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CODICE STRADALE
Titolo Secondo
Della costruzione e tutela delle strade
Capo I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art.13 Norme
per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla
entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo
e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di
quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza
della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti
le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico
o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti
allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche
ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la
sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del
presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme
per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro
un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari
provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le
stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati
la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità
stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del
traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita
all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'articolo 35,
comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale,
elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali.
Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme
e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art.14 Poteri
e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e
la fluidità della circolazione, provvedono:
- alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi;
- al controllo
tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- alla apposizione
e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari
provvedono, inoltre:
- al rilascio
delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- alla segnalazione
agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente
titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade
in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti
dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente
stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Art.15 Atti
vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
- danneggiare
in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze
o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- danneggiare,
spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto
ad essa attinente;
- impedire il
libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta
e di scarico;
- impedire il
libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- far circolare
bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste
sulla conduzione degli animali;
- gettare o depositare
rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la
strada e le sue pertinenze;
- apportare o
spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti
da accessi e diramazioni;
- scaricare, senza
regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi
genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- gettare dai
veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola
uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d) , e), f),
h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 36.360 a lire 145.440.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.16 Fasce
di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei
centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali
fuori dei centri abitati è vietato:
- aprire canali,
fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- costruire, ricostruire
o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- impiantare alberi
lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione
di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le
distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri
abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del
codice civile.
2. In corrispondenza
di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1,
lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo
avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui
lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi
sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di
ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.17 Fasce
di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori
della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.18 Fasce
di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione
alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda
del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area
di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità
dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne
devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza
tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai
piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre,
a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.19 Distanze
di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno,
di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di
cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino
comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada
e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.20 Occupazione
della sede stradale.
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione
della ¡sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende
e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può
essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo
per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto
previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,
edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della
metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni
non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle
intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale
ovvero quando esistono particolari caratteristiche geometriche della strada,
i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata
in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga
alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona
adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.21 Opere,
depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di
cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali,
anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce
di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione
o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari
per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno
che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per
la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità
sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti
necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento,
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore
delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.22 Accessi
e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non
possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o
privato.
2. Gli accessi o le diramazioni gi esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente
titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni
nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione
di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre,
le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche
plano altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli
accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità
di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte
densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano altimetriche
nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della
strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente
alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni
a livelli diversi e strade parallele, anche
se le stesse, interessando
più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni
strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante
le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella
realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche
e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale
rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo
le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le
corsie di accelerazione e di ¹decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne
varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino
dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria
non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante
autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600
a lire 242.400.
Art.23 Pubblicità
sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità
o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento
alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità
luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle Intersezioni
canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.
È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti
e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio
di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti
degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli
a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse
storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade
o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei
centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada
sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione
è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione
viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le Fasce di pertinenza
e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse
generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe
alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli
e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi
accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o
di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma,
che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento
previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita
agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate
ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle
strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi,
il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere,
cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita
di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici
giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.
Art.24 Pertinenze
delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente
al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla ¡sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree
ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della
strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo
le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in
modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione
a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto
il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26, o li trasforma o
ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma
7.
Art.25 Attraversamenti
ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative Pertinenze con corsi d'acqua,
condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in
cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie,
gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che
possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono,
per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro
manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo
l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo
e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o
ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione
delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva
delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art.26 Competenza
per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario
della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario
della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata
al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza
dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede
in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio
di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative Pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie,
di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico,
o anche il solo attraversamento di strade o relative Pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità
e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea
ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari,
di concerto con il Ministro della difesa.
Art.27 Formalità
per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui
al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate
al competente ufficio dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario
di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti
strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno
del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,
previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo
sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo,
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni
di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la
somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non
potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli
o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun
indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi
è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione
dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro Pertinenze
può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero
in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui
al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti
le strade o autostrade e le relative Pertinenze per le quali siano prescritti
provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione
o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto
a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo
.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza
dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione definitiva e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.28 Obblighi
dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche,
di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi
di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché
quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque
le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza
della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto,
i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare
o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della
strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1,
l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico
servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente
concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti.
In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto
a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni.
Art.29 Piantagioni
e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami
delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere
sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve
tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese
dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.30 Fabbricati,
muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non
arrecare danno alle strade ed alle relative Pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito
l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento
a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina
se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le
opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi
del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando
le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo
la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.
Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed
autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta
del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e
a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade,
è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari
dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione
di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi
si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e
3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Art.31 Manutenzione
delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia
a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti
del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30,
lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della ¡sede stradale
in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono
altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare
di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione
amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.32 Condotta
delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti
a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente
proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso
e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare
le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere
i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque;
devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e
a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla
strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche
contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla ¡sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze,
al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi
1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione
delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma
1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.33 Canali
artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico
idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla ¡sede stradale e ogni conseguente
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a
meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso
in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni
e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione
ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per
le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni
sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque
ed è a loro spese:
- quando occorre
spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
- quando, a giudizio
dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente
sicurezza.
5. È, altresì,
a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento
della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della
strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque
l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
Art.34 Oneri
supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture
stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono essere
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto
pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso,
da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta
alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura.
Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni
normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale
tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle
spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal
medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27 , e successive modificazioni, a carico del
proprietario.
Capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art.35 Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per
l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito
il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade,
eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente
il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione
del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando
questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove
si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti
le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive
comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro
dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari
relative alle segnalazioni di cui all'articolo 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume
la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici.
All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché
le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
Art.36 Piani
urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico veicolare entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi
dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati
fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari
ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla
regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, entro il termine di cui al comma 1, all'adozione
di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti
proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano
urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'articolo 17 della stessa,
provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani del traffico veicolare urbano sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo
con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto
dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati
sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione
della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma
3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento
nel sistema informativo previsto dall'articolo 226, comma 2. Allo stesso adempimento
è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione
di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni
formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla
regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire
la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti
in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli.
Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma
8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico,
oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto,
dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso
il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.
Art.37 Apposizione
e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
- agli enti proprietari
delle strade, fuori dei centri abitati;
- ai comuni, nei
centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche
se collocati su strade non comunali;
- al comune, sulle
strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- nei tratti di
strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade
limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche
della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di
cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di
servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che
fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali
fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione
della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art.38 Segnaletica
stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
- segnali verticali;
- segnali orizzontali;
- segnali luminosi;
- segnali ed attrezzature
complementari.
2. Gli utenti della
strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica
stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni
dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali
che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono
su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli
agenti di cui all'articolo 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni
in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6
e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore
a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato,
i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre,
indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della
strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo
o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici
nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente
o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni
stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa
in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico
è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente
dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei
propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di
cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere
a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione,
provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art.39 Segnali
verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
- segnali di pericolo:
preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai
conducenti di tenere un comportamento prudente;
- segnali di prescrizione:
rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono
uniformarsi; si suddividono in:
- segnali
di precedenza;
- segnali
di divieto;
- segnali
di obbligo;
- segnali di indicazione:
hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie
o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi
ed impianti; si suddividono in:
- segnali
di preavviso;
- segnali
di direzione;
- segnali
di conferma;
- segnali
di identificazione strade;
- segnali
di itinerario;
- segnali
di località e centro abitato;
- segnali
di nome strada;
- segnali
turistici e di territorio;
- altri segnali
che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
- altri segnali
che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento
stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali
e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano
le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma
13 dell'articolo 38.
Art.40 Segnali
orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione,
per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti
pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e
simboli;
- strisce di delimitazione
degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico
o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione
della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
- altri segnali
stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali
possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che
delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia
di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia
o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua;
in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua,
la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente
ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche
o il segnale di fermarsi e dare precedenza o il segnale di passaggio a livello
ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale dare precedenza.
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori,
i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro
modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue
possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme
di circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne
che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli
in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare
una sosta di emergenza.
10. È vietata:
- la sosta sulle
carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
- la circolazione
sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
- la circolazione
dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza
degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza
ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono
tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza
degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela
dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali
di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art.41 Segnali
luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
- segnali luminosi
di pericolo e di prescrizione;
- segnali luminosi
di indicazione;
- lanterne semaforiche
veicolari normali;
- lanterne semaforiche
veicolari di corsia;
- lanterne semaforiche
per i veicoli di trasporto pubblico;
- lanterne semaforiche
pedonali;
- lanterne semaforiche
per velocipedi;
- lanterne semaforiche
veicolari per corsie reversibili;
- lanterna semaforica
gialla lampeggiante;
- lanterne semaforiche
speciali;
- segnali luminosi
particolari.
2. Le luci delle
lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
- rosso, con significato
di arresto;
- giallo, con
significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato
di via libera.
3. Le luci delle
lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero;
i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle
luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella
direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono
a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente
diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato
di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono
a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
- rosso, con significato
di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di
impegnare la carreggiata;
- giallo, con
significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni
che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente
possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la
carreggiata;
- verde, con significato
di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella
sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle
lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo
nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello
delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da
una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma
di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso
a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo
accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere
verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale;
in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti
non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti
ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce
gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare
il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli
di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci
delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza,
i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui
ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso
altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma
di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli
nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai
commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare
il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso
il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione
della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera
i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo
di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione
alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono
il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre
lanterne semaforiche efficienti egli deve tenere conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli
dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente
della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art.42 Segnali
complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
- il tracciato
stradale;
- particolari
curve e punti critici;
- ostacoli posti
sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì,
segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare
la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego
e di apposizione.
Art.43 Segnalazioni
degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni
degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano
ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle
norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
- braccio alzato
verticalmente significa: attenzione, arresto per tutti gli utenti, ad eccezione
dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni
di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto
ai conducenti che abbiano gi impegnato l'intersezione stessa;
- braccia o braccio
tesi orizzontalmente significano: arresto per tutti gli utenti, qualunque
sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella
indicata dal braccio o dalle braccia e per contro via libera per coloro che
percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni
di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova
posizione significa ugualmente arresto per tutti gli utenti che si trovano di
fronte all'agente o dietro di lui e via libera per coloro che si trovano di
fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della
circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli,
fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri
ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con
la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito
segnale distintivo.
Art.44 Passaggi
a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato,
a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura
e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura
delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate
a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate
barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato,
sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione
per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da
un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate
solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico
muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente
delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità,
nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art.45 Uniformità
della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista
o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei
mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari
o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate
o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare,
spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni,
ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo,
di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento,
dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione
con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 i
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma
2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere
sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle
strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico
degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti
autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai
soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque,
non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al
comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra
segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione,
l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore.
Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con
propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature
e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme
di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento
sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000
a lire 2.424.000.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare
i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i
casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi
o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.