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CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO QUARTO
artt 272-325
TITOLO
I
MISURE
CAUTELARI PERSONALI
CAPO
I
Disposizioni
generali
Artt
272-279
272
Limitazioni alle libertà della persona
1.
Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.
273
Condizioni generali di applicabilità delle misure
1.
Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono
gravi indizi di colpevolezza.
1-bis.
Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni
degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 ( agg. dalla legge 1.03.2001 n. 63)
2.
Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto
in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità
(45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di
estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della
pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.
274
Esigenze cautelari
1.
Le misure cautelari sono disposte:
a)
quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative
ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto
pericolo per l`acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze
di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile
anche d`ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini
o dell`imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli
addebiti;
b)
quando l`imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che
egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c)
quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato, desunta da comportamenti
o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo
che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l`ordine costituzionale ovvero delitti
di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa
specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono
disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
275
Criteri di scelta delle misure
1.
Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto.
2.
Ogni misura deve essere proporzionata all`entità del fatto e alla sanzione
che si ritiene possa essere irrogata.
2
bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il
giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena.
3.
La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto quando
ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all`art. 416 bis del codice penale,
o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, é applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.
4.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna
incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata
a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l`età di
settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire
adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
5.
(Abrogato).
Articolo
275bis Particolari modalità di controllo
(Artcolo
aggiunto dall’articolo 16.2 del Dl 341/2000 conv. in L. 19.01.2001 n.
4)
1. Nel disporre
la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia
cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici
o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità
da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice
prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti
anzidetti.
2. L’imputato
accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero
nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa
resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che
ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha
emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall’articolo 293, comma 1.
3. L’imputato
che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma
1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le
altre prescrizioni impostegli.
276
Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
(Artolo
modificato dall’articolo 16.3 del Dl 341/2000 conv. in L. 19..01.2001
n. 4)
1. In caso
di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il
giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave,
tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.
Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche
con una misura coercitiva.
1bis. Quando
l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4bis,
e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare
in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti
alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia
cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga
condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza
necessarie.
1ter. In
deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni
degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone
la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare
in carcere.
277
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1.
Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti
della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile
con le esigenze cautelari (274) del caso concreto.
278
Determinazione della pena agli effetti dell`applicazione delle misure
1.
Agli effetti dell`applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene
conto della continuazione (c.p 81-2.), della recidiva e delle circostanze
del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza attenuante prevista
dall`art. 62 n. 4) codice penale nonché delle circostanze per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 633.).
279
Giudice competente
1.
Sull`applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché sulle
modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede
(disp. di att 91.). Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il
giudice per le indagini preliminari (328).
CAPO
II
Misure
coercitive
Artt.
280-286bis
280
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
1.
Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall`art.
391, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando
si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord.).
2.
La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni.
3.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi
abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
281
Divieto di espatrio
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive
all`imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l`autorizzazione
del giudice che procede (215 coord.).
2.
Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l`esecuzione del
provvedimento, anche al fine di impedire l`utilizzazione del passaporto
e degli altri documenti di identità validi per l`espatrio.
2
bis. Con l`ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste
dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
(Quest`ultimo comma é stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale)
282
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1.
Con il provvedimento che dispone l`obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, il giudice prescrive all`imputato di presentarsi a un determinato
ufficio di polizia giudiziaria.
2.
Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell`attività
lavorativa e del luogo di abitazione dell`imputato.
283
Divieto e obbligo di dimora
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive
all`imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi
senza l`autorizzazione del giudice che procede.
2.
Con il provvedimento che dispone l`obbligo di dimora, il giudice prescrive
all`imputato di non allontanarsi, senza l`autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine
di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale
non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione
di quest`ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni
ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le
esigenze cautelari previste dall`art. 274, l`obbligo di dimora può essere
disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente
nella provincia e comunque nell`ambito della regione ove ubicato il comune
di abituale dimora.
3.
Quando dispone l`obbligo di dimora, il giudice indica l`autorità di polizia
alla quale l`imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo
dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all`imputato
di dichiarare all`autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà
quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi
e degli orari predetti.
4.
Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all`imputato
di non allontanarsi dall`abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5.
Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera,
per quanto è possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza
de n`imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell`ambito di
una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari
per accertare che il programma di recupero prosegua.
6.
Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione
all`autorità di polizia competente, che ne vigila l`osservanza e fa rapporto
al pubblico ministero di ogni infrazione (276).
284
Arresti domiciliari
1.
Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all`imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo
di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza
(22 att.; 9 reg.).
2.
Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell`imputato
di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che
lo assistono.
3.
Se l`imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze
di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto
per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze
ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4.
Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa,
possono controllare in ogni momento l`osservanza delle prescrizioni imposte
all`imputato (276).
5.
L`imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare (285-286).
5
bis Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto
in essere una condotta punibile a norma dell'art 385 del codice penale
nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede
285
Custodia cautelare in carcere
1.
Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l`imputato sia
catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi
a disposizione dell`autorità giudiziaria.
2.
Prima del trasferimento nell`istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo
e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione .
3.
Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa
a norma dell`art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita
all`estero in conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero
nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell`art. 11 c.p.
286
Custodia cautelare in luogo di cura
1.
Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di
infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità
di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere,
può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari
per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto
quando risulta che l`imputato non è più infermo di mente.
2.
Si applicano le disposizioni dell`art. 285 commi 2 e 3.
286
bis Divieto di custodia cautelare
1.
Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (285) nei confronti
di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità
con lo stato di detenzione. L`incompatibilità sussiste, ed è dichiarata
dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria;
negli altri casi l`incompatibilità per infezione di HIV è valutata dal
giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli
effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni
fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può
essere fatta dall`imputato (60, 61), dal suo difensore (96, 97) o dal
servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice
dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti domiciliari
(284) presso l`abitazione dell`imputato.
2.
Con decreto emanato dai Ministri della Sanità, di Grazia e Giustizia sono
definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria;
sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare
l`affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante
ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.
3.
Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con
lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1,
ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l`infezione da HIV e sempre
che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell`ambito penitenziario,
il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del
Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra,
i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze
di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata
l`incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere
(285) ovvero provvede a norma dell`art. 299. Se dispone gli arresti domiciliari
(284), l`esecuzione della misura avviene presso l`abitazione dell`imputato
o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all`art. 1, comma
2, della L. 5 giugno 1990, n. 135.
CAPO
III
Misure
interdittive
Artt.287-290
287
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
1.
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste
in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti
per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).
288
Sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori
1.
Con il provvedimento che dispone la sospensione dall`esercizio della potestà
dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva temporaneamente l`imputato,
in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2.
Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (519-526
c.p.), ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p.,
commesso in danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura può essere
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall`art. 287 comma
1.
289
Sospensione dall`esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1.
Con il provvedimento che dispone la sospensione dall`esercizio di un pubblico
ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice interdice temporaneamente
all`imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2.
Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (314-360
c.p.), la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o
dell`incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti
di pena previsti dall`art. 287 comma 1.Nel corso delle indagini preliminari,
prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio
dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
3.
La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura
popolare .
290
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice temporaneamente
all`imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2.
Qualora si proceda per un delitto contro l`incolumità pubblica (422-452
c.p.) o contro l`economia pubblica (499-518 c.p.), l`industria e il commercio
ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia
di società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p.,
la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall`art. 287 comma 1.
CAPO
IV
Forma
ed esecuzione dei provvedimenti
Artt.
291-298
291
Procedimento applicativo
1.
Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta
al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta
si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell`imputato e le eventuali
deduzioni a memorie difensive già depositate.
1
bis. (Abrogato)
2.
Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice,
quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l`urgenza di soddisfare taluna
delle esigenze cautelari previste dall`art. 274, dispone la misura richiesta
con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza.
Si applicano in tal caso le disposizioni dell`art. 27.
292
Ordinanza del giudice
1.
Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2.
L`ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità
rilevabile anche d`ufficio:
a)
le generalità dell`imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b)
la descrizione sommaria del fatto con l`indicazione delle norme di legge
che si assumono violate;
c)
l`esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano
in concreto la misura disposta, con l`indicazione degli elementi di fatto
da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza,
tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c
bis) l`esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere, l`esposizione delle concrete
e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all`articolo 274
non possono essere soddisfatte con altre misure;
d)
la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini
da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l`esigenza
cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell`articolo 274;
e)
la data e la sottoscrizione del giudice.
2
bis. L`ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell`ausiliario che
assiste il giudice, il Sigillo dell`ufficio e, se possibile l`indicazione
del luogo in cui probabilmente si trova l`imputato.
2
ter. L`ordinanza é nulla se non contiene la valutazione degli elementi
a carico e a favore dell`imputato, di cui all`articolo 358, nonché all`art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
3.
L`incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa
la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali
e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
293
Adempimenti esecutivi
1.
Salvo quanto previsto dall`art. 156, l`ufficiale o l`agente incaricato
di eseguire l`ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna
all`imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare
un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell`art.
97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. n verbale è immediatamente
trasmesso ai giudice che ha emesso l`ordinanza e al pubblico ministero.
2.
Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono
notificate all`imputato.
3.
Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione,
sono depositate nella Cancelleria del giudice che le ha emesse insieme
alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.
Avviso del deposito è notificato al difensore.
4.
Copia dell`ordinanza che dispone una misura interdittiva (288-290) è trasmessa
all`organo eventualmente competente a disporre l`interdizione in via ordinaria.
294
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto
nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato
di delitto, procede all`interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall`inizio dell`esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa
sia assolutamente impedita. *
1
bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva
che interdittiva, l`interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni
dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1
ter. L`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve
avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero
ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2.
Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato
e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui
il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3.
Mediante l`interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni
di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274
e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell`art.
299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4.
Ai
fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice
con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero
e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso
del compimento dell’atto così mod dalla l.1.03.2001
5.
Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il
giudice per le indagini preliminari del luogo.
6.
L`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte
del pubblico ministero non può precedere l`interrogatorio del giudice.
*La
Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 10-17 febbraio 1999
( pubblicata
nella G.U. - prima seria speciale n. 8 del 22 febbraio 1999 )
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che fino all’apertura del dibattimento
il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere.
295
Verbale di vane ricerche
1.
Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata
e non è possibile procedere nei modi previsti dall`art. 293 l`ufficiale
o l`agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini
svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l`ordinanza.
2.
Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti
dall`art. 296, lo stato di latitanza.
3.
Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267,
può disporre l`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche
e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le
disposizioni degli artt. 268, 269 e 270.
3
bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma
5 dell`art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l`intercettazione
di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche
di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall`art. 51,
comma 3 bis .
296
Latitanza
1.
E` latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare (285,
286), agli arresti domiciliari (284), al divieto di espatrio (281), all`obbligo
di dimora (283) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione (656).
2.
Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un
difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata
in cancelleria copia dell`ordinanza con la quale è stata disposta la misura
rimasta ineseguita (97 att.). Avviso del deposito è notificato al difensore.
3.
Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel
procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4.
La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha
dato causa sia stato revocato a norma dell`art. 299 o abbia altrimenti
perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento
è stato emesso.
5.
Al latitante per ogni effetto è equiparato l`evaso (385 c.p.).
297
Computo dei termini di durata delle misure
1.
Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura,
dell`arresto (380, 381) o del fermo (384).
2.
Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l`ordinanza
che le dispone è notificata a norma dell`art. 293.
3.
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono
la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato
o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione
della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi
dell`articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati
commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui
è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all`imputazione
più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze
per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto
per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4.
Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni
in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione
della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni
solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia
a norma dell`art. 303 comma 4 .
5.
Se l`imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di
sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in
cui è notificata l`ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo
stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione
di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima,
la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione
per esecuzione di pena di internamento per misura di sicurezza.
298
Sospensione dell`esecuzione delle misure
1.
L`esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare
personale per un altro reato ne sospende l`esecuzione, salvo che gli effetti
della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2.
La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure
alternative alla detenzione.
CAPO
V
Estinzione
delle misure
Artt.299-308
299
Revoca e sostituzione delle misure
1.
Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290 sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni
di applicabilità previste dall`art. 273 o dalle disposizioni relative
alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall`art. 274.
2.
Salvo quanto previsto dall`art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata
all`entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero ne dispone
l`applicazione con modalità meno gravose .
3.
Il pubblico ministero e l`imputato richiedono la revoca o la sostituzione
delle misure al giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque
giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio
quando assume l`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
(294) o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari
(406) o dell`assunzione di incidente probatorio (393) ovvero quando procede
all`udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).
3
bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione
delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell`imputato,
deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico
ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3
ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione
delle misure, prima di provvedere può assumere l`interrogatorio della
persona sottoposta alle indagini. Se l`istanza di revoca o di sostituzione
é basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il
giudice deve assumere l`interrogatorio dell`imputato che ne ha fatto richiesta.
4.
Fermo quanto previsto dall`art. 276, quando le esigenze cautelari risultano
aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce
la misura applicata con un`altra più grave ovvero ne dispone l`applicazione
con modalità più gravose.
4
bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l`imputato chiede
la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la
sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta
non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero,
il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste .
4
ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di
decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e
senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni
o qualità personali dell`imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più
presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta
è pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine previsto
dal comma 3 .
300
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
1.
Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente
efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona,
è disposta l`archiviazione (408-411) ovvero è pronunciata sentenza di
non luogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s.).
2.
Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.),
il giudice provvede a norma dell`art. 312.
3.
Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna,
le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero
condizionalmente sospesa (5322).
4.
La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza
di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia
già subita non è inferiore all`entità della pena irrogata.
5.
Qualora l`imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa
sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo
stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive
(281-286) quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall`art. 274
comma 1 lett. b) o c).
301
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1.
Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall`art. 274 comma
1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine
previsto dall`art. 292 comma 2 lett. d) non ne è ordinata la rinnovazione.
2.
La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del
pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti
dagli artt. 305 e 308.
2
bis. Salvo il disposto dell`art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede
per reati diversi sia da quelli previsti dall`articolo 407, comma 2, lettera
a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste
investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti
tra loro collegati ovvero per l`elevato numero di persone sottoposte alle
indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento
é richiesto il compimento di atti di indagine all`estero, la custodia
cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste
dall`articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore
a trenta giorni.
2
ter. La proroga della medesima misura é disposta, per non più di due volte
ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza,
su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate
le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui
esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell`imputato.
302
Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato
di custodia cautelare
1.
La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde
immediatamente efficacia se il giudice non procede all`interrogatorio
entro il termine previsto dall`art. 294. Dopo la liberazione, la misura
può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo,
sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso
modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo,
non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni
dell`art. 294 commi 3, 4 e 5.
303
Termini di durata massima della custodia cautelare
1.
La custodia cautelare perde efficacia quando:
a)
dall`inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero
senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artt.
442, 448, comma 1, 561 e 563:
1)
tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto
previsto dal numero 3);
3)
un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell`art. 407, comma
2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni;
b)
dall`emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2
) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo
quanto previsto dal n. l);
3)
un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni;
3-bis)
qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi.
Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente
utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente
residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente
ridotti aggiunto dal dl 24.11.2000 conv. in l 19.01.2001
n. 4
c)
dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1)
nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore
a tre anni;
2)
un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore
a dieci anni;
3)
un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell`ergastolo o
della reclusione superiore a dieci anni;
d)
dalla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi
di cui alla lettera b) numero 3.bis, in grado di appello o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione
è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto
la disposizione del comma 4.
2.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte
di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase
o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo
i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento.
3.
Nel caso di evasione (385 c.p.) dell`imputato sottoposto a custodia cautelare,
i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno
stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata
la custodia cautelare.
4.
La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe
previste dall`art. 305, non può superare i seguenti termini:
a)
due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni
b)
quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo
quanto previsto dalla lett. a);
c)
sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.
304
Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1.
I termini previsti dall`art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile
a norma dell`art. 310, nei seguenti casi:
a)
nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso
o rinviato per impedimento dell`imputato o del suo difensore (486) ovvero
su richiesta dell`imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione
o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della
prova (509) o a seguito di concessione di termini per la difesa (108,
451, 519, 520);
b)
nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso
o rinviato a causa della mancata presentazione, dell`allontanamento o
della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo
di assistenza uno o più imputati;
c
) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall`articolo
544, commi 2 e 3.
2.
I termini previsti dall`art. 303 possono altresì essere sospesi, nella
fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall`art. 407, comma
2, lett. a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante
il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio
di primo grado (525 ss.) o nel giudizio sulle impugnazioni.
3.
Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice,
su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma
dell`art. 310.
4.
I termini previsti dall`art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con
ordinanza appellabile a norma dell`art. 310, se l`udienza preliminare
è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma
4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si
riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione
dei processi.
6.
La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio
dei termini previsti dall`art. 303, commi 1, 2 e 3 senza
tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma
1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della
metà previsti dall`art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due
terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato
o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell`ergastolo è equiparata
alla pena massima temporanea.
7.
Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo
alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei
periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
305
Proroga della custodia cautelare
1.
In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia
sullo stato di mente dell`imputato, i termini di custodia cautelare sono
prorogati per il periodo di tempo assegnato per l`espletamento della perizia.
La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, sentito il difensore. L`ordinanza è soggetta a ricorso per
cassazione nelle forme previste dall`art. 311.
2.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi
a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto
ad accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il protrarsi
della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore,
provvede con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310. La proroga è
rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall`art. 303 comma 1 non
possono essere comunque superati di oltre la metà.
306
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1.
Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme
del presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza l`immediata liberazione
della persona sottoposta alla misura (98 att).
2.
Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice
adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
delle misure medesime.
307
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1.
Nei
confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice
dispone le altre misure cautelari
di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che
avevano determinato la custodia cautelare
1-bis.
Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma
2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli
281, 282 e 283 anche cumulativamente
2.
La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell`art. 275, è
tuttavia ripristinata:
a)
se l`imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a
una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione
alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari
previste dall`art. 274
b)
contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o
di secondo grado, quando ricorre l`esigenza cautelare prevista dall`art.
274 comma 1 lett. b) .
3.
Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui
il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo
del termine previsto dall`art. 303 comma 4, si tiene conto anche della
custodia anteriormente subita.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al
fermo dell`imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, o nell'ipotesi prevista
dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data
notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato
di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini
preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza
quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare
e trasmette gli atti al giudice competente.
5.
La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro
venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma
del comma 2 lett. a).
308
Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1.
Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono
efficacia quando dall`inizio della loro esecuzione è decorso un periodo
di tempo pari al doppio dei termini previsti dall`art. 303.
2.
Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi
due mesi dall`inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse
siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne
la rinnovazione anche al di là di due mesi dall`inizio dell`esecuzione,
osservati i limiti previsti dal comma 1.
3.
L`estinzione delle misure non pregiudica l`esercizio dei poteri che la
legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell`applicazione
di pene accessorie o di altre misure interdittive.
CAPO
VI
Impugnazioni
Artt.309-311
309
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1.
Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento,
l`imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva (281-286, 313-3), salvo che
si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2.
Per l`imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell`art. 165. Tuttavia, se sopravviene l`esecuzione
della misura, il termine decorre da tale momento quando l`imputato prova
d l non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3.
n difensore dell`imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci
giorni dalla notificazione dell`avviso di deposito dell`ordinanza che
dispone la misura.
3
bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni
per i quali é stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell`articolo
104, comma 3.
4.
La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato
nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5.
Il presidente cura che sia dato immediato avviso all`autorità giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre
il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell`art.
291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona
sottoposta alle indagini.
6.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi
ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi
davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio
della discussione.
7.
Sulla richiesta di riesame decide,in composizione collegiale, il tribunale
del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata
della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l`ufficio del
giudice che ha emesso l`ordinanza.
8.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall`articolo 127. L`avviso della data fissata per
l`udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha
richiesto l`applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro
lo stesso termine, all`imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell`udienza
gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore
di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis.
Il pubblico ministero che ha richiesto l`applicazione della misura può
partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7.
9.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il tribunale,
se non deve dichiarare l`inammissibilità della richiesta (99 att.), annulla,
riforma o conferma l`ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla
base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell`udienza. Il tribunale
può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole
all`imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo
per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento
stesso.
10.
Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma
5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il
termine prescritto, l`ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia (306).
[Articolo
modificato dal Decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni
dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 652.]
310
Appello
1.
Fuori dei casi previsti dall`art. 309 comma 1, il pubblico ministero,
l`imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze
in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente
i motivi.
2.
Si osservano le disposizioni dell`art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell`appello
è dato immediato avviso all`autorità giudiziaria procedente che, entro
il giorno successivo, trasmette al tribunale l`ordinanza appellata e gli
atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si
svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Fino
al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria con
facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
3.
L`esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l`appello
del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a
che la decisione non sia divenuta definitiva (588).
311
Ricorso per cassazione
1.
Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico
ministero che ha richiesto l`applicazione della misura, l`imputato e il
suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni
dalla comunicazione o dalla notificazione dell`avviso di deposito del
provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 dell`articolo 309.
1-bis.
Sull`appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale
ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento.
2.
Entro i termini previsti dall`art. 309 commi 1, 2 e 3, l`imputato e il
suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per
violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva
(281-286, 313-3). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame.
3.
Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice
che ha emesso l`ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso
all`autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette
gli atti alla Corte di Cassazione (100 att.).
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente
al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti
alla corte di cassazione, prima dell`inizio della discussione.
5.
La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti osservando le forme previste dall`art. 127.
CAPO
VII
Applicazione
provvisoria di misure di sicurezza
Artt.312-313
312
Condizioni di applicabilità
1.
Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l`applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza è disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del
pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando
sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni
previste dall`art. 273 comma 2.
313
Procedimento
1.
Il giudice provvede con ordinanza a norma dell`articolo 292, previo accertamento
sulla pericolosità sociale dell`imputato (203 c.p.). Ove non sia stato
possibile procedere all`interrogatorio della persona sottoposta alle indagini
prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell`art.
294.
2.
Salvo quanto previsto dall`art. 299 comma 1, ai fini dell`art. 206 comma
2 c.p.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale
dell`imputato nei termini indicati nell`art. 72.
3.
Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall`art. 312
è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione
per l`ingiusta detenzione (314, 315).
CAPO
VIII
Riparazione
per l`ingiusta detenzione
Artt.314-515
314
Presupposti e modalità della decisione
1.
Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perché il fatto
non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un`equa riparazione
per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso
a darvi causa per dolo o colpa grave.
2.
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato
che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare,
quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento
che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero
le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni,
a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento
di archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425).
4.
Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura
di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all`applicazione
della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5.
Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato
affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione
della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla riparazione è altresì
escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione
medesima.
315
Procedimento per la riparazione
1.
La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o
di condanna è divenuta irrevocabile (648), la sentenza di non luogo a
procedere è divenuta inoppugnabile (428) o il provvedimento di archiviazione
è stato pronunciato.
2.
L`entità della riparazione non può comunque eccedere L. 100 milioni.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell`errore
giudiziario (643-647).
TITOLO
II
MISURE
CAUTELARI REALI
CAPO
I Sequestro conservativo
Artt.316-320
316
Presupposti ed effetti del provvedimento
1.
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e
di ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato (189 c.p.), il pubblico
ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro
conservativo (218 coord.) dei beni mobili o immobili dell`imputato o delle
somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento
(513 s. c.p.c.).
2.
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185 c.p.), la parte civile
può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell`imputato o del responsabile
civile (83), secondo quanto previsto dal comma 1.
3.
Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla
parte civile.
4.
Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati (2745 s. c.c.), rispetto a ogni altro credito non privilegiato
di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso,
i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
317
Forma del provvedimento. Competenza
1.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice
che procede.
2.
Se è stata pronunciata sentenza di condanna (533), di proscioglimento
(529-531) o di non luogo a procedere (425), soggetta a impugnazione, il
sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell`impugnazione,
dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice
che deve decidere sull`impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone
il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente,
provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
3.
Il sequestro è eseguito dall`ufficiale giudiziario con le forme prescritte
dal Codice di Procedura Civile (678, 679 c.p.c.) per l`esecuzione del
sequestro conservativo sui beni mobili o immobili (103 att.).
4.
Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione (428, 648).
La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita
a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede,
l`interessato può proporre incidente di esecuzione (666).
318
Riesame dell`ordinanza di sequestro conservativo
1.
Contro l`ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse
può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art.
324.
2.
La richiesta di riesame non sospende l`esecuzione del provvedimento.
319
Offerta di cauzione
1.
Se l`imputato o il responsabile civile (83) offre cauzione idonea a garantire
i crediti indicati nell`art. 316, il giudice dispone con decreto che non
si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con
cui la cauzione deve essere prestata.
2.
Se l`offerta è proposta con la richiesta di riesame (318), il giudice
revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata
al valore delle cose sequestrate.
3.
n sequestro è altresì revocato dal giudice se l`imputato o il responsabile
civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione
idonea.
320
Esecuzione sui beni sequestrati
1.
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento (686 c.p.c.) quando
diventa irrevocabile (648) la sentenza di condanna al pagamento di una
pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva (650) la sentenza che
condanna l`imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno
in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio
previsto dall`art. 316 comma 4.
2.
Salva l`azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle
somme che rimangono ancora dovute, l`esecuzione forzata sui beni sequestrati
ha luogo nelle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile (483 s.
c.p.c.). Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle
somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle
ammende, sono pagate, nell`ordine, le somme dovute alla parte civile a
titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie,
le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato
(191 c.p.).
CAPO
II
Sequestro
preventivo
Artt.321-323
321
Oggetto del sequestro preventivo
1.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare
la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito (91 att.) ne dispone il sequestro
con decreto motivato (104 att.). Prima dell`esercizio dell`azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
2.
Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita
la confisca (240 c.p.).
2bis.
Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo
I del titolo secondo del libro secondo del codice penale il giudice dispone
il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca
comma
aggiunto dalla legge l'27.03.2001 n. 97
3.
Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero
o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti,
le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è
notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione (322 bis).
Se vi è richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice,
cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda
le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo
a quello del deposito nella segreteria .
3
bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro
è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell`intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali
di polizia giudiziaria (57), i quali, nelle quarantotto ore successive,
trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro
è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate,
richiede al giudice la convalida e l`emissione del decreto previsto dal
comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso
pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3
ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti
dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l`ordinanza di convalida
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell`ordinanza
è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate .
322
Riesame del decreto di sequestro preventivo
1.
Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l`imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta
di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324 .
2.
La richiesta di riesame non sospende l`esecuzione del provvedimento (588).
322
bis Appello
1
Fuori dei casi previsti dall`art. 322, il pubblico ministero, l`imputato
e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate
e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre
appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro
il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1
bis. Sull'appello decide il tribunale in composizione collegiale
2.
L`appello non sospende l`esecuzione del provvedimento (588). Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell`art. 310 .
323
Perdita di efficacia del sequestro preventivo
1.
Con la sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere
(425), ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose
sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre
la confisca a norma dell`art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo.
2.
Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero,
ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la
restituzione degli altri esemplari.
3.
Se è pronunciata sentenza di condanna (533), gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4.
La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all`imputato
o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati nell`art. 316.
CAPO
III Impugnazioni
Artt.324-325
324
Procedimento di riesame
1.
La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del
provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui
l`interessato ha avuto conoscenza dell`avvenuto sequestro (99 att.).
2.
La richiesta è presentata con le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta
è proposta dall`imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia
già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell`art.
161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere
l`avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l`avviso è notificato mediante
consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un`altra persona
e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l`avviso è notificato
mediante deposito in cancelleria .
3.
La cancelleria dà immediato avviso all`autorità giudiziaria procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui
si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi
ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi
davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio
della discussione.
5.
Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso
il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall`art. 127. Almeno tre giorni prima, l`avviso
della data fissata per l`udienza è comunicato al pubblico ministero e
notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno
dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7.
Si applicano le disposizioni dell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del
provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta
nei casi indicati nell`art. 240 comma 2 c.p.
8.
Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia
la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo
il sequestro.
325
Ricorso per cassazione
1.
Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico
ministero, l`imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge .
2.
Entro il termine previsto dall`art. 324 comma 1, contro il decreto di
sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso
per cassazione (569). La proposizione del ricorso rende inammissibile
la richiesta di riesame .
3.
Si applicano le disposizioni dell`art. 311 commi 3 e 4.
4.
Il ricorso non sospende l`esecuzione della ordinanza (588).