code,
qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli
in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di
polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza
al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo
fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti
del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo
deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta
di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando
comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per
superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.
Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'articolo 162, durante la sosta e la fermata
di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese
le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'articolo
153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla
corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché
il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi,
deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100
m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso
di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione,
è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa
a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari
di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle
due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'articolo 144 per la marcia
per file parallele
è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio,
i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza
delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il
pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
12. I conducenti
dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione
dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze
di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare:
- la manovra di
inversione del senso di marcia;
- la marcia, la
retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- il traino dei
veicoli in avaria.
13. I conducenti
di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con
la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui
al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi
di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato,
in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata,
o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo
in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana
stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà
di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando
pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva,
ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte
il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in
regola con la revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che non l'abbia superata
con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. È sempre disposto il fermo amministrativo
del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la
visita di revisione. Si applicano le norme dell'articolo 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto
sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con l'arresto
da due a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi
6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 606.000 a lire 2.424.000.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
22. Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui al comma
1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, secondo le
disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti
di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Art.177 Circolazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio
e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli
ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli
assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento
di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto
il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale
della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno
a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono
tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione,
le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere,
ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque
delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito
il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero
il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.178 Documenti
di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo .
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di
cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi
di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo
o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. La stessa sanzione si applica agli
altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale
di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire 242.400, salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti,
incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600 per ciascun dipendente cui la violazione
si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea
o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione
al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito
di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di
trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7,
sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di
persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9,
sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.
Art.179 Cronotachigrafo.
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti
dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi
in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non
funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire
4.848.000. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che
l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che
mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000
a lire 4.848.000.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di
cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione,
relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata
di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza
o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona,
le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per
la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere
comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso
il quale il veicolo risulta immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti,
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione
sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni.
Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano
la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma
7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85,
è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello
stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario
della carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati.
Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità
di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
Art.180 Possesso
dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé
i seguenti documenti:
- la carta di
circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- la patente di
guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- l'autorizzazione
per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo
in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento
personale di riconoscimento;
- il certificato
di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che
funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente
di guida prescritta;
se trattasi di
istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale
di cui all'articolo 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando
il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'articolo 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla
carta di circolazione e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporto
eccezionale, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente
deve avere con sé la relativa autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale
e il certificato di idoneità, quando prescritto.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità
tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando
si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire 36.360 a lire 145.440.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità
di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di
polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.181 Esposizione
dei contrassegni per la circolazione.
1.È fatto obbligo
di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte
anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della
tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui
al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440. Si
applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 180.
Art.182 Circolazione
dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore
a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su
unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra
dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere
il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento
di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti
norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non
sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente
assicurato con le attrezzature di cui all’articolo 68 comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone
adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'articolo 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite
nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440. La
sanzione è da lire 60.600 a lire 242.400 quando si tratta di velocipedi di cui
al comma 6.
Art.183 Circolazione
dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che
non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente
il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato
da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote.
Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze
o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali
superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario
della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso
dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.184 Circolazione
degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da
soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli
in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o
in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo,
segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, ad eccezione per le strade
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono
tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce
arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla
parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due
animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia
nei casi previsti dall'articolo 152 tali animali non dovranno ostacolare la
visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano
su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta
e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera
sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare
e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare
la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade
e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;
ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti
visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.185 Circolazione
e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico,
e non occupa comunque la ¡sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati
di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade
e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere
i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate
nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale
deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati
nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire
negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
Art.186 Guida
sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 500.000
a lire 2.000.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero
da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso
di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più
vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa
con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo hanno la facoltà
di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in
stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese
e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art.187 Guida
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo
, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di
accompagnare il conducente presso le strutture di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica
sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente
di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque,
nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art.188 Circolazione
e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati
dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2
non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in
sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma
non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta
dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.189 Comportamento
in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente
a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea
a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse
le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 161. Gli agenti in
servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili
gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione
fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso
passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione
fino a dodici mesi e con la multa fino a lire 2.424.000.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che
hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito
per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
Art.190 Comportamento
dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti
o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso
di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare
in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi
di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli
quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo
il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano
sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione
pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono,
o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria
ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata
nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine
o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale
degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente
agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite
da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle
parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura
è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole,
pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo
per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art.191 Comportamento
dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono
dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire
al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata,
di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane
guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge
ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando
sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.192 Obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari,
ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale,
quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari,
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente
di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in
materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad
ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative
alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di
non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti
o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui
sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai
conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi
siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di
specifiche cautele.
4. Gli organi di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari
ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal
caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale
arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità
del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare,
anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire
100.000 a lire 400.000.
Art.193 Obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa
a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso
terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque
resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge
24 novembre 1981, n. 689.