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CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO TERZO - artt 187-271
PROVE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Artt. 187-193
187 Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova
i fatti che si riferiscono all`imputazione, alla punibilità e alla determinazione
della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto
di prova i fatti dai quali dipende l`applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione
di parte civile (76 s.), sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità
civile derivante dal reato (74; 185 c.p.).
188 Libertà morale della persona nell`assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati,
neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire
sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di
valutare i fatti (642).
189 Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una
prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea
ad assicurare l`accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertà morale
della persona (642). Il giudice provvede all`ammissione, sentite le parti sulle
modalità di assunzione della prova.
190 Diritto alla prova
1. Le prove sono ammesse
a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo
le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190 bis,
4954) o irrilevanti (468).
2. La legge stabilisce i
casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195 224, 237, 507, 508, 511, 603).
3. I provvedimenti sull`ammissione
della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio (495).
190 bis Requisiti della prova in casi particolari
1. Nei procedimenti per
taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto
l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste
hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno
utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo
238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto
delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono
necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione
si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609
quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone
minore degli anni sedici
191 Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in
violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L`inutilizzabilità è
rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (185-4).
192 Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la
prova dando conto nella motivazione (125-3, 606-1 lett. e) dei risultati acquisiti
e dei criteri adottati.
2. L`esistenza di un fatto
non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti
(2729 c.c.).
3. Le dichiarazioni rese
dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso
a norma dell`art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
confermano l`attendibilità (210).
4. La disposizione del comma
3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato
a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett. b).
193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non
si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che
riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
TITOLO II
MEZZI DI PROVA
CAPO I Testimonianza
Artt. 194-207
194 Oggetto e limiti della testimonianza
1. Il testimone è esaminato
sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità
dell`imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne
la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203
c.p.).
2. L`esame può estendersi
anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone
e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario
per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la
personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell`imputato
deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato
su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343)
né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione
sui fatti.
195 Testimonianza indiretta
1. Quando il testimone (209)
si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta
di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62).
2. Il giudice può disporre
anche di ufficio l`esame delle persone indicate nel comma 1 (190).
3. L`inosservanza della
disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a
fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l`esame
di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite
da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a)
e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del
fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono
essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200
e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le
predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata
(191) la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona
o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell`esame.
196 Capacità di testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità
di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare
le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l`idoneità fisica o mentale
a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti
opportuni (220) con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti
che, a norma del comma 2 siano stati disposti prima dell`esame testimoniale non
precludono l`assunzione della testimonianza.
197 Incompatibilità con l`ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti
come testimoni:
a) i coimputati del
medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo
12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena
ai sensi dell’articolo 444;
b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le
persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1,
lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera
b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo
444».
c) il responsabile civile
(83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);
d) coloro che nel medesimo
procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero
o loro ausiliario ( 126).
Art. 197-bis. - (Persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono
l’ufficio di testimone). – 1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi
dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera
b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è
stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione
della pena ai sensi dell’articolo 444.
2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma
1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2,
lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto
dall’articolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore.
In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a
deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna
nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità
ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone
non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità
in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento
a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi
giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle
sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone
ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 192,
comma 3 Articolo aggiunto dalla legge1.03.2001 n. 63
198 Obblighi del testimone
l. Il testimone ha l`obbligo
di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per
le esigenze processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli
sono rivolte.
2. Il testimone non può
essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità
penale.
199 Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti
(304-4 c.p.) dell`imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre
quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi
o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato
2. Il giudice, a pena di
nullità (181), avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro
se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi
1 e 2 si applicano anche a chi è legato all`imputato da vincolo di adozione. Si
applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall`imputato durante
la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo
coniuge dell`imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell`imputato;
c) alla persona nei cui
confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto con l`imputato.
200 Segreto professionale
1. Non possono essere obbligati
a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio
o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autorità giudiziaria
(331, 334):
a) i ministri di confessioni
religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori
legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai;
c) i medici e i chirurghi,
i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici
o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata
dal segreto professionale .
2. Il giudice, se ha motivo
di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia
infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che
il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste
dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell`albo professionale,
relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di
carattere fiduciario nell`esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se
le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede
e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l`identificazione della
fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle
sue informazioni.
201 Segreto di ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno
l`obbligo di riferirne all`autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357
c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.)
hanno l`obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del
loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) .
2. Si applicano le disposizioni
dell`art. 200 commi 2 e 3.
202 Segreto di Stato
1. I pubblici ufficiali
(357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.)
hanno l`obbligo (261 c.p.) di astenersi dal deporre (204) su fatti coperti dal segreto
di Stato .
2. Se il testimone oppone
un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia
confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice
dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato ( 129).
4. Qualora, entro sessanta
giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri
non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare
(204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente
dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare
i nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati come testimoni,
le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate (191).
1-bis. L’inutilizzabilità
opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
interrogati né assunti a sommarie informazioni».( comma agg. dalla legge 1.03.2001
n. 63)
204 Esclusione del segreto
1. Non possono essere oggetto
del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 (66l att.) fatti notizie o documenti
concernenti reati diretti all`eversione dell`ordinamento costituzionale. Se viene
opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell`esercizio
dell`azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta
di parte.
2. Del provvedimento che
rigetta l`eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri (66 att. ).
205 Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali
dello Stato
1. La testimonianza del
Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione
di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta
la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio
dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati
nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità
e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme
ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle
persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione (213) o di confronto
(211) o per altra necessità.
206 Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
1. Se deve essere esaminato
un agente diplomatico o l`incaricato di una missione diplomatica all`estero durante
la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l`esame è trasmessa,
per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, all`autorità consolare del luogo.
Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall`art. 205 comma
3.
2. Per ricevere le deposizioni
di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero
di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o
la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
207 Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell`esame
un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con
le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli,
se del caso, l`avvertimento previsto dall`art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento
provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l`immediata trasmissione
degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (476).
2. Con la decisione che
definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il
giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall`art. 372 c.p., ne informa il
pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
CAPO II
Esame delle parti
Artt. 208-210
208 Richiesta dell`esame
1. Nel dibattimento, l`imputato,
la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile
e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno
richiesta o vi consentono.
209 Regole per l`esame
1. All`esame delle parti
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e se è
esaminata una parte diversa dall`imputato, quelle previste dall`art. 195.
2. Se la parte rifiuta di
rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le
persone imputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12 comma 1 lettera
a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non
possono assumere l'uffivcio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero,
nel caso indicato nell`art. 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di
presentarsi al giudice ( 198), il quale, ove occorra, ne ordina l`accompagnamento
collettivo (132, 513-2). Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni ( 197)
.
3. Le persone indicate nel
comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all`esame.
In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio
l`esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto
dall`art. 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere (64).
5. All`esame si applicano
le disposizioni previste dagli artt. 194, 195,498, 499 e 503 .
6. . Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento
connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato
a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza
dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone
è dato l’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e,
se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di
testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate
dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497
CAPO III
Confronti
211 Presupposti del confronto
l. Il confronto (364, 392)
è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate (194 s., 208 s.) o interrogate
(65), quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
212 Modalità del confronto
l. Il giudice, richiamate
le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto,
chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche
contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione
delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe
a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
CAPO IV
Ricognizioni
Artt.213-217
213 Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere
a ricognizione personale (392), il giudice (361) invita chi deve eseguirla a descrivere
la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato
in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per
cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la
persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi
siano altre circostanze che possano influire sull`attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione
degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L`inosservanza delle
disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità (181) della ricognizione.
214 Svolgimento della ricognizione
1. Allontanato colui che
deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone
il più possibile somiglianti, anche nell`abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione.
Invita quindi quest`ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando
che si presenti sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe
stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest`ultima,
il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la
invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione
di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione
o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice
dispone che l`atto sia compiuto senza che quest`ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione,
a pena di nullità (181), delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice
può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante
rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
215 Ricognizione di cose
1. Quando occorre procedere
alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato (253),
il giudice procede osservando le disposizioni dell`art. 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile,
almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona
chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo,
la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni
dell`art. 214 comma 3.
216 Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione
di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il
giudice procede osservando le disposizioni dell`art. 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni
dell`art. 214 comma 3.
217 Pluralità di ricognizioni
1. Quando più persone sono
chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto,
il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto
la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona
deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede,
per ogni atto, in modo che la persona o l`oggetto sottoposti a ricognizione siano
collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni
degli articoli precedenti.
CAPO V
Esperimenti giudiziali
Artt.218-233
218 Presupposti dell`esperimento giudiziale
1. L`esperimento giudiziale
è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un
determinato modo.
2. L`esperimento consiste
nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si
afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento
del fatto stesso.
219 Modalità dell`esperimento giudiziale
1. L`ordinanza che dispone
l`esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell`oggetto dello stesso
e l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare
un esperto per l`esecuzione di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni
provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni
fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti (134).
3. Anche quando l`esperimento
è eseguito fuori dell`aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti
dall`art. 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell`atto.
4. Nel determinare le modalità
dell`esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché
esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre
a pericolo l`incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
CAPO VI Perizia
220 Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa
(398, 495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto
ai fini dell`esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse
perizie per stabilire l`abitualità o la professionalità nel reato (102-105 c.p.),
la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell`imputato
e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
221 Nomina del perito
1. Il giudice nomina il
perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (67-69 att.) o tra persone
fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (74 att.) . Quando
la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico
sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l`espletamento
della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole
complessità (2274) ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l`obbligo
di prestare il suo ufficio (70-72 att.; 366 c.p.), salvo che ricorra uno dei motivi
di astensione previsti dall`art. 36.
222 Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio
di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne (98 c.p.),
l`interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), l`inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità
di mente;
b) chi è interdetto anche
temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso
dall`esercizio di una professione o di un`arte (30, 31, 35 c.p.);
c) chi è sottoposto a misure
di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto
come testimone (197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato
a prestare ufficio di testimone (120, 194 s.) o di interprete (143);
e) chi è stato nominato
consulente tecnico (225, 233, 359) nello stesso procedimento o in un procedimento
connesso.
223 Astensione e ricusazione del perito
1. Quando esiste un motivo
di astensione il perito ha l`obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere
ricusato dalle parti nei casi previsti dall`art. 36 a eccezione di quello previsto
dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione
o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità
di conferimento dell`incarico (226) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero
conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere (227).
4. Sulla dichiarazione di
astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la
perizia.
5. Si osservano, in quanto
applicabili le norme sulla ricusazione del giudice (3i).
224 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche
di ufficio (190, 468, 508) la perizia con ordinanza motivata (125), contenente la
nomina del perito, la sommaria enunciazione dell`oggetto delle indagini (220), l`indicazione
del giorno, dell`ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la
citazione del perito (398, 468, 508) e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione
delle persone sottoposte all`esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti
che si rendono necessari per l`esecuzione delle operazioni peritali.
225 Nomina del consulente tecnico
1. Disposta la perizia,
il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti
tecnici (233, 359; 38, 73 att.) m numero non superiore, per ciascuna parte, a quello
dei periti.
2. Le parti private, nei
casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti,
hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98)
.
3. Non può essere nominato
consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell`art. 222 comma 1
lett a), b), c), d).
226 Conferimento dell`incarico
1. Il giudice, accertate
le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste
dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi (70 att.) e delle responsabilità
(373 c.p.) previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:
ìconsapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento
dell`incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello
di far conoscere la verità e a mantenere il segreto (329) su tutte le operazione
peritali".
2. Il giudice formula quindi
i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (225, 233-2), il pubblico ministero
e i difensori presenti.
227 Relazione peritale
1. Concluse le formalità
di conferimento dell`incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti
e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità
dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere
un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di
concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione (231) del perito; altrimenti
fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere
ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti
tecnici (225, 233-2).
4. Quando risultano necessari
accertamenti di particolare complessità (221-2), il termine può essere prorogato
dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori
a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato,
non può superare i sei mesi (392-2).
5. Qualora sia indispensabile
illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere
autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione
scritta.
228 Attività del perito
1. Il perito procede alle
operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato
dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle
parti dei quali la legge prevede l`acquisizione al fascicolo per il dibattimento
(431, 76 att.).
2. Il perito può essere
inoltre autorizzato ad assistere all`esame delle parti e all`assunzione di prove
nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali
non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello
svolgimento dell`incarico, il perito richieda notizie all`imputato, alla persona
offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati
solo ai fini dell`accertamento peritale.
4. Quando le operazioni
peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative
ai poteri del perito e ai limiti dell`incarico, la decisione è rimessa al giudice
(508-2), senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.
229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno,
l`ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare
atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione
delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti
presenti.
230 Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici
(225, 233-2; 38 att.) possono assistere al conferimento dell`incarico al perito
(223-1 coord.) e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle
quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare
alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando
osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (227, 360-3).
3. Se sono nominati dopo
l`esaurimento delle operazioni peritali (228), i consulenti tecnici possono esaminare
le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona,
la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti
tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l`esecuzione della
perizia e il compimento delle altre attività processuali.
231 Sostituzione del perito
1. Il perito può essere
sostituito (227) se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta
di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l`incarico affidatogli
(70 att.).
2. Il giudice, sentito il
perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l`inadempimento
sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell`ordinanza è trasmessa all`ordine
o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito,
dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal
giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 300.000
a L. 3 milioni.
4. Il perito è altresì sostituito
quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (223).
5. Il perito sostituito
deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati
delle operazioni peritali già compiute.
232 Liquidazione del compenso al perito
1. Il compenso al perito
è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme
delle leggi speciali .
233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta
perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti
tecnici (225, 359; 38, 73 att.; 223l coord.) . Questi possono esporre al giudice
il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell`art. 121.
2. Qualora, successivamente
alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici
già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall`art. 230, salvo
il limite previsto dall`art. 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione
dell`art. 225 comma 3.
CAPO VII
Documenti
Artt.234-243
234 Prova documentale
1. E` consentita l`acquisizione
di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante
la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo .
2. Quando l`originale di
un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito
o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia (112).
3. E` vietata (191) l`acquisizione
di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno
ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti,
dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (l94-1 e 3).
235 Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono
corpo del reato (253) devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia
formati o li detenga (240).
236 Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. E` consentita l`acquisizione
dei certificati del casellario giudiziale (688) della documentazione esistente presso
gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza
nonché delle sentenze irrevocabili (648) di qualunque giudice italiano e delle sentenze
straniere riconosciute (730 s.), ai fini del giudizio sulla personalità dell`imputato
o della persona offesa dai reato, se il fatto per il quale si procede deve essere
valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate
nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti
al fine di valutare la credibilità di un testimone.
237 Acquisizione di documenti provenienti dall`imputato
1. E` consentita l`acquisizione,
anche di ufficio (190), di qualsiasi documento proveniente dall`imputato (240),
anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
238 Verbali di prove di altri procedimenti
1. E` ammessa l`acquisizione
di verbali di prove di altro procedimento penale (78 att.) se si tratta di prove
assunte nell`incidente probatorio (392 s.) o nel dibattimento (496 s.) .
2. E` ammessa l`acquisizione
di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia
acquistato autorità di cosa giudicata (324 c.p.c
2-bis. Nei casi previsti dai commi
1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto
se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi confronti
fa stato la sentenza civile.»;
3. È comunque ammessa l’acquisizione
della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’atto
è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è ammessa
se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4 Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali
di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti
dell’imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere
utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503
5. Salvo quanto previsto
dall`art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell`art.
190 l`esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei
commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.
239 Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne
la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private
o ai testimoni.
240 Documenti anonimi
1. I documenti che contengono
dichiarazioni anonime (3333) non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati
(191, 108 att., 5 reg.) salvo che costituiscano corpo del reato (235, 253) o provengano
comunque dall`imputato (237).
241 Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti
dall`art. 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento,
dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli
copia del documento.
242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
1. Quando è acquisito un
documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la
traduzione a norma dell`art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un
nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma
dell`art. 268 comma 7.
243 Rilascio di copie
1. Quando dispone l`acquisizione
di un documento che non deve rimanere segreto (329), il giudice, a richiesta di
chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica
a norma dell`art. 116 (258).
TITOLO III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
CAPO I Ispezioni
Artt. 244-246
244 Casi e forme delle ispezioni
1. L`ispezione delle persone,
dei luoghi (103) e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare
le tracce e gli altri effetti materiali del reato (354 1 e2, 364).
2. Se il reato non ha lasciato
tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o
dispersi, alterati o rimossi, l`autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e,
in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare
modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L`autorità giudiziaria può disporre
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (359).
245 Ispezione personale
1. Prima di procedere all`ispezione
personale (Cost 13. C.p.p..354) l`interessato è avvertito della facoltà di farsi
assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea
a norma dell`art. 120 (364).
2. L`ispezione è eseguita
nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
(disp. di att 79.).
3. L`ispezione può essere
eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l`autorità giudiziaria può
astenersi dall`assistere alle operazioni.
246 Ispezione di luoghi o di cose
1. All`imputato (60, 61)
e in ogni caso a chi abbia l`attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l`ispezione
è consegnata, nell`atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti,
copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all`ispezione
dei luoghi, l`autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi
del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse
e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (131, 378).
CAPO II
Perquisizioni
Artt.247-252
247 Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo
di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti
al reato (253), è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di
ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa
eseguirsi l`arresto dell`imputato o dell`evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta
con decreto motivato.
3. L`autorità giudiziaria
può procedere personalmente ovvero disporre che l`atto sia compiuto da ufficiali
di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto.
248 Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione
si ricerca una cosa determinata, l`autorità giudiziaria può invitare a consegnarla.
Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga
utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose
da sottoporre a sequestro (253) o per accertare altre circostanze utili ai fini
delle indagini, l`autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57)
da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche
(255). In caso di rifiuto, l`autorità giudiziaria procede a perquisizione.
249 Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla
perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all`interessato, con
l`avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120.
2. La perquisizione è eseguita
nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
(79 att.).
250 Perquisizioni locali
1. Nell`atto di iniziare
le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all`imputato
(60, 61), se presente, e a chi abbia l`attuale disponibilità del luogo, con l`avviso
della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa
sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120.
2. Se mancano le persone
indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l`avviso è rivolto a un congiunto,
un coabitante o un collaboratore ovvero in mancanza, al portiere o a chi ne fa le
veci (80 att.).
3. L`autorità giudiziaria,
nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano
perquisite (247) le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse
possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253). Può inoltre
ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani
prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto
coattivamente sul posto (131, 378).
251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un`abitazione
o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette
e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti
l`autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita
fuori dei suddetti limiti temporali.
252 Sequestro conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito
della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l`osservanza delle prescrizioni
degli artt. 259 e 260.
CAPO III
Sequestri
Artt. 253-265
253 Oggetto e formalità del sequestro
1. L`autorità giudiziaria
dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti
al reato necessarie per l`accertamento dei fatti (81 att.; 10 reg.) .
2. Sono corpo del reato
le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose
che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede
personalmente l`autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria
(57) delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di
sequestro è consegnata all`interessato, se presente.
254 Sequestro di corrispondenza
1. Negli uffici postali
o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori,
telegrammi e altri oggetti di corrispondenza (616 c.p.) che l`autorità giudiziaria
abbia fondato motivo di ritenere spediti dall`imputato (60, 61) o a lui diretti,
anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere
relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede
un ufficiale di polizia giudiziaria (57) , questi deve consegnare all`autorità giudiziaria
gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti
conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri
documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono
immediatamente restituiti all`avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
255 Sequestro presso banche
1. L`autorità giudiziaria
può procedere al sequestro presso banche (248 2) di documenti, titoli, valori, somme
depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette
di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato,
quantunque non appartengano all`imputato (60, 61) o non siano iscritti al suo nome.
256 Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli
artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all`autorità giudiziaria, che ne
faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato,
e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico,
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di
segreto di Stato (202, 204) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione
(103-2).
2. Quando la dichiarazione
concerne un segreto di ufficio o professionale (200, 201) , l`autorità giudiziaria,
se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere
senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli
accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l`autorità giudiziaria
dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione
concerne un segreto di Stato, l`autorità giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia
confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice
dichiara non doversi procedere per l`esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta
giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri
non dia conferma del segreto, l`autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione
dell`art. 204 (66 att.).
257 Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di
sequestro l`imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,
anche nel merito, a norma dell`art. 324 (229 coord.).
2. La richiesta di riesame
non sospende l`esecuzione del provvedimento.
258 Copie dei documenti sequestrati
1. L`autorità giudiziaria
può fare estrarre copia (116, 243) degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo
gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la
cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro
che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali
(357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti
dall`autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali
copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona
o l`ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale
dell`avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato
fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l`autorità
giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia l`intero volume o registro rimane
in deposito giudiziario. n pubblico ufficiale addetto, con l`autorizzazione dell`autorità
giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati
delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione
del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
259 Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono
affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile
o non è opportuno, l`autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo
diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell`art.
120 (82 att.; 11 reg.) .
2. All`atto della consegna,
il custode è avvertito dell`obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni
richiesta dell`autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale
per chi trasgredisce ai doveri della custodia (334, 335 c.p.). Al custode può essere
imposta una cauzione. Dell`avvenuta consegna, dell`avvertimento dato e della cauzione
imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale,
nella cancelleria o nella segreteria.
260 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
1. Le cose sequestrate si
assicurano con il sigillo dell`ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell`autorità
giudiziaria e dell`ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle
cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L`autorità giudiziaria
fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle
cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce
agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformità dell`art. 259.
3. Se si tratta di cose
che possono alterarsi, l`autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l`alienazione
o la distruzione (83, 852 att.) .
261 Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L`autorità giudiziaria,
quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l`identità
e l`integrità con l`assistenza dell`ausiliario. Compiuto l`atto per cui si è resa
necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate
dall`ausiliario in presenza dell`autorità giudiziaria. L`autorità giudiziaria e
l`ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario
mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi
ne abbia diritto, anche prima della sentenza (84, 85 att.; 12 reg.). Se occorre,
l`autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite
e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal
comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile (76), che sulle cose appartenenti all`imputato (60,
61) o al responsabile civile (83) sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati nell`art. 316.
3. Non si fa luogo alla
restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede
a norma dell`art. 321.
4. Dopo la sentenza non
più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,
salvo che sia disposta la confisca (86, 88 att.).
263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle
cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro
appartenenza (84, 85 att.; 12 reg.).
2. Quando le cose sono state
sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di
altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste
dall`art. 127.
3. In caso di controversia
sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al
giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il
sequestro.
4. Nel corso delle indagini
preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede
con decreto motivato.
5. Contro il decreto del
pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta,
gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma
dell`art. 127 .
6. Dopo la sentenza non
più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell`esecuzione (665, 676).
264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione
1. Dopo un anno dal giorno
in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non
è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell`esecuzione (665, 676) dispone
con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo
Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell`ufficio
del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo
la loro qualità, nelle pubbliche borse o all`asta pubblica, da eseguirsi a cura
della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio
di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia
(87 att.).
2. L`autorità giudiziaria
può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente
dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento
o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla
vendita è versata in deposito giudiziale nell`ufficio postale del luogo. Questa
somma e i valori depositati presso l`ufficio del registro, dedotte le spese indicate
nell`art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha
provato di avervi diritto.
265 Spese relative al sequestro penale
1. Le spese occorrenti per
la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale
sono anticipate dallo Stato, salvo all`erario il diritto di recupero a preferenza
di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell`art. 264 (842 att.).
CAPO IV
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Artt.266-271
266 Limiti di ammissibilità
1. L`intercettazione di
conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione
è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per
i quali è prevista la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo
a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
b) delitti contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
c) delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le
armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia,
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi è consentita
l`intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano
nei luoghi indicati dall`art. 614 c.p., l`intercettazione è consentita solo se vi
è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l`attività criminosa.
266 bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi
ai reati indicati nell`art. 266, nonché a quelli commessi mediante l`impiego di
tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l`intercettazione del flusso
di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente
tra più sistemi.
267 Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero
richiede al giudice per le indagini preliminari l`autorizzazione a disporre le operazioni
previste dall`art. 266. L`autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono
gravi indizi di reato e l`intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini.
1-bis. Nella valutazione
dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203
2. Nei casi di urgenza,
quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone l`intercettazione con decreto motivato,
che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice
indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l`intercettazione non può essere proseguita e
i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico
ministero che dispone l`intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni.
Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice
con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano
i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero
procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria (57).
5. In apposito registro
riservato tenuto nell`ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni
e, per ciascuna intercettazione, l`inizio e il termine delle operazioni.
268 Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate
sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto,
anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono
essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura
della Repubblica (90 att.). Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti
o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può
disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti
di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3 bis. Quando si procede
a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero
può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti
a privati .
4. I verbali e le registrazioni
sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione
delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l`intercettazione, rimanendovi per
il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria
una proroga.
5. Se dal deposito può derivare
un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti
è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine,
il giudice dispone l`acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei
verbali di cui è vietata l`utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno
diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima
.
7. Il giudice dispone la
trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile
delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l`espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento
.
8. I difensori possono estrarre
copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su
nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7
269 Conservazione della documentazione
1. I verbali e le registrazioni
sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l`intercettazione.
2. Salvo quanto previsto
dall`art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più
soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non
è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l`intercettazione. Il
giudice decide in camera di consiglio a norma dell`art. 127.
3. La distruzione, nei casi
in cui e prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell`operazione è
redatto verbale.
270 Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni
non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati
disposti, salvo che risultino indispensabili per l`accertamento di delitti per i
quali è obbligatorio l`arresto in flagranza (380) .
2. Ai fini della utilizzazione
prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati
presso l`autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni
dell`art. 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero
e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni
in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
271 Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni
non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi
consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste
dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate
le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate
nell`art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro
ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli
stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado
del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste
dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (253).