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CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Artt.326-329
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
326
Finalità delle indagini preliminari
1.
Il pubblico ministero (50 s.) e la polizia giudiziaria (55 s.) svolgono,
nell`ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per
le determinazioni inerenti all`esercizio dell`azione penale.
327
Direzione delle indagini preliminari
1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della
polizia giudiziaria (58).
328
Giudice per le indagini preliminari
1.
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero,
delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice
per le indagini preliminari (105 att.).
1
bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell`art.
51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente .
329
Obbligo del segreto
1.
Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla
polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari (405).
2.
Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero
può, in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto
motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico
ministero.
3.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma
1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle
indagini, può disporre con decreto motivato:
a)
l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente
o quando la conoscenza dell`atto può ostacolare le indagini riguardanti
altre persone;
b)
il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioni.
TITOLO
II NOTIZIA DI REATO
Artt.
330-335
330
Acquisizione delle notizie di reato
l.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati
di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse
a norma degli articoli seguenti.
331
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1.
Salvo quanto stabilito dall`art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.)
e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell`esercizio
o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un
reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche
quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2.
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero
(51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107 att.; 221 coord.).
3.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto,
esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4.
Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto
nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l`autorità
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero
(106 att.).
332
Contenuto della denuncia
1.
La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto
e indica il giorno dell`acquisizione della notizia nonché le fonti di
prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla
quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano
in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti.
333
Denuncia da parte di privati
1.
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne
denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria
(364 c.p.) .
2.
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale (122), al pubblico ministero (51) o a un ufficiale
di polizia giudiziaria (57); se è presentata per iscritto, è sottoscritta
dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3.
Delle denuncie anonime (108 att.; 5 reg.) non può essere fatto alcun uso,
salvo quanto disposto dall`art. 240.
334
Referto
1.
Chi ha l`obbligo del referto (365 c.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto
ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero
(51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in
cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza
all`ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2.
Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e,
se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente
e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre
circostanze dell`intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire
le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti
che ha causato o può causare.
3.
Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione,
sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere
un unico atto.
335
Registro delle notizie di reato
1.
Il pubblico ministero iscrive immediatamente (109, 110 att.), nell`apposito
registro custodito presso l`ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene
o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal
momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso
è attribuito .
2.
Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica
del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico
ministero cura l`aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma I senza
procedere a nuove iscrizioni.
3.
Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all`articolo
407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate
alla persona alla quale il reato é attribuito, alla persona offesa e ai
rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3
bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all`attività di indagine,
il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con
decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore
a tre mesi e non rinnovabile.
TITOLO
III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA`
Artt.
336-346
336
Querela
1.
La querela (120 s. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la
volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come
reato.
337
Formalità della querela
1.
La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall`art.
333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (331,
333) ovvero a un agente consolare all`estero. Essa, con sottoscrizione
autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per
posta in piego raccomandato.
2.
Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in
cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3.
La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una
persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la
indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4.
L`autorità che riceve la querela provvede all`attestazione della data
e del luogo della presentazione, all`identificazione della persona che
la propone e alla trasmissione degli atti all`ufficio del pubblico ministero
(107 att.).
338
Curatore speciale per la querela
1.
Nel caso previsto dall`art. 121 c.p., il termine per la presentazione
della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore
speciale il provvedimento di nomina.
2.
Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini
preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta
del pubblico ministero.
3.
La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la
cura, l`educazione, la custodia o l`assistenza dei minorenni.
4.
Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell`interesse
della persona offesa (77).
5.
Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la
presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari
o il giudice che procede.
339
Rinuncia alla querela
1.
La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore
speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all`interessato
o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente
a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata
l`identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti
se non è sottoscritto dal dichiarante.
2.
La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3.
Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all`azione
civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
340
Remissione della querela
1.
La remissione della querela (152-156 c.p.) è fatta e accettata personalmente
o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione ricevuta dall`autorità
procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria (57) che deve trasmetterla
immediatamente alla predetta autorità.
2.
La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con
le forme previste per la rinuncia espressa alla querela (339).
3.
Il curatore speciale previsto dall`art. 155 comma 4 c.p. è nominato a
norma dell`art. 338.
4.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell`atto
di remissione sia stato diversamente convenuto
(
così modificato dall'art13 L.25.6.99 n.205).
341
Istanza di procedimento
1.
L`istanza di procedimento (130 c.p.) è proposta dalla persona offesa con
le forme della querela (337).
342
Richiesta di procedimento
1.
La richiesta di procedimento (127-129 c.p.) è presentata al pubblico ministero
con atto sottoscritto dall`autorità competente.
343
Autorizzazione a procedere
1.
Qualora sia prevista l`autorizzazione a procedere , il pubblico ministero
ne fa richiesta a norma dell`art. 344.
2.
Fino a quando non sia stata concessa l`autorizzazione, è fatto divieto
di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali (280-290, 312,
313) nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l`autorizzazione
medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare
(249-251), a ispezione personale (245), a ricognizione (213, 214), a individuazione
(361), a confronto (211, 212), a intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni (266 s.). Si può procedere all`interrogatorio (65) solo
se l`interessato lo richiede.
3.
Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta
di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei
delitti indicati nell`art. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità
dell`autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte Costituzionale
, non possono essere compiuti atti diversi dall`arresto o dalle perquisizioni
personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza
(382) di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati
nell`art. 380 commi 1 e 2 lett. a), b), d), i), nonché lett. c), f), g),
h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a dieci anni.
4.
Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non
possono essere utilizzati.
5.
L`autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
344
Richiesta di autorizzazione a procedere
1.
Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio
direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio,
il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a
giudizio). La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta
giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335) del
nome della persona per la quale è necessaria l`autorizzazione.
2.
Se la persona per la quale è necessaria l`autorizzazione è stata arrestata
in flagranza, il pubblico ministero richiede l`autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima della udienza di convalida (391).
3.
Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza
ritardo l`autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità
dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state
formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è
pericolo nel ritardo, il giudice provvede all`assunzione delle prove richieste
dalle parti.
4.
Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali
soltanto è necessaria l`autorizzazione e questa tarda ad essere concessa,
si può procedere separatamente (18) contro gli imputati per i quali l`autorizzazione
non è necessaria.
345
Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell`azione
penale
1.
Il provvedimento di archiviazione (409, 411) e la sentenza di proscioglimento
(529) o di non luogo a procedere (425), anche se non più soggetta a impugnazione,
con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela (336) della istanza
(341), della richiesta (342i o dell`autorizzazione a procedere (343),
non impediscono l`esercizio dell`azione penale per il medesimo fatto e
contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l`istanza,
la richiesta o è concessa l`autorizzazione ovvero se è venuta meno la
condizione personale che rendeva necessaria l`autorizzazione.
2.
La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza
di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma
1.
346
Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
1.
Fermo quanto disposto dall`art. 343, in mancanza di una condizione di
procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli
atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova
(348; 112 att.) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte
le prove previste dall`art. 392.
TITOLO
IV
ATTIVITA`
A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Artt.347-357
347
Obbligo di riferire la notizia del reato
1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al pubblico ministero, per iscritto (108 bis att.), gli elementi
essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando
le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione .
2.
Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2
bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l`assistenza
del difensore (350, 352, 353-2, 354 ) della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini (61), la comunicazione della notizia di reato
è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell`atto,
salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari .
3.
Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell`art. 275, comma 3, e,
in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della
notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale . Alla comunicazione
orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4.
Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l`ora in
cui ha acquisito la notizia (221 coord.).
348
Assicurazione delle fonti di prova
1.
Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria continua a svolgere le funzioni Indicate nell`art. 55 raccogliendo
in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione
del colpevole .
2.
Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l`altro:
a)
alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla
conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b)
alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti;
c)
al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3.
Dopo l`intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie
gli atti a essa specificamente delegati a norma dell`art. 370 e tutte
le attività di indagine che anche nell`ambito delle direttive impartite
, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi
successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle
quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.
4.
La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega
del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.
349
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e di altre persone
1.
La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti .
2.
Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici,
fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
3.
Quando procede alla identificazione la polizia giudiziaria invita la persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere
il domicilio per le notificazioni a norma dell`art. 161. Osserva inoltre
le disposizioni dell`art. 66.
4.
Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare
ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione
ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità la polizia
giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il
tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre
le dodici ore.
5.
Dell`accompagnamento e dell`ora in cui questo è stato compiuto è data
immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono
le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6.
Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona
accompagnata e dell`ora in cui esso è avvenuto.
350
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini
1.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le modalità previste
dall`art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi
in stato di arresto o di fermo a norma dell`art. 384.
2.
Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita
la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un
difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell`art. 97 comma
3.
3.
Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del
difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore
ha l`obbligo di presenziare al compimento dell`atto.
4.
Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria
richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell`art. 97 comma
4.
5.
Sul luogo o nell`immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza
o fermata a norma dell`art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della
immediata prosecuzione delle indagini.
6.
Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l`assistenza del difensore
sul luogo o nell`immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata
ogni documentazione e utilizzazione.
7.
La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è
consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall`art.
503, comma 3 .
351
Altre sommarie informazioni
1.
La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica
la disposizione del secondo periodo dell`art. 362 .
1
bis. All`assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento
connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per
cui si procede nel caso previsto dall`art. 371, comma 2 lett. b) (210),
procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva
del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio,
ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all`atto .
352
Perquisizioni
1.
Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385 c.p.), gli
ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a perquisizione personale
o locale (247 s.) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona
si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere
cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato
luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o i evaso.
2.
Quando si deve procedere alla esecuzione di un`ordinanza che dispone la
custodia cautelare (284-286, 292) o di un ordine che dispone la carcerazione
(656) nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti
previsti dall`art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto
(384), gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) possono altresì
procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti
indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non
consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3.
La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti
temporali dell`art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l`esito.
4.
La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le
quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione
è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero,
se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida
la perquisizione.
353
Acquisizione di plichi o di corrispondenza
1.
Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi,
l`Ufficiale di polizia giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico
ministero per l`eventuale sequestro.
2.
Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili
alla ricerca e all`assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare
disperse a causa del ritardo, l`ufficiale di polizia giudiziaria informa
col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l`apertura
immediata.
3.
Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti
di corrispondenza (616 c.p.) per i quali è consentito il sequestro a norma
dell`art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza,
ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l`inoltro.
Se entro quarantotto ore dall`ordine della polizia giudiziaria il pubblico
ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono
inoltrati.
354
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce
e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi
e delle cose non venga mutato prima dell`intervento del pubblico ministero.
2.
Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1
si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero
non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria
(113 att.) compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le
cose a questo pertinenti (253) .
3.
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone
diversi dalla ispezione personale (13 Cost.; 245).
355
Convalida del sequestro e suo riesame
1.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. n verbale è trasmesso
senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore (229 coord ), al
pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2.
Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato
convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate . Copia del decreto di convalida è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3.
Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa
data in cui l`interessato ha avuto conoscenza dell`avvenuto sequestro,
richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324.
4.
La richiesta di riesame non sospende l`esecuzione del provvedimento (588).
356
Assistenza del difensore
1.
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
(114 att.) ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente
avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all`immediata
apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell`art.
353 comma 2.
357
Documentazione dell`attività di polizia giudiziaria
1.
La polizia giudiziaria annota (115 att.) secondo le modalità ritenute
idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività
svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2.
Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività (123-2, 161-l,
268, 293-1, 295-l, 383, 386), redige verbale dei seguenti atti:
a)
denuncie (333), querele (337) e istanze (341) presentate oralmente;
b)
sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c)
informazioni assunte, a norma dell`art. 351 ;
d)
perquisizioni e sequestri;
e)
operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
f)
atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a
che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento
delle indagini.
3.
Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle
forme e con le modalità previste dall`art. 373.
4.
La documentazione dell`attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione
del pubblico ministero.
5. A disposizione
del pubblico ministero sono altresì poste le denuncie, le istanze e le
querele presentate per iscritto, i referti (334), il corpo del reato e
le cose pertinenti al reato (253).
TITOLO
V
ATTIVITA`
DEL PUBBLICO MINISTERO
Artt.358-378
358
Attività di indagine del pubblico ministero
1.
Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati
nell`art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore
della persona sottoposta alle indagini .
359
Consulenti tecnici del pubblico ministero
1.
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti
(233; 73 att.), che non possono rifiutare la loro opera.
2.
Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere
a singoli atti di indagine.
360
Accertamenti tecnici non ripetibili
1.
Quando gli accertamenti previsti dall`art. 359 riguardano persone, cose
o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico
ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini,
la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell`ora e del luogo
fissati per il conferimento dell`incarico e della facoltà di nominare
consulenti tecnici (233).
2.
Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 2.
3.
1 difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto
di assistere al conferimento dell`incarico, di partecipare agli accertamenti
e di formulare osservazioni e riserve.
4.
Qualora, prima del conferimento dell`incarico, la persona sottoposta alle
indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.),
il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo
che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5.
Se il pubblico ministero, malgrado l`espressa riserva formulata dalla
persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate
nell`ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento
.
361
Individuazione di persone e di cose
1.
Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico
ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto
altro può essere oggetto di percezione sensoriale (213-217).
2.
Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti
in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3.
Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione
possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella
sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste
dall`art. 214 comma 2.
362
Assunzione di informazioni
1.
Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni
degli artt. 197,197 bis 198, 199, 200, 201, 202 e 203 .
363
Interrogatorio di persona imputata a un procedimento connesso
1.
Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12 sono
interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle
forme previste dall`art. 210 commi 2, 3 e 4.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di
un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`art.
371 comma 2 lett. 6).
364
Nomina e assistenza del difensore
1.
Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio (64, 65), ovvero
a ispezione (244) o confronto (211) cui deve partecipare la persona sottoposta
alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell`art. 375.
2.
La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata
che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di
fiducia.
3.
Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati
nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta
alle indagini.
4.
Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei
commi 1 e 3 fermo quanto previsto dall`art. 245.
5.
Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che
il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l`assicurazione delle fonti
di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione
o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore
senza ritardo e comunque tempestivamente. L`avviso può essere omesso quando
il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere
che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati.
E` fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d`intervenire.
6.
Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve
specificamente indicare, a pena di nullità (181), i motivi della deroga
e le modalità dell`avviso.
7.
E` vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione
o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore
può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve
delle quali è fatta menzione nel verbale.
365
Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
1.
Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione
(247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona sottoposta alle indagini,
che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora
ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell`art. 97 comma
3.
2.
Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell`atto, fermo quanto
previsto dall`art. 249.
3.
Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 7.
366
Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
1.
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il
difensore ha diritto di assistere (350, 352, 353-2, 354, 360, 364, 365),
sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo
giorno successivo al compimento dell`atto con facoltà per il difensore
di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non
è stato dato avviso del compimento dell`atto, al difensore è immediatamente
notificato l`avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della
notificazione.
2.
Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per gravi motivi,
che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio
di ogni altro diritto del difensore.
367
Memorie e richieste dei difensori
1.
Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare
memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
368
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
1.
Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene
che non si debba disporre il sequestro richiesto dall`interessato, trasmette
la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari
(328).
369
Informazione di garanzia
1.
Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di
assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato
con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme
di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con
invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2.
Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l`ufficio postale restituisca il
piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre
che l`informazione di garanzia sia notificata a norma dell`art. 151.
Art. 369-bis
– (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di
difesa) – 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto
di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere
l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma
3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi,
notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della
nomina del difensore d’ufficio.
2.
La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a)
l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo
penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla
legge alla persona sottoposta alle indagini;
b)
il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l’indicazione
della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che,
in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione
dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le
condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento
che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) l’indicazione
delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Articolo
aggiunto dalla legge 6 marzo 2001 n. 60
370
Atti diretti e atti delegati
1.
Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine.
Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività
di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori
ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si
trovi in stato di libertà, con l`assistenza necessaria del difensore .
2.
Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le
disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3.
Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente,
può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico
ministero presso il tribunale del luogo.
4.
Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico
ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria
iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente
delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
371
Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
1.
Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate,
si coordinano tra loro (118 bis att.) per la speditezza, economia ed efficacia
delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e
di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente
impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente,
al compimento di specifici atti.
2.
Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a)
se i procedimenti sono connessi a norma dell`art. 12 ovvero si tratta
di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre
;
b)
se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova
di un altro reato o di un`altra circostanza;
c)
se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3.
Salvo quanto disposto dall`art. 12, il collegamento delle indagini non
ha effetto sulla competenza.
371
bis Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia
1.
Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.) esercita le sue
funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell`art.
51 comma 3 bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia
(70 bis ord. giud.) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze
di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l`impiego a fini
investigativi.
2.
Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento
delle attività di indagine (371, 118 bis att.), di garantire la funzionalità
dell`impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni
e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3.
Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore
nazionale antimafia, in particolare:
a)
d`intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento
investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia (76 bis 4 e 5 ord. giud.);
b)
cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione
nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia (110 bis ord. giud.),
la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti
esigenze investigative o processuali;
c)
ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati
provvede all`acquisizione e all`elaborazione di notizie informazioni e
dati attinenti alla criminalità organizzata (117);
d)
soppressa ;
e)
soppressa ;
f)
impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali
attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità
secondo le quali realizzare il coordinamento nell`attività di indagine;
g)
riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i
contrasti che malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti
e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h)
dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso
la Corte di Cassazione, l`avocazione delle indagini preliminari relative
a taluno dei delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis quando non hanno
dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo
il coordinamento (372) e questo non è stato possibile a causa della:
1)
perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2)
ingiustificata e reiterata violazione
dei
doveri previsti dall`art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
3) soppresso ;
4.
Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver
assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia all`uopo designato. Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da
lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine
altri uffici del pubblico ministero.
372
Avocazione delle indagini
1.
Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l`avocazione
delle indagini preliminari quando:
a)
in conseguenza dell`astensione o della incompatibilità del magistrato
designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione
(53);
b)
il capo dell`ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla
tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi
previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e).
1
bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie
informazioni, dispone altresì con decreto motivato l`avocazione delle
indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli artt. 270 bis,
280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l`arresto
in flagranza e 422 c.p. quando, trattandosi di indagini collegate, non
risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall`art. 371
comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte
o promosse dal procuratore generale anche d`intesa con altri procuratori
generali interessati (371 bis; 118 bis att.) .
373
Documentazione degli atti
1.
Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti è redatto verbale:
a)
delle denunce (333), querele (337) e istanze (341) di procedimento presentate
oralmente;
b)
degli interrogatori e dei confronti (364, 374, 388) con la persona sottoposta
alle indagini;
c)
delle ispezioni (244 s.), delle perquisizioni (247 s.) e dei sequestri
(253 s.);
d)
delle sommarie informazioni assunte a norma dell`art. 362 ;
d
bis) dell`interrogatorio assunto a norma dell`art. 363 ;
e)
degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell`art. 360.
2.
Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel Titolo III del Libro
II.
3.
Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da
quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione
del verbale in forma riassuntiva (140) ovvero, quando si tratta di atti
a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni
(119 att.) ritenute necessarie.
4.
Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente
dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente,
che impediscono la documentazione contestuale.
5.
L`atto contenente la notizia di reato (330 s.) e la documentazione relativa
alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l`ufficio del
pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria
a norma dell`art. 357.
6.
Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l`ufficiale di
polizia giudiziaria o l`ausiliario che assiste il pubblico ministero.
Si applica la disposizione dell`art. 142.
374
Presentazione spontanea
1.
Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà
di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2.
Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente
e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l`atto così compiuto equivale
per ogni effetto all`interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le
disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364.
3.
La presentazione spontanea non pregiudica l`applicazione di misure cautelari
(280 s.).
375
Invito a presentarsi
1.
Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi
quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza (360, 361,
364, 365).
2.
L`invito a presentarsi contiene:
a)
le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare
la persona sottoposta alle indagini;
b)
il giorno, l`ora e il luogo della presentazione nonché l`autorità davanti
alla quale la persona deve presentarsi;
c)
il tipo di atto per il quale l`invito è predisposto;
d)
l`avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell`art.
132 l`accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza
che sia stato addotto legittimo impedimento.
3.
Quando la persona è chiamata a rendere l`interrogatorio, l`invito contiene
altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini
fino a quel momento compiute. L`invito può inoltre contenere, ai fini
di quanto previsto dall`art. 453 comma 1, l`indicazione degli elementi
e delle fonti di prova e l`avvertimento che potrà essere presentata richiesta
di giudizio immediato .
4.
L`invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello
fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico
ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo
necessario per comparire.
376
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
1.
Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l`accompagnamento
coattivo (46 att. ) è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione
del giudice (328).
377
Citazioni di persone informate sui fatti
1.
Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere
ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone
in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2.
Il decreto contiene:
a)
le generalità della persona;
b)
il giorno, l`ora e il luogo della comparizione nonché l`autorità davanti
alla quale la persona deve presentarsi;
c)
l`avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell`art.
133 l`accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che
sia stato addotto legittimo impedimento.
3.
Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente
tecnico (225, 233, 359, 360), dell`interprete (143) e del custode delle
cose sequestrate
378
Poteri coercitivi del pubblico ministero
1.
Il pubblico ministero ha, nell`esercizio delle sue funzioni, i poteri
indicati nell`art. 131.
TITOLO
VI
ARRESTO
IN FLAGRANZA E FERMO
Artt.379-391
379
Determinazione della pena
1.
Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo la pena è determinata
a norma dell`art. 218.
380
Arresto obbligatorio in flagranza
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all`arresto
di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato
o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni .
2.
Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono all`arresto di chiunque è colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a)
delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro
II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b)
delitto di devastazione e saccheggio previsto dall`art. 419 c.p.;
c)
delitti contro l`incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro
II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d)
delitto di riduzione in schiavitù previsto dall`art. 600 delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto
di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-quinquies c.p.
.;
e)
delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall`art.
4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall`art. 625 comma 1 nn. 1), 2) prima ipotesi e 4) seconda ipotesi
c.p.;
f)
delitto di rapina previsto dall`art. 628 c.p. e di estorsione previsto
dall`art. 629 c.p.;
g)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall`art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110 ;
h)
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell`art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo
;
i)
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l)
delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall`art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n.
17, delle associazioni di carattere militare previste dall`art. 1 della
L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all`art. 3, comma 3 della L. 13
ottobre 1975, n. 654 ;
l
bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista dall`art. 416 bis c.p. ;
m)
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista dall`art. 416 commi 1 e 3 c.p., se
l`associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti
dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l`arresto in
flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione
resa oralmente (337) all`ufficiale o all`agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l`avente diritto dichiara di rimettere la querela
(340), l`arrestato è posto immediatamente in libertà (389).
381
Arresto facoltativo in flagranza
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato
o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena (379) della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni .
2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà
di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti
:
a)
peculato mediante profitto dell`errore altrui previsto dall`art. 316 c.p.;
b)
corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio prevista dagli artt.
319 (comma 4) e 321 c.p. ;
c)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall`art. 336 comma
2 c.p.;
d)
commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;
e)
corruzione di minorenni prevista dall`art. 530 c.p.;
f)
lesione personale prevista dall`art. 582 c.p.;
g)
furto previsto dall`art. 624 c.p.;
h)
danneggiamento aggravato a norma dell`art. 635 comma 2 c.p.;
i)
truffa prevista dall`art. 640 c.p.;
1)
appropriazione indebita prevista dall`art. 646 c.p.
m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l`arresto in
flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente (337) all`ufficiale o all`agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l`avente diritto dichiara di rimettere
la querela (340), l`arrestato è posto immediatamente in libertà (389).
4.
Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all`arresto in
flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto
ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o
dalle circostanze del fatto.
4
bis. Non é consentito l`arresto della persona richiesta di fornire informazioni
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti
il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
382
Stato di flagranza
1.
E` in stato di flagranza chi viene colto nell`atto di commettere il reato
ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria
dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2.
Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata
la permanenza.
383
Facoltà di arresto da parte dei privati
1.
Nei casi previsti dall`art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere
all`arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di
ufficio.
2.
La persona che ha eseguito l`arresto deve senza ritardo consegnare l`arrestato
e le cose costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria
la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
384
Fermo di indiziato di delitto
1.
Anche fuori dei casi di flagranza (230 coord.), quando sussistono specifici
elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero
dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena (379) dell`ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni
ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi .
2.
Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia
assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria (57) procedono al fermo di propria iniziativa.
3.
La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa
qualora sia successivamente individuato l`indiziato ovvero sopravvengano
specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l`indiziato sia
per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza,
attendere il provvedimento del pubblico ministero.
385
Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
1.
L`arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze
del fatto, appare che questo è stato compiuto nell`adempimento di un dovere
o nell`esercizio di una facoltà legittima (51-53) ovvero in presenza di
una causa di non punibilità.
386
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito
l`arresto o il fermo (120 att.) o hanno avuto in consegna l`arrestato
(383), ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove
l`arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l`arrestato o
il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2.
Dell`avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato
ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell`art.
97.
3.
Qualora non ricorra l`ipotesi prevista dall`art. 389 comma 2, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l`arrestato o il fermato a
disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre
ventiquattro ore dall`arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono
il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione
maggiore. Il verbale contiene l`eventuale nomina del difensore di fiducia,
l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui l`arresto o il fermo
è stato eseguito e l`enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato
.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l`arrestato
o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione
nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l`arresto o il
fermo è stato eseguito.
5.
Il pubblico ministero può disporre che l`arrestato o il fermato sia custodito,
in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell`art. 284 ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale
o mandamentale.
6.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale
di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da
quello indicato nel comma 1.
7.
L`arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3 .
387
Avviso dell`arresto o del fermo ai familiari
1.
La polizia giudiziaria, con il consenso dell`arrestato o del fermato,
deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell`avvenuto arresto o fermo.
388
Interrogatorio dell`arrestato o del fermato
1.
Il pubblico ministero può procedere all`interrogatorio dell`arrestato
o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero,
in mancanza, al difensore di ufficio.
2.
Durante l`interrogatorio, osservate le forme previste dall`art. 64, il
pubblico ministero informa l`arrestato o il fermato del fatto per cui
si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli
inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio
per le indagini, le fonti.
389
Casi di immediata liberazione dell`arrestato o del fermato
1.
Se risulta evidente che l`arresto o il fermo è stato eseguito per errore
di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell`arresto
o del fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390
comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l`arrestato
o il fermato sia posto immediatamente in libertà.
2.
La liberazione è altresì disposta prima dell`intervento del pubblico ministero
dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria (57; 120 att.), che ne informa
subito il pubblico ministero del luogo dove l`arresto o il fermo è stato
eseguito.
390
Richiesta di convalida dell`arresto o del fermo
1.
Entro quarantotto ore dall`arresto o dal fermo il pubblico ministero,
qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell`arrestato o del
fermato (121 att.), richiede la convalida (122 att.) al giudice per le
indagini preliminari (328) competente in relazione al luogo dove l`arresto
o il fermo è stato eseguito.
2.
Il giudice fissa l`udienza di convalida al più presto e comunque entro
le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico
ministero e al difensore.
3.
L`arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva
le prescrizioni del comma 1.
3
bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice,
per l`udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale
con gli elementi su cui le stesse si fondano .
391
Udienza di convalida
1.
L`udienza di convalida si svolge in camera di consiglio (127; 123 att.)
con la partecipazione necessaria del difensore dell`arrestato o del fermato
.
2.
Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso,
il giudice provvede a norma dell`art. 97 comma 4.
3.
Il pubblico ministero , se comparso, indica i motivi dell`arresto o del
fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice
procede quindi all`interrogatorio (294-1) dell`arrestato o del fermato,
salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente
in ogni caso il suo difensore .
4.
Quando risulta che l`arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito
e sono stati osservati i termini previsti dagli art. 386 comma 3 e 390
comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l`ordinanza
che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l`arrestato o il fermato
possono proporre ricorso per cassazione .
5.
Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall`art. 273 e taluna
delle esigenze cautelari previste dall`art. 274, il giudice dispone l`applicazione
di una misura coercitiva a norma dell`art. 291. Quando l`arresto è stato
eseguito per uno dei delitti indicati nell`art. 381 comma 2, l`applicazione
della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall`art.
280 .
6.
Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza
la immediata liberazione dell`arrestato o del fermato .
7.
Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in
udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre
impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico
ministero e notificate all`arrestato o al fermato se non comparsi. I termini
per l`impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza
ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L`arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l`ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata
nelle quarantotto ore successive al momento in cui l`arrestato o il fermato
è stato posto a disposizione del giudice .
Titolo
VI-bis.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Titolo
aggiunto dalla L.7.12.2000 n. 397
Art.
391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione
di informazioni da parte del difensore).
1.
Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere
c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto,
gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire
con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso
un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone
di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni
da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma
1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni
o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma
di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o
imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per
un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate
o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni
da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento,
in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno
ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria.
Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore
che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di
ufficio ai sensi dell'articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione
di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere
utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare
ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere
disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni
da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione
del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore
ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione
è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della
pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni
da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta
ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi
di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai
fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla
lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del
difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta
medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone
sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti
delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento
nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza
del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento
alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni
dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma
10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione
della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la
facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
Art. 391-ter.
– (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). – 1. La
dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta
dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che
redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato
la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal
comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis
sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi
per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si
osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo,
in quanto applicabili.
Art. 391-quater.
– (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).
– 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i
documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia
a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art. 391-quinquies.
– (Potere di segretazione del pubblico ministero). – 1. Se sussistono
specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero
può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare
i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza.
Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma
1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle
responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
Art.
391-sexies. – (Accesso ai luoghi e documentazione).
1.
Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi
e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire
rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il
difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis
possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici,
fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto
e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art.
391-septies. – (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico).
1. Se
è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non
vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta
del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne
specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita
della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa
sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze,
salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato.
Art.
391-octies. – (Fascicolo del difensore).
1.
Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando
il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata,
il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore
del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia
conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi
di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche
nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto
l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se
il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo
del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice
per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero
può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione
su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura
delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo
di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero
gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art.
391-nonies. – (Attività investigativa preventiva).
1. L'attività
investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli
atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria,
può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato
per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene
la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art.
391-decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive)
1.
Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono
servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione
di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata
nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita
nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il
difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per
l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo
360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico
ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha
facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3
e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi,
la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti
nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).
TITOLO
VII
INCIDENTE
PROBATORIO
Artt.392-404
392
Casi
1.
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con
incidente probatorio:
a)
all`assunzione della testimonianza (194 s.) di una persona, quando vi
è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata
nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b)
all`assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici,
vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinch‚ non
deponga o deponga il falso;
c)
all`esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti
la responsabilità di altri;
d)
all`esame delle persone indicate nell`art. 210; e) al confronto (211)
tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero
hanno reso dichiarazioni discordanti,;
f)
a una perizia (220 s.) o a un esperimento giudiziale (218 s.), se la prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione
non evitabile; g) a una ricognizione (213 s.), quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l`atto al dibattimento.
1
bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600- quinquies 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies
del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all`assunzione
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1.
2.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì
chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe
determinare una sospensione superiore a sessanta giorni (477).
393
Richiesta
1.
La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini
preliminari e comunque in tempo sufficiente per l`assunzione della prova
prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a)
la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l`oggetto e le ragioni
della sua rilevanza per la decisione dibattimentale (493, 495);
b)
le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della
prova;
c)
le circostanze che, a norma dell`art. 392, rendono la prova non rinviabile
al dibattimento.
2.
La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori
delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa
(91) e il suo difensore.
2
bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all`articolo 392,
comma 1 bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine
compiuti.
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere
la proroga del termine delle indagini preliminari (405-407) ai fini dell`esecuzione
dell`incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo
la proroga per il tempo indispensabile all`assunzione della prova quando
risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere
formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine
per le indagini preliminari scade durante l`esecuzione dell`incidente
probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
394
Richiesta della persona offesa
1.
La persona offesa (90, 91) può chiedere al pubblico ministero di promuovere
un incidente probatorio.
2.
Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto
motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
395
Presentazione e notificazione della richiesta
1.
La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose
o documenti ed è notificata a cura di chi l`ha proposta, secondo i casi,
al pubblico ministero e alle persone indicate nell`art. 393 comma 1 lett.
b) . La prova della notificazione è depositata in cancelleria.
396
Deduzioni
1.
Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero
ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull`ammissibilità
e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti
nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova
e altre persone interessate a norma dell`art. 393 comma 1 lett. b).
2.
Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini
alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al
giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta
alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da
altri presentate.
397
Differimento dell`incidente probatorio
1.
Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento
dell`incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini
quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare.
Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l`assunzione
della prova.
2.
La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella
cancelleria del giudice entro il termine previsto dall`art. 396, comma
1, e indica:
a)
l`atto o gli atti di indagine preliminare che l`incidente probatorio pregiudicherebbe
e le cause del pregiudizio;
b)
il termine del differimento richiesto.
3.
Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente
probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie,
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L`ordinanza
di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico
ministero.
4.
Nell`accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l`udienza
per l`incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario
a, compimento dell`atto o degli atti di indagine preliminare indicati
nel comma 2 lett. a). L`ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico
ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell`art. 393
comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l`ordinanza sono depositate
all`udienza.
398
Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
1.
Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo
la scadenza del termine previsto dall`art. 396 comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio. L`ordinanza di inammissibilità o di rigetto è
immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2.
Con l`ordinanza che accoglie la richiesta (124 att.) il giudice stabilisce:
a) l`oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all`assunzione della prova individuate sulla
base della richiesta e delle deduzioni c) la data dell`udienza. Tra il
provvedimento e la data dell`udienza non può intercorrere un termine superiore
a dieci giorni.
3.
Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona
offesa (90, 91) e ai difensori avviso del giorno dell`ora e del luogo
in cui si deve procedere all`incidente probatorio almeno due giorni prima
della data fissata con l`avvertimento che nei due giorni precedenti l`udienza
possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già
rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l`avviso è comunicato
al pubblico ministero.
3
bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno
diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell`articolo
393, comma 2 bis.
4.
Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla
medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5.
Quando ricorrono ragioni di urgenza e l`incidente probatorio non può essere
svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest`ultimo può delegare
il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere
assunta.
5
bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600- quinquies 609 bis, 609 ter, 609
quater e 609 octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone
interessate all`assunzione della prova vi siano minori di anni sedici,
con l`ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalità particolari attraverso cui procedere all`incidente probatorio,
quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal
fine l`udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o,
in mancanza, presso l`abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della
perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell`interrogatorio ‚ anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚ disposta
solo se richiesta dalle parti.
399
Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
1.
Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per
compiere un atto da assumere con l`incidente probatorio, non compare senza
addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l`accompagnamento
coattivo (132).
400
Provvedimenti per i casi di urgenza
1.
Quando per assicurare l`assunzione della prova è indispensabile procedere
con urgenza all`incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato
che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella
misura necessaria.
401
Udienza
1.
L`udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini.
Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa .
2.
In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta
alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell`art. 97
comma 4.
3.
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto
di assistere all`incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone
o un`altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione
del giudice.
4.
Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti
su questioni relative all`ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5.
Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento (496
s.). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere
domande alle persone sottoposte ad esame .
6.
Salvo quanto previsto dall`art. 402, è vietato estendere l`assunzione
della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori
partecipano all`incidente probatorio. E` in ogni caso vietato verbalizzare
dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7.
Se l`assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il
giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che
lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8.
Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell`incidente probatorio
sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne
visione ed estrarne copia.
402
Estensione dell`incidente probatorio
1.
Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle
indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni
previsti dall`art. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti
dispone le necessarie notifiche a norma dell`art. 398 comma 3 rinviando
l`udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre
giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l`assunzione
della prova.
403
Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
1.
Nel dibattimento le prove assunte con l`incidente probatorio sono utilizzabili
soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato
alla loro assunzione.
1-bis.
Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell`imputato
raggiunto solo successivamente all`incidente probatorio da indizi di colpevolezza
se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti
indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell`atto sia divenuta impossibile.
404
Efficacia dell`incidente probatorio nei confronti della parte civile
1.
La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente
probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di
partecipare non produce gli effetti previsti dall`art. 652, salvo che
il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
TITOLO
VIII
CHIUSURA
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Artt.405-415
405
Inizio dell`azione penale. Forme e termini
1.
Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l`archiviazione, esercita
l`azione penale (129 att.), formulando l`imputazione, nei casi previsti
nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio
a giudizio (416, 555).
2.
Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla
data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto
nel registro delle notizie di reato. n termine è di un anno se si procede
per taluno dei delitti indicati nell`art. 407, comma 2, lett. a) .
3.
Se è necessaria la querela (336) l`istanza (341) o la richiesta di procedimento
(342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico
ministero.
4.
Se è necessaria l`autorizzazione a procedere (343), il decorso del termine
è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l`autorizzazione
perviene al pubblico ministero .
406
Proroga del termine
1.
Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice
(328; 258-4 trans.), per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall`art. 405 (393-4; 553-2) . La richiesta contiene l`indicazione della
notizia di reato (330 s., 369) e l`esposizione dei motivi che la giustificano.
2.
Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei
casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità
di concluderle entro il termine prorogato.
2
bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo
non superiore a sei mesi (407; 240 bis coord.).
3.
La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l`avviso
della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione,
alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato
(90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
abbia dichiarato di volere esserne informata (408-2). Il giudice provvede
entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
memorie.
4.
Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera
di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5.
Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga,
il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa
la data dell`udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso
al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella
ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato (90, 91).
Il procedimento si svolge nelle forme previste dall`art. 127.
5
bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede
per taluno dei delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis e nell'articolo
407 comma 2 lettera a) n 7bis.. In tali casi, il giudice provvede con
ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone
comunicazione al pubblico ministero.
6.
Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza
con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7.
Con l`ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il
termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non
superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico
ministero a norma dell`art. 405.
8.
Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di
proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono
comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo,
non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente
previsto per le indagini.
407
Termini di durata massima delle indagini preliminari
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini
preliminari non può comunque superare diciotto mesi .
2.
La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a)
i delitti appresso indicati:
1)
delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;
2)
delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
3)
Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis ,delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo;
4)
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi [Legge n.895
del 1967], di armi clandestine [art.23 della legge 18 aprile 1975, n.110]
nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo
2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110;
6)
delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate
ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni;
7)
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio
l'arresto in flagranza.
7bis) dei
delitti previsto dagli articoli 600bis, comma 1, 600ter, comma 1, 601,
609bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609ter, 609quater,
609octies del codice penale; ( co. agg.. dal dl 341/2000
conv. in L 19.01.2001)
b)
notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni
per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero
di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c)
indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [727];
d)
procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più
uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3.
Salvo quanto previsto dall' articolo 415-bis qualora il pubblico ministero
non abbia esercitato l'azione penale [405] o richiesto l'archiviazione
[408] nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti
di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati
(191).( comma così sostituito dalla legge 479/99.)
*Per
la determinazione della pena in caso di concorso fra circostanze attenuanti
ed aggravanti, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale, si veda l’art.7
comma 4 del D.L. 31 dicembre 1991 n.419 convertito nella Legge 18 febbraio
1992 n.172.
408
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1.
Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero,
se la notizia di reato è infondata (125 att.), presenta al giudice (328)
richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari .
2.
L`avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero alla
persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente
alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa
l`eventuale archiviazione (126 att.).
3.
Nell`avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa
può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta
motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
409
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
1.
Fuori dei casi in cui sia stata presentata l`opposizione prevista dall`art.
410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia
decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero .
2.
Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell`udienza in
camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato (90, 91). Il
procedimento si svolge nelle forme previste dall`art. 127. Fino al giorno
dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
3.
Della fissazione dell`udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello (412).
4.
A seguito dell`udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini,
le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile
per il compimento di esse.
5.
Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la
richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni,
il pubblico ministero formuli l`imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
dell`imputazione, il giudice fissa con decreto l`udienza preliminare.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e
419 (128 att.).
6.
L`ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi
di nullità previsti dall`art. 127 comma 5 .
410
Opposizione alla richiesta di archiviazione
1.
Con l`opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal
reato (90, 91) chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando,
a pena di inammissibilità, l`oggetto della investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova.
2.
Se l`opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il
giudice dispone l`archiviazione con decreto motivato e restituisce gli
atti al pubblico ministero.
3.
Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell`art.
409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l`avviso per
l`udienza è notificato al solo opponente.
411
Altri casi di archiviazione
1.
Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta
che manca una condizione di procedibilità (345), che il reato è estinto
(150 s. c.p.) o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
412
Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell`azione
penale
1.
Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato l`avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero
non esercita l`azione penale o non richiede l`archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (127 att.). Il procuratore
generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue
richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.
2.
Il procuratore generale può altresì disporre l`avocazione a seguito della
comunicazione prevista dall`art. 409 comma 3.
413
Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa
dal reato
1.
La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato (90,
91) può chiedere al procuratore generale di disporre l`avocazione a norma
dell`art. 412 comma 1.
2.
Disposta l`avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari
indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta
proposta a norma del comma 1.
414
Riapertura delle indagini
1.
Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti,
il giudice (328) autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini
su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni
.
2.
Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero
procede a nuova iscrizione a norma dell`art. 335.
415
Reato commesso da persone ignote
1.
Quando è ignoto l`autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi
dalla data della registrazione della notizia di reato (335), presenta
al giudice (328) richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini.
2.
Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione
a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce
gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire
a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel
registro delle notizie di reato .
TITOLO
IX UDIENZA PRELIMINARE
Artt.416-433
Vedi
art219 e ss D.Lgs.!9.2.1998 n.51
416
Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1.
La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero
nella cancelleria del giudice (328).
La
richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall`invito
a presentarsi per rendere l`interrogatorio ai sensi dell`articolo 375,
comma 3 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo (130 att.) contenente
la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate
e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253) sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove .
.
417
Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio
1.
La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a)
le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono
a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato (90,
91) qualora ne sia possibile l`identificazione;
b)
I`enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l`applicazione di misure di sicurezza (199 s. c.p.),
con l`indicazione dei relativi articoli di legge;
c)
I`indicazione delle fonti di prova acquisite;
d)
la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio
(429);
e)
la data e la sottoscrizione.
418
Fissazione dell`udienza
1.
Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto
il giorno, I`ora e il luogo dell`udienza in camera di consiglio provvedendo
a norma dell`art. 97 quando l`imputato è privo di difensore di fiducia.
2.
Tra la data di deposito della richiesta e la data dell`udienza non può
intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
419
Atti introdutttvi
1.
Il giudice fa notificare all`imputato e alla persona offesa (90, 91),
della quale risulti agli atti l`identità e il domicilio, l`avviso del
giorno, dell`ora e del luogo dell`udienza, con la richiesta di rinvio
a giudizio formulata dal pubblico ministero.
2.
L`avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore
dell`imputato con l`avvertimento della facoltà di prendere visione degli
atti e delle cose trasmessi a norma dell`art. 416 comma 2 e di presentare
memorie e produrre documenti (131 att.).
3.
L`avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l`invito a
trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate
dopo la richiesta di rinvio a giudizio .
4.
Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della
data dell`udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del
responsabile civile (83 s.) e della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria (89).
5.
L`imputato può rinunciare all`udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato (453) con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale (122), almeno tre giorni prima della
data dell`udienza. L`atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero
e alla persona offesa dal reato (90, 91) a cura dell`imputato.
6.
Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato
(456).
7.
Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità (178-181).
420
Costituzione delle parti
1.
L`udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore dell`imputato.
2.
Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni
e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3.
Se il difensore dell`imputato non è presente, il giudice provvede a norma
delI`art. 97 comma 4.
4.
Quando l`imputato non si presenta all`udienza e ricorrono le condizioni
previste dagli artt. 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la
data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all`imputato
a norma dell`art. 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata
ai presenti (148-5).
5.
Il verbale dell`udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva
a norma dell`art. 140 comma 2 .
421
Discussione
1.
Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice
dichiara aperta la discussione.
2.
Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini
preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio
a giudizio. L`imputato può chiedere di essere sottoposto all`interrogatorio,
per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65. Su richiesta
di parte, il giudice dispone che l`interrogatorio sia reso nelle forme
previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell`ordine,
i difensori della parte civile (76 s.), del responsabile civile (83 s.)
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell`imputato
che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono
replicare una sola volta.
3.
Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma
dell`art. 416 comma 2 nonch‚ gli atti e i documenti ammessi dal giudice
prima dell`inizio della discussione.
4.
Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara
chiusa la discussione.
422
Sommarie informazioni ai fini della decisione
1.
Quando non provvede a norma dall`art. 421 comma 4, il giudice, terminata
la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali
si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione.
Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere
l`audizione di testimoni (194 s.) e di consulenti tecnici (233, 359, 360)
o I`interrogatorio delle persone indicate nell`art. 210.
2.
Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore
della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell`accoglimento
della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai
difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente
la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere
(425).
3.
In ogni caso l`imputato può chiedere di essere sottoposto all`interrogatorio,
per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65.
4.
Se le persone di cui il giudice ha ammesso l`audizione o I`interrogatorio
non sono presenti, il giudice, con l`ordinanza di ammissione ne dispone
la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è
data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5.
L`udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di
durata massima delle indagini preliminari (407). Qualora il termine sia
già decorso, I`udienza è fissata per una data non posteriore al sessantesimo
giorno dalla scadenza.
6.
La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l`audizione o
I`interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.
7.
L`audizione e l`interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre
domande, a mezzo del giudice, nell`ordine previsto dall`art. 421 comma
2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano
le rispettive conclusioni.
423
Modificazione dell`imputazione
1.
Se nel corso dell`udienza il fatto risulta diverso da come è descritto
nell`imputazione (516) ovvero emerge un reato connesso a norma dell`art.
12 comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante (517), il pubblico ministero
modifica l`imputazione e la contesta all`imputato presente. Se l`imputato
non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore,
che rappresenta l`imputato ai fini della contestazione.
2.
Se risulta a carico dell`imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta
di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice
ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta
e vi è il consenso dell`umputato (518).
424
Provvedimenti del giudice
1.
Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede
alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere (425)
o decreto che dispone il giudizio (429).
2.
Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale
a notificazione per le parti presenti.
3.
II provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria (128). Le
parti hanno diritto di ottenerne copia.
4.
Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi
della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre
il trentesimo giorno da quello della pronuncia (544).
425
Sentenza di non luogo a procedere
1.
Se sussiste una causa che estingue il reato (150 s. c.p.) o per la quale
l`azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
(336 s.), se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando
risulta che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso
o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona (non imputabile)
o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza
di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2.
Si applicano le disposizioni dell`art. 537.
426
Requisiti della sentenza
1.
La sentenza contiene:
a)
l`intestazione "in nome del popolo italiano" e l`indicazione dell`autorità
che l`ha pronunciata;
b)
le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono
a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c)
l`imputazione (417, 423);
d)
l`esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata;
e)
il dispositivo, con l`indicazione degli articoli di legge applicati;
f)
la data e la sottoscrizione del giudice.
2.
In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente
del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3.
Oltre che nel caso previsto dall`art. 125 comma 3, la sentenza è nulla
se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero
se manca la sottoscrizione del giudice.
427
Condanna del querelante alle spese e ai danni
1.
Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona
offesa (336 s.), con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto
non sussiste o I`imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante
al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato .
2.
Nei casi previsti dal comma 1 il giudice, quando ne è fatta domanda condanna
inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall`imputato
e, se il querelante si è costituito parte civile (76 s.), anche di quelle
sostenute dal responsabile civile (83 s.) citato o intervenuto. Quando
ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o
in parte.
3.
Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire
i danni all`imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4.
Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle
spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell`art. 428,
il querelante, I`imputato e il responsabile civile.
5.
Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione
dell`art. 340 comma 4.
428
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1.
Salvo quanto previsto dall`art. 593, comma 3, contro la sentenza di non
luogo a procedere possono proporre appello:
a)
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b)
l`imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto
non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso.
2.
Sull`impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con
le forme previste dall`art. 127.
3.
La persona offesa dal reato (90, 91) può ricorrere per cassazione nei
casi di nullità previsti dall`art. 419 comma 7.
4.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l`imputato
possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell`art. 569.
5.
Se la sentenza è inappellabile (593), il procuratore generale, il procuratore
della Repubblica e l`imputato possono ricorrere per cassazione.
6.
In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore
generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia
decreto che dispone il giudizio (429) ovvero sentenza di non luogo a procedere
(425) con formula meno favorevole all`imputato.
7.
In caso di appello dell`imputato, la corte di appello, se non conferma
la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più
favorevole alI`imputato.
8.
Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello
possono ricorrere per cassazione l`imputato e il procuratore generale.
9.
In ogni caso la corte di cassazione decide un camera di consiglio con
le forme previste dall`art. 611.
429
Decreto che dispone il giudizio
1.
Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a)
le generalità dell`umputato e le altre indicazioni personali che valgono
a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l`indicazione
dei difensori;
b)
I`indicazione della persona offesa dal reato (90, 91) qualora risulti
identificata;
c)
I`enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l`applicazione di misure di sicurezza (199 s.), con
l`indicazione dei relativi articoli di legge (417, 423);
d)
I`indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e)
il dispositivo, con l`indicazione del giudice competente per il giudizio
(132 att.);
f)
I`indicazione del luogo, del giorno e dell`ora della comparizione, con
l`avvertimento all`imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia
(487);
g)
la data e la sottoscrizione del giudice e dell`ausiliario che l`assiste.
2.
Il decreto è nullo se l`umputato non è identificato in modo certo ovvero
se manca o è insufficiente l`indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lett. c) e f).
3.
Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere
un termine non inferiore a venti giorni.
4.
Il decreto è notificato alla persona offesa e all`imputato che non erano
presenti all`udienza preliminare (133 att.) almeno venti giorni prima
della data fissata per il giudizio .
430
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero
1.
Successivamente all`emissione del decreto che dispone il giudizio, il
pubblico ministero ai fini delle proprie richieste al giudice dei dibattimento,
può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti
per i quali è prevista la partecipazione dell`imputato o del difensore
di questo.
2.
La documentazione relativa all`attività indicata nel comma 1 è immediatamente
depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei difensori
di prenderne visione ed estrarne copia (18 Reg.).
431
Fascicolo per il dibattimento
1.
A seguito del decreto che dispone il giudizio (429), la cancelleria forma
il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del
giudice, sono raccolti (2687) :
a)
gli atti relativi alla procedibilità dell`azione penale (336 s.) e all`esercizio
dell`azione civile (76 s.);
b)
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c)
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d)
i verbali degli atti assunti nell`incidente probatorio (401) e di quelli
assunti all`estero a seguito di rogatoria (727-729) ;
e)
il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti
indicati nell`art. 236;
f)
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253), qualora non debbano
essere custoditi altrove (259).
432
Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento
1.
Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo
previsto dall`art. 431 e con l`eventuale provvedimento che abbia disposto
misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice
competente per il giudizio.
433
Fascicolo del pubblico ministero
1.
Gli atti diversi da quelli previsti dall`art. 431 sono trasmessi al pubblico
ministero con gli atti acquisiti all`udienza preluminare unitamente al
verbale dell`udienza (19 Reg.) .
2.
I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato
a norma del comma 1.
3.
Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione
dell`attività prevista dall`art. 430 quando di essa le parti si sono servite
per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest`ultimo
le ha accolte.
TITOLO
X
REVOCA
DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Artt.434-437
Vedi
art 221 D.Lgs.19.2.1998.n.51
434
Casi di revoca
1.
Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (425) sopravvengono
o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle
già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per
le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone
la revoca della sentenza.
435
Richiesta di revoca
1.
Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti
di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da
acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio (416, 417)
e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2.
Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti
relativi alle nuove fonti di prova.
3.
Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore
all`imputato che ne sia privo, fissa la data dell`udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all`imputato, al
difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme
previste dall`art. 127.
436
Provvedimenti del giudice
1.
Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2.
Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il
pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l`udienza preliminare
(418), dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri
la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3.
Con l`ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per
il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4.
Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base
dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l`archiviazione, trasmette
alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio (416, 417).
437
Ricorso per cassazione
1.
Contro l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione (606).