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CODICE STRADALE
Titolo Terzo
Dei veicoli
Capo I
Dei veicoli in generale
Art.46 Nozione
di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi,
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti
dal regolamento.
Art.47 Classificazione
dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
- veicoli a braccia;
- veicoli a trazione
animale;
- velocipedi;
- slitte;
- ciclomotori;
- motoveicoli;
- autoveicoli;
- filoveicoli;
- rimorchi;
- macchine agricole;
- macchine operatrici;
- veicoli con
caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a
motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)
sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
-
- categoria
L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria
L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria
L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria
L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,
la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria
L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,
la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 50 km/h;
-
- categoria
M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno
quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t;
- categoria
M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria
M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore
a 5 t;
- categoria
M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5
t;
-
- categoria
N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro
ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t;
- categoria
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t;
- categoria
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore
a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore
a 12 t;
-
- categoria
O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria
O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria
O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5
t;
- categoria
O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10
t;
- categoria
O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art.48 Veicoli
a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
- spinti o trainati
dall'uomo a piedi;
- azionati dalla
forza muscolare dello stesso conducente.
Art.49 Veicoli
a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali
e si distinguono in:
- veicoli destinati
principalmente al trasporto di persone;
- veicoli destinati
principalmente al trasporto di cose;
- carri agricoli
destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a
trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art.50 Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati
dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e
2,20 m di altezza.
Art.51 Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione
animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve
di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a lire 145.440.
Art.52 Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
- motore di cilindrata
non superiore a 50 cm, se termico;
- capacità di
sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
- sedile monoposto
che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente.
2. I ciclomotori
a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci; la
massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie
a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o
nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
Economica per l'Europa -, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non
osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime,
nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli
organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
Art.53 Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono
in:
- motocicli: veicoli
a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due
compreso il conducente;
- motocarrozzette:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere
al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di
idonea carrozzeria;
- motoveicoli
per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone
e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- motocarri: veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- mototrattori:
motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione
deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo
e dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati
a ciascun mototrattore;
- motoveicoli
per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- motoveicoli
per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature
installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto
del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
- quadricicli
a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo
una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici
e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione
della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su
strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche
costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino
anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì,
considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da
un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere
d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza
e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non
può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore
a due, compreso quello del conducente.
Art.54 Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
- autovetture:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso
quello del conducente;
- autobus: veicoli
destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso
quello del conducente;
- autoveicoli
per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati
al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti
compreso quello del conducente;
- autocarri: veicoli
destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto
delle cose stesse;
- trattori stradali:
veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- autoveicoli
per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose
o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autoveicoli
per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
Su tali veicoli consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione
d'uso delle attrezzature stesse;
- autotreni: complessi
di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice.
Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61, commi 1 e 2, costituiscono
un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni
caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il
veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- autoarticolati:
complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- autosnodati:
autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione
snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette
la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione
e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- autocaravan:
veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso
il conducente;
- mezzi d'opera:
veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico
e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti
in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e non superiori
a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì,
idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada
e fuori strada.
2. Nel regolamento
sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i
tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici
ed autoveicoli per uso speciale.
Art.55 Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati
a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione
a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico,
e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche,
nelle categorie previste dall'articolo 54 per gli autoveicoli.
Art.56 Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1 lett. e) e dal comma 2 dell’art.53,
i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui
al comma 1 dell'articolo 54 e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione
degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
- rimorchi per
trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai
semirimorchi;
- rimorchi per
trasporto di cose;
- rimorchi per
trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo
54;
- rimorchi ad
uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'articolo
54;
- caravan: rimorchi
ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi
speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente
a veicolo fermo;
- rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due
assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura
atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni,
alianti od altre.
3. I semirimorchi
sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga unità
motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata
da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'articolo 54, comma
1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti
dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Art.57 Macchine
agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario
nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate
alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono
in:
- Semoventi:
- trattrici
agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno
due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere,
portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate
da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- macchine
agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per
l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
- macchine
agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra,
che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente
al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7
t compreso il conducente;
- Trainate:
- macchine
agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole
e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione
di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
- rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore
a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della
circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o
a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche
o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole
operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla
lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti
di idonea attrezzatura non permanente.
Art.58 Macchine
operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente,
con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per
il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in:
- macchine impiegate
per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve,
spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- carrelli: veicoli
destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine
operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere
attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso
quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Art.59 Veicoli
con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano
fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con
proprio decreto:
- la categoria,
fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici
devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
- i requisiti
tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli,
con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie
succitate.
Art.60 Motoveicoli
e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
- la loro circolazione
può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localit e degli itinerari di svolgimento
delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è
compresa la localit sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati
la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita
in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
- il trasferimento
di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della
M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella
categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico
tutti quelli per cui attualmente risulta l'iscrizione nei registri previsti
dall'articolo 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore
del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti
nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione
è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche
di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di
veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche
ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano
ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie
per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800 se si tratta di autoveicoli,
o da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di motoveicoli.
Art.61 Sagoma
limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
- larghezza massima
non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze
dovute ai retrovisori, purché mobili;
- altezza massima
non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici
di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito
che tale altezza sia di 4,30 m;
- lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con esclusione dei semirimorchi,
per i veicoli isolati, nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati
i retrovisori, purché mobili. "Gli autobus da noleggio, da gran turismo e
di linea, possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo
direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
– Direzione generale della M.C.T.C.";
2. Gli autoarticolati
e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi
di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti
nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per
il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono
raggiungere la lunghezza massima di 18,00 m; gli autotreni e filotreni non devono
eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime
di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse
le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli,
il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso
il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere
ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti
alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il
carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo
che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a 2.424.000. Per la prosecuzione
del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma
9.
Art.62 Massa
limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'articolo 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita
dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico,
non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10
t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali
che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non
può eccedere 6 t se ad un asse con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato,
22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medico trasmesso all'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 (decanewton
per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva
a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli
a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente,
se si tratta di veicoli a 3 o 4 o più assi quando l'asse motore è munito di
pneumatici accoppiati e di sospensione pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti
dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva
a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva
di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di in autoarticolato
o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno,
di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro
assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato
non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare
12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può eccedere
16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore
a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'articolo 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo
è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 10.
Art.63 Traino
dei veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo
che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di
cui all'articolo 10 e salvo quanto disposto dall'articolo 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non
è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero
nei casi previsti dall'articolo 159. La solidità dell'attacco, le modalità del
traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di
sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare,
per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati
rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa
limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art.64 Dispositivi
di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo
di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire 242.400.
Art.65 Dispositivi
di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1, veicoli a trazione
animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano
in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce
rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di
un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti
di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è
prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite
nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.66 Cerchioni
alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a
6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non
superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri.
In ogni altro caso
i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i
bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio
non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli,
sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva
a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto
di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti
stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 69 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.67 Targhe
dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria
di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto
di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei
cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati
complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è
indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune
è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro
del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito
della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati
o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.68 Dispositivi
di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
- per la frenatura:
di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta
ed efficace sulle rispettive ruote;
- per le segnalazioni
acustiche: di un campanello;
- per le segnalazioni
visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse
e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri
gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi
di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e
funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a
più ruote simmetriche che consentano il trasporto di altre persone oltre il
conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da lire 36.360
a lire 145.440.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
8. Chiunque procede o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi
di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione,
è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.69 Caratteristiche
dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale,
delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50
e 51, il numero, il codice, le caratteristiche e le modalità di applicazione
dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi
di segnalazione acustica.
Art.70 Servizio
di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza
con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed
i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti
per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati
a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo 67, devono essere
muniti di altra targa con l'indicazione servizio di piazza. I comuni possono
destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle
vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
- i tipi di vettura
a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- le condizioni
ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture
a trazione animale;
- le modalità
per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- le modalità
per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località
e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere
destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili
le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico
o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Se
la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione
è del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. In tal caso consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sez. I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertanìmenti tecnici per la circolazione
Art.71 Caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione
sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi
di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive
e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per
il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti – Direzione generale della
M.C.T.C. - sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie
di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi
alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800. Se i veicoli
e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa
è da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.72 Dispositivi
di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con:
- dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione;
- dispositivi
silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- dispositivi
di segnalazione acustica;
- dispositivi
retrovisori;
- pneumatici o
sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli
e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del
dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati
con:
- dispositivi
di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti
fin dall'origine con gli specifici punti d'attacco aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministero dei
trasporti;
- segnale mobile
di pericolo di cui all'articolo 162;
- contachilometri
avente le caratteristiche stabilite nel regolamento;
3. Gli autoveicoli
possono essere equipaggiati con apparecchiature per la riscossione automatica
di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali e informazioni sulle
condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale
mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso
sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi
1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma
1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino
di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi
di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati
i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione
o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche
sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti
dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto
nell'articolo 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati
nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche
costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno
che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed
a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa
a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di
cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità
e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto
di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti
alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi
di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui
alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.73 Veicoli
su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti
di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi
a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali
da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi
il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le
caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno
dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi
stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche
o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 121.200 a lire 484.800.
Art.74 Dati
di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
- una targhetta
di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
- un numero di
identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato
o alterato.
2. La targhetta
e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su
una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante
l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto,
a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo,
preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione
e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche
del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione
del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere,
per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro
dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile
la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio,
è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire 500.000
a lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art.75 Accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati
di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente
codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cm cubi, tale accertamento è limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti
in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo Omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui
all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria.
Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.76 Certificato
di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione
di conformità.
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito
favorevole all'accertamento di cui all'articolo 75, comma 2, rilascia al costruttore
del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine
del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli
di tipo Omologato in uno Stato membro delle Comunità Europee che, a termine
dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione
di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti
qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso
siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato
di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento
sul prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato
di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi
che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologazione, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione,
redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo
omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo
è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la
piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una
registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello
che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria
competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di conformità o dal certificato di origine relativi all'autotelaio.
Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite
dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le
suddette omologazioni sono stabilite dal Ministero dei trasporti con proprio
decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per
veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000
a lire 4.848.000.
Art.77 Controlli
di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei
rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione
di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità
al tipo omologazione.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati,
sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali
prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato
è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.78 Modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e
prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando
siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali,
ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione
delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno
comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono
stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche
alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione
e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita
e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.79 Efficienza
dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza
e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere
i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti,
la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Art.80 Revisioni.
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi
e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità
e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono
effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad
uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per
gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per
i taxi; per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente
e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo
che siano stati gi sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo , qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano
subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni
di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento
di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari
e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche
dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel
campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero
ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino
altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività
di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 122. Le suddette revisioni possono altresì essere affidate in concessione
ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo
registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali,
di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica
e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta
o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti
personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce
con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua
periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli
periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con
le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre
1986, n. 870 , da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso
di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica,
individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno
essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato
con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione
viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia
più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative
ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro
del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla
Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché
quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.,
ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio
provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione,
la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni
di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione
del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione
sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta
giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti
la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione
omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione
in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato
da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei
trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.00 a lire 2.424.000. Se nell'arco di
due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta
la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.81 Competenze
dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli
a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti
ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. muniti di diploma di laurea
in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico,
geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione
degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con
esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione
degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità
di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
Sez. II
Destinazione ed uso dei veicoli
Art.82 Destinazione
ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
- locazione senza
conducente;
- servizio di
noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di
linea per trasporto di persone;
- servizio di
trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di
linea per trasporto di cose;
- servizio di
piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione
dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono
essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus
destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati,
in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con
decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo
in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo
per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 121.200 e lire 484.800.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione
è da sei a dodici mesi.
Art.83 Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività,
per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività,
a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C.
sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero
dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto
di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni.
Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto
di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme
speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza
il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessorie della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi e del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il
titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza
è punito con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974,
n. 298.
Art.84 Locazione
senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione
senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere
a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali
tra Stati membri delle Comunità Europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunità Europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello stato membro.
3. L'impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi
e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità
mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta
all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
- i veicoli ad
uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva
a pieno carico non sia superiore a 6 t;
- i veicoli, aventi
al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto
di persone, nonché i veicoli per trasporto promiscuo e le autocaravan, le
caravan, ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive.
5. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno,
è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il
rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a
tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero
da lire 60.600 a lire 242.400 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.85 Servizio
di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli
e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a
trazione animale.
3. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale
d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale
uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600 e, se si tratta di autobus, da lire 606.000 a lire 2.424.000.
La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.86 Servizio
di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del
ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.87 Servizio
di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione
predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico,
anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli
autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati,
i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla
osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per
le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale,
salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea
può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello
di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.
A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento
rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini
di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto
di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive
emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi
di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione
delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso,
ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo
legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 606.000 a lire 2.424.000.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.88 Servizio
di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto
dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante
della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298
, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti
a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o
nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 .
Art.89 Servizio
di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche
che regolano la materia.
Art.90 Trasporto
di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con
veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è disciplinato
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla
base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.91 Locazione
senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e
vendita di veicoli
con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto
sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta
di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo
contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione
all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso
sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli
da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella
iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione
dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell'articolo 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo
è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima
rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'articolo
196, comma 1.
Art.92 Estratto
dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida
e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti
previsti dall'articolo 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato
il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi
ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti,
un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per
la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'articolo
7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , sostituisce l'estratto di cui
al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che
deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto
dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato,
entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma
1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Alla contestazione
di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione
di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità
nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Sez. III
Documenti di circolazione e immatricolazione
Art.93 Formalità
necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della
M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione
e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario
o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato
dominio, con le specificazioni di cui all'articolo 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo
o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni
di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e
la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta
di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, d immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 .
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione,
è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a seguito di istanza
da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal
P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità
di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione
della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta valida ai fini della circolazione
ai sensi dell'articolo 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione
dell'articolo 7, comma 3, della citata legge.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione,
quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato
alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'articolo
104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Alla medesima sanzione è sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche
non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A.
ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'articolo 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
dell'articolo 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'articolo
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale
indicati nell'articolo ŠÄ11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza
tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere,
oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente
a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dall'articolo 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'ACI a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione
delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi,
tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.
Art.94 Formalità
per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con
facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata
dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto
è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio
del nuovo certificato di proprietà.
2. L'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata
dall'acquirente,
entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento
della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo
comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a
lire 5.000.000.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine
stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione
e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 500.000 a lire 2.500.000.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione
di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione
e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili
iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento
delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
Art.95 Carta
provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente
al rilascio dalla targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione della validità massima di novanta giorni.
2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio
dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'articolo
92.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione
l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia
agli organi di Pubblica Sicurezza che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della
ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa
nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 , e 11 maggio 1971, n. 390,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta
giorni.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma
3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve
richiedere una nuova immatricolazione.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo fino al rilascio
della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360
a lire 145.440.
Art.96 Adempimenti
conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi
per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta
dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio
del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne d comunicazione al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe
e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro delle finanze.
Art.97 Formalità
necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
- un certificato
di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato
da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione
di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all'articolo 76;
- un contrassegno
di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile
della circolazione.
2. La fabbricazione
e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione,
qualora non risulti già registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione
dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente
alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un
ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia
ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite,
sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati,
le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua
applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza,
nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino
una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.400. Alla
stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne
la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche
o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di idoneità tecnica,
ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo
52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il
certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire 242.400.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per
ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto
o alterato è punito con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione
i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione
che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800. Alla stessa sanzione è soggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.600 a lire 242.400.
13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione
si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'articolo
102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore
fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.98 Circolazione
di prova.
1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati
di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli
esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio
conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di
cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze
connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti
per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere
provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione
di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente
munito di apposita delega.
2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica
dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di
esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito
di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600;
ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.99 Foglio
di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni
di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti
di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità
militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali
non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio
di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni
tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per
particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di
percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 36.360 a lire 145.440.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche
del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte,
alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.100 Targhe
di immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente
i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati
di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione
della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di
una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel Regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione,
ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Nel Regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo,
con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
- i criteri per
la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione
e le modalità di installazione;
- le caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché
i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che
possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta
è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a
lire 2.000.000.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla
violazione di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.101 Produzione,
distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi
rimorchiati sono riservate allo stato. Il Ministro dei trasporti con proprio
decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce
il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'articolo
208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con
i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella
misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura
dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato
non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento
stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio
del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe
e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.102 Smarrimento,
sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di
cui all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente
atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento
o sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario
deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. Una nuova immatricolazione
del veicolo, con le procedure indicate dall'articolo 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo
previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a
fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la
posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili.
Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario
della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione
generale della M.C.T.C. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'articolo 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, comma
1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui
al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa
per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al
comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto
agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
Capo IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Art.103 Obblighi
conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio,
o l'avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro
sessanta giorni, la cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero
del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione
e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne d immediata comunicazione all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al
medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento
di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra
il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A.,
nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'articolo 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti
anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti
dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli
e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gi fatto,
ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere
annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere
secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri
di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo
159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La
sanzione è da lire 606.000 a lire 2.424.000 se la violazione è commessa ai sensi
dei commi 3 e 4.
Art.104 Sagome
e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada
si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 61 rispettivamente
per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva
a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un
asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,
tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada
non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi,
la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive
di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su
due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se
a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente,
la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non
deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di
marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16
t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato
o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
- lo sbalzo anteriore
del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice
non zavorrata;
- lo sbalzo posteriore
del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice
non zavorrata;
- la lunghezza
complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della
trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice
non zavorrata;
- la sporgenza
laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale
della trattrice;
- la massa del
complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa
ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento,
nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
- il bloccaggio
tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante
il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice,
a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente
orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine
agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle
previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature
di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma
7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per
circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata
dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione
di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche
e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva,
atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi
7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare
durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome
o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione
delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione
visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere
con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere
la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'articolo 10.
Art.105 Traino
di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate
non possono superare la lunghezza di 15,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo
rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite
di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto
di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura,
anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.106 Norme
costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono essere costruite
in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità
sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto,
sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole
semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo
di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con
dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati.
Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed
i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera
a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
- dispositivi
per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
- dispositivi
per la frenatura;
- dispositivo
di sterzo;
- dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore;
- dispositivo
per la segnalazione acustica;
- dispositivo
retrovisore;
- ruote con cingoli
idonei per la marcia su strada;
- dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
- dispositivi
di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
- superfici trasparenti
di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine
agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 3),
devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi
di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi
di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono
essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera
b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b),
g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'articolo 57, comma 2,
lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli,
è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle
macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando
non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche,
numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono inoltre rispondere
alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative
per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente
da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione
si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per
l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme
di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Art.107 Accertamento
dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, sono soggette all'accertamento
dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a
norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole
operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite
con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze
del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche
prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante
omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.),
fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione
totale o parziale rilasciata da uno stato estero può essere riconosciuta valida
in Italia a condizione di reciprocità.
Art.108 Rilascio
del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione
delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni
previste dall'articolo 107, comma 1, devono essere munite di un certificato
di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione
ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento di cui all'articolo 107, comma 1, sulla base di documentazione
idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti
il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della
carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la
documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare
rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione
del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole
costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore
o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione,
redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la
macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologazione. Di
tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli
effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio,
ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione ovvero la carta di certificazione vengono rilasciati sulla
base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non
conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione
è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della
sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
Art.109 Controlli
di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati
ai sensi dell'articolo 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi
momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine
agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato
nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti,
emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro
e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente
in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le
modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri
a carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione
dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora
in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della
conformità della serie al tipo omologazione.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non
conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando
la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione
a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Art.110 Immatricolazione,
carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle
macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto
1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento
per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della
carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'articolo
107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su
strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla
circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione
sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione
delle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto
1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa
agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche
o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione,
nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare
devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione
ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione.
Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione
stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di
proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire
anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione
al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'articolo 95, comma 4, in
quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso
da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli
adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata
rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni
contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di
residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.111 Revisione
delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale
o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo
110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per
la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle
revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per
l'accertamento dei requisiti minimi idoneità cui devono corrispondere le macchine
agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, può modificare la normativa prevista dal presente
articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità
economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo
80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata
alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato
di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.112 Modifiche
dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento
del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'articolo
107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate
nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista
dall'articolo 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate
una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento
di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti
uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della
carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli
93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche
indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge,
alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, salvo che il fatto costituisca
reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.113 Targhe
delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a),
punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di
una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato
con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata
la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a
1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione
del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 100 e 102,
in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle
targhe si applica l'articolo 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni
stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per
l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
Art.114 Circolazione
su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome
e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'articolo 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette a immatricolazione
presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la
carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali;
ad esse si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite
di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate
devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e
le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime
sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.