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CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO VIII
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

Art.550 Casi di citazione diretta a giudizio*

Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo  Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

  1. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: 

a )violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale ;

b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articoo337 del codice penale

c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, 2 comma del codice penale

d)violazione dei sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, 2 comma del codice penale

e)rissa aggravata a norma dell’articolo 588, 2 comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime

f)furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale

g)ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

  • * mcoe modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99

 

TITOLO II INDAGINI PRELIMINARI

Artt.551-554

 

551 Incidente probatorio

1. Nel corso delle indagini preliminari (526 sg.), il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall`art. 392.

2. Il giudice dispone l`incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l`immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell`art. 555 (disp. di att 155.).

3. La persona offesa (90) può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell`art. 394.

 

552 Provvedimenti del giudice

1. Il giudice, nel termine previsto dall`art. 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l`assunzione della prova indicando il giorno, l`ora e il luogo in cui deve eseguirsi l`incidente probatorio. L`ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini alla persona offesa (90) e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l`assunzione della prova.

2. Quando per l`assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria.

3. Si applica la disposizione dell`art. 393 comma 4.

 

553 Termini di durata delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell`art. 405 commi 2, 3 e 4.

2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell`art. 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell`art. 407 commi 1 e 3.

 

554 Chiusura delle indagini preliminari

1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione (408, 411, 415) o di decreto penale di condanna (459, 565) ovvero emette decreto di citazione a giudizio (555).

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione (disp. di att 156.), restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l`imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 ss. L`ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la Corte di Appello (disp. di att 158.). Si applicano le disposizioni dell`art. 412 .

3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell`imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall`art. 553 comma 1.

4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell`art. 416 comma 2.

 

TITOLO III

ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

Artt.555-559

 

555 Decreto di citazione a giudizio

  1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè‚ le generalità delle altre parti private, con l`indicazione dei difensori;

b) l`indicazione della persona offesa (90), qualora risulti identificata;

c) l`enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l`applicazione di misure di sicurezza (. c.p 199 sg.), con l`indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l`indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè‚ del luogo, del giorno e dell`ora della comparizione, con l`avvertimento all`imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487);

e) l`avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti (disp. di att 159), l`imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell`ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato (560-562) ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione (disp. di att 141.);

f) l`avviso che l`imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

g) l`avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell`ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo (178-180) se non è preceduto dall`invito a presentarsi per rendere l`interrogatorio ai sensi dell`articolo 375, comma 3, ovvero se l`imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l`indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c), d), f).

3. Il decreto è notificato all`imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.

 

556 Consenso anticipato del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato (560-562) ovvero alla applicazione della pena a norma dell`art. 444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare il consenso (disp. di att l592.). Avvisa inoltre l`imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all`udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione.

2. Se l`imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l`imputato e il suo difensore della data fissata per l`udienza (160-2 att.). L`avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90) almeno cinque giorni prima della data fissata per l`udienza.

 

557 Richiesta di definizione anticipata del procedimento

1. Se entro il termine previsto dall`art. 555 comma 1 lett. e) l`imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell`art. 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell`art. 556 comma 2.

 

558 Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento

1. Se entro il termine indicato negli artt. 555 comma 1 lett. e) e 556 comma 1 l`imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento (431), lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell`udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il giudice, se non deve applicare la disposizione prevista dall`art. 469, procede al dibattimento a norma dell`art. 567.

 

559 Atti urgenti

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell`art. 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell`art. 558 comma 1.

 

TITOLO IV

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Artt.560-567

 

560 Giudizio abbreviato

1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (555), l`imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso , emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall`art. 555 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), nonché l`indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell`ora della comparizione.

4. Il decreto di citazione è notificato all`imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l`udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell`imputato avviso della data dell`udienza.

 

561 Udienza per il giudizio abbreviato

1. L`udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell`art. 420 .

2. Il giudice sente la persona offesa e l`imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell`art. 554 comma 4 .

3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell`art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall`art. 443.

 

562 Trasformazione del rito

1. Nel corso dell`udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l`udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall`art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell`udienza.

 

563 Applicazione della pena su richiesta

1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili (444 ).

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l`imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell`udienza (l602 att.). Del luogo, del giorno e dell`ora dell`udienza è notificato avviso all`imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l`applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell`art. 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.

 

564 Tentativo di conciliazione

1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.

 

565 Procedimento per decreto

1. Si osservano le disposizioni del titolo V del liobro VI.

2. Con l`atto di opposizione l`imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

 

566 Convalida dell`arresto e giudizio direttissimo

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l`arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna l`arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell`arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero (162, 163 att.). In tal caso citano anche oralmente la persona offesa (90) e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3.

2. Quando il giudice del dibattimento non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l`arresto o che hanno avuto in consegna l`arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l`arrestato all`udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall`arresto. Non si applica la disposizione prevista dall`art. 386 comma

3. Il giudice, al quale viene presentato l`arrestato, autorizza l`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l`arrestato per la convalida dell`arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l`arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell`art. 386, lo può presentare direttamente all`udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall`arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell`art. 391, in quanto compatibili.

5. Se l`arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l`imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l`arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio (138 att.).

7. L`imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l`imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all`udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l`udienza di convalida l`imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell`art. 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell`art. 452 comma

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del Titolo II del presente Libro .

 

567 Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dal dai titoliII e III del libroVII.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l`esame a norma dell`art. 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall`art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull`accordo delle parti, l`esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità (544).

6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

 

LIBRO IX

IMPUGNAZIONI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Artt.568-592

 

568 Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze (111 Cost ), salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell`art. 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

5. L`impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l`ha proposta. Se l`impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

 

569 Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare (593 s.) la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per Cassazione (606 sg.).

2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell`art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l`appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l`atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall`art. 606 comma 1 lett. d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (604), la Corte di Cassazione, quando pronuncia l`annullamento con rinvio (623) della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l`appello.

 

570 Impugnazione del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l`impugnazione o l`acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L`impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

3. n rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell`atto di appello (594) può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di Appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la Corte di Appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

 

571 Impugnazione dell`imputato

1. L`imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento (disp. di att. 122, 37).

2. Il tutore per l`imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l`imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l`impugnazione che spetta all`imputato.

3.Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell`imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.*

4. L`imputato, nei modi previsti per la rinuncia (589), può togliere effetto all`impugnazione proposta dal suo difensore (99) Per l`efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

 *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

572 Richiesta della parte civile o della persona offesa

1. La parte civile (74 sg.), la persona offesa, anche se non costituita parte civile (90), e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli art. 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

 

573 Impugnazione per i soli interessi civili

1. L`impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L`impugnazione per i soli interessi civili non sospende (588) l`esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

 

574 Impugnazione dell`imputato per gli interessi civili

1. L`imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno (538-541) e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali (535).

2. L`imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (541-2, 542).

3. L`impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L`impugnazione dell`imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

 

575 Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile (83 s.) può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell`imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali (538-541). L`impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all`imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) nel caso in cui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (541-2, 542).

 

576 Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile (76 s.) può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l`azione civile (538-541) e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell`art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell`art. 542.

577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

1. La persona offesa costituita parte civile (76 s.) può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (594, 595 c.p.).

578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

1. Quando nei confronti dell`imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull`impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

579 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna (533), di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425) è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza (199 s. c.p.), se l`impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

2. L`impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell`art. 680 comma 2.

3. L`impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca (240 c.p.) è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

580 Conversione del ricorso in appello

1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell`appello.

581 Forma dell`impugnazione

1. L`impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l`impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l`indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

 

582 Presentazione dell`impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti (123), l`atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (164 att.). n pubblico ufficiale addetto vi appone l`indicazione del giorno in cui riceve `atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l`atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace* del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a un agente consolare all`estero. In tali casi, l`atto viene immediatamente trasmesso ana cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

 *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

583 Spedizione dell`atto di impugnazione

1. Le parti e i difensori possono proporre l`impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata ana cancelleria indicata nell`art. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l`atto di impugnazione e appone su quest`ultimo l`indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L`impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell`atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

 

584 Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l`atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice (disp. di att 166.) ed è notificato alle parti private senza ritardo.

 

585 Termini per l`impugnazione

l. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall`art. 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall`art. 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall`art. 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell`avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128);

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio (475, 488), anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall`art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell`avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell`avviso di deposito con l`estratto del provvedimento, per l`imputato contumace (487) e per il procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte di Appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l`imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell`udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi (167 att.) nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L`inammissibilità dell`impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173).

 

586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge (71-3, 479-2), l`impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l`impugnazione contro la sentenza. L`impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l`ordinanza.

2. L`impugnazione dell`ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l`impugnazione immediata, indipendentemente dall`impugnazione contro la sentenza.

 

587 Estensione dell`impugnazione

1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato (c.p 110.), l`impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (17), l`impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. L`impugnazione proposta dall`imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L`impugnazione proposta dal responsabile civile (83 s.) o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) giova all`imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

 

588 Sospensione della esecuzione

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all`esito del giudizio di impugnazione, l`esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso (310-3) effetto sospensivo.

589 Rinuncia all`impugnazione

l. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all`apertura del dibattimento (492). Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell`inizio della discussione (523) dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l`impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

2. Le parti private possono rinunciare all`impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale (122).

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l`impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell`inizio della discussione.

4. Quando l`impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio (428, 599, 611), la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell`udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l`impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell`impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

 

590 Trasmissione di atti in seguito all`impugnazione

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l`atto di impugnazione e gli atti del procedimento (disp. di att 165.; 15 ).

 

591 Inammissibilità dell`impugnazione

1. L`impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all`impugnazione.

2. Il giudice dell`impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l`inammissibilità e dispone l`esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L`ordinanza è notificata a chi ha proposto l`impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione (606). Se l`impugnazione è stata proposta personalmente dall`imputato, l`ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L`inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

 

592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l`impugnazione, la parte privata che l`ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell`art. 587 sono condannati alle spese in solido con l`imputato che ha proposto l`impugnazione.

3. L`imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

 

TITOLO II

APPELLO

Artt.593-605

 

593 Casi di appello

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il pubblico ministero e l`imputato possono appellare contro le sentenze di condanna (533 s.) o di proscioglimento (529-531).

2. L`imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell`ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere (425, 428) relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.

 

594 Appello del pubblico ministero (abrogato D.Lgs.19.2.1998n.51)

 

595 Appello incidentale

1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall`art. 584.

2. L`appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli artt. 581, 582, 583 e 584.

3. L`appello incidentale del pubblico ministero (166 att.) produce gli effetti previsti dall`art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall`art. 587.

4. L`appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità (591) dell`appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.

 

596 Giudice competente

1. Sull`appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, decide la Corte di Appello.

2. Sull`appello proposto contro le sentenze della Corte di Assise decide la Corte di Assise di Appello.

3. Salvo quanto previsto dall`art. 428 sull`appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari , decidono, rispettivamente, la Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della Corte di Assise.

 

597 Cognizione del giudice di appello

1. L`appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l`appello riguarda una sentenza di condanna (533), il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici (168, 1753 c.p.), applicare, quando occorre, misure di sicurezza (199 s. c.p.) e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l`appello riguarda una sentenza di proscioglimento (529-531), il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie (19 c.p.) e le misure di sicurezza (199 s. c.p.).

3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l`imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. In ogni caso se è accolto l`appello dell`imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione (812 c.p.), la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena (163 c.p.), la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.) e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell`art. 69 c.p.

 

598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (168 c.p.), salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

 

599 Decisioni in Camera di consiglio

1. Quando l`appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze (c.p.69) l`applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (c.p 62 bis.), di sanzioni sostitutive , della sospensione condizionale della pena (c.p 163.) o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall`art. 127.

2. L`udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell`imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell`istruzione dibattimentale , il giudice assume le prove in Camera di consiglio, a norma dell`art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. La Corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in Camera di consiglio altresi quando le parti, nelle forme previste dall`art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull`accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l`accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d`accordo .

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento . ( I commi 4 e 5 sono stati così modificati dall Legge 19.gennaio 1999 n. 14)

 

600 Provvedimenti in ordine all`esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell`art. 540 comma 1 ovvero l`ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l`imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l`esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno .

 

601 Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell`imputato appellante; ordina altresì la citazione dell`imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall`art. 587 o se l`appello è proposto per i soli interessi civili.

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell`art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall`art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonché l`indicazione del giudice competente. n termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.

4. E` ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione è nullo se l`imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l`indicazione di uno dei requisiti previsti dall`art. 429 comma 1 lett. f).

 

602 Dibattimento di appello

1. Nell`udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. Se le parti richiedono concordemente l`accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell`art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall`accordo .

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell`art. 523.

ARTICOLO 3 l. 19/01/1999 n. 14

1 Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamentealla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell’articolo 585 del Codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 599 del Codice predetto con riferimento ai motivi. di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta della Camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell’articolo 619 del Codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest’ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

 

603 Rinnovazione dell`istruzione dibattimentale

1. Quando una parte, nell`atto di appello o nei motivi presentati a norma dell`art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l`assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall`art; 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell`istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria .

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale quando l`imputato, contumace in primo grado (487), ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l`atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell`istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

 

604 Questioni di nullità

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall`art. 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell`art. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell`art. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate (183, 184), il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli (185) o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l`atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l`azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione (162, 162 bis c.p.), il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

 

605 Sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appello sull`azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l`esecuzione (665) e non è stato proposto ricorso per cassazione.

 

TITOLO III

RICORSO PER CASSAZIONE

Artt.Artt. 606-628

 

CAPO I Disposizioni generali

 

606 Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell`applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (177 sg.), di inutilizzabilità (191), di inammissibilità o di decadenza (173);

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell`art. 495 comma 2;

e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593).

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

 

607 Ricorso dell`imputato

1. L`imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593).

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (535, 592).

 

608 Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) pronunciata in grado di appello (605) o inappellabile (593).

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall`art. 569 e da altre disposizioni di legge.

 

609 Cognizione della Corte di Cassazione

1. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

 

CAPO II Procedimento

 

610 Atti preliminari

1. Il presidente della Corte di Cassazione provvede all`assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (legge sull'ord. giud 7 ter.).

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite (disp. di att 170.) quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall`art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi ana speditezza della decisione.

4. La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell`udienza (disp. di att 169), la Cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio. In quest`ultimo caso, l`avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.

 

611 Procedimento in Camera di consiglio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (32, 41, 48, 428), la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell`art. 442. Se non è diversamente stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall`art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell`udienza (169 att ), tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

2. Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l`inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso in udienza pubblica.

 

612 Sospensione dell`esecuzione della condanna civile

1. A richiesta dell`imputato o del responsabile civile (83 sg.), la Corte di Cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l`esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio.

 

613 Difensori

1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l`atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell`Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori (164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell`ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l`imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del Collegio provvede a norma dell`art. 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all`imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

 

614 Dibattimento

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze (470 s.) e la direzione della discussione (523-524) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di Cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

3. Nell`udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato espongono nell`ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (171 att.).

 

CAPO III Sentenza

 

615 Deliberazione e pubblicazione

1. La Corte di Cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l`importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

 

616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento (535, 592). Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

 

617 Motivazione e deposito

1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto applicabili (173 att.).

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall`estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura e l`approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità (disp. di att 174.).

 

618 Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (disp. di att.172).

 

619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento

1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l`annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (130).

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all`imputato anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

 

620 Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l`azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (20);

c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un reato concorrente;

f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un fatto nuovo;

g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona (68);

h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l`ordinanza impugnata e un`altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l`appello;

1) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

 

621 Effetti dell`annullamento senza rinvio

1. Nel caso previsto dall`art. 620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli atti siano trasmessi all`autorità competente che essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina l`esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l`esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell`art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio qualificando l`impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

 

622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l`azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell`imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l`annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

 

623 Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:

a) se è annullata un`ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l`ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (disp. di att 173.);

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall`art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un`altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini (disp. di att 175.);

d) ) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;

 

624 Annullamento parziale

1. Se l`annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata (648) nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

2. La Corte di Cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L`omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in Camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L`ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La Corte di Cassazione provvede in Camera di consiglio senza l`osservanza delle forme previste dall`art. 127 (130).

 

625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza

1. In caso di annullamento con rinvio (623), la Cancelleria della Corte di Cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senza rinvio (620) o di rettificazione (619), la Cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell`originale, della decisione della Corte .

 

626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria (disp. di coord 217, c.p.p.287-290) o una misura di sicurezza (312-313), la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti .

 

627 Giudizio di rinvio dopo annullamento

1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall`art. 25.

2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale (603) per l`assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (disp. di att.173).

4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l`annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell`annullamento sia esclusivamente personale. L`imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

 

628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte dl Cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell`art. 627 comma 3.

 

TITOLO IV

REVISIONE

Artt.629-647

 

629 Condanne soggette a revisione

1. E` ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

 

630 Casi di revisione

1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un`altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata (395 s. c.p.c.), che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall`art. 3 ovvero una delle questioni previste dall`art. 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell`art. 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

 

631 Limiti della revisione

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d`inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531.

 

632 Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere la revisione:

a) il condannato o un suo prossimo congiunto (c.p 307) ovvero la persona che ha sul condannato l`autorità tutoria e se il condannato è morto, l`erede o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

 

633 Forma della richiesta

1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.

Comma così spstitito dall'art 1legge 23 novembre 1998 n. 405

2. Nei casi previsti dall`art. 630 comma 1 lett. a) e b), ana richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall`art. 630 comma 1 lett. d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

 

634 Declaratoria d`inammissibilità

1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l`osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di Appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l`inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.

2. L`ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione (606).

In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 ( Periodo così spstitito dall'art 1 legge 23 novembre 1998 n. 405)

 

 

635 Sospensione dell`esecuzione

1. La Corte di Appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell`esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca l`ordinanza e dispone che riprenda l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. Contro l`ordinanza che decide sulla sospensione dell`esecuzione, sull`applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il condannato.

 

636 Giudizio di revisione

1. Il presidente della Corte di Appello emette il decreto di citazione a norma dell`art. 601.

2. Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del Libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

 

637 Sentenza

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo (529-531).

3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l`ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione dispone che riprenda l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

 

638 Revisione a favore del condannato defunto

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

 

639 Provvedimenti in accoglimento della richiesta

1. La Corte di Appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall`art. 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell`art. 240 comma 2 n. 2 c.p.

 

640 Impugnabilità della sentenza

1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione (606).

 

641 Effetti dell`inammissibilità o del rigetto

1. L`ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

 

642 Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta

1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell`interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell`ultima residenza del condannato. L`ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

2. Su richiesta dell`interessato, il presidente della Corte di Appello dispone con ordinanza che l`estratto della sentenza sia pubblicato (694) a cura della Cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

 

643 Riparazione dell`errore giudiziario

1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all`errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell`eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizioni dell`avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L`avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.

3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell`art. 657 comma 2.

 

644 Riparazione in caso di morte

1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall`errore a ciascuna persona.

3. Il diritto ana riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall`art. 463 c.c.

 

645 Domanda di riparazione

1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (637, 648) ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (122), nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell`art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell`art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l`indicazione degli altri aventi diritto.

 

646 Procedimento e decisione

1. Sulla domanda di riparazione la Corte di Appello decide in Camera di consiglio osservando le forme previste dall`art. 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l`udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l`avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L`ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606).

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall`art. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all`interessato una provvisionale a titolo di alimenti.

 

647 Risarcimento del danno e riparazione

1. Nel caso previsto dall`art. 630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

 

LIBRO X

ESECUZIONE

 

TITOLO I

GIUDICATO

Artt.648-654

 

648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (629).

2. Se l`impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello per impugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione (606), la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l`ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna (460) è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile.

 

649 Divieto di un secondo giudizio

1. L`imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.

 

650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili (648).

2. Le sentenze di non luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (428).

 

651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile (648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all`accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all`affermazione che l`imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell`art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

 

652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all`accertamento che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell`adempimento di un dovere o nell`esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno  Comma così modificatp dalla legge 27.02.2001 n. 97

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell`art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

 

653 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata un seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all`accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l`imputato non lo ha commesso.

1bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Comma agg. dalla legge 2703.2001 n. 97

654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

1. Nei confronti dell`imputato, della parte civile (76) e del responsabile civile (83 s.s.) che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall`accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

 

TITOLO II

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Artt.655-664

 

655 Funzioni del pubblico ministero

1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 cura di ufficio l`esecuzione dei provvedimenti (28 reg.).

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

4. Se per l`esecuzione di un provvedimento è necessaria l`autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all`autorità competente; l`esecuzione è sospesa fino a quando l`autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell`autorizzazione è sorta nel corso dell`esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente Titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall`interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell`art. 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell`esecuzione.

 

Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). 

Articolo così mod. dal dl 341/2000 conv. in l. 19.01.2001 n. 4

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di Grazia e Giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

 

657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso (285-3). Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva (312, 313), se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

 

658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (c.p 199 sg..), diversa dalla confisca (c.p 240.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall`art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l`applicazione provvisoria a norma dell`art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell`art. 659 comma 2.

 

659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministero che cura l`esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall`art. 656 comma 4 (disp. di att 189.). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (. c.p 199 sg.) diverse dalla confisca (c.p 240.) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all`autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell`interessato.

 

660 Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att.).181

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell`effettiva insolvibilità del condannato (disp. di att 182.) e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell`art. 133 ter c.p., se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l`esecuzione è stata differita.

4. Con l`ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l`ordinanza di conversione ne sospende l`esecuzione.

 

661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l`esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (677) che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell`art. 660.

 

662 Esecuzione delle pene accessorie

1. Per l`esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l`estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290.

 

663 Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (c.p 80.).

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

 

664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell`interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (691 s.).

4. Per l`esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza esecutiva all`autorità amministrativa competente.

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

 

CAPO I Giudice dell`esecuzione

Artt.665-684

 

665 Giudice competente

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell`esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello (593), se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione (606) e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell`art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l`annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio

 

666 Procedimento di esecuzione

1. Il giudice dell`esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell`interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all`interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione (606).

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del Collegio, designato il difensore di ufficio all`interessato che ne sia privo, fissa la data dell`udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L`avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell`udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L`udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L`interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell`udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza.

Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione (606). Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni (568 sg.) e quelle sul procedimento in Camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione (611).

7. Il ricorso non sospende l`esecuzione dell`ordinanza, a meno che il giudice che l`ha emessa disponga diversamente.

8. Se l`interessato è infermo di mente, l`avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore, se l`interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell`interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell`art. 140 comma 2 .

 

667 Dubbio sull`identità fisica della persona detenuta

l. Se vi è ragione di dubitare dell`identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell`esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria .

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l`esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l`identità rimane incerta, ordina la sospensione dell`esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l`arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente (665), al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell`esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all`interessato. Contro l`ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l`interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell`art. 666. L`opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell`ordinanza .

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l`ordinanza è comunicata all`autorità giudiziaria procedente.

 

668 Persona condannata per errore di nome

l. Se una persona è stata condannata in luogo di un`altra per errore di nome, il giudice dell`esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall`art. 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell`art. 630 comma 1 lett. c). In ogni caso l`esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.

 

669 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l`esecuzione de)la sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre (disp. di att 193.).

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l`interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l`interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell`esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l`arresto o l`ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest`ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l`esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali (460) o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale (c.p 811.) con altri fatti o quale episodio di un reato continuato (c.p 81 2.), premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di non luogo a procedere (425) o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l`interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l`esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.

8. Salvo quanto previsto dagli art. 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l`esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest`ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale il giudice ordina l`esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

 

670 Questioni sul titolo esecutivo

1. Quando il giudice dell`esecuzione (665) accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l`osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato (159), lo dichiara con ordinanza e sospende l`esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell`interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l`impugnazione (585).

2. Quando è proposta impugnazione od opposizione (461), il giudice dell`esecuzione dopo aver provveduto sulla richiesta dell`interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell`esecuzione non pregiudica quella del giudice dell`impugnazione o dell`opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l`esecuzione che non sia già stata sospesa.

3. Se l`interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell`art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta a, giudice dell`impugnazione, il giudice dell`esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta a, giudice dell`impugnazione. Si applicano le disposizioni dell`art. 175 commi 7 e 8.

 

671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o i, pubblico ministero possono chiedere a, giudice dell`esecuzione l`applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato (c.p 81.), sempre che la stessa non sia stata esclusa da, giudice della cognizione (disp. di att 186-188.).

2. Il giudice dell`esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

3. Il giudice dell`esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena (c.p 163.) e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175.), quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

 

672 Applicazione dell`amnistia e dell`indulto

1. Per l`applicazione dell`amnistia (c.p 151.) o dell`indulto (c.p 174.) il giudice dell`esecuzione procede a norma dell`art. 667 comma 4 .

2. Quando, in conseguenza dell`applicazione dell`amnistia o dell`indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell`art. 210 c.p., il giudice dell`esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza (677).3. Il pubblico ministero che cura l`esecuzione della sentenza di condanna (655) può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative , prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l`amnistia o l`indulto.

4. L`amnistia e l`indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l`esecuzione della pena.

5. L`amnistia e l`indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l`esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L`amnistia e l`indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l`adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

 

673 Revoca della sentenza per abolizione del reato

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell`esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (disp. di att 193.).

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (425) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

 

674 Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensione condizionale della pena (c.p 168), della grazia o dell`amnistia o dell`indulto condizionati (151,174 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175) è disposta dal giudice dell`esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

 

675 Falsità di documenti

1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell`art. 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo Capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell`esecuzione che la dichiari.

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell`esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell`ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse (116, 258).

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

4. Per l`osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

 

676 Altre competenze

1. Il giudice dell`esecuzione è competente a decidere in ordine all`estinzione del reato dopo la condanna, all`estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale (c.p 176.) o all`affidamento in prova al servizio sociale (disp di coord 236.), in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell`esecuzione procede a norma dell`art. 667 comma 4 .

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell`art. 263 comma 3.

3. Quando accerta l`estinzione del reato o della pena, il giudice dell`esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

 

CAPO II Magistratura di sorveglianza

 

677 Competenza per territorio

1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull`istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l`interessato all`atto della richiesta, della proposta o dell`inizio di ufficio del procedimento.

2. Quando l`interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l`interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere (425), e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile (648) per ultima.

 

678 Procedimento di sorveglianza

1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall`art. 148 c.p., alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero dell`interessato, del difensore o di ufficio a norma dell`art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell`art. 667.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte di Appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell`ufficio di sorveglianza.

 

679 Misure di sicurezza

1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell`art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l`interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (c.p 102-105). Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell`interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere (c.p 108).

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l`interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall`art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o proscioglimento o di non luogo a procedere (425) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l`appello non ha effetto sospensivo (588), salvo che il tribunale disponga altrimenti.

 

681 Provvedimenti relativi alla grazia

1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto (c.p 307) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell`art. 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti (disp. di att 192.).

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell`art. 672 comma 5.

 

682 Liberazione condizionale

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale (c.p 176).

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

 

683 Riabilitazione

1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell`interessato, decide sulla riabilitazione (c.p 178, 179), anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca (180 c.p.), qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato (disp. di att 193 ).

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall`art. 179 c p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

 

684 Rinvio dell`esecuzione

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell`esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 c.p., salvo quello previsto dall`art. 147 comma 1 n. 1 c.p., nel quale provvede il Ministro di Grazia e Giustizia . Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell`esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti .

 

TITOLO IV

.CASELLARIO GIUDIZIALE

Artt.685-690

 

685 Uffici del casellario giudiziale

1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l`ufficio del casellario raccoglie e conserva l`estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l`iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all`estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell`ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.

 

686 Iscrizioni nel casellario giudiziale

1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge , si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l`oblazione ai sensi dell`art. 162 c.p., sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell`esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l`applicazione dell`amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;

3 ) i provvedimenti che riguardano l`applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l`imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato (196 att.; 234 coord.);

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l`interdizione o l`inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

2) le sentenze con le quali l`imprenditore è stato dichiarato fallito;

3 ) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito ;

4) i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all`espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l`applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (194 att.).

2. Quando sono state riconosciute dall`autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell`eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (c.p 178-181).

 

687 Eliminazione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell`accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell`art. 673;

b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l`impugnazione;

c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell`ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.

3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati nell`art. 686 comma 1 lett. b) nn. 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell`art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato .

 

688 Certificati del casellario giudiziale

1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l`imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell`art. 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

 

689 Certificati richiesti dall`interessato

1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda (disp. di att 195).

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione (disp. di att 197):

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell`art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell`art. 167 comma 1 c.p.;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall`art. 556 c.p.;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l`amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall`art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato nonché dei decreti penali*

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere , quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell`art. 686 comma 1 lett. b) n. 1), quando l`interdizione o la inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lett. a) nn. l) 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell`art. 686 comma 1 lett. b) e c);

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell`art. 686 comma 1 lett. b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l`eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l`avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell`art. 686 comma 3 .

come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

 

690 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica, con le forme stabilite dall`art. 666 il tribunale del luogo dove ha sede l`ufficio del casellario giudiziale.

 

 

TITOLO V

SPESE

Artt.691-695

 

691 Anticipazione delle spese

1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti .

2. Al recupero de ne spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l`obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att 181, 199, 200).

 

692 Spese della custodia cautelare

1. Quando l`imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia (9 reg.).

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

3. All`esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l`esecuzione della condanna (c.p 145).

 

693 Provvedimenti in caso d`insolvibilità

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato comunica, per le necessarie informazioni, le generalità dell`obbligato dichiarato insolvibile all`ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l`ammontare del credito.

2. L`ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero del credito.

 

694 Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall`autorità competente per l`esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l`inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l`importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l`editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a L. 3 milioni.

 

695 Questioni sulle spese processuali

1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente Titolo decide il giudice dell`esecuzione, che procede con le forme indicate nell`art. 666.

 

LIBRO XI

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA` STRANIERE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale

1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l`esecuzione all`estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.

 

TITOLO II

ESTRADIZIONE

 

CAPO I Estradizione per l`estero

 

SEZIONE I Procedimento

Artt. 697-722

 

697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

1. La consegna a uno stato estero di una persona per l`esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di Grazia e Giustizia ne stabilisce l`ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.

 

698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona

1. Non può essere concessa l`estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l`imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2. Se per il fatto per il quale è domandata l`estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l`estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall`autorità giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e Giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

 

699 Principio di specialità

1. La concessione dell`estradizione, l`estensione dell`estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa l`estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l`estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell`estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

4. Il ministro verifica l`osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

 

700 Documenti a sostegno della domanda

1. L`estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa (201 att.).

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l`estradizione, con l`indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l`indicazione se per il fatto per cui è domandata l`estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;

c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l`identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l`estradizione.

 

701 Garanzia giurisdizionale

1. L`estradizione di un imputato o di un condannato all`estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di Appello.

2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di Appello quando l`imputato o il condannato all`estero acconsente all`estradizione richiesta (disp. di att 202.). L`eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.

3. La decisione favorevole della Corte di Appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l`estradizione.

4. La competenza a decidere appartiene, nell`ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto l`imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di Grazia e Giustizia ovvero alla Corte di Appello che ha ordinato l`arresto provvisorio previsto dall`art. 715 o ana Corte di Appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell`arresto previsto dall`art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di Appello di Roma.

 

702 Intervento dello Stato richiedente

1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all`autorità giudiziaria italiana.

 

703 Accertamenti del procuratore generale

1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello competente a norma dell`art. 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell`art. 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell`interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l`eventuale consenso all`estradizione (701, disp. di att 202.). L`interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all`atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.

4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla Corte di Appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della Corte di Appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell`avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l`estradizione, al suo difensore e all`eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

 

704 Procedimento davanti alla Corte di Appello

1. Scaduto il termine previsto dall`art. 703 comma 5, il presidente della Corte fissa l`udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l`estradizione, al suo difensore e all`eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell`udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

2. La Corte decide con sentenza in Camera di consiglio sull`esistenza delle condizioni per l`accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l`estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.

3. Quando la decisione è favorevole all`estradizione, la Corte, se vi è richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere (285) della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253), stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.

4. Quando la decisione è contraria all`estradizione, la Corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate (262, 263).

 

705 Condizioni per la decisione

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di Appello pronuncia sentenza favorevole all`estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l`estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.

2. La Corte di Appello pronuncia comunque sentenza contraria all`estradizione:

a) se, per il reato per il quale l`estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l`estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico dello Stato;

c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell`art. 698 comma 1.

 

706 Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della Corte di Appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.

2. Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione si applicano le disposizioni dell`art. 704.

 

707 Rinnovo della domanda di estradizione

1. La sentenza contraria all`estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un`ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall`autorità giudiziaria.

 

708 Provvedimento di estradizione. Consegna

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia decide in merito all`estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all`estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l`impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione (disp. di att 203).

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l`estradizione, se detenuta, è posta in libertà.

3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell`estradizione.

4. Il Ministro di Grazia e Giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall`estradando ai fini dell`estradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.

6. Il provvedimento di concessione dell`estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l`estradando; in tal caso quest`ultimo viene posto in libertà.

 

709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all`estero

1. L`esecuzione dell`estradizione è sospesa se l`estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l`estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di Grazia e Giustizia, sentita l`autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l`esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.

2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del Capo II del Titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.

 

710 Estensione dell`estradizione concessa

1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell`estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell`estradizione.

2. La Corte di Appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla Corte di Appello se l`estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all`estensione richiesta.

 

711 Riestradizione

1. Le disposizioni dell`art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

 

712 Transito

1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest`ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il transito non può essere autorizzato:

a) se l`estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall`art. 698 comma 1 ovvero l`ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;

c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all`autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l`estradizione l`autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della Corte di Appello. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello. La Corte procede in Camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall`art. 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall`art. 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di Appello di Roma.

4. L`autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della Sezione II del presente Capo.

 

713 Misure di sicurezza applicate all`estradato

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

 

SEZIONE II Misure cautelari

 

714 Misure coercitive e sequestro

1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l`estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive (281-286). Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253) per il quale è domandata l`estradizione.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro III. Nell`applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell`esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l`estradizione non si sottragga all eventuale consegna.

3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all`estradizione.

4. Le misure coercitive sono revocate se dall`inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all`estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all`autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità .

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.

 

715 Applicazione provvisoria di misure cautelari

1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustizia, la Corte di Appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta se:

a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l`esatta identificazione della persona;

c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell`ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla Corte di Appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di Appello di Roma.

4. La Corte di Appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).

5. Il Ministro di Grazia e Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell`applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell`eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a quello di Grazia e Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall`art. 700.

 

716 Arresto da parte della polizia giudiziaria

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all`arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall`art. 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).

2. L`autorità che ha proceduto all`arresto ne informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l`arrestato a disposizione del presidente della Corte di Appello nel cui distretto l`arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell`arrestato, il presidente della Corte di Appello, entro novantasei ore dall`arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l`applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia.

4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell`art. 715 commi 5 e 6.

 

717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della Corte di Appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall`art. 716, provvede all`identificazione della persona e ne raccoglie l`eventuale consenso all`estradizione facendone menzione nel verbale (disp. di att 202.).

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di Appello invita l`interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.

 

718 Revoca e sostituzione delle misure

1. La revoca e la sostituzione delle misure (299) previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio (127) dalla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, dalla Corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.

 

719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di Appello o dalla Corte di Appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la Corte di Appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

CAPO II Estradizione dall`estero

 

720 Domanda di estradizione

l. Il Ministro di Grazia e Giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l`estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L`estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di Grazia e Giustizia.

3. Il Ministro di Grazia e Giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all`autorità giudiziaria richiedente.

4. Il Ministro di Grazia e Giustizia è competente a decidere in ordine all`accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l`estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. L`autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

5. Il Ministro di Grazia e Giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all`estero dell`imputato o del condannato e domandarne l`arresto provvisorio.

 

721 Principio di specialità

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l`espresso consenso dello Stato estero o che l`estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

 

722 Custodia cautelare all`estero

1. La custodia cautelare all`estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall`art. 303 comma 4, fermo quanto previsto dall`art. 304 comma 4.

 

TITOLO III

ROGATORIE INTERNAZIONALI

Artt.723-729

 

CAPO I Rogatorie dall`estero

 

723 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un`autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il ministro non dà corso ana rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull`esito del processo e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all`autorità giudiziaria straniera, il Ministro di Grazia e Giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all`immunità della persona citata.

4. Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

 

724 Procedimento in sede giurisdizionale

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 726, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell`autorità straniera senza previa decisione favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia e Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello.

3. Il presidente della Corte fissa la data dell`udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La Corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L`esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell`ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l`autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull`esito del processo e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5 bis. L`esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato .

 

725 Esecuzione delle rogatorie

1. Nell`ordinare l`esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo Codice, salva l`osservanza delle forme espressamente richieste dall`autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell`ordinamento giuridico dello Stato.

726 Citazione di testimoni a richiesta dell`autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell`art. 167.

 

CAPO II Rogatorie all`estero

 

727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette nell`ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale provvede all`inoltro per via diplomatica.

2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro comunica all`autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l`avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2 (disp. di att 204).

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l`autorità giudiziaria può provvedere all`inoltro diretto all`agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di Grazia e Giustizia.

5. Nei casi urgenti, l`autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro di Grazia e Giustizia. Resta salva l`applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell`agente diplomatico o consolare, all`autorità straniera.

 

728 Immunità temporanea della persona citata

1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all`autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L`immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l`imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall`autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

 

729 Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l`autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Si applica la disposizione dell`art. 191 comma 2.

 

TITOLO IV

EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

ESECUZIONE ALL`ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

 

Artt.730-746

CAPO I Effetti delle sentenze penali straniere

 

730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal Codice Penale

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all`estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello, nel distretto della quale ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini dell`iscrizione (685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l`eventuale richiesta indicata nell`art. 12 comma 2 c.p.

2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall`art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p., promuove il relativo procedimento con richiesta alla Corte di Appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

3. La richiesta alla Corte di Appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

 

731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all`estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello nel distretto della quale ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione (685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l`eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l`atto con cui questo Stato acconsente all`esecuzione.

1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell`esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall`autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna .

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall`art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.

 

732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla Corte di Appello nel distretto della quale ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini dell`iscrizione (685).

 

733 Presupposti del riconoscimento

1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico dello Stato;

c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l`imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all`autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull`esito del processo;

e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

1 bis. Salvo quanto previsto nell`art. 735 bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell`esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo a legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato .

 

734 Deliberazione della Corte di Appello

1. La Corte di Appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall`art. 127, con sentenza nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte di Appello e dell`interessato.

 

735 Determinazione della pena ed ordine di confisca

1. La Corte di Appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell`esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non e stabilita nella sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli art. 133, 133 bis e 133 ter c.p.

3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l`esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma dei Codice Penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

5. Per determinare la pena pecuniaria l`ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

6. Quando la Corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell`esecuzione di una confisca (c.p 240), questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

 

735 bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull`esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall`art. 735, comma 2.

 

736 Misure coercitive

1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell`esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva (281-286) nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

2 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell`art. 273.

3. Il presidente della Corte di Appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell`art. 717 comma 2.

4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall`inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la Corte di Appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in Camera di consiglio (127) dalla Corte di Appello.

6. Copia dei provvedimenti emessi dalla Corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

737 Sequestro

1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell`esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca (c.p 240).

2. Se la Corte non accoglie la richiesta contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale. Contro l`ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell`interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l`esecuzione del sequestro preventivo .

 

737 bis Indagini e sequestro a fini di confisca

1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un`autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

2. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la Corte d`Appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla Corte l`Appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall`art. 724.

3. L`esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell`ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

4. Per l`esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell`art. 725.

5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell`art. 737, commi 2 e 3.

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la Corte d`Appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l`esecuzione della confisca. n termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni, sulla richiesta decide la Corte d`Appello che ha ordinato il sequestro.

 

738 Esecuzione conseguente al riconoscimento

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell`esecuzione della sentenza straniera le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell`esecuzione.

2. All`esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale Corte è equiparata, a ogni effetto al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

 

739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell`esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell`esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (649).

 

740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

1. La somma ricavata dall`esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest`ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest`ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

 

741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

1. A domanda dell`interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall`art. 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla Corte di Appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli artt. 733 e 734.

 

CAPO II Esecuzione all`estero dl sentenze penali italiane

 

742 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e presupposti dell`esecuzione all`estero

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall`art. 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia domanda l`esecuzione all`estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

2. L`esecuzione all`estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l`esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3. L`esecuzione all`estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l`estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

 

743 Deliberazione della Corte di Appello

1. La domanda di esecuzione all`estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla Corte di appello.

2. La Corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall`art. 127.

3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all`autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all`estero, il consenso può essere prestato davanti all`autorità consolare italiana ovvero davanti all`autorità giudiziaria dello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte di Appello e dell`interessato.

 

744 Limiti dell`esecuzione della condanna all`estero

1. In nessun caso il Ministro di Grazia e Giustizia può domandare l`esecuzione all`estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

 

745 Richiesta di misure cautelari all`estero

1. Se è domandata l`esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all`estero, il Ministro di Grazia e Giustizia ne richiede la custodia cautelare (284-286).

2. Nel domandare l`esecuzione di una confisca (240 c.p.), il Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2 bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l`identificazione e la ricerca di beni che si trovano all`estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro .

 

746 Effetti sull`esecuzione nello Stato

1. L`esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l`esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.