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CODICE STRADALE
Titolo Quarto
Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Art.115 Requisiti
per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli
o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver
compiuto:
- anni quattordici
per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma
o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
- anni quattordici
per guidare ciclomotori;
- anni sedici
per guidare:
- motoveicoli
di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente;
- macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso
stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h,
la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non
trasportino altre persone oltre al conducente;
- anni diciotto
per guidare:
- motoveicoli;
autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole
diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine operatrici;
- autocarri,
autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale la cui massa complessiva
a pieno carico non superi 7,5 t;
- i veicoli
di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la
massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di
un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
- anni ventuno
per guidare:
- i veicoli
di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito
del certificato di abilitazione professionale;
- motocarrozzette
ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus,
autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché
i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli
a motore non può aver superato:
- anni sessantacinque
per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico
sia superiore a 20 t;
- anni sessanta
per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino
a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato
sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida
veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Qualora
trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc o che trasporta altre persone
su motoveicoli di cilindrata inferiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida
o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440 se si
tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli
a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.116 Patente
e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia è compreso
il comune di residenza del richiedente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre indirizzare
al prefetto apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento,
può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto
a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso
come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida
si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:
- Motoveicoli
di massa complessiva sino a 1,3 t;
- Motoveicoli,
esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5
t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio
che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
- Autoveicoli,
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti
un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente
della categoria D;
- Autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio
leggero;
- Autoveicoli
per la cui guida è richiesta la patente delle categoria B, C e D, per ciascuna
delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che
non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria
C.
4. I rimorchi leggeri
sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se trainanti
un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida
di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni
in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4.
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale
protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea,
le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta
la patente delle categorie C e D solo coloro che gi lo siano per autoveicoli
e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente
da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dalla prefettura del luogo di
residenza, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo,
a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette
ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di
patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria C, di et inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti
al trasporto di cose di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 3,
i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata
con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti
al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o
per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare
mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti
nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati
fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il
rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione,
che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito,
per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari
di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire
il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui
al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare
alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il
trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.
Il mutamento stesso vi verrà annotato subito.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o del
certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente
di guida è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'articolo
121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Ove ricorrano i motivi
ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto
disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
[16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento
nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.] (Comma abrogato con
DPR 19/4/94 n. 575).
17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e quelle
alle disposizioni del comma 16 importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente di guida; l'una e l'altra secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina
la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione
della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata
della pena principale. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza,
anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro
del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.
Art.117 Limitazioni
nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del
conseguimento della stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di 20 anni,
non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è
consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di
90 Km/h per le strade extraurbane principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta
di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite
norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente
codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla
data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento
della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola
oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.118 Patente
e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida
per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della
guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta
della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione
professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari
devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto
da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi
con la assistenza di un guidatore gi autorizzato e sotto il controllo di un
funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione
di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di
esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo
di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un
certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido
solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato
di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente
di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente
viene confermata di validità a norma dell'articolo 126, l'ufficio competente
provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se
la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve
essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre
che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato
di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di
guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità
alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità
alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida
o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida
per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale quando richiesto,
o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e
del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.119 Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti
nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei
medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico dell'Ente delle
Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo
o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato,
o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data
non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame
di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente
dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali
del capoluogo di provincia, nei riguardi:
- dei mutilati
e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere
formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova
pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
- di coloro che
abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
e autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a
pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
- di coloro per
i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
- di coloro nei
confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza
della guida.
5. Avverso il giudizio
delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo
parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il
compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari
aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento
e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche
in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione
della patente di guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonché in sede di decisione
del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente
ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera
a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti
ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
- i requisiti
fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
- le modalità
di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
- la composizione
e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4,
delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti
di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne
parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
- i tipi e le
caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali
di categorie A, B, C, D.
9. I medici di
cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma
4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della
sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire
alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.
Art.120 Requisiti
morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge
31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e integrata, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate
a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento
di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti
di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente
tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione
generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministro
dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione.
Art.121 Esame
di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova
di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunit Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari
d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui
all'articolo 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione
generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della
Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità
di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione
del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso
la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa
formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un
mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal primo gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione
di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata
su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrare non
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità
è consentito ripetere per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida,
il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente
di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art.116.
Art.122 Esercitazioni
di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero
per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed
è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione
per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie
per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima,
purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non
superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria,
conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore
deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente
ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi
a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore
non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria
A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti
di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno
è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate
nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al
conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi
poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco,
in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000. La stessa sanzione si applica alla persona
che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.123 Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti
sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa
da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa
sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro
dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per
la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole
in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione
del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione.
Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta
e personale dello esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo
del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società
od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale
rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti
di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria
o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente
comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società
od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica
e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora
più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- l'attività dell'autoscuola
non si svolga regolarmente;
- il titolare
non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non
siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
- il titolare
non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione
è revocata quando:
- siano venuti
meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- venga meno l'attrezzatura
tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati
adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
10. Il Ministro
dei trasporti stabilisce, con propri decreti i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico,
anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata
dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli
insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata
chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal
competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione
di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento,
da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo
la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art.124 Guida
delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre
avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
- della categoria
A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115, comma
1, lettera c);
- della categoria
B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
- della categoria
C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto
del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli
di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati
e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo
116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di
cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito
della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13. All'incauto affidamento
si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
Art.125 Validità
della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche
per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria
B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie
B e C.
2. La patente di guida delle categorie A, B, C e D speciali rilasciata a mutilati
o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo per
il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente
di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C e
D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione
alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo
di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.126 Durata
e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di et
sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età
sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati
e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria
D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità
più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso
cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti
fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1, per la
guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8,
deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi
anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
et ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose,
la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente
di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art.119,
comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione
della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della
validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all’art.119, comma 4,
nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all’art.119,
comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non
dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile
in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della
patente per il periodo di validità.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi
che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della
patente, comunica al prefetto del luogo di residenza e al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per
i provvedimenti di cui agli articolo 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.127 Permesso
provvisorio di guida.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali
rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. IL competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione
di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento
provvisorio di guida della validità massima di un mese che può essere rinnovato
fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata
immediatamente.
4. Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto
o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.
Art.128 Revisione
della patente di guida.
1. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei
casi previsti dall’art.187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame
di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente. L'esito della visita medica
è comunicato anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti
dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 121.200 a lire 484.800. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli
nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato
ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.129 Sospensione
della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento
di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali
norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento
sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'articolo
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo
119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca
la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei
prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti provvedimenti di sospensione
viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, La patente di guida è sospesa dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi
la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare
e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove
è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest’ultimo segnala il provvedimento all’autorità competente dello Stato che
ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.
Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e della amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 è
ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato
ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso
è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Art.130 Revoca
della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C.:
- quando il titolare
non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti dall'articolo 119;
- quando il titolare,
sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 128, risulti non più idoneo;
- quando il titolare
abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata
da uno Stato estero.
2. Allorché siano
cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente
di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti
psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida
di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano
operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento
delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo
117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
Art.131 Agenti
diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici
e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali
violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità
spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per
le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone
indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero
degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e
prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche
determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali
di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite
nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei
confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione
rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico
di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver
luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità,
salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
Art.132 Circolazione
dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all’art.53,
comma 2 del D.L. 30/08/1993, n.331 se prescritte, sono ammessi a circolare in
Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione
dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel
comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili
e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione
all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.133 Sigla
distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di
immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.134 Circolazione
di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi
di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gi adempiuto alle formalità
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero
o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa
di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 121.200 a lire 484.800. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.135 Circolazione
con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la
loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre
un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero
non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia
abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito
in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da
uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto,
altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri
titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo
Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato
ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati
da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e
le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano
le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Art.136 Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro
della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica
in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente,
la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente
senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. La patente sostituita
è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente,
all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni
si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro
provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto
salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene
previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo
dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'articolo 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si
dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro
della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici
e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi
alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine
stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi,
di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente
patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore
a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le
sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno,
guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da
uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di
un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
Art.137 Certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali
di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari
per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali,
tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione
nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano
i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Art.138 Veicoli
e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli
61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli
enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.
All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
- all'addestramento,
all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita
soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
- al rilascio
dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di
istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera
a).
4. Gli insegnanti,
gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni
del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere
l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di
concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata
per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non
oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può
ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore
di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei
trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con
targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o
da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra
il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie
radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche
e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto,
i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3,
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi dei Vigili
del Fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana,
del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata
ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto
alle sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3. La patente è sospesa dall'autorità
che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione
di appartenenza
Art.139 Patente
di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
1. Il personale gi in possesso di patente di guida, che esplica il servizio
di polizia stradale indicato nell'articolo 12, comma 1, per guidare i veicoli
immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'articolo 93, comma 11,
deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalità
dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica
ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale
l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta
del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti
i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 138 è
alternativa a quella prevista dal comma 1.