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CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO QUARTO
PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO
I GIUDIZIO ABBREVIATO
Artt.438-443
Vedi
art223 d.lgs.19.2.1998.n.51
438
Presupposti del giudizio abbreviato*
1.
L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare
allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all’articolo 441, comma 5.
2.
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, Fino a
che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3.
La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo
583, comma 3.
4.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone
il giudizio abbreviato.
5.
L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli
atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta
ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il
giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta
risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità
di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti
già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere
l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo
423.
6.
In caso di rigetto ai sensi del comma5, la richiesta può essere
riproposta fino al termine previsto dal comma 2 ".
*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
441
Svolgimento del giudizio abbreviato*
1.
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui
agli articoli 422 e 423.
2.
La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito
abbreviato.
3.
Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice
dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno
richiesta tutti gli imputati.
4.
Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione
di cui all’articolo 75, comma 3.
5.
Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti
assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.
Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.
6.
All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo
438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi
2, 3 e 4 ".
*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
442
Decisione*
1-bis.
Ai finì della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti
nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di
cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza ";
443
Limiti all`appello*
l. L’imputato
e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze
di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula
a)
le sentenze di proscioglimento (529 s.), quando l`appello tende a ottenere
una diversa formula;
b)
le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive .
3.
Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna
(533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4.
Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall`art. 599 .
* come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
TITOLO
II
APPLICAZIONE
DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Artt.444-448
Vedi
art 224 d.lgs.19.2.1998.n.51
Art
444
1.L`imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l`applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2.
Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta
e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta
delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda: l’imputato è tuttavia condannato al pagamento
~delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell’articolo 75, comma 3 ".
3.
La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l`efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso
il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere
concessa, rigetta la richiesta.
Giurisprudenza
"Impugnazioni
(cod. proc. pen. 1988) - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza - In
genere - Provvedimento dibattimentale di esclusione della parte civile
-Inoppugnabilità - Provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta
di esclusione della parte civile - Impugnabilità - Forma - Fattispecie".
Mentre
l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile é sempre e
definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto
della richiesta di esclusione é impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente
all'impugnazione della sentenza.
(Fattispecie
in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale
la S.C. ha ritenuto che la possibilità di impugnazione dell'imputato sia
limitata al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali
in favore della parte civile).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 12 del 13.7.1999
445
Effetti dell`applicazione della pena su richiesta
1.
La sentenza prevista dall`art. 444 comma 2, non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento (539) né l`applicazione di pene
accessorie (c.p 19.) e di misure di sicurezza (c.p 215 sg..), fatta eccezione
della confisca nei casi previsti dall`art. 240 comma 2 c.p. Salvo quanto
previsto dall'art 653. anche quando è pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento (524), la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (6892), la sentenza
è equiparata a una pronuncia di condanna.
2.
Il reato è estinto (136, 137 att.) se nel termine di cinque anni, quando
la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza
concerne una contravvenzione, l`imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l`applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione
di una successiva sospensione condizionale della pena.
CIRCOLARE
del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998 n. 4.
LEGGE
N. 16/92. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI. CAUSA ESTINTIVA
EX ART. 445 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
(
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998, n. 286 )
Ai
prefetti della Repubblica
e,
p. c.:
Al
presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
Al
commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al
commissario del Governo per la provincia di Trento
Ai
commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al
commissario del Governo nella regione siciliana
Al
rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al
commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Sono
pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione
del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione
all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990 come modificata
dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilità di chi abbia
riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico
servizio.
In
particolare é stato chiesto di conoscere quali siano le modalità operative
della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale,
e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità. Dopo
aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che
sugli effetti della sentenza di "patteggiamento" l'art. 445, comma 1,
del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse
disposizioni di legge, la sentenza é equiparata ad una pronuncia di condanna.
Sembra
quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione
della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della
sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilità.
In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria
occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine
di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice
di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), é
più ampio di quello previsto dalla riabilitazione.
Siccome
per la sentenza di patteggiamento é previsto ex lege un effetto estintivo
- connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio
di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa
di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi
di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la
causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno
al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute
medio tempore pronunce ostative.
In
tal senso si é pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il
venir meno dell'incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso
di applicazione della pena su richiesta, é sufficiente il verificarsi
della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 del codice di
procedura penale. Il mero decorso del tempo determina quindi ipso jure
la cessazione dell'efficacia impeditiva dell'eleggibilità conseguente
alla sentenza di patteggiamento.
Si
deve altresì osservare che per quanto concerne le modalità operative in
ordine alla causa estintiva in argomento non é necessaria una pronuncia
giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge.
Peraltro,
l'effetto estintivo previsto ex lege é subordinato alla condizione che
il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della
stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, circostanza questa che puo' essere accertata tramite
l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma
dell'art. 688 del codice di procedura penale, del relativo certificato
penale.
446
Richiesta di applicazione della pena e consenso
"
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo
444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli
421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato
il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine
e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma I ";*
2.
La richiesta e il consenso nell`udienza sono formulati oralmente; negli
altri casi sono formulati con atto scritto.
3.
La volontà dell`imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale(122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall`art.
583 comma 3.
4.
Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal
comma 1, anche se in precedenza era stato negato*
5.
Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta
o del consenso, dispone la comparizione dell`imputato.
6.
n pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
* come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
447
Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1.
Nel corso delle indagini preliminari (326 s.), il giudice, se è presentata
una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell`altra
parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l`udienza per la decisione,
assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione
all`altra parte. Almeno tre giorni prima dell`udienza il fascicolo del
pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2.
Nell`udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3.
Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto
un termine all`altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone
che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente.
Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica
della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
448
Procedimenti del giudice
1.
Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare,
nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono
le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444,
comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte
del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice
per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta
e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.
La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.
Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento
di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta "..*
2.
In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello (594);
negli altri casi la sentenza è inappellabile.
- Quando
la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide
sull`azione civile a norma dell`art. 578.
*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
TITOLO
III
GIUDIZIO
DIRETTISSIMO
Artt449-452
449
Casi e modi del giudizio direttissimo
1.
Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380-383),
il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l`imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per
la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall`arresto.
Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell`art. 391, un
quanto compatibili ( disp. di att.233 )
2.
Se l`arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l`imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3.
Se l`arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4.
Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo
quando l`arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l`imputato
è presentato all`udienza non oltre il quindicesimo giorno dall`arresto.
5.
Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo
nei confronti della persona che nel corso dell`interrogatorio (65, 294,
374, 388) ha reso confessione . L`imputato libero è citato a comparire
a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel
registro delle notizie di reato (335). L`imputato in stato di custodia
cautelare (284-286) per il fatto per cui si procede è presentato all`udienza
entro il medesimo termine.
6.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso
(12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati
e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente
le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso
il rito ordinario.
450
Instaurazione del giudizio direttissimo
1.
Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero
fa condurre direttamente all`udienza l`imputato arrestato in flagranza
(380-383) o in stato di custodia cautelare (284-286).
2.
Se l`imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all`udienza
per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere
inferiore a tre giorni.
3.
La citazione contiene i requisiti previsti dall`art. 429 comma 1 lett.
a), b), c), f), con l`indicazione del giudice competente per il giudizio
nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione
dell`art. 429 comma 2.
4.
Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall`art. 431, formato dal
pubblico ministero (138 att.), è trasmesso alla cancelleria del giudice
competente per il giudizio.
5.
Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero
l`avviso della data fissata per il giudizio.
6.
Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle
indagini espletate (433).
451
Svolgimento del giudizio direttissimo
1.
Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli
art. 470 e ss.
2.
La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria (57).
3.
Il pubblico ministero, l`imputato e la parte civile possono presentare
nel dibattimento testimoni senza citazione.
4.
Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall`art. 450 comma 2,
contesta l`imputazione all`imputato presente.
5.
Il presidente avvisa l`imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.
6.
L`imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a dieci giorni.
Quando
l`imputato si avvale di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all`udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
452
Trasformazione del rito
1.
Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall`art.
449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
2.
Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che
sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione
del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ".*
*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
TITOLO
IV
GIUDIZIO
IMMEDIATO
Artt.453-458
453
Casi e modi di giudizio immediato
1.
Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il
giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata
(65, 294, 374, 388) sui fatti dai quali emerge l`evidenza della prova
ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l`osservanza delle
forme indicate nell`art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia
omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento
e che non si tratti di persona irreperibile ( 159, 160) .
2.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso
(12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati
e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente
le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso
il rito ordinario.
3.
L`imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell`art. 419 comma
5.
454
Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1.
Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall`art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di
giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari
(328).
2.
Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato,
la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del
reato (2532) e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
455
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1.
Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il
giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
456
Decreto di giudizio immediato
1.
Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell`art. 429 commi 1 e 2
2.
Il decreto contiene anche l`avviso che l`imputato può chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444 .
3.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all`imputato
e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per
il giudizio.
4.
All`imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è notificata
la richiesta del pubblico ministero.
5.
Al difensore dell`imputato è notificato avviso della data fissata per
il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
457
Trasmissione degli atti
1.
Decorsi i termini previsti dall`art. 458 comma 1, il decreto che dispone
il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell`art.
431, al giudice competente per il giudizio.
2.
Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti
al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell`art. 433 comma
2.
458
Richiesta di giudizio abbreviato
1.
L`imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438)
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari
(328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,
entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato
2.
Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio
consenso, il giudice fissa con decreto l`udienza dandone avviso almeno
cinque giorni prima al pubblico ministero, all`imputato, al difensore
e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste
dagli art.438, commi 3 e 5.*
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall`imputato a norma dell`art. 419 comma
5.
*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
TITOLO
V
PROCEDIMENTO
PER DECRETO
Artt.459-464
459
Casi di procedimento per decreto
).
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli
perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il
querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero,
quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria,
anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare
al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui
il nome della persona alla quale il reato è attribuito èiscritto
nel registro delle notizie dl reato e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando
la misura della pena.
2.
Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita
sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3.
Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli
atti al pubblico ministero.
4.
Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5.
Il procedimento per decreto non èammesso quando risulta la necessità
di applicare una misura di sicurezza personale ".
**
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
460
Requisiti del decreto di condanna
1.
Il decreto di condanna contiene:
a)
le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgano
a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89);
b)
l`enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge
violate;
c)
la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, comprese le ragioni dell`eventuale diminuzione della pena al
di sotto del minimo edittale;
d)
il dispositivo;
e)
l`avviso (disp. di att 141-3.) che l`imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici
giorni dalla notificazione del decreto e che l`imputato può chiedere mediante
l`opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato
(438) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444;
f)
l`avvertimento all`imputato e alla persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene
esecutivo;
g)
l`avviso che l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);
h)
la data e la sottoscrizione del giudice e dell`ausiliario che lo assiste.
2.
Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura
richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione
della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca,
nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale,
o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale
della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito
a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del
codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria*
3.Copia
del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il
precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria ( comma così sostituito dalla legge 6 marzo 2001 n. 60 )
4.
Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell`imputato,
il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti
al pubblico ministero.
5.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento
delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Anche
se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo. Il reato èestinto se nel termine di cinque anni, quando
il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto
concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della •stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione
di una successiva sospensione condizionale della pena ".
- come modificato
dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
461
Opposizione
1.
Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (disp.
di att 140.), l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato,
possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria
del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero
nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace* del luogo in cui
si trova l`opponente.
2.
La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice
che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l`opponente può nominare un difensore di fiducia.
3.
Con l`atto di opposizione l`imputato può chiedere al giudice che ha emesso
il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio
abbreviato (438 sg.) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.
4.
L`opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2,
quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5.
Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile,
il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l`esecuzione.
6.
Contro l`ordinanza di inamissibilità l`opponente può proporre ricorso
per cassazione (606).
*Come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
462
Restituzione nel termine per proporre opposizione
1.
L`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89)
sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell`art.
175.
463
Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1.
L`esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone
imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che
non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all`opposizione
proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile
(648).
2.
Se l`opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si estendono anche
a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione
464
Giudizio conseguente all`opposizione
1.Se
l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto
a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto
il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone
avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato,
al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni
degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se I’opponente ha chiesto
l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa
con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere
il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati
al pubblico ministero a cura dell’opponente.* Ove il pubblico ministero
non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l`imputato
non abbia formulato nell`atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice
emette decreto di giudizio immediato .
2.
Il giudice, se è presentata domanda di oblazione (disp. di att 141) contestuale
all`opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti
a norma del comma 1.
3.
Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere
il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare
domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale
di condanna*
4.
Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave
di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5.
Con la sentenza che proscioglie l`imputato perché il fatto non sussiste,
non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di
una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna
anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto
opposizione.
- *
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
LIBRO
VII GIUDIZIO
TITOLO
I
ATTI
PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Artt.465-469
465
Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise
1.
Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto
che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati
motivi, anticipare l`udienza o differirla non più di una volta (disp.
di att 143.).
2.
Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle
parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori;
nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall`art.
429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette
giorni prima della nuova udienza.
466
Facoltà dei difensori
1.
Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà
di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate,
di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo
per il dibattimento (431, 432) e di estrarne copia.
467
Atti urgenti
1.
Nei casi previsti dall`art. 392, il presidente del tribunale o della Corte
di Assise dispone, a richiesta di parte, l`assunzione delle prove non
rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240 bis
disp di att..).
2.
Del giorno, dell`ora e del luogo stabiliti per il compimento dell`atto
è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla
persona offesa e ai difensori.
3.
I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
468
Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
1.
Le parti che intendono chiedere l`esame di testimoni (194 sg.), periti
(220 sg.) o consulenti tecnici (225, 233) nonchè delle persone indicate
dall’articolo 210, *devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria,
almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista
con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l`esame.
2.
. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta
richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o
consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo
le testimonianze vietate i dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti.
Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata
per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze
nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non
pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo
495 ".*
3.
I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche
essere presentati direttamente al dibattimento.
4.
In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può
chiedere la citazione a prova contraria di testimoni periti e consulenti
tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4
bis. La parte che intende chiedere l`acquisizione di verbali di prove
di altro procedimento penale (238) deve farne espressa richiesta unitamente
al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone
delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata
dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l`esame
a norma dell`art. 495 .
5.
Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito
nominato nell`incidente probatorio a norma dell`art. 392 comma 2.
469
Proscioglimento prima del dibattimento
- Salvo
quanto previsto dall`art. 129, comma 2, se l`azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto
e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice,
in camera di consiglio (127), sentiti il pubblico ministero e l`imputato
e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non
doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
- *
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
TITOLO
II DIBATTIMENTO
CAPO
I Disposizioni generali
Artt.470-483
470
Disciplina dell`udienza
1.
La disciplina dell`udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate
dal presidente che decide senza formalità, un sua assenza la disciplina
dell`udienza è esercitata dal pubblico ministero (21 reg.).
2.
Per l`esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente
(131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della
forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
471
Pubblicità dell`udienza
1.
L`udienza è pubblica a pena di nullità (disp. di att 147.).
2.
Non sono ammessi nell`aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli
anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione
e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di
squilibrio mentale.
3.
Se alcuna di queste persone deve intervenire all`udienza come testimone,
è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.
4.
Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione
per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti
atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell`udienza
sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico
ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
5.
Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali,
che l`ammissione nell`aula di udienza sia limitata a un determinato numero
di persone.
6.
I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e
senza formalità.
472
Casi in cui si procede a porte chiuse
1.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano
a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero,
se vi è richiesta dell`autorità competente, quando la pubblicità può comportare
la diffusione di notizie da mantenere segrete nell`interesse dello Stato
.
2.
Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda a porte
chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza
dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono
oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è assente o estraneo al
processo, il giudice provvede di ufficio.
3.
Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica
igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare
la sicurezza di testimoni o di imputati .
3-bis.
Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600- quinquies 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies
del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa
può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di
esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne.
In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla
sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione
del fatto
4.
Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.
473
Ordine di procedere a porte chiuse
1.
Nei casi previsti dall`art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone,
con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni
atti di esso si svolgano a porte chiuse. L`ordinanza è revocata con le
medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2.
Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun
motivo essere ammesse nell`aula di udienza persone diverse da quelle che
hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall`art.
472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3.
I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l`ordine
in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario
trattenere nell`aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente
necessario.
474
Assistenza dell`imputato all`udienza
1.
L`imputato assiste all`udienza libero nella persona, anche se detenuto,
salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo
di fuga o di violenza.
475
Allontanamento coattivo dell`imputato
1.
L`imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in
modo da impedire il regolare svolgimento dell`udienza, è allontanato dall`aula
con ordinanza del presidente.
2.
L`imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
3.
L`imputato allontanato può essere riammesso nell`aula di udienza, in ogni
momento, anche di ufficio. Qualora l`imputato debba essere nuovamente
allontanato il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso
dall`aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se
non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma
5.
476
Reati commessi in udienza
1.
Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede
a norma di legge, disponendo l`arresto dell`autore nei casi consentiti
(380, 381).
2.
Non è consentito l`arresto del testimone in udienza per reati concernenti
il contenuto della deposizione (207).
477
Durata e prosecuzione del dibattimento
1.
Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola
udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente
non festivo.
2.
Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta
necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni,
non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3.
Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l`ausiliario ne fa menzione
nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni
per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (475-2, 487-2,
488 502-2)
478
Questioni incidentali
1.
Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento
il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei
modi previsti dall`art. 491.
479
Questioni civili o amministrative
1.
Fermo quanto previsto dall`art. 3, qualora la decisione sull`esistenza
del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa
di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento
presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone
limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre
la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata
decisa con sentenza passata in giudicato.
2.
La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto
ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3.
Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine
di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l`ordinanza di
sospensione.
480
Verbale di udienza
1.
L`ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza
(134 s.), nel quale sono indicati:
a)
il luogo, la data, l`ora di apertura e di chiusura dell`udienza;
b.)
i nomi e i cognomi dei giudici;
c)
il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità
dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi
e i cognomi dei difensori.
2.
Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
481
Contenuto del verbale
l.
Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente
le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2.
I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo
integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante
lettura sono allegati al verbale.
482
Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1.
Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente
necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141), purché non
contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalle parti
a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2.
Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l`ausiliario dia lettura
di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza.
Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni
relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
483
Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1.
Subito dopo la conclusione dell`udienza o la chiusura del dibattimento
(524), il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l`apposizione
del visto.
2.
Salvo quanto previsto dall`art. 528, i nastri impressi con i caratteri
della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni
dalla loro formazione (138).
3.
I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
CAPO
II Atti introduttivi
Artt.484-495
484
Costituzione delle parti
1.
Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare
costituzione delle parti.
- Qualora
il difensore dell`imputato non sia presente, il presidente designa come
sostituto altro difensore a norma dell`art. 97 comma 4.
2
bis Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
420 ter, 420 quater e 420 quinques*
- *
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
485
Rinnovazione della citazione
- abrogato. *
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
486
Impedimento a comparire dell`imputato o del difensore
- Abrogato.*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
487
Contumacia dell`imputato
- Abrogato.*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
488
Assenza e allontanamento volontaria dell`imputato
- Abrogato.*
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
489
Dichiarazioni del contumace
1.
L`imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento
a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall`art.
494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono
rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo
un cui l`imputato si trova.
2.
L`imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore
(96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo
fissato per l`audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore
di ufficio (97). Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare
(284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non
superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta la richiesta.
3.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato
nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione
(655 sg.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste
dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato
si trova.
4.
Il verbale delle dichiarazioni rese dall`imputato o dal condannato è trasmesso
senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti
alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state
rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale
è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell`art.
677.
490
Accompagnamento coattivo dell`imputato assente o contumace
1.
Il giudice, a norma dell`art. 132, può disporre l`accompagnamento coattivo
dell`imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza
è necessaria per l`assunzione di una prova diversa dall`esame.
491
Questioni preliminari
1.
Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione
(21, 23), le nullità indicate nell`art. 181 commi 2 e 3, la costituzione
di parte civile (76, 80), la citazione o l`intervento del responsabile
civile (83, 85, 86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89) e l`intervento degli enti e delle associazioni previsti dall`art.
91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima
volta l`accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti
il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la
separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle
sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3.
Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un
difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta
nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni.
Non sono ammesse repliche.
4.
Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al
fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (disp. di att 148.).
5.
Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
492
Dichiarazione di apertura del dibattimento
1.
Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il presidente dichiara
aperto il dibattimento.
2.
L`ausiliario che assiste il giudice (126) dà lettura dell`imputazione.
493
Esposizione introduttiva e richieste di prova
1.
Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato
nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione
delle prove.
2.
È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista
dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle
potute indicare tempestivamente.
3.
Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento
di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione
relativa all’attività di investigazione difensiva.
4.
Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e
ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le
indagini preliminari *.
- * come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
494
Dichiarazioni spontanee dell`imputato
1.
Esaurita l`esposizione introduttiva (493), il presidente informa l`imputato
che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni
che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all`oggetto dell`imputazione
e non intralcino l`istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni
l`imputato non si attiene all`oggetto dell`imputazione, il presidente
lo ammonisce e, se l`imputato persiste, gli toglie la parola.
2.
L`ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma
del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto
un forma riassuntiva (140).
495
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
1.
Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all`ammissione delle
prove a norma degli artt. 190 comma 1, e 190 bis. Quando è stata ammessa
l`acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238), il giudice
provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova
(disp. di att 147 bis) solo dopo l`acquisizione della documentazione relativa
alla prova dell`altro procedimento .
2.
L`imputato ha diritto all`ammissione delle prove indicate a discarico
sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto
spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell`imputato
sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3.
Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di
esaminare i documenti (234 sg.) di cui è chiesta l`ammissione.
4.
Nel corso dell`istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza
sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle
prove. n giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l`ammissione
di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
CAPO
III Istruzione dibattimentale
Artt.496-515
496
Ordine nell`assunzione delle prove
1.
L`istruzione dibattimentale inizia con l`assunzione delle prove richieste
dal pubblico ministero e prosegue con l`assunzione di quelle richieste
da altre parti, nell`ordine previsto dall`art. 493 comma 2.
2.
Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
497
Atti preliminari all`esame dei testimoni
1.
I testimoni (194 s.) sono esaminati l`uno dopo l`altro nell`ordine prescelto
dalle parti che li hanno indicati (disp. di att 149.).
2.
Prima che l`esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell`obbligo
di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici,
il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste
dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (c.p 372.) e lo invita
a rendere la seguente dichiarazione: ìConsapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire
tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".
Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3.
L`osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.
498
Esame diretto e controesame dei testimoni
1.
Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore
che ha chiesto l`esame del testimone.
2.
Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l`esame, secondo l`ordine indicato nell`art. 496.
3.
Chi ha chiesto l`esame può proporre nuove domande.
4.
L`esame testimoniale del minorenne (472) è condotto dal presidente su
domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell`esame il presidente
può avvalersi dell`ausilio di un familiare del minore o di un esperto
in psicologia infantile. Il presidente sentite le parti, se ritiene che
l`esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste,
dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste
dai commi precedenti. L`ordinanza può essere revocata nel corso dell`esame.
4-bis. Si
applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene
necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando
si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,
l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua
o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad
un impianto citofonico
499
Regole per l`esame testimoniale
1.
L`esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2.
Nel corso dell`esame sono vietate le domande che possono nuocere alla
sincerità delle risposte.
3.
Nell`esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone
e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono
a suggerire le risposte.
4.
Il presidente cura che l`esame del testimone sia condotto senza ledere
il rispetto della persona.
5.
Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto
della memoria, documenti da lui redatti
6.
Durante
l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la
pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame
e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione
del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate
per le contestazioni Così sostituito dalla legge 01.03.2001
n. 63
500
Contestazioni nell`esame testimoniale art. così
sost. dalla L,1.03.2001 n. 63
1.
Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare
in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo
del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui
fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate
ai fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame
di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate,
senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando
le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi
sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto
a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,
affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute
nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone
sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma
3 possono essere utilizzate.
5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza
ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta
della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il
testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa
di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a
norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e
sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno
partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni
previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le
dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente
rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1.
Per l`esame dei periti (220 sg.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359,
360) si osservano le disposizioni sull`esame dei testimoni (497 sg.),
in quanto applicabili.
2.
Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare
documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite
anche di ufficio (136).
502
Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1.
In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un
consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice,
a richiesta di parte, può disporne l`esame nel luogo in cui si trova,
dando comunicazione, a norma dell`art. 477 comma 3, del giorno, dell`ora
e del luogo dell`esame.
2.
L`esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa
la presenza del pubblico (471). L`imputato e le altre parti private sono
rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta
richiesta, ammette l`intervento personale dell`imputato interessato all`esame.
503
Esame delle parti private
1.
Il presidente dispone l`esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta
o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (disp. di att
150): parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria e imputato.
2.
L`esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con
le domande del difensore o del pubblico ministero che l`ha chiesto e prosegue
con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori
della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell`imputato. Quindi,
chi ha iniziato l`esame può rivolgere nuove domande.
3.
Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero
e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione,
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte
esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (431). Tale
facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da
contestare la parte abbia già deposto.
4.
Si applica la disposizione dell`art. 500 comma 2 .
5.
Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte
dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero (370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono
state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 .
6.
La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni
rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.
504
Opposizioni nel corso dell`esame dei testimoni
1.
Salvo che la legge disponga diversamente (495-4), sulle opposizioni formulate
nel corso dell`esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici
e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
505
Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato
1.
Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell`art.
93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai
periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte
a esame. Possono altresì chiedere al giudice l`ammissione di nuovi mezzi
di prova (507) utili all`accertamento dei fatti .
506
Poteri del presidente in ordine all`esame dei testimoni e delle parti
private
1.
Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in
base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle
parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512
e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per
la completezza dell`esame.
2.Il
presidente anche su richiesta di altro componente del collegio può rivolgere
domande a testimoni,ai periti e ai tecnici, alle persone indicate dall'’articolo
210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame.Restail
diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli
articoli 498, commi 1 e 2 e 503,comma 2.*
- *mcoe
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
507
Ammissione di nuove prove
1.
Terminata l`acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche di ufficio (190) l`assunzione di nuovi
mezzi di prove (disp. di att 151.) .
1.bis
Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche dell’assunzione di mezzi
di prova relativi agli atti acquisiti per il dibattimento a norma degli
articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.*
- * come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
508
Provvedimenti conseguenti all`ammissione della perizia nel dibattimento
1.
Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia,
il perito è Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere
nello stesso dibattimento (disp. di att 152.). Quando non è possibile
provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale,
se è necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della
nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2.
Con l`ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l`esercizio
dei poteri previsti dall`art. 228.
3.
Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma
dell`art. 501.
509
Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1.
Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora
non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il
dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della
nuova udienza.
510
Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1.
Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti,
dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fatta menzione di
quanto previsto dall`art. 497 comma 2.
2.
L`ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento
dell`esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti
private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste
dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3.
Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva,
i poteri di vigilanza previsti dall`art. 140 comma 2 sono esercitati dal
presidente.
511
Letture consentite
1.
Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale
o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2.
La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l`esame della
persona che le ha rese, a meno che l`esame non abbia luogo.
3.
La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l`esame
del perito.
4.
La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza
(431) è consentita ai soli fini dell`accertamento della esistenza della
condizione di procedibilità.
5.
In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente
gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L`indicazione degli
atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura,
integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una
parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato
alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto
di essi.
6.
La facoltà di chiedere la lettura o l`indicazione degli atti, prevista
dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti
a norma dell`art. 93 .
511
bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1.
Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali
degli atti indicati nell`art. 238. Si applica il comma 2 dell`art. 511.
512
Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1.
Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
assunti dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero e dal giudice
nel corso della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione .
512
bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’ estero*
l.
Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri
elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni
rese da persona residente all`estero anche a seguito di rogatoria internazionale
se essa, essendo stata comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente
possibile l’esame dibattimentale.
- *
come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99
513
Lettura delle dichiarazioni rese dall`imputato nel corso delle indagini
preliminari
o nell`udienza preliminare
(Articolo
così sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1997, n. 267)
1.
Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi
all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle
indagini preliminari [c.p.p. 294, comma 3, 391, comma 3] o nell'udienza
preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti
di altri senza il loro consenso.salvo
che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4
2.
Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo
210 comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi,
l'accompagnamento coattivo del dichiarante (c.p.p. 132, 210) o l'esame
a domicilio (c.p.p. 502) o la rogatoria internazionale (c.p.p. 727, 729)
ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del
contradditorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante,
ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione
dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze
imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si
avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura
dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo
delle parti.
3.
Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state
assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 511 *
*L'art.
6 della legge, L. 7 agosto 1997, n. 267 ha inoltre così disposto:
"Art.
6. Norma transitoria. 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico
ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e
d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo
4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se
ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura,
nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni,
rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura
penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata
o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare,
ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette
persone per un nuovo esame.
3.
Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si
riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni
delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda
è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere
la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.
4.
Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla
Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica
la disposizione di cui al comma 3.
5.
Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove
esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero
non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma
2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese
in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati,
solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova,
non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia
giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo
513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
6.
Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per
la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate
nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento
in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo
513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo
esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi".
514
Letture vietate
1.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può
essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall`imputato,
dalle persone indicate nell`articolo 210 e dai testimoni alla polizia
giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini
preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell`udienza preliminare
le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli
498 e 499, alla presenza dell`imputato o del suo difensore.
2.
Fuori dei casi previsti dall`articolo 511, è vietata la lettura dei verbali
e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia
giudiziaria. L`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria esaminato come
testimone può servirsi di tali atti a norma dell`articolo 499, comma 5.
515
Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1.
I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi
a norma dell`art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza,
nel fascicolo per il dibattimento.
CAPO
IV Nuove contestazioni
Artt.516-522
516
Modifica della imputazione
- Se nel
corso dell`istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come
è descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450 456), e non
appartiene alla competenza di un giudice superiore (23), il pubblico
ministero modifica l`imputazione e procede alla relativa contestazione.
1-bis.
Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione
del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica, l'inosservanza
delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita,
a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero,
nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del
compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei
medesimi articoli.
(Comma
aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
1.ter.
Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza
preliminare, e questa non si è tenuta l’inosservanza delle relative disposizioni
è eccepita, a pena di decadenza entro il termine indicato dal comma 1
bis*
*Come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Art
517
!.
Qualora nel corso dell`istruzione dibattimentale emerga un reato connesso
a norma dell`art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante
e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (429, 450,
456), il pubblico ministero contesta all`imputato il reato o la circostanza,
purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore
(23).
1
bis. Si applica la disposizione prevista dall'art 516 comma 1 bis.e 1
ter*
*Come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
518
Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1.
Fuori dei casi previsti dall`art. 517, il pubblico ministero procede nelle
forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell`imputato
un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429,
450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio.
2.
Tuttavia i, presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta,
può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso
dell`imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei
procedimenti.
519
Diritti delle parti
1.
Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione
abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa l`imputato
che può chiedere un termine per la difesa.
2.
Se l`imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento
per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall`art.
429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l`imputato
può chiedere l`ammissione di nuove prove (a norma dell`art. 507) .
3.
Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando
un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
520
Nuove contestazioni all`imputato contumace o assente
1.
Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt.
516 e 517 all`imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero
chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del
dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all`imputato.
2.
In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova
udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell`art. 519
commi 2 e 3.
521
Correlazione tra l`imputazione contestata e la sentenza
1.
Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda
la sua competenza nè risulti attribuito alla cognizione del tribunale
in composizione collegiale anzichè monocratica.( comma sostituito dal
D.Lgs. 19.2.1998, n.51)ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista
l'’dienza preliminare questa non si è tenuta.*
2.
Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto
che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione effettuata
a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.
Su richiesta
di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme
previste dagli articoli 498 e 499
3.
Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato
una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e
518 comma 2.
*Come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Art.
521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove
contestazioni).
1.
Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli articoli 516 comma 1-bis e 1 ter*, 517 comma 1-bis e 518,
il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale per cui è prevista
l’udienza preliminare e questa non si è tenuta*, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2.
L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita,
a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. ( Articolo aggiunto dal
D.Lgs. 19.2.1998, n.51)
522
Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1.
L`inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa di nullità
(177 s.).
2.
La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente
o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni
degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto
nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
*Come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
CAPO
V Discussione finale
523
Svolgimento della discussione
1.
Esaurita l`assunzione delle prove (496 s.), i, pubblico ministero e successivamente
i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato formulano
e illustrano le rispettive conclusioni.
2.
La parte civile presenta conclusioni scritte (822), che devono comprendere
quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione
del loro ammontare.
3.
Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione
e interruzione.
4.
Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare;
la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti
strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5.
In ogni caso l`imputato e i, difensore devono avere, a pena di nullità
(177 s.), la parola per ultimi se la domandano.
6.
La discussione non può essere interrotta per l`assunzione di nuove prove,
se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice
provvede a norma dell`art. 507.
524
Chiusura del dibattimento
1.
Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
TITOLO
III SENTENZA
CAPO
I Deliberazione
Artt.525-528
525
Immediatezza della deliberazione
1.
La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento (524).
2.
Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta (179), gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono
concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti,
i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente
revocati.
3.
Salvo quanto previsto dall`art. 528, la deliberazione non può essere sospesa
se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal
presidente con ordinanza.
526
Prove utilizzabili ai fini della liberazione
1.
Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse
da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (495-515).
527
Deliberazione collegiale
1.
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le
questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa
al processo. Qualora l`esame del merito non risulti precluso dall`esito
della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto
concernenti l`imputazione e, se occorre, quelle relative all`applicazione
delle pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative
alla responsabilità civile (74-89).
2.
Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna
questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente
raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio
e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per
primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3.
Se nella votazione sull`entità della pena o della misura di sicurezza
si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura
di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente
inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza In ogni altro caso,
qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all`imputato.
528
Lettura del verbale in camera di consiglio
1.
Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483, 510)
redatto con la stenotipia (138) ovvero l`ascolto o la visione di riproduzioni
fonografiche o audiovisive (139) di atti del dibattimento, il giudice
sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni
necessarie, con l`assistenza dell`ausiliario ed eventualmente del tecnico
incaricato della documentazione (135, 139).
CAPO
II Decisione
SEZIONE
I Sentenza di proscioglimento
Artt.529-543
529
Sentenza di non doversi procedere
1.
Se l`azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
(336 s.), il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone
la causa nel dispositivo.
2.
Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell`esistenza di
una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
530
Sentenza di assoluzione
1.
Se il fatto non sussiste, se l`imputato non lo ha commesso, se il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se
il reato è stato commesso da persona non imputabile (c.p 85 sg..) o non
punibile per un`altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
indicandone la causa nel dispositivo.
2.
Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente
o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l`imputato lo
ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso
da persona imputabile.
3.
Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa
di giustificazione (c.p 50-54.) o di una causa personale di non punibilità
ovvero vi è dubbio sull`esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza
di assoluzione a norma del comma 1.
4.
Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla
legge, le misure di sicurezza (c.p 222, 240).
531
Dichiarazione di estinzione del reato
1.
Salvo quanto disposto dall`art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è
estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa
nel dispositivo.
2.
Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull`esistenza
di una causa di estinzione del reato.
532
Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1.
Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell`imputato
in stato di custodia cautelare (284-286) e dichiara la cessazione delle
altre misure cautelari personali (280-283 287-290) eventualmente disposte.
2.
La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che
concede la sospensione condizionale della pena (c.p 163.).
533
Condanna dell`imputato
1.
Se l`imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia
sentenza di condanna applicando la pena e l`eventuale misura di sicurezza
(c.p 199-240.).
2.
Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno
di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza
delle norme sul concorso di reati e di pene (. c.p 72 sg.) o sulla continuazione
(c.p 81). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato
delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza (c.p
102-108.).
3.
Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena (c.p 163.) o la non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale (c.p 175.), provvede in tal senso con la sentenza
di condanna.
534
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1.
Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali, il
giudice condanna la persona civilmente obbligata (89) a pagare, se il
condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria
a questo inflitta.
535
Condanna alle spese
1.
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle
spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce (691).
2.
I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12) sono obbligati
in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio
per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni
relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3.
Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la
custodia cautelare, a norma dell`art. 692.
4.
Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è
rettificata a norma dell`art. 130.
536
Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1.
Nei casi previsti dall`art. 36 c.p., il giudice stabilisce nel dispositivo
se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa
il giornale o i giornali in cui deve essere inserita (694).
537
Pronuncia sulla falsità di documenti
1.
La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna,
è dichiarata nel dispositivo.
2.
Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale,
secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione
o la riforma dell`atto o del documento, con la prescrizione del modo con
cui deve essere eseguita (675). La cancellazione, la ripristinazione,
la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati
interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3.
La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il
mezzo previsto dalla legge per il Capo che contiene la decisione sull`imputazione.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza
di proscioglimento.
SEZIONE
III Decisione sulle questioni civili
538
Condanna per la responsabilità civile
1.
Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda
per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli
artt. 74 e ss.
2.
Se pronuncia condanna dell`imputato al risarcimento del danno, il giudice
provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza
di altro giudice.
3.
Se il responsabile civile è stato citato (83) o è intervenuto (85) nel
giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è
pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua
responsabilità.
539
Condanna generica ai danni e provvisionale
1.
Il giudice se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2.
A richiesta della parte civile, l`imputato e il responsabile civile sono
condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per
cui si ritiene già raggiunta la prova.
540
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1.
La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata
provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono
giustificati motivi.
2.
La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
541
Condanna alle spese relative all`azione civile
1.
Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento
del danno, il giudice condanna l`imputato e il responsabile civile in
solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile
(153 att.), salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione
totale o parziale.
2.
Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve
l`imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice,
se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle
spese processuali sostenute dall`imputato e dal responsabile civile per
effetto dell`azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi
per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre
condannarla al risarcimento dei danni causati all`imputato o al responsabile
civile.
542
Condanna del querelante alle spese e ai danni
1.
Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l`imputato
non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela,
si applicano le disposizioni dell`art. 427 per ciò che concerne la condanna
del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in
favore dell`imputato e del responsabile civile .
2.
L`avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
543
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1.
La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell`art. 186 c.p.
è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza
(694).
2.
La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche
del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero,
in giornali indicati dal giudice.
3.
Se l`inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza,
la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le
spese dall`obbligato.
CAPO
III Atti successivi alla deliberazione
Artt.544-548
544
Redazione della sentenza
1.
Conclusa la deliberazione (525-528), il presidente redige e sottoscrive
il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi
di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2.
Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi
in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno
da quello della pronuncia (154 att.).
3.
Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il
numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il
giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto
dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (585).
545
Pubblicazione della sentenza
1.
La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del
Collegio mediante la lettura del dispositivo.
2.
La lettura della motivazione redatta a norma dell`art. 544 comma 1 segue
quella del dispositivo e può essere sostituita con un`esposizione riassuntiva.
3.
La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza
per le parti che sono o devono considerarsi presenti all`udienza (475,
488).
546
Requisiti della sentenza
1.
La sentenza contiene:
a)
l` intestazione ìin nome del popolo italiano" e l`indicazione dell`autorità
che l`ha pronunciata;
b)
le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono
a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c)
l` imputazione;
d)
l` indicazione delle conclusioni delle parti;
e)
la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, con l`indicazione delle prove poste a base della decisione
stessa e l`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene
non attendibili le prove contrarie;
f)
il dispositivo, con l`indicazione degli articoli di legge applicati;
g)
la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.
2.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente
e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente
non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell`impedimento,
il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l`estensore,
alla sottoscrizione, previa menzione dell`impedimento, provvede il solo
presidente.
3.
Oltre che nel caso previsto dall`art. 125 comma 3, la sentenza è nulla
se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero
se manca la sottoscrizione del giudice.
547
Correzione della sentenza
1.
Fuori dei casi previsti dall`art. 546 comma 3, se occorre completare la
motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli
altri requisiti previsti dall`art. 546, si procede anche di ufficio alla
correzione della sentenza a norma dell`art. 130.
548
Deposito della sentenza
1.
La sentenza è depositata in Cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione
ovvero entro i termini previsti dall`art. 544 commi 2 e 3. n pubblico
ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2.
Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro
il diverso termine indicato dal giudice a norma dell`art. 544 comma 3,
l`avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle
parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E` notificato altresì
a chi risulta difensore dell`imputato al momento del deposito della sentenza.
3.
L`avviso di deposito con l`estratto della sentenza è in ogni caso notificato
all`imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generale presso
la Corte di Appello.