583 Spedizione dell`atto di impugnazione
1. Le parti e i difensori
possono proporre l`impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a
mezzo di raccomandata ana cancelleria indicata nell`art. 582 comma 1. Il pubblico
ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l`atto di impugnazione e
appone su quest`ultimo l`indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L`impugnazione si considera
proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti
private, la sottoscrizione dell`atto deve essere autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.
584 Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l`atto di impugnazione è comunicato
al pubblico ministero presso il medesimo giudice (disp. di att 166.) ed è notificato
alle parti private senza ritardo.
585 Termini per l`impugnazione
l. Il termine per proporre
impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per
i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso
previsto dall`art. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel
caso previsto dall`art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni,
nel caso previsto dall`art. 544 comma 3.
2. I termini previsti dal
comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o
comunicazione dell`avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento
in camera di consiglio (128);
b) dalla lettura del provvedimento
in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state
o che debbono considerarsi presenti nel giudizio (475, 488), anche se non sono presenti
alla lettura;
c) dalla scadenza del termine
stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero,
nel caso previsto dall`art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione
o la comunicazione dell`avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata
eseguita la notificazione o la comunicazione dell`avviso di deposito con l`estratto
del provvedimento, per l`imputato contumace (487) e per il procuratore generale
presso la Corte di Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi
giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte di Appello.
3. Quando la decorrenza
è diversa per l`imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che
scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni
prima dell`udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della
impugnazione motivi nuovi (167 att.) nel numero di copie necessarie per tutte le
parti. L`inammissibilità dell`impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal
presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173).
586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
1. Quando non è diversamente
stabilito dalla legge (71-3, 479-2), l`impugnazione contro le ordinanze emesse nel
corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena
di inammissibilità, soltanto con l`impugnazione contro la sentenza. L`impugnazione
è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione
con l`ordinanza.
2. L`impugnazione dell`ordinanza
è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga
altrimenti.
3. Contro le ordinanze in
materia di libertà personale è ammessa l`impugnazione immediata, indipendentemente
dall`impugnazione contro la sentenza.
587 Estensione dell`impugnazione
1. Nel caso di concorso
di più persone in uno stesso reato (c.p 110.), l`impugnazione proposta da uno degli
imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli
altri imputati.
2. Nel caso di riunione
di procedimenti per reati diversi (17), l`impugnazione proposta da un imputato giova
a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge
processuale e non sono esclusivamente personali.
3. L`impugnazione proposta
dall`imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
4. L`impugnazione proposta
dal responsabile civile (83 s.) o dalla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89) giova all`imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata
su motivi esclusivamente personali.
588 Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia,
durante i termini per impugnare e fino all`esito del giudizio di impugnazione, l`esecuzione
del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro
i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso (310-3)
effetto sospensivo.
589 Rinuncia all`impugnazione
l. Il pubblico ministero
presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla
impugnazione da lui proposta fino all`apertura del dibattimento (492). Successivamente
la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell`inizio della discussione
(523) dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l`impugnazione
stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono
rinunciare all`impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale (122).
3. La dichiarazione di rinuncia
è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l`impugnazione nelle forme
e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell`inizio
della discussione.
4. Quando l`impugnazione
è trattata e decisa in camera di consiglio (428, 599, 611), la dichiarazione di
rinuncia può essere effettuata, prima dell`udienza, dal pubblico ministero che ha
proposto l`impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice
dell`impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
590 Trasmissione di atti in seguito all`impugnazione
1. Al giudice della impugnazione
sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l`atto di impugnazione
e gli atti del procedimento (disp. di att 165.; 15 ).
591 Inammissibilità dell`impugnazione
1. L`impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da
chi non è legittimato o non ha interesse
b) quando il provvedimento
non è impugnabile;
c) quando non sono osservate
le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia
all`impugnazione.
2. Il giudice dell`impugnazione,
anche di ufficio, dichiara con ordinanza l`inammissibilità e dispone l`esecuzione
del provvedimento impugnato.
3. L`ordinanza è notificata
a chi ha proposto l`impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione (606). Se
l`impugnazione è stata proposta personalmente dall`imputato, l`ordinanza è notificata
anche al difensore.
4. L`inammissibilità, quando
non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e
grado del procedimento.
592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento
che rigetta o dichiara inammissibile l`impugnazione, la parte privata che l`ha proposta
è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno
partecipato al giudizio a norma dell`art. 587 sono condannati alle spese in solido
con l`imputato che ha proposto l`impugnazione.
3. L`imputato che nel giudizio
di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi,
anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione
per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.
TITOLO II
APPELLO
Artt.593-605
593 Casi di appello
1. Salvo quanto previsto
dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il pubblico ministero e l`imputato possono appellare
contro le sentenze di condanna (533 s.) o di proscioglimento (529-531).
2. L`imputato non può appellare
contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver
commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le
sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la
sola pena dell`ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
(425, 428) relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
594 Appello del pubblico ministero (abrogato D.Lgs.19.2.1998n.51)
595 Appello incidentale
1. La parte che non ha proposto
impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in
cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall`art. 584.
2. L`appello incidentale
è proposto, presentato e notificato a norma degli artt. 581, 582, 583 e 584.
3. L`appello incidentale
del pubblico ministero (166 att.) produce gli effetti previsti dall`art. 597 comma
2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che
non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste
dall`art. 587.
4. L`appello incidentale
perde efficacia in caso di inammissibilità (591) dell`appello principale o di rinuncia
(589) allo stesso.
596 Giudice competente
1. Sull`appello proposto
contro le sentenze pronunciate dal tribunale, decide la Corte di Appello.
2. Sull`appello proposto
contro le sentenze della Corte di Assise decide la Corte di Assise di Appello.
3. Salvo quanto previsto
dall`art. 428 sull`appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini
preliminari , decidono, rispettivamente, la Corte di Appello e la Corte di Assise
di Appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della
Corte di Assise.
597 Cognizione del giudice di appello
1. L`appello attribuisce
al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti
della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Quando appellante è il
pubblico ministero:
a) se l`appello riguarda
una sentenza di condanna (533), il giudice può, entro i limiti della competenza
del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare
la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici (168, 1753 c.p.),
applicare, quando occorre, misure di sicurezza (199 s. c.p.) e adottare ogni altro
provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l`appello riguarda
una sentenza di proscioglimento (529-531), il giudice può pronunciare condanna ed
emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa
diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza
di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati
dalla legge, le pene accessorie (19 c.p.) e le misure di sicurezza (199 s. c.p.).
3. Quando appellante è il
solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità,
applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l`imputato per
una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare
benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto
una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del
giudice di primo grado.
4. In ogni caso se è accolto
l`appello dell`imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati
per la continuazione (812 c.p.), la pena complessiva irrogata è corrispondentemente
diminuita.
5. Con la sentenza possono
essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena (163 c.p.),
la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.)
e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre,
il giudizio di comparazione a norma dell`art. 69 c.p.
598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
1. In grado di appello si
osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado
(168 c.p.), salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
599 Decisioni in Camera di consiglio
1. Quando l`appello ha esclusivamente
per oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di
comparazione fra circostanze (c.p.69) l`applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche (c.p 62 bis.), di sanzioni sostitutive , della sospensione condizionale
della pena (c.p 163.) o della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale (c.p 175), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste
dall`art. 127.
2. L`udienza è rinviata
se sussiste un legittimo impedimento dell`imputato che ha manifestato la volontà
di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione
dell`istruzione dibattimentale , il giudice assume le prove in Camera di consiglio,
a norma dell`art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e
dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il
giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata
al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La Corte, anche al di
fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in Camera di consiglio altresi quando
le parti, nelle forme previste dall`art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di
concordare sull`accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia
agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l`accoglimento
comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l`imputato
e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) indicano al giudice
anche la pena sulla quale sono d`accordo .
5. Il giudice, se ritiene
di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire
al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono
essere riproposte nel dibattimento . ( I commi 4 e 5 sono stati così modificati
dall Legge 19.gennaio 1999 n. 14)
600 Provvedimenti in ordine all`esecuzione delle condanne civili
1. Se il giudice di primo
grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta
a norma dell`art. 540 comma 1 ovvero l`ha rigettata, la parte civile può riproporla
mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale,
a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile
e l`imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della
provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse
parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che
sia sospesa l`esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando
possa derivarne grave e irreparabile danno .
601 Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti
dall`art. 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell`imputato appellante;
ordina altresì la citazione dell`imputato non appellante se vi è appello del pubblico
ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall`art. 587 o se l`appello è proposto
per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in
camera di consiglio a norma dell`art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione
per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall`art. 429 comma 1 lett.
a), f), g) nonché l`indicazione del giudice competente. n termine per comparire
non può essere inferiore a venti giorni.
4. E` ordinata in ogni caso
la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche quando
ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima
della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione
è nullo se l`imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente
l`indicazione di uno dei requisiti previsti dall`art. 429 comma 1 lett. f).
602 Dibattimento di appello
1. Nell`udienza, il presidente
o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono
concordemente l`accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma
dell`art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta,
provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento.
La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo
difforme dall`accordo .
3. Nel dibattimento può
essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché,
entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si
osservano le disposizioni dell`art. 523.
ARTICOLO 3 l. 19/01/1999 n. 14
1 Nei procedimenti nei quali
è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della
presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto
successivamentealla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
e l’imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
possono, entro il termine di cui al comma 4 dell’articolo 585 del Codice di procedura
penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 599 del Codice
predetto con riferimento ai motivi. di ricorso. La Corte di cassazione provvede
sulla richiesta della Camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti
nelle forme previste dal comma 2 dell’articolo 619 del Codice di procedura penale.
Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la
data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest’ultimo caso la richiesta
e la rinuncia perdono effetto.
603 Rinnovazione dell`istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell`atto
di appello o nei motivi presentati a norma dell`art. 585 comma 4, ha chiesto la
riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l`assunzione
di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato
degli atti, dispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono
sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione
dell`istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall`art; 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell`istruzione
dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria
.
4. Il giudice dispone, altresì,
la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale quando l`imputato, contumace in primo
grado (487), ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito
o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre
che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l`atto di citazione
per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore
nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente
alla conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con
ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell`istruzione
dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente.
In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore
a dieci giorni.
604 Questioni di nullità
1. Il giudice di appello,
nei casi previsti dall`art. 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza
appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando
vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante
per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano
ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze
aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude
le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione
e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna
per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo
il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che
del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello,
se accerta una delle nullità indicate nell`art. 179, da cui sia derivata la nullità
del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara
con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la
nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate
nell`art. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento
che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre
nullità che non sono state sanate (183, 184), il giudice di appello può ordinare
la rinnovazione degli atti nulli (185) o anche, dichiarata la nullità, decidere
nel merito, qualora riconosca che l`atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di
primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l`azione penale non poteva
essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione,
ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di
primo grado ha respinto la domanda di oblazione (162, 162 bis c.p.), il giudice
di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende
il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il
pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal
comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale,
il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della
stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale
più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per
le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale;
tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata.
605 Sentenza
1. Fuori dei casi previsti
dall`art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o
riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice
di appello sull`azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza
di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della
cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l`esecuzione
(665) e non è stato proposto ricorso per cassazione.
TITOLO III
RICORSO PER CASSAZIONE
Artt.Artt. 606-628
CAPO I Disposizioni generali
606 Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione
può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del
giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener
conto nell`applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità (177 sg.), di inutilizzabilità (191), di
inammissibilità o di decadenza (173);
d) mancata assunzione di
una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell`art. 495
comma 2;
e) mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato.
2. Il ricorso, oltre che
nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto
contro le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593).
3. Il ricorso è inammissibile
se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente
infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni
di legge non dedotte con i motivi di appello.
607 Ricorso dell`imputato
1. L`imputato può ricorrere
per cassazione contro la sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531)
ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593).
2. Può, inoltre, ricorrere
contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (535,
592).
608 Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale
presso la Corte di Appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di
condanna (533) o di proscioglimento (529-531) pronunciata in grado di appello (605)
o inappellabile (593).
2. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza
inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise,
dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
4. Il procuratore generale,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei
casi previsti dall`art. 569 e da altre disposizioni di legge.
609 Cognizione della Corte di Cassazione
1. Il ricorso attribuisce
alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi
proposti.
2. La Corte decide altresì
le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che
non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
CAPO II Procedimento
610 Atti preliminari
1. Il presidente della Corte
di Cassazione provvede all`assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo
i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (legge sull'ord. giud
7 ter.).
2. Il presidente, su richiesta
del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna
il ricorso alle sezioni unite (disp. di att 170.) quando le questioni proposte sono
di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni
delle singole sezioni.
3. Il presidente della Corte,
se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data
per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa
il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall`art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi ana speditezza della decisione.
4. La cancelleria dà immediata
comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta
della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
5. Almeno trenta giorni
prima della data dell`udienza (disp. di att 169), la Cancelleria ne dà avviso al
procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito
di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio. In quest`ultimo caso, l`avviso
deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità,
enunciando la causa dedotta.
611 Procedimento in Camera di consiglio
1. Oltre che nei casi particolarmente
previsti dalla legge (32, 41, 48, 428), la Corte procede in camera di consiglio
quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento,
fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell`art. 442. Se non è diversamente
stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall`art. 127, la Corte giudica sui
motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti
senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell`udienza (169 att
), tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni
prima, possono presentare memorie di replica.
2. Nello stesso modo la
Corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Se non dichiara l`inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso
in udienza pubblica.
612 Sospensione dell`esecuzione della condanna civile
1. A richiesta dell`imputato
o del responsabile civile (83 sg.), la Corte di Cassazione può sospendere, in pendenza
del ricorso, l`esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile
danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata
dalla Corte di Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio.
613 Difensori
1. Salvo che la parte non
vi provveda personalmente, l`atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono
essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell`Albo
speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate
dai difensori.
2. Per tutti gli atti che
si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso
i rispettivi difensori (164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è
nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina
il difensore è quello che ha assistito la parte nell`ultimo giudizio, purché abbia
i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l`imputato è privo
del difensore di fiducia, il presidente del Collegio provvede a norma dell`art.
97.
4. Gli avvisi che devono
essere dati al difensore sono notificati anche all`imputato che non sia assistito
da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne
gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore
secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.
614 Dibattimento
1. Le norme concernenti
la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze (470 s.) e la direzione
della discussione (523-524) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano
davanti alla Corte di Cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono
comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell`udienza stabilita,
il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità
degli avvisi, dandone atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da
lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria
del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato espongono
nell`ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (171 att.).
CAPO III Sentenza
615 Deliberazione e pubblicazione
1. La Corte di Cassazione
delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza
salvo che, per la molteplicità o per l`importanza delle questioni da decidere, il
presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 527 e 546.
2. Se non provvede a norma
degli artt. 620, 622 e 623, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata
in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta
dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura,
il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
1. Con il provvedimento
che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
è condannata al pagamento delle spese del procedimento (535, 592). Se il ricorso
è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso
provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L.
500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è
rigettato.
617 Motivazione e deposito
1. Conclusa la deliberazione,
il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano
le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto
applicabili (173 att.).
2. La sentenza, sottoscritta
dal presidente e dall`estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo
giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente
lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura e l`approvazione
del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione
la Corte delibera senza formalità (disp. di att 174.).
618 Decisioni delle sezioni unite
1. Se una sezione della
Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo,
o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di
ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (disp. di att.172).
619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento
1. Gli errori di diritto
nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l`annullamento
della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.
La Corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti
(130).
2. Quando nella sentenza
impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore
di denominazione o di computo, la Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare
annullamento.
3. Nello stesso modo si
provvede nei casi di legge più favorevole all`imputato anche se sopravvenuta dopo
la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
620 Annullamento senza rinvio
1. Oltre che nei casi particolarmente
previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto
dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l`azione penale non doveva essere
iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario (20);
c) se il provvedimento impugnato
contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle
medesime;
d) se la decisione impugnata
consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla
a norma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla
a norma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata
pronunciata per errore di persona (68);
h) se vi è contraddizione
fra la sentenza o l`ordinanza impugnata e un`altra anteriore concernente la stessa
persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata
ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l`appello;
1) in ogni altro caso in
cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla
determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
621 Effetti dell`annullamento senza rinvio
1. Nel caso previsto dall`art.
620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli atti siano trasmessi all`autorità
competente che essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto
dalla lett. f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico
ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina l`esecuzione
della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna,
ordina l`esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata
a norma dell`art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio qualificando
l`impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1), procede alla determinazione
della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
1. Fermi gli effetti penali
della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni
o i capi che riguardano l`azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte
civile contro la sentenza di proscioglimento dell`imputato, rinvia quando occorre
al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l`annullamento
ha per oggetto una sentenza inappellabile.
623 Annullamento con rinvio
1. Fuori dei casi previsti
dagli artt. 620 e 622:
a) se è annullata un`ordinanza,
la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l`ha
pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (disp.
di att 173.);
b) se è annullata una sentenza
di condanna nei casi previsti dall`art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza
di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte
di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente
a un`altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla
Corte o al tribunale più vicini (disp. di att 175.);
d) ) se è annullata la sentenza
di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte
di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia,
il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
624 Annullamento parziale
1. Se l`annullamento non
è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa
giudicata (648) nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
2. La Corte di Cassazione,
quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili.
L`omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in Camera di consiglio
con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni
copia di essa posteriormente rilasciata. L`ordinanza può essere pronunciata di ufficio
ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso
il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza
formalità.
3. La Corte di Cassazione
provvede in Camera di consiglio senza l`osservanza delle forme previste dall`art.
127 (130).
625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza
1. In caso di annullamento
con rinvio (623), la Cancelleria della Corte di Cassazione trasmette senza ritardo
gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere
al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o
di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Cancelleria trasmette gli atti
e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento
senza rinvio (620) o di rettificazione (619), la Cancelleria trasmette al giudice
indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la Cancelleria
del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine
o in fine dell`originale, della decisione della Corte .
626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
1. Quando, in seguito alla
sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una
pena accessoria (disp. di coord 217, c.p.p.287-290) o una misura di sicurezza (312-313),
la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale
presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti .
627 Giudizio di rinvio dopo annullamento
1. Nel giudizio di rinvio
non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento,
salvo quanto previsto dall`art. 25.
2. Il giudice di rinvio
decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata,
salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello
e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell`istruzione
dibattimentale (603) per l`assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio
si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione
di diritto con essa decisa (disp. di att.173).
4. Non possono rilevarsi
nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi
nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati,
condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l`annullamento
pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo
dell`annullamento sia esclusivamente personale. L`imputato che può giovarsi di tale
effetto estensivo (587) deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio
di rinvio.
628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
1. La sentenza del giudice
di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado
di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza
del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i
punti già decisi dalla Corte dl Cassazione ovvero per inosservanza della disposizione
dell`art. 627 comma 3.
TITOLO IV
REVISIONE
Artt.629-647
629 Condanne soggette a revisione
1. E` ammessa in ogni tempo
a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze
di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche
se la pena è già stata eseguita o è estinta.
630 Casi di revisione
1. La revisione può essere
richiesta:
a) se i fatti stabiliti
a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi
con quelli stabiliti in un`altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice
ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto
penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato
in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente
revocata (395 s. c.p.c.), che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste
dall`art. 3 ovvero una delle questioni previste dall`art. 479;
c) se dopo la condanna sono
sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell`art. 631;
d) se è dimostrato che la
condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di
un altro fatto previsto dalla legge come reato.
631 Limiti della revisione
1. Gli elementi in base
ai quali si chiede la revisione devono, a pena d`inammissibilità della domanda,
essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto
a norma degli artt. 529, 530 o 531.
632 Soggetti legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo
prossimo congiunto (c.p 307) ovvero la persona che ha sul condannato l`autorità
tutoria e se il condannato è morto, l`erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale
presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.
Le persone indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del
procuratore generale.
633 Forma della richiesta
1. La richiesta di
revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa
deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano
e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria
della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
Comma così spstitito dall'art
1legge 23 novembre 1998 n. 405
2. Nei casi previsti dall`art.
630 comma 1 lett. a) e b), ana richiesta devono essere unite le copie autentiche
delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall`art.
630 comma 1 lett. d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza
irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
634 Declaratoria d`inammissibilità
1. Quando la richiesta è
proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l`osservanza
delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente
infondata, la Corte di Appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l`inammissibilità
e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.
2. L`ordinanza è notificata
al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere
per cassazione (606).
In caso di accoglimento
del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte
di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 ( Periodo così spstitito
dall'art 1 legge 23 novembre 1998 n. 405)
635 Sospensione dell`esecuzione
1. La Corte di Appello può
in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell`esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive
previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura,
la Corte di Appello revoca l`ordinanza e dispone che riprenda l`esecuzione della
pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l`ordinanza che
decide sulla sospensione dell`esecuzione, sull`applicazione delle misure coercitive
e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il
condannato.
636 Giudizio di revisione
1. Il presidente della Corte
di Appello emette il decreto di citazione a norma dell`art. 601.
2. Si osservano le disposizioni
del Titolo I e del Titolo II del Libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti
delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
637 Sentenza
1. La sentenza è deliberata
secondo le disposizioni degli artt. 525 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento
della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto
penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo
(529-531).
3. Il giudice non può pronunciare
il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove
assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della
richiesta, il giudice condanna la parte privata che l`ha proposta al pagamento delle
spese processuali e, se è stata disposta la sospensione dispone che riprenda l`esecuzione
della pena o della misura di sicurezza.
638 Revisione a favore del condannato defunto
1. In caso di morte del
condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della
Corte di Appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo
di revisione sarebbero spettati al condannato.
639 Provvedimenti in accoglimento della richiesta
1. La Corte di Appello,
quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta
di revisione, anche nel caso previsto dall`art. 638, ordina la restituzione delle
somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure
di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere
e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio
di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate,
a eccezione di quelle previste nell`art. 240 comma 2 n. 2 c.p.
640 Impugnabilità della sentenza
1. La sentenza pronunciata
nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione (606).
641 Effetti dell`inammissibilità o del rigetto
1. L`ordinanza che dichiara
inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto
di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
642 Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
1. La sentenza di accoglimento,
a richiesta dell`interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria,
nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell`ultima
residenza del condannato. L`ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato
delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell`interessato,
il presidente della Corte di Appello dispone con ordinanza che l`estratto della
sentenza sia pubblicato (694) a cura della Cancelleria in un giornale, indicato
nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
643 Riparazione dell`errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto
in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all`errore giudiziario,
ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell`eventuale espiazione della
pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua
mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizioni dell`avente
diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
L`avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello
Stato.
3. Il diritto alla riparazione
è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione
della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell`art. 657 comma 2.
644 Riparazione in caso di morte
1. Se il condannato muore,
anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al
coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il
primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia,
non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che
sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione
delle conseguenze derivate dall`errore a ciascuna persona.
3. Il diritto ana riparazione
non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall`art.
463 c.c.
645 Domanda di riparazione
1. La domanda di riparazione
è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di revisione (637, 648) ed è presentata per iscritto, unitamente
ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (122),
nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell`art.
644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore
indicato nell`art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la
domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire
l`indicazione degli altri aventi diritto.
646 Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione
la Corte di Appello decide in Camera di consiglio osservando le forme previste dall`art.
127.
2. La domanda, con il provvedimento
che fissa l`udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura
della cancelleria, al ministro del tesoro presso l`avvocatura dello Stato che ha
sede nel distretto della Corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto
che non hanno proposto la domanda.
3. L`ordinanza che decide
sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti
gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606).
4. Gli interessati che,
dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie
richieste nei termini e nelle forme previsti dall`art. 127 comma 2, decadono dal
diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del
procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne
ricorrano le condizioni, assegna all`interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
647 Risarcimento del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall`art.
630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino
alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro
il responsabile.
LIBRO X
ESECUZIONE
TITOLO I
GIUDICATO
Artt.648-654
648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le
sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa
dalla revisione (629).
2. Se l`impugnazione è ammessa,
la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla
(585) o quello per impugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è
stato ricorso per cassazione (606), la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui
è pronunciata l`ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso.
3. Il decreto penale di
condanna (460) è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile.
649 Divieto di un secondo giudizio
1. L`imputato prosciolto
o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non può essere
di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo
viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze,
salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene
di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo
pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425),
enunciandone la causa nel dispositivo.
650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente
disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti
irrevocabili (648).
2. Le sentenze di non luogo
a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione
(428).
651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo
di danno
1. La sentenza penale irrevocabile
(648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,
quanto all`accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all`affermazione che l`imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo
per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale.
2. La stessa efficacia ha
la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell`art. 442, salvo che
vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo
di danno
1. La sentenza penale irrevocabile
(648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,
quanto all`accertamento che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell`adempimento di un dovere o nell`esercizio di
una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno Comma così modificatp dalla legge 27.02.2001 n. 97
2. La stessa efficacia ha
la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell`art. 442, se la
parte civile ha accettato il rito abbreviato.
653 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile
(648) di assoluzione pronunciata un seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato
nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto
all`accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero
che l`imputato non lo ha commesso.
1bis. La sentenza
penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza
del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Comma agg. dalla legge 2703.2001 n. 97
654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi
civili o amministrativi
1. Nei confronti dell`imputato,
della parte civile (76) e del responsabile civile (83 s.s.) che si sia costituito
o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile (648)
di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia
di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte
intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall`accertamento
degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché
la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Artt.655-664
655 Funzioni del pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente
disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 cura di
ufficio l`esecuzione dei provvedimenti (28 reg.).
2. Il pubblico ministero
propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti
di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico
ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero
di altra sede.
4. Se per l`esecuzione di
un provvedimento è necessaria l`autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta
all`autorità competente; l`esecuzione è sospesa fino a quando l`autorizzazione non
è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell`autorizzazione
è sorta nel corso dell`esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico
ministero dei quali è prescritta nel presente Titolo la notificazione al difensore,
sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al
difensore nominato dall`interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico
ministero a norma dell`art. 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo
dell`esecuzione.
Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive).
Articolo
così mod. dal dl 341/2000 conv. in l. 19.01.2001 n. 4
1. Quando deve essere eseguita
una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione.
Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già
detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di Grazia e Giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione
contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto
altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le
disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone
la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva,
anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero
a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato
e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore
che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni
può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione
necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla
detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata
l'istanza, nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma
2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere
presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al
tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta
o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza
fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma
3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere
anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione
di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione
per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato
ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine
alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione
della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione
del comma 8bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale
di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca
immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
8-bis. Quando è provato
o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore,
le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della
notifica
9. La sospensione dell'esecuzione
di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i
delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in
cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata
dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine
di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza
perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di
cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato
come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, provvede in ogni
caso il magistrato di sorveglianza.
657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1. Il pubblico ministero,
nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare
subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso (285-3).
Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza
detentiva (312, 313), se questa non è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero
computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando
la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia
o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai
commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia
cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per
la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire;
nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive
espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate
soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del
reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero
provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.
658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita
una misura di sicurezza (c.p 199 sg..), diversa dalla confisca (c.p 240.), ordinata
con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 trasmette
gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per
i provvedimenti previsti dall`art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata
ordinata l`applicazione provvisoria a norma dell`art. 312 sono eseguite dal pubblico
ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a
norma dell`art. 659 comma 2.
659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un
provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o
la scarcerazione del condannato il pubblico ministero che cura l`esecuzione della
sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall`art.
656 comma 4 (disp. di att 189.). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero
presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere
ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico
ministero competente.
2. I provvedimenti relativi
alle misure di sicurezza (. c.p 199 sg.) diverse dalla confisca (c.p 240.) sono
eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati.
Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all`autorità di pubblica
sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone
la consegna o la liberazione dell`interessato.
660 Esecuzione delle pene pecuniarie
1. Le condanne a pena pecuniaria
sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att.).181
2. Quando è accertata la
impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico
ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione,
il quale provvede previo accertamento dell`effettiva insolvibilità del condannato
(disp. di att 182.) e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria (534). Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non
ancora pagata.
3. In presenza di situazioni
di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della
pena a norma dell`art. 133 ter c.p., se essa non è stata disposta con la sentenza
di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei
mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto
un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione
della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale
l`esecuzione è stata differita.
4. Con l`ordinanza che dispone
la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni
conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
5. Il ricorso contro l`ordinanza
di conversione ne sospende l`esecuzione.
661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive
1. Per l`esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l`estratto
della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente
(677) che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale
sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell`art. 660.
662 Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l`esecuzione delle
pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e
34 c.p., trasmette l`estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati,
indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34
c.p., il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza al giudice civile
competente.
2. Quando alla sentenza
di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis
e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva
di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289
e 290.
663 Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona
è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico
ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso
di pene (c.p 80.).
2. Se le condanne sono state
inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato
nell`art. 665 comma 4.
3. Il provvedimento del
pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.
664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni
disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza
della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute
alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti
(184 att.) possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell`interessato o
del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella
quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non più
revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali
anticipate dallo Stato (691 s.).
4. Per l`esecuzione delle
sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale,
il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza esecutiva all`autorità
amministrativa competente.
TITOLO III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
CAPO I Giudice dell`esecuzione
Artt.665-684
665 Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione
di legge, competente a conoscere dell`esecuzione di un provvedimento è il giudice
che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto
appello (593), se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione
alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il
giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso
per cassazione (606) e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero
quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente
il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell`art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi.
Quando è stato pronunciato l`annullamento con rinvio, è competente il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne
più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti
sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso
il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne
più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale,
l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio
666 Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell`esecuzione
procede a richiesta del pubblico ministero, dell`interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce
mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi,
il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara
inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all`interessato.
Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione (606).
3. Salvo quanto previsto
dal comma 2, il giudice o il presidente del Collegio, designato il difensore di
ufficio all`interessato che ne sia privo, fissa la data dell`udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L`avviso è comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima
dell`udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
4. L`udienza si svolge con
la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L`interessato
che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato
un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno
dell`udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga
di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere
alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con
ordinanza.
Questa è comunicata o notificata
senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione
(606). Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni (568
sg.) e quelle sul procedimento in Camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione
(611).
7. Il ricorso non sospende
l`esecuzione dell`ordinanza, a meno che il giudice che l`ha emessa disponga diversamente.
8. Se l`interessato è infermo
di mente, l`avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore,
se l`interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore
provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell`interessato.
9. Il verbale di udienza
è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell`art. 140 comma 2 .
667 Dubbio sull`identità fisica della persona detenuta
l. Se vi è ragione di dubitare
dell`identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre
scontava una condanna, il giudice dell`esecuzione la interroga e compie ogni indagine
utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria .
2. Quando riconosce che
non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l`esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l`identità rimane incerta, ordina la sospensione
dell`esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero
a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che
vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma
dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove l`arrestato si trova. Il provvedimento
del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente
(665), al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell`esecuzione
provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero
e notificata all`interessato. Contro l`ordinanza possono proporre opposizione davanti
allo stesso giudice il pubblico ministero, l`interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell`art. 666. L`opposizione è proposta, a pena di decadenza,
entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell`ordinanza .
5. Se la persona detenuta
deve essere giudicata per altri reati, l`ordinanza è comunicata all`autorità giudiziaria
procedente.
668 Persona condannata per errore di nome
l. Se una persona è stata
condannata in luogo di un`altra per errore di nome, il giudice dell`esecuzione provvede
alla correzione nelle forme previste dall`art. 130 soltanto se la persona contro
cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per
il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell`art. 630 comma 1 lett. c). In ogni
caso l`esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
669 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. Se più sentenze di condanna
divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo
fatto, il giudice ordina l`esecuzione de)la sentenza con cui si pronunciò la condanna
meno grave, revocando le altre (disp. di att 193.).
2. Quando le pene irrogate
sono diverse, l`interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se
l`interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell`esecuzione,
si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena
pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene
detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se
le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l`arresto o l`ammenda.
Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione
o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva
e, in caso di pena pecuniaria, quest`ultima.
4. Quando le pene principali
sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di
misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche,
si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata
era stata in tutto o in parte eseguita, l`esecuzione si considera come conseguente
alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni
si applicano se si tratta di più decreti penali (460) o di sentenze e di decreti
ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale (c.p 811.) con altri fatti
o quale episodio di un reato continuato (c.p 81 2.), premessa, ove necessaria, la
determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non
luogo a procedere (425) o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate
nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l`interessato
entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita,
ordina l`esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto
dagli art. 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di
una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l`esecuzione
della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia,
se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi
successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna,
si esegue quest`ultima.
9. Se si tratta di una sentenza
di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto
penale il giudice ordina l`esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del
decreto.
670 Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell`esecuzione
(665) accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche
nel merito l`osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato
(159), lo dichiara con ordinanza e sospende l`esecuzione, disponendo, se occorre,
la liberazione dell`interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente
eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l`impugnazione (585).
2. Quando è proposta impugnazione
od opposizione (461), il giudice dell`esecuzione dopo aver provveduto sulla richiesta
dell`interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione
del giudice dell`esecuzione non pregiudica quella del giudice dell`impugnazione
o dell`opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
l`esecuzione che non sia già stata sospesa.
3. Se l`interessato, nel
proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce
che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine
a norma dell`art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta a, giudice
dell`impugnazione, il giudice dell`esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività
del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione
nel termine non può essere riproposta a, giudice dell`impugnazione. Si applicano
le disposizioni dell`art. 175 commi 7 e 8.
671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze
o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa
persona, il condannato o i, pubblico ministero possono chiedere a, giudice dell`esecuzione
l`applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato (c.p
81.), sempre che la stessa non sia stata esclusa da, giudice della cognizione (disp.
di att 186-188.).
2. Il giudice dell`esecuzione
provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte
con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
3. Il giudice dell`esecuzione
può concedere altresì la sospensione condizionale della pena (c.p 163.) e la non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175.), quando
ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta
infine ogni altro provvedimento conseguente.
672 Applicazione dell`amnistia e dell`indulto
1. Per l`applicazione dell`amnistia
(c.p 151.) o dell`indulto (c.p 174.) il giudice dell`esecuzione procede a norma
dell`art. 667 comma 4 .
2. Quando, in conseguenza
dell`applicazione dell`amnistia o dell`indulto, occorre applicare o modificare una
misura di sicurezza a norma dell`art. 210 c.p., il giudice dell`esecuzione dispone
la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza (677).3. Il pubblico ministero
che cura l`esecuzione della sentenza di condanna (655) può disporre provvisoriamente
la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive
e delle misure alternative , prima che essa sia definitivamente ordinata con il
provvedimento che applica l`amnistia o l`indulto.
4. L`amnistia e l`indulto
devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata
l`esecuzione della pena.
5. L`amnistia e l`indulto
condizionati hanno per effetto di sospendere l`esecuzione della sentenza o del decreto
penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se
non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione
del decreto. L`amnistia e l`indulto condizionati si applicano definitivamente se,
alla scadenza del termine, è dimostrato l`adempimento delle condizioni o degli obblighi
ai quali la concessione del beneficio è subordinata.
673 Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione
o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il
giudice dell`esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna o il decreto penale
dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti (disp. di att 193.).
2. Allo stesso modo provvede
quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (425)
per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
674 Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione
condizionale della pena (c.p 168), della grazia o dell`amnistia o dell`indulto condizionati
(151,174 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale (c.p 175) è disposta dal giudice dell`esecuzione, qualora non sia stata
disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
675 Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto
o di un documento, accertata a norma dell`art. 537, non è stata dichiarata nel dispositivo
della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo Capo, ogni interessato
può chiedere al giudice dell`esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale
del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell`esecuzione, è eseguita
mediante annotazione della sentenza o dell`ordinanza a margine di ciascuna pagina
del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione
che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato
al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso
a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per
un legittimo interesse (116, 258).
3. Negli altri casi, il
testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla
ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il
documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una
copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto
da un privato, la Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia
quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale
per ogni effetto giuridico.
4. Per l`osservanza dei
predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni
occorrenti nel relativo verbale.
676 Altre competenze
1. Il giudice dell`esecuzione
è competente a decidere in ordine all`estinzione del reato dopo la condanna, all`estinzione
della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale (c.p 176.)
o all`affidamento in prova al servizio sociale (disp di coord 236.), in ordine alle
pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi
casi il giudice dell`esecuzione procede a norma dell`art. 667 comma 4 .
2. Qualora sorga controversia
sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell`art. 263
comma 3.
3. Quando accerta l`estinzione
del reato o della pena, il giudice dell`esecuzione la dichiara anche di ufficio
adottando i provvedimenti conseguenti.
CAPO II Magistratura di sorveglianza
677 Competenza per territorio
1. La competenza a conoscere
le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale
o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull`istituto di prevenzione
o di pena in cui si trova l`interessato all`atto della richiesta, della proposta
o dell`inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l`interessato
non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente,
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul
luogo in cui l`interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non
può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale
o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna,
di proscioglimento o di non luogo a procedere (425), e, nel caso di più sentenze
di condanna o di proscioglimento al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile (648) per ultima.
678 Procedimento di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza
nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del
debito, ai ricoveri previsti dall`art. 148 c.p., alle misure di sicurezza, alla
esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono,
a richiesta del pubblico ministero dell`interessato, del difensore o di ufficio
a norma dell`art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica
di una persona, procedono a norma dell`art. 667.
2. Quando si procede nei
confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il
giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza
dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la Corte di Appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell`ufficio di sorveglianza.
679 Misure di sicurezza
1. Quando una misura di
sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell`art. 312,
ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di
sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l`interessato
è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa
ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (c.p 102-105).
Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell`interessato, del suo
difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione
di tendenza a delinquere (c.p 108).
2. Il magistrato di sorveglianza
sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
1. Contro i provvedimenti
del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre
appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l`interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti
dall`art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni
contro sentenze di condanna, o proscioglimento o di non luogo a procedere (425)
concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni
generali sulle impugnazioni, ma l`appello non ha effetto sospensivo (588), salvo
che il tribunale disponga altrimenti.
681 Provvedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia,
diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo
prossimo congiunto (c.p 307) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero
da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto
o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il
quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore
generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice indicato
nell`art. 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato
non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore
generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia
è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato
di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia può essere
concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il
pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 ne cura la esecuzione
ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti
conseguenti (disp. di att 192.).
5. In caso di grazia sottoposta
a condizioni, si provvede a norma dell`art. 672 comma 5.
682 Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza
decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale (c.p 176).
2. Se la liberazione non
è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere
riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile
il provvedimento di rigetto.
683 Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza,
su richiesta dell`interessato, decide sulla riabilitazione (c.p 178, 179), anche
se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone
altrimenti. Decide altresì sulla revoca (180 c.p.), qualora essa non sia stata disposta
con la sentenza di condanna per altro reato (disp. di att 193 ).
2. Nella richiesta sono
indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste
dall`art. 179 c p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta
per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima
che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento
di rigetto.
684 Rinvio dell`esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza
provvede in ordine al differimento dell`esecuzione delle pene detentive e delle
sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti
dagli artt. 146 e 147 c.p., salvo quello previsto dall`art. 147 comma 1 n. 1 c.p.,
nel quale provvede il Ministro di Grazia e Giustizia . Il tribunale ordina, quando
occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo
per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio,
il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell`esecuzione o, se
la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la
liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione
del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli
atti .
TITOLO IV
.CASELLARIO GIUDIZIALE
Artt.685-690
685 Uffici del casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale,
sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l`ufficio del casellario raccoglie
e conserva l`estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l`iscrizione,
concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti
e le annotazioni concernenti persone nate all`estero o delle quali non si è potuto
accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell`ufficio
del casellario presso il tribunale di Roma.
686 Iscrizioni nel casellario giudiziale
1. Nel casellario giudiziale,
oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge , si iscrivono
per estratto:
a) nella materia penale,
regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna
e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648), salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l`oblazione
ai sensi dell`art. 162 c.p., sempre che per le stesse non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi
dagli organi giurisdizionali dell`esecuzione non più soggetti a impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l`applicazione
dell`amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di
tendenza a delinquere;
3 ) i provvedimenti che
riguardano l`applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non più soggette
a impugnazione che hanno prosciolto l`imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto
il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato (196
att.; 234 coord.);
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in
giudicato che hanno pronunciato l`interdizione o l`inabilitazione e i provvedimenti
che le revocano;
2) le sentenze con le quali
l`imprenditore è stato dichiarato fallito;
3 ) le sentenze di omologazione
del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del
fallito ;
4) i decreti di chiusura
del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi
relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all`espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi
che riguardano l`applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (194 att.).
2. Quando sono state riconosciute
dall`autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett.
a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive
altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata e dell`eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione
ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti
i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (c.p 178-181).
687 Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario
sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell`accertata morte della persona
alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita
della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate
le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti
revocati a seguito di revisione o a norma dell`art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento
o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in
caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto
il termine per l`impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti
di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell`ammenda,
salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175
c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si
è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate
misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca
della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento
successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3 bis. Nella materia civile,
sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati
nell`art. 686 comma 1 lett. b) nn. 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato
con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati
nell`art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo
o con sentenza passata in giudicato .
688 Certificati del casellario giudiziale
1. Ogni organo avente giurisdizione
penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato
di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto
appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici
servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro
funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero
può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente
la persona sottoposta alle indagini, l`imputato o il condannato. Il pubblico ministero
e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente,
il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone,
per i fini indicati nell`art. 236.
3. Nei certificati spediti
per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti
che non hanno influenza sul diritto elettorale.
689 Certificati richiesti dall`interessato
1. La persona alla quale
le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati
senza motivare la domanda (disp. di att 195).
2. I certificati rilasciati
a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale,
nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione (disp. di att
197):
1) delle condanne delle
quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell`art.
175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni
punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell`art.
167 comma 1 c.p.;
3) delle condanne per reati
per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall`art. 556
c.p.;
4) delle condanne in relazione
alle quali è stata definitivamente applicata l`amnistia e di quelle per le quali
è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste
dall`art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione
di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato nonché dei decreti penali*
6) delle condanne per fatti
che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione
non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti
misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
, quando le misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati
nell`art. 686 comma 1 lett. b) n. 1), quando l`interdizione o la inabilitazione
è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti
il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel
quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate
nella lett. a) nn. l) 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell`art. 686
comma 1 lett. b) e c);
c) certificato civile, nel
quale sono riportate le iscrizioni indicate nell`art. 686 comma 1 lett. b) e c)
ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma
nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla
capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una
condanna, nel certificato è indicata anche l`eventuale applicazione di misure alternative
alla detenzione o l`avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate
nell`art. 686 comma 3 .
690 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti
le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica, con le forme
stabilite dall`art. 666 il tribunale del luogo dove ha sede l`ufficio del casellario
giudiziale.
TITOLO V
SPESE
Artt.691-695
691 Anticipazione delle spese
1. Le spese dei procedimenti
penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti
dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti .
2. Al recupero de ne spese
processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del
giudice che ne impone l`obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti
(disp. di att 181, 199, 200).
692 Spese della custodia cautelare
1. Quando l`imputato è condannato
a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono
poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia (9
reg.).
2. Se la custodia cautelare
supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
3. All`esazione si provvede
secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l`esecuzione
della condanna (c.p 145).
693 Provvedimenti in caso d`insolvibilità
1. La cancelleria del giudice
che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo
Stato comunica, per le necessarie informazioni, le generalità dell`obbligato dichiarato
insolvibile all`ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e
l`ammontare del credito.
2. L`ufficio di polizia
tributaria assume informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata
insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità,
comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la
quale procede al recupero del credito.
694 Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
1. Il direttore o vice direttore
responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione
o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui
ne ha ricevuto ordine dall`autorità competente per l`esecuzione, la sentenza di
condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione
avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso,
quando l`inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice,
il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve
eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata
a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l`importo e nei modi stabiliti
dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata
dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento
dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico,
da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il
vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato
in solido con l`editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma fino a L. 3 milioni.
695 Questioni sulle spese processuali
1. Sulle questioni concernenti
le materie previste nel presente Titolo decide il giudice dell`esecuzione, che procede
con le forme indicate nell`art. 666.
LIBRO XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA` STRANIERE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Le estradizioni, le rogatorie
internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l`esecuzione all`estero
delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere relativi
alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle
norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto
internazionale generale.
2. Se tali norme mancano
o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.
TITOLO II
ESTRADIZIONE
CAPO I Estradizione per l`estero
SEZIONE I Procedimento
Artt. 697-722
697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. La consegna a uno stato
estero di una persona per l`esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena
detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver
luogo soltanto mediante estradizione.
2. Nel concorso di più domande
di estradizione, il Ministro di Grazia e Giustizia ne stabilisce l`ordine di precedenza.
A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della
data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato
o dei reati della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della
possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa
l`estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l`imputato
o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche
o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani
o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali
della persona.
2. Se per il fatto per il
quale è domandata l`estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato
estero, l`estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni,
ritenute sufficienti sia dall`autorità giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e
Giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.
699 Principio di specialità
1. La concessione dell`estradizione,
l`estensione dell`estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate
alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello
per il quale l`estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale
la riestradizione è stata concessa l`estradato non venga sottoposto a restrizione
della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato
ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.
2. La disposizione del comma
1 non si applica quando l`estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato
il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente
ritorno.
3. Il ministro può inoltre
subordinare la concessione dell`estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica
l`osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente
apposte.
700 Documenti a sostegno della domanda
1. L`estradizione è consentita
soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento
restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva
che ha dato luogo alla domanda stessa (201 att.).
2. Alla domanda devono essere
allegati:
a) una relazione sui fatti
addebitati alla persona della quale è domandata l`estradizione, con l`indicazione
del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione
giuridica;
b) il testo delle disposizioni
di legge applicabili, con l`indicazione se per il fatto per cui è domandata l`estradizione
è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali
assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se
già inflitta, che non sarà eseguita;
c) i dati segnaletici e
ogni altra possibile informazione atta a determinare l`identità e la nazionalità
della persona della quale è domandata l`estradizione.
701 Garanzia giurisdizionale
1. L`estradizione di un
imputato o di un condannato all`estero non può essere concessa senza la decisione
favorevole della Corte di Appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo
al giudizio della Corte di Appello quando l`imputato o il condannato all`estero
acconsente all`estradizione richiesta (disp. di att 202.). L`eventuale consenso
deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel
verbale.
3. La decisione favorevole
della Corte di Appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l`estradizione.
4. La competenza a decidere
appartiene, nell`ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto l`imputato o il
condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda
di estradizione perviene al Ministro di Grazia e Giustizia ovvero alla Corte di
Appello che ha ordinato l`arresto provvisorio previsto dall`art. 715 o ana Corte
di Appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell`arresto previsto
dall`art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati,
è competente la Corte di Appello di Roma.
702 Intervento dello Stato richiedente
1. A condizione di reciprocità,
lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla
Corte di Appello e alla Corte di Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato
abilitato al patrocinio davanti all`autorità giudiziaria italiana.
703 Accertamenti del procuratore generale
1. Quando riceve da uno
Stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette
con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la Corte di
Appello competente a norma dell`art. 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada
respinta.
2. Salvo che si sia già
provveduto a norma dell`art. 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda,
dispone la comparizione davanti a sé dell`interessato per provvedere alla sua identificazione
e per raccogliere l`eventuale consenso all`estradizione (701, disp. di att 202.).
L`interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all`atto del cui
compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale
richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia,
la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale,
entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta
alla Corte di Appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata
nella cancelleria della Corte di Appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate.
La cancelleria cura la notificazione dell`avviso del deposito alla persona della
quale è richiesta l`estradizione, al suo difensore e all`eventuale rappresentante
dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere
visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare
le cose sequestrate e di presentare memorie.
704 Procedimento davanti alla Corte di Appello
1. Scaduto il termine previsto
dall`art. 703 comma 5, il presidente della Corte fissa l`udienza per la decisione,
con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona
della quale è richiesta l`estradizione, al suo difensore e all`eventuale rappresentante
dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede
inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino
a cinque giorni prima dell`udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La Corte decide con sentenza
in Camera di consiglio sull`esistenza delle condizioni per l`accoglimento della
domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti
ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se
compaiono, la persona della quale è richiesta l`estradizione e il rappresentante
dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è
favorevole all`estradizione, la Corte, se vi è richiesta del Ministro di Grazia
e Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere (285) della persona da estradare
che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato (253), stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono
essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione è
contraria all`estradizione, la Corte revoca le misure cautelari applicate e dispone
in ordine alla restituzione delle cose sequestrate (262, 263).
705 Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione
o questa non dispone diversamente, la Corte di Appello pronuncia sentenza favorevole
all`estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una
sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della
persona della quale è domandata l`estradizione, non è in corso procedimento penale
né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La Corte di Appello pronuncia
comunque sentenza contraria all`estradizione:
a) se, per il reato per
il quale l`estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta
a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la
cui esecuzione è stata domandata l`estradizione contiene disposizioni contrarie
ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere
che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell`art.
698 comma 1.
706 Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della
Corte di Appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito,
dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante
dello Stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti
alla Corte di Cassazione si applicano le disposizioni dell`art. 704.
707 Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria
all`estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito
di un`ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo
che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall`autorità
giudiziaria.
708 Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il Ministro di Grazia
e Giustizia decide in merito all`estradizione entro quarantacinque giorni dalla
ricezione del verbale che dà atto del consenso all`estradizione ovvero dalla notizia
della scadenza del termine per l`impugnazione o dal deposito della sentenza della
Corte di Cassazione (disp. di att 203).
2. Scaduto tale termine
senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata
chiesta l`estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è
altresì posta in libertà in caso di diniego dell`estradizione.
4. Il Ministro di Grazia
e Giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa
è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile
procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà
personale subite dall`estradando ai fini dell`estradizione.
5. Il termine per la consegna
è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata
dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione
dell`estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente
non provvede a prendere in consegna l`estradando; in tal caso quest`ultimo viene
posto in libertà.
709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all`estero
1. L`esecuzione dell`estradizione
è sospesa se l`estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi
deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l`estradizione
è stata concessa. Tuttavia il Ministro di Grazia e Giustizia, sentita l`autorità
giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l`esecuzione
della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della
persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre,
osservate le disposizioni del Capo II del Titolo IV, convenire che la pena da scontare
abbia esecuzione nello Stato richiedente.
710 Estensione dell`estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda
di estradizione, presentata dopo la consegna dell`estradato e avente a oggetto un
fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione è già
stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente
Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata,
rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione
dell`estradizione.
2. La Corte di Appello procede
in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio
davanti alla Corte di Appello se l`estradato, con le dichiarazioni previste dal
comma 1, ha consentito all`estensione richiesta.
711 Riestradizione
1. Le disposizioni dell`art.
710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata
domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
712 Transito
1. Il transito attraverso
il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato,
su domanda di quest`ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito
non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere
autorizzato:
a) se l`estradizione è stata
concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle
ipotesi previste dall`art. 698 comma 1 ovvero l`ipotesi prevista dal comma 2 dello
stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte
non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino
italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe
essere concessa.
3. Salvo che la persona
estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all`autorità
giudiziaria dello Stato che ha concesso l`estradizione l`autorizzazione non può
essere data senza la decisione favorevole della Corte di Appello. A tal fine il
Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore
generale presso la Corte di Appello. La Corte procede in Camera di consiglio in
assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall`art.
704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall`art. 706 comma
1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di Appello di Roma.
4. L`autorizzazione non
è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel
territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della Sezione II del
presente Capo.
713 Misure di sicurezza applicate all`estradato
1. Le misure di sicurezza
applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato
sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
SEZIONE II Misure cautelari
714 Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona
della quale è domandata l`estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro
di grazia e giustizia, a misure coercitive (281-286). Parimenti, in ogni tempo,
può essere disposto, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, il sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253) per il quale è domandata
l`estradizione.
2. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive,
fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni del Capo III
del Titolo III del Libro III. Nell`applicazione delle misure coercitive si tiene
conto in particolare dell`esigenza di garantire che la persona della quale è domandata
l`estradizione non si sottragga all eventuale consegna.
3. Le misure coercitive
e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere
che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all`estradizione.
4. Le misure coercitive
sono revocate se dall`inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che
la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all`estradizione ovvero,
in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza
che sia stato esaurito il procedimento davanti all`autorità giudiziaria. A richiesta
del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte,
per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere
ad accertamenti di particolare complessità .
5. La competenza a provvedere
a norma dei commi precedenti appartiene alla Corte di Appello o, nel corso del procedimento
davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.
715 Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello Stato
estero e a richiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustizia, la Corte di Appello
può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda
di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere
disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato
che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà
personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare
domanda di estradizione;
b) lo Stato estero ha fornito
la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti
per l`esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre
la misura appartiene, nell`ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto la persona
ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla Corte di Appello del distretto
in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata
nei modi così indicati, è competente la Corte di Appello di Roma.
4. La Corte di Appello può
altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
(253).
5. Il Ministro di Grazia
e Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell`applicazione in via
provvisoria della misura coercitiva e dell`eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono
revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti
al Ministero degli Affari Esteri o a quello di Grazia e Giustizia la domanda di
estradizione e i documenti previsti dall`art. 700.
716 Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza,
la polizia giudiziaria può procedere all`arresto della persona nei confronti della
quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni
previste dall`art. 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del
reato e delle cose pertinenti al reato (253).
2. L`autorità che ha proceduto
all`arresto ne informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia e al più
presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l`arrestato a disposizione del
presidente della Corte di Appello nel cui distretto l`arresto è avvenuto, mediante
la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre
la liberazione dell`arrestato, il presidente della Corte di Appello, entro novantasei
ore dall`arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l`applicazione di una misura
coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di Grazia
e Giustizia.
4. La misura coercitiva
è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro
dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni
dell`art. 715 commi 5 e 6.
717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando è stata applicata
una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della Corte
di Appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della
misura ovvero dalla convalida prevista dall`art. 716, provvede all`identificazione
della persona e ne raccoglie l`eventuale consenso all`estradizione facendone menzione
nel verbale (disp. di att 202.).
2. Al fine di provvedere
agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di Appello invita
l`interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale
nomina, un difensore di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3. Il difensore deve
essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti
adempimenti e ha diritto di assistervi.
718 Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione
delle misure (299) previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di
consiglio (127) dalla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla
Corte di Cassazione, dalla Corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta
se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti
emessi dal presidente della Corte di Appello o dalla Corte di Appello a norma degli
articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale presso la Corte di Appello, alla persona interessata e al suo difensore,
i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
CAPO II Estradizione dall`estero
720 Domanda di estradizione
l. Il Ministro di Grazia
e Giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l`estradizione di un imputato
o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo
della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la Corte di Appello
nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa
richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti
necessari.
2. L`estradizione può essere
domandata di propria iniziativa dal Ministro di Grazia e Giustizia.
3. Il Ministro di Grazia
e Giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne
la presentazione dandone comunicazione all`autorità giudiziaria richiedente.
4. Il Ministro di Grazia
e Giustizia è competente a decidere in ordine all`accettazione delle condizioni
eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l`estradizione, purché non
contrastanti con i principi fondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. L`autorità
giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il Ministro di Grazia
e Giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all`estero dell`imputato
o del condannato e domandarne l`arresto provvisorio.
721 Principio di specialità
1. La persona estradata
non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di
una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della
libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il
quale l`estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l`espresso consenso dello
Stato estero o che l`estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato
il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione
ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
722 Custodia cautelare all`estero
1. La custodia cautelare
all`estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato
è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall`art. 303 comma
4, fermo quanto previsto dall`art. 304 comma 4.
TITOLO III
ROGATORIE INTERNAZIONALI
Artt.723-729
CAPO I Rogatorie dall`estero
723 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. Il Ministro di Grazia
e Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un`autorità straniera per
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che
ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
2. Il ministro non dà corso
ana rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente
vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico
italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate
ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al
sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni
personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull`esito
del processo e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria
ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti
all`autorità giudiziaria straniera, il Ministro di Grazia e Giustizia non dà corso
alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all`immunità
della persona citata.
4. Il Ministro ha inoltre
facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee
garanzie di reciprocità.
724 Procedimento in sede giurisdizionale
1. Fuori dei casi previsti
dall`art. 726, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell`autorità straniera
senza previa decisione favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi
agli atti richiesti.
2. Il procuratore generale,
ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia e Giustizia, presenta la propria requisitoria
alla Corte di Appello.
3. Il presidente della Corte
fissa la data dell`udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.
4. La Corte dà esecuzione
alla rogatoria con ordinanza.
5. L`esecuzione della rogatoria
è negata:
a) se gli atti richiesti
sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell`ordinamento giuridico dello
Stato;
b) se il fatto per cui procede
l`autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta
che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni
per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla
nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali possano influire sullo svolgimento o sull`esito del processo e non risulta
che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
5 bis. L`esecuzione della
rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso
nello Stato .
725 Esecuzione delle rogatorie
1. Nell`ordinare l`esecuzione
della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le
indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli
atti richiesti si applicano le norme di questo Codice, salva l`osservanza delle
forme espressamente richieste dall`autorità giudiziaria straniera che non siano
contrarie ai principi dell`ordinamento giuridico dello Stato.
726 Citazione di testimoni a richiesta dell`autorità straniera
1. La citazione dei testimoni
residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria
straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere
eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell`art. 167.
CAPO II Rogatorie all`estero
727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
1. Le rogatorie dei giudici
e dei magistrati del pubblico ministero dirette nell`ambito delle rispettive attribuzioni,
alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione
probatoria, sono trasmesse al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale provvede
all`inoltro per via diplomatica.
2. Il Ministro dispone con
decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso
alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro comunica
all`autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l`avvenuto
inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2 (disp. di att 204).
4. Quando la rogatoria non
è stata inoltrata dal Ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato
emesso il decreto previsto dal comma 2, l`autorità giudiziaria può provvedere all`inoltro
diretto all`agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di
Grazia e Giustizia.
5. Nei casi urgenti, l`autorità
giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è
stata ricevuta dal Ministro di Grazia e Giustizia. Resta salva l`applicazione della
disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da
parte dell`agente diplomatico o consolare, all`autorità straniera.
728 Immunità temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la rogatoria
ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti
all`autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere
sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà
personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L`immunità prevista dal
comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l`imputato, avendone avuta la possibilità,
non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento
in cui la sua presenza non è più richiesta dall`autorità giudiziaria ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
729 Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
1. Qualora lo Stato estero
abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l`autorità giudiziaria
è vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione
dell`art. 191 comma 2.
TITOLO IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
ESECUZIONE ALL`ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Artt.730-746
CAPO I Effetti delle sentenze penali straniere
730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal
Codice Penale
1. Il Ministro di Grazia
e Giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento
pronunciata all`estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi
residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato,
trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello, nel
distretto della quale ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini dell`iscrizione
(685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana,
con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del
caso. Trasmette inoltre l`eventuale richiesta indicata nell`art. 12 comma 2 c.p.
2. Il procuratore generale,
se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti
dall`art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p., promuove il relativo procedimento con
richiesta alla Corte di Appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di
Grazia e Giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni
che ritiene opportune.
3. La richiesta alla Corte
di Appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento
è domandato.
731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
1. Il Ministro di Grazia
e Giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione
nello Stato una sentenza penale pronunciata all`estero o comunque che a essa devono
venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale
scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello nel distretto
della quale ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione
(685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana,
con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili.
Trasmette inoltre l`eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato
estero ovvero l`atto con cui questo Stato acconsente all`esecuzione.
1 bis. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche quando si tratta dell`esecuzione di una confisca ed il
relativo provvedimento è stato adottato dall`autorità giudiziaria straniera con
atto diverso dalla sentenza di condanna .
2. Il procuratore generale
promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello. Ove ne ricorrano
i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti
previsti dall`art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.
732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far
valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire
le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare
il riconoscimento della sentenza alla Corte di Appello nel distretto della quale
ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini dell`iscrizione (685).
733 Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera
non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta
irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
b) la sentenza contiene
disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico dello
Stato;
c) la sentenza non è stata
pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l`imputato non è stato
citato a comparire in giudizio davanti all`autorità straniera ovvero non gli è stato
riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e
a essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni
per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla
nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull`esito del processo;
e) il fatto per il quale
è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e
nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e
nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.
1 bis. Salvo quanto previsto
nell`art. 735 bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell`esecuzione
di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile
secondo a legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato .
734 Deliberazione della Corte di Appello
1. La Corte di Appello delibera
in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall`art. 127, con sentenza
nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta
a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte
di Appello e dell`interessato.
735 Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La Corte di Appello,
quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell`esecuzione di una sentenza straniera,
determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte
la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso
fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere
per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è
determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla
legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia
tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla
legge italiana. Quando la quantità della pena non e stabilita nella sentenza straniera,
la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli art. 133, 133 bis e
133 ter c.p.
3. In nessun caso la pena
così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero
nel quale fu pronunciata la sentenza l`esecuzione della pena è stata condizionalmente
sospesa, la Corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione
condizionale della pena a norma dei Codice Penale (163 c.p.); se in detto Stato
il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura
straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza,
nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare
il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena
pecuniaria l`ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari
valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la Corte pronuncia
il riconoscimento ai fini dell`esecuzione di una confisca (c.p 240), questa è ordinata
con la stessa sentenza di riconoscimento.
735 bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
1. Nel caso di esecuzione
di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento
di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto
di un reato, si applicano le disposizioni sull`esecuzione delle pene pecuniarie,
ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto
dall`art. 735, comma 2.
736 Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore
generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera
ai fini dell`esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre
una misura coercitiva (281-286) nei confronti del condannato che si trovi nel territorio
dello Stato.
2 Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive,
fatta eccezione di quelle dell`art. 273.
3. Il presidente della Corte
di Appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della
misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica la disposizione
dell`art. 717 comma 2.
4. La misura coercitiva,
disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall`inizio della sua esecuzione
sono trascorsi sei mesi senza che la Corte di Appello abbia pronunciato sentenza
di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza,
dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione
della misura coercitiva sono disposte in Camera di consiglio (127) dalla Corte di
Appello.
6. Copia dei provvedimenti
emessi dalla Corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
737 Sequestro
1. Su richiesta del procuratore
generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera
ai fini dell`esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili
a confisca (c.p 240).
2. Se la Corte non accoglie
la richiesta contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione
(606) da parte del procuratore generale. Contro l`ordinanza che dispone il sequestro
può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell`interessato.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni che regolano l`esecuzione del sequestro preventivo
.
737 bis Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da
accordi internazionali, il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso
alla richiesta di un`autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono
divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero
di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il Ministro
di Grazia e Giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al
procuratore generale presso la Corte d`Appello competente per il riconoscimento
della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il
procuratore generale fa richiesta alla Corte l`Appello, che decide con ordinanza
osservate le forme previste dall`art. 724.
3. L`esecuzione della richiesta
di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti
sono contrari a principi dell`ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati
dalla legge ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si
procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per
ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l`esecuzione di indagini
si osservano le disposizioni dell`art. 725.
5. Nei casi di richiesta
di sequestro, si applicano le disposizioni dell`art. 737, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato
ai sensi di questo articolo perde efficacia e la Corte d`Appello ordina la restituzione
delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in
cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l`esecuzione della confisca.
n termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni,
sulla richiesta decide la Corte d`Appello che ha ordinato il sequestro.
738 Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento
ai fini dell`esecuzione della sentenza straniera le pene e la confisca conseguenti
al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello
Stato di condanna è computata ai fini dell`esecuzione.
2. All`esecuzione provvede
di ufficio il procuratore generale presso la Corte di Appello che ha deliberato
il riconoscimento. Tale Corte è equiparata, a ogni effetto al giudice che ha pronunciato
sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento
ai fini dell`esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell`esecuzione
di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a
procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente
considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (649).
740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall`esecuzione
della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo
Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest`ultimo Stato nelle medesime circostanze
provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono
devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel
quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest`ultimo Stato nelle
medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze
penali straniere
1. A domanda dell`interessato,
nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall`art. 734 possono
essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera
di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
2. Negli altri casi, la
domanda è proposta da chi ne ha interesse alla Corte di Appello nel distretto della
quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte
valere. Si osservano le disposizioni degli artt. 733 e 734.
CAPO II Esecuzione all`estero dl sentenze penali italiane
742 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e presupposti dell`esecuzione all`estero
1. Nei casi previsti da
accordi internazionali o dall`art. 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia
domanda l`esecuzione all`estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando
essa è richiesta dallo Stato estero.
2. L`esecuzione all`estero
di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può
essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze,
ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l`esecuzione nello Stato estero è idonea
a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L`esecuzione all`estero
di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è
ammissibile anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il
condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l`estradizione è stata
negata o non è comunque possibile.
743 Deliberazione della Corte di Appello
1. La domanda di esecuzione
all`estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale
non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui
distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di Grazia e Giustizia
trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti
alla Corte di appello.
2. La Corte delibera con
sentenza, osservate le forme previste dall`art. 127.
3. Qualora sia necessario
il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all`autorità giudiziaria
italiana. Se il condannato si trova all`estero, il consenso può essere prestato
davanti all`autorità consolare italiana ovvero davanti all`autorità giudiziaria
dello Stato estero.
4. La sentenza è soggetta
a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte
di Appello e dell`interessato.
744 Limiti dell`esecuzione della condanna all`estero
1. In nessun caso il Ministro
di Grazia e Giustizia può domandare l`esecuzione all`estero di una sentenza penale
di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere
che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche
o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani
o degradanti.
745 Richiesta di misure cautelari all`estero
1. Se è domandata l`esecuzione
di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all`estero,
il Ministro di Grazia e Giustizia ne richiede la custodia cautelare (284-286).
2. Nel domandare l`esecuzione
di una confisca (240 c.p.), il Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
2 bis. Il Ministro ha altresì
facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento
di indagini per l`identificazione e la ricerca di beni che si trovano all`estero
e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché
di richiedere il loro sequestro .
746 Effetti sull`esecuzione nello Stato
1. L`esecuzione della pena
nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l`esecuzione nello Stato richiesto
e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere
eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata
interamente espiata.