Art.
109 Lingua degli atti
1.
Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (169-3;
63, 201 att.).
2.
Davanti all`autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di
appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta,
il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta,
interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto
anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143
s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua
richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali
e da convenzioni internazionali .
3.
Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.
Art.
110 Sottoscrizione degli atti
1.
Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone
altrimenti (119-2, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria mano,
un fine dell`atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2.
Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni
diversi dalla scrittura.
3.
Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale,
al quale è presentato l`atto scritto o che riceve l`atto orale, accertata
l`identità della persona, ne fa annotazione in fine dell`atto medesimo.
Art.
111 Data degli atti
1.
Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno,
il mese, l`anno e il luogo in cui l`atto è compiuto. L`indicazione dell`ora
è necessaria solo se espressamente prescritta.
2.
Se l`indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità
(292), questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi
con certezza in base ad elementi contenuti nell`atto medesimo o in atti
a questo connessi.
Art.
112 Surrogazione di copie agli originali mancanti
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l`originale di una sentenza
o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo
(234), la copia autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta
nel luogo in cui l`originale dovrebbe trovarsi.
2.
A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di ufficio
ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria,
salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un`altra copia autentica.
Art.
113 Ricostituzione di atti
1.
Se non è possibile provvedere a norma dell`art. 112 il giudice, anche
di ufficio, accerta il contenuto dell`atto mancante e stabilisce con ordinanza
se e in quale tenore esso deve essere ricostituito ( 41 att. ).
2.
Se esiste la minuta dell`atto mancante, questo è ricostituito secondo
il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l`hanno sottoscritto
(110) riconosce che questo era conforme alla minuta.
3.
Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone
con ordinanza la rinnovazione dell`atto mancante, se necessaria e possibile,
prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti
che devono essere rinnovati.
Art.
114 Divieto di pubblicazione di atti
1.
E` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto
o anche solo del loro contenuto .
2.
E` vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più
coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari
(405, 554) ovvero fino al termine dell`udienza preliminare (424 s.).
3.
Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche
parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo
la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo
del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello (605). E` sempre consentita la pubblicazione degli
atti utilizzati per le contestazioni (500, 503).
4.
E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento
celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall`art. 472 commi 1 e 2.
In tali casi il giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione
anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni.
n divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini
stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine
di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata
dal Ministro di Grazia e Giustizia.
5.
Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre
il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione
di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie
sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell`interesse
dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza
dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell`ultimo
periodo del comma 4.
6.
E` vietata la pubblicazione delle generalità e dell`immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono
divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell`interesse esclusivo
del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire
la pubblicazione (13 min.).
7.
E` sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti
dal segreto.
Art.
115 Violazione del divieto di pubblicazione
1.
Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione
del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett.
b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati
dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2.
Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone
indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l`organo titolare del
potere disciplinare.
Art.
116 Copie, estratti e certificati
1.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque vi abbia
interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie spese di copie,
estratti o certificati di singoli atti (141-2, 243, 258, 329, 335, 366)
.
2.
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede
al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione
del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso
il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.).
3.
n rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall`art.
114.
Art.
117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico
ministero
1.
Fermo quanto disposto dall`art. 371, quando è necessario per il compimento
delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall`autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall`art.
329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto. L`autorità giudiziaria può trasmettere le
copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2.
L`autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
2
bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.), nell`ambito
delle funzioni previste dall`art. 371 bis, accede al registro delle notizie
di reato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni
distrettuali antimafia (70 bis, ord. giud.) realizzando se del caso collegamenti
reciproci .
Art.
118 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro
dell`interno
1.
Il Ministro dell`Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia
giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente
delegato, può ottenere dall`autorità giudiziaria competente, anche un
deroga ai divieto stabilito dall`art. 329, copie di atti di procedimenti
penali e informazioni scritte sui loro contenuto, ritenute indispensabili
per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l`arresto in
flagranza (380). L`autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa.
1
bis. Ai medesimi fini l`autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti
indicati nel comma 1 all`accesso diretto al registro previsto dall`art.
335, anche se tenuto in forma automatizzata .
2.
L`autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
3.
Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte
dal segreto di ufficio (326 c.p.) .
Art.
119 Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
1.
Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni,
al sordo si presentano per iscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto
si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde per iscritto.
2.
Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere (110), l`autorità
procedente nomina uno o più interpreti (143), scelti di preferenza fra
le persone abituate a trattare con lui.
Art.
120 Testimoni ad atti del procedimento
1.
Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a)
i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità
di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze
stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b)
le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive (215 c.p.) o a misure
di prevenzione.
Art.
121 Memorie e richieste delle parti
1.
In ogni stato e grado del procedimento le parti (90-1, 233) e i difensori
possono presentare al giudice (367) memorie o richieste scritte, mediante
deposito nella cancelleria.
2.
Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo
e comunque, salve specifiche disposizioni di legge (299-3, 398, 418),
entro quindici giorni.
Art.
122 Procura speciale per determinati atti
1.
Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore
speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata
per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere,
oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione
dell`oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (37
att.). La procura è unita agli atti.
2.
Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta
(110) dal dirigente dell`ufficio nella circoscrizione in cui si procede
e sia munita del sigillo dell`ufficio.
3.
Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell`interesse altrui
senza procura speciale nei casi un cui questa è richiesta dalla legge.
Art.
123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1.
L`imputato detenuto o internato in un istituto per l`esecuzione di misure
di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni (582), dichiarazioni
e richieste (121) con atto ricevuto dal direttore (161-3). Esse sono iscritte
un apposito registro, sono immediatamente comunicate all`autorità competente
(44 att. ) e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall`autorità
giudiziaria.
2.
Quando l`imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà di presentare
impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale
di polizia giudiziaria (57), il quale ne cura l`immediata trasmissione
all`autorità competente (44 att.). Le impugnazioni, le dichiarazioni e
le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall`autorità
giudiziaria.
3.
Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie, impugnazioni,
dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla
persona offesa.
Art.
124 Obbligo di osservanza delle norme processuali
1.
I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari (126) del giudice, gli
ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
(57) sono tenuti a osservare le norme di questo Codice anche quando l`inosservanza
non importa nullità (177, s.) o altra sanzione processuale.
2.
I dirigenti degli uffici vigilano sull`osservanza delle norme anche ai
fini della responsabilità disciplinare.
TITOLO
II
ATTI
E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Artt.
125-133
125
Forme dei provvedimenti del giudice
1.
La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume
la forma della sentenza, dell`ordinanza o del decreto (48 att.).
2.
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3.
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546, 547).
I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione
è espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.).
4.
Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell`ausiliario
(126) designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5.
Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del
collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato
sommario verbale (140) contenente l`indicazione del dissenziente, della
questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei
motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno
anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto (110) da tutti
i componenti, è conservato a cura del presidente un plico sigillato presso
la cancelleria dell`ufficio .
6.
Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l`osservanza di particolari
formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
126
Assistenza al giudice
1.
Il giudice, un tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall`ausiliario
a ciò designato a norma dell`ordinamento (1 reg.), se la legge non dispone
altrimenti (1254, 135; 50, 51 att.).
127
Procedimento in camera di consiglio
1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio (45 att.), il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell`udienza e ne fa dare avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L`avviso è
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta
(172-5). Se l`imputato è privo di difensore, l`avviso è dato a quello
di ufficio.
2.
Fino a cinque giorni prima dell`udienza (172-5) possono essere presentate
memorie (121) in cancelleria.
3.
Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell`avviso nonché i difensori
sono sentiti se compaiono. Se l`interessato è detenuto o internato in
luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta (123),
deve essere sentito prima del giorno dell`udienza dal magistrato di sorveglianza
del luogo .
4.
L`udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento (486, 10 att.)
dell`imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente
e che non sia detenuto o internato un luogo diverso da quello un cui ha
sede il giudice.
5.
Le disposizioni del commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6.
L`udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7.
Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo
ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8.
Il ricorso non sospende l`esecuzione dell`ordinanza (588), a meno che
il giudice che l`ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9.
L`inammissibilità dell`atto introduttivo del procedimento è dichiarata
dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che
sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell`art. 140 comma 2 (420-5, 666-9) .
128
Deposito dei provvedimenti del giudice
1.
Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell`udienza preliminare
(424) e nel dibattimento (544), gli originali dei provvedimenti del giudice
sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione
(391-7). Quando si tratta di provvedimenti impugnabili (111 Cost.; 568),
l`avviso di deposito contenente l`indicazione del dispositivo è comunicato
al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce
il diritto di impugnazione.
129
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1.
In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che
il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che
il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara
di ufficio con sentenza (442, 444, 455, 459, 469, 531, 26 min.).
2.
Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ma dagli
atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo
ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (530) o
di non luogo a procedere (425) con la formula prescritta.
130
Correzione di errori materiali
1.
La correzione delle sentenze (535-4, 547), delle ordinanze e dei decreti
inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui
eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell`atto, è disposta,
anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento (66-3, 624,
668; 48 att.). Se questo è impugnato, e l`impugnazione non è dichiarata
inammissibile (591), la correzione è disposta dal giudice competente a
conoscere dell`impugnazione
2.
Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell`art. 127. Dell`ordinanza
che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull`originale dell`atto.
131
Poteri coercitivi del giudice
1.
Il giudice nell`esercizio delle sue funzioni può chiedere l`intervento
della polizia giudiziaria (58) e, se necessario, della forza pubblica,
prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento
degli atti ai quali procede (378).
132
Accompagnamento coattivo dell`imputato
1.
L`accompagnamento coattivo (375, 376, 399, 490; 31 min.) è disposto, nei
casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice
ordina di condurre l`imputato (60, 61, 210-2) alla sua presenza, se occorre
anche con la forza (46 att.).
2.
La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta
a disposizione oltre il compimento dell`atto previsto e di quelli conseguenziali
per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona
non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
133
Accompagnamento coattivo di altre persone
1.
Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l`interprete o il custode
di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,
il giudice (377) può ordinarne l`accompagnamento coattivo (46 att.) e
può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da L.
100.000 a L. 1 milione a favore della cassa delle ammende (47 att.) nonché
alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa
2.
Si applicano le disposizioni dell`art. 132.
TITOLO
III
DOCUMENTAZIONE
DEGLI ATTI
Artt.
134-142
134
Modalità di documentazione
1.
Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (357, 373,
480, 510).
2.
Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva (125, 127, 140,
268, 357-3, 373-3, 420, 481-1, 567, 666), con la stenotipia o altro strumento
meccanico (l35-2; 50 att.), ovvero in caso di impossibilità di ricorso
a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3.
Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la
riproduzione fonografica (139).
4.
Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute
insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile.
135
Redazione del verbale
1.
Il verbale è redatto dall`ausiliario (126, 50 att.; 1 reg.) che assiste
il giudice.
2.
Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico
(134-2), il giudice autorizza l`ausiliario che non possiede le necessarie
competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all`amministrazione
dello Stato (50, 51 att.).
136
Contenuto del verbale
1.
Il verbale contiene (480, 481) la menzione del luogo, dell`anno, del mese,
del giorno e, quando occorre, dell`ora in cui è cominciato e chiuso, le
generalità delle persone intervenute, l`indicazione delle cause, se conosciute,
della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la
descrizione di quanto l`ausiliario (126) ha fatto o ha constatato o di
quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da
lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2.
Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa
domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione
è stata dettata dal dichiarante (482), o se questi si è avvalso dell`autorizzazione
a consultare note scritte, ne è fatta menzione (499, 501).
137
Sottoscrizione del verbale
1.
Salvo quanto previsto dall`art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura,
è sottoscritto (110) ala fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che
lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le
operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2.
Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere,
ne è fatta menzione con l`indicazione del motivo.
138
Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1.
Salvo quanto previsto dall`art. 483 comma 2 i nastri impressi con i caratteri
della stenotipia ( 134) sono trascritti in caratteri comuni non oltre
il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti
agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2.
Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone
che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all`amministrazione
dello Stato (51 att.).
139
Riproduzione fonografica o audiovisiva
1.
La riproduzione fonografica o audiovisiva (134) è effettuata da personale
tecnico, anche estraneo all`amministrazione dello Stato, sotto la direzione
dell`ausiliario (126) che assiste il giudice.
2.
Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato
il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione
(136).
3.
Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo,
non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale
redatto in forma riassuntiva (134).
4.
La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario.
Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea
all`amministrazione dello Stato.
5.
Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata
la trascrizione.
6.
Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate,
sono unite agli atti del procedimento (49 att.; 24 reg.).
140
Modalità di documentazione in casi particolari
1.
Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del
verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto
semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente
indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2.
Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva (125-2, 127-10,
420-5, 494-2, 567-3, 666-9), il giudice vigila affinché sia riprodotta
nell`originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni,
con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono
servire a valutarne la credibilità.
141
Dichiarazioni orali delle parti
1.
Quando la legge non impone la forma scritta (125-6), le parti possono
fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni
orali attinenti al procedimento. In tal caso l`ausiliario (126) che assiste
il giudice redige il verbale (134, 136) e cura la registrazione delle
dichiarazioni a norma degli articoli precedenti (482). Al verbale è unita,
se ne è il caso, la procura speciale.
2.
Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione
ovvero una copia delle dichiarazioni rese (116).
141
bis Modalità di documentazione dell`interrogatorio di persona in stato
di detenzione
Ogni
interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente,
a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando
si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza
tecnica. Dell`interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva.
La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle
parti.
142
Nullità dei verbali
1.
Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza
assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione (110)
del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
TITOLO
IV
TRADUZIONE
DEGLI ATTI
Artt.
143-147
143
Nomina dell`interprete
1.
L`imputato (60, 61) che non conosce la lingua italiana (109) ha diritto
di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere
l`accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti
cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova
contraria per chi sia cittadino italiano (169-3) .
2.
Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall`art. 119, l`autorità procedente
nomina un interprete (52 att.) quando occorre tradurre uno scritto in
lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile (242) ovvero
quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione (141) non conosce
la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto
e in tale caso è inserita nel verbale (134) con la traduzione eseguita
dall`interprete.
3.
L`interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero
o l`ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua
o del dialetto da interpretare.
4.
La prestazione dell`ufficio di interprete è obbligatoria (133; 336 c.p.).
144
Incapacità e incompatibilità dell`interprete
1.
Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a)
il minorenne, l`interdetto (414 c.c., 32 c.p.), l`inabilitato (415 c.c.)
e chi è affetto da infermità di mente;
b)
chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31
c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall`esercizio di una professione
o di un`arte (30, 31 c.p.);
c)
chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure
di prevenzione;
d)
chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o
di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento
o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso previsto dall`art.
119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto
della persona sorda, muta o sordomuta.
145
Ricusazione e astensione dell`interprete
1.
L`interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell`art. 144,
dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice,
anche dal pubblico ministero.
2.
Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero
se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l`interprete ha
obbligo di dichiararlo.
3.
La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata
fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell`incarico
(146) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente,
prima che l`interprete abbia espletato il proprio incarico.
4.
Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con
ordinanza.
146
Conferimento dell`incarico
1.
L`autorità procedente accerta l`identità dell`interprete e gli chiede
se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2.
Lo ammonisce poi sull`obbligo di adempiere bene e fedelmente l`incarico
affidatogli, senz`altro scopo che quello di far conoscere la verità, e
di mantenere il segreto (329; 326 c.p.) su tutti gli atti che si faranno
per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l`ufficio
147
Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell`interprete
1.
Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata,
l`autorità procedente fissa all`interprete un termine che può essere prorogato
per giusta causa una sola volta. L`interprete può essere sostituito se
non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2.
L`interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice (53 att.) al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
TITOLO
V
NOTIFICAZIONI
Artt.148-171
148
Organi e forme delle notificazioni
1.
Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono
eseguite dall`ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (142-2
att.).
2.
Il giudice, ove ne ravvisi la necessità può disporre che le notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l`osservanza delle norme
del presente Titolo.
3.
L`atto è notificato per intero (171) salvo che la legge disponga altrimenti
(32-2, 48-2, 149-5, 397-4 520, 548-3, 585-2 lett d)
4.
La consegna di copia (54 att.) dell`atto all`interessato da parte della
cancelleria ha valore di notificazione (151-2). Il pubblico ufficiale
addetto annota sull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data
in cui questa è avvenuta.
5.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono
le notificazioni (391-7, 424, 429, 477, 486), purché ne sia fatta menzione
nel verbale (151-3) .
149
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1.
Nei casi di urgenza (167; 64 att.), il giudice può disporre, anche su
richiesta di parte, che le persone diverse dall`imputato siano avvisate
o convocate a mezzo del telefono a cura della Cancelleria o della polizia
giudiziaria.
2.
Sull`originale dell`avviso o della convocazione sono annotati il numero
telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno
e l`ora della telefonata (552 att.).
3.
Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente
ai luoghi indicati nell`art. 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non
è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente
col medesimo.
4.
La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal
momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata
conferma al destinatario mediante telegramma (55 att.).
5.
Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti,
la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma (55 att.).
150
Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
1.
Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere,
anche di ufficio, con decreto motivato in calce all`atto, che la notificazione
a persona diversa dall`imputato sia eseguita mediante l`impiego di mezzi
tecnici che garantiscano la conoscenza dell`atto (171; 643 att.).
2.
Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l`atto a
conoscenza del destinatario.
151
Notificazioni richieste dal pubblico ministero
1.
Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall`ufficiale giudiziario
(142-2 att. ).
2.
La consegna di copia (54 att.) dell`atto all`interessato da parte della
segreteria ha valore di notificazione (148-4). Il pubblico ufficiale addetto
annota sull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data in cui
questa è avvenuta (l53-2)
3.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi (360-1,
364, 366-l, 388-l) che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli
interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne
sia fatta menzione nel verbale (148-5) .
4.
Soppresso .
152
Notificazioni richieste dalle parti private
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle
parti private possono essere sostituite dall`invio di copia dell`atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(56 att.).
153
Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1.
Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente
dalle parti o dai difensori mediante consegna di copia dell`atto nella
segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull`originale e sulla
copia dell`atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data
in cui questa è avvenuta.
2.
Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero
sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo (64 att.), salvo
che il pubblico ministero prenda visione dell`atto sottoscrivendolo. n
pubblico ufficiale addetto annota sull`originale dell`atto la eseguita
consegna e la data in cui questa è avvenuta (151-2).
154
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile
civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1.
Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell`art.
157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione
è eseguita mediante deposito dell`atto nella cancelleria. Qualora risulti
dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora
all`estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso
di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello
Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l`elezione di domicilio ovvero
se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita
mediante deposito dell`atto nella cancelleria.
2.
La notificazione della prima citazione al responsabile civile (83 s.)
e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) è eseguita
con le forme stabilite per la prima notificazione all`imputato non detenuto.
3.
Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di
enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle
forme stabilite per il processo civile.
4.
Le notificazioni alla parte civile (76 s.), al responsabile civile (83
s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) costituiti
in giudizio sono eseguite presso i difensori (100-5). Il responsabile
civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non
sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel
luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice
competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa
è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito
nella cancelleria.
155
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
1.
Quando per il numero dei destinatari o per l`impossibilità di identificarne
alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti
difficile, l`autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all`atto
da notificare che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi.
Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti
la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati
i modi che appaiono opportuni per portare l`atto a conoscenza degli altri
interessati.
2.
In ogni caso, copia dell`atto è depositata nella casa comunale del luogo
in cui si trova l`autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
3.
La notificazione si ha per avvenuta quando l`ufficiale giudiziario deposita
una copia dell`atto, con la relazione (168) e i documenti giustificativi
dell`attività svolta nella cancelleria o segreteria dell`autorità procedente.
156
Notificazioni all`imputato detenuto
1.
Le notificazioni all`imputato (60, 61) detenuto sono eseguite nel luogo
di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2.
In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione
(168) di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore
dell`istituto o a chi ne fa le veci (57, 58 att.). Nello stesso modo si
provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all`imputato,
perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione
il direttore dell`istituto informa immediatamente l`interessato con il
mezzo più celere.
3.
Le notificazioni all`imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti
penitenziari (284, 286, 386-5, 449-1, 566-1 e 2) sono eseguite a norma
dell`art. 157.
4.
Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta
che l`imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale
deve eseguirsi la notlficazione o e internato in un istituto penitenziario.
5.
In nessun caso le notificazioni all`imputato detenuto o internato possono
essere eseguite con le forme dell`art. 159 (164).
157
Prima notificazione all`imputato non detenuto
1.
Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all`imputato
(60, 61) non detenuto (156) è eseguita mediante consegna di copia alla
persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione
è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l`imputato esercita
abitualmente l`attività lavorativa, mediante consegna a una persona che
conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa
le veci .
2.
Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione
è eseguita nel luogo dove l`imputato ha temporanea dimora o recapito,
mediante consegna a una delle predette persone.
3.
Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive (110) l`originale dell`atto
notificato (171) e l`ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell`avvenuta notificazione dell`atto a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata.
4.
La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici
o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5.
L`autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando
la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o
appare probabile che l`imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell`atto
notificato (420-4, 485).
6.
La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci
è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione (168) è scritta
all`esterno del plico stesso (811 att.).
7.
Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano
di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell`imputato,
tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (59 att.).
8.
Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l`atto è
depositato nella casa del comune dove l`imputato ha l`abitazione, o, in
mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua
attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della
casa di abitazione dell`imputato ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente esercita la sua attività lavorativa (171). L`ufficiale giudiziario
dà inoltre comunicazione all`imputato dell`avvenuto deposito a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
158
Prima notificazione all`imputato in servizio militare
1.
La prima notificazione all`imputato (60, 61) militare in servizio attivo
il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede
per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna
non è possibile, l`atto è notificato presso l`ufficio del comandante il
quale informa immediatamente l`interessato della avvenuta notificazione
con il mezzo più celere (60 att.).
159
Notificazioni all`imputato in caso di irreperibilità
1.
Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall`art.
157, l`autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell`imputato, particolarmente
nel luogo di nascita, dell`ultima residenza (43 c.c.) anagrafica, dell`ultima
dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa
e presso l`amministrazione carceraria centrale (156 61 att.). Qualora
le ricerche non diano esito positivo, l`autorità giudiziaria emette decreto
di irreperibilità (4604) con il quale, dopo avere designato un difensore
all`imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita
mediante consegna di copia al difensore .
2.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L`irreperibile
è rappresentato dal difensore.
160
Efficacia del decreto di irreperibilità
1.
Il decreto di irreperibilità (159) emesso dal giudice o dal pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia
del provvedimento che definisce l`udienza preliminare (424) ovvero, quando
questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari (405, 554).
2.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli
atti introduttivi dell`udienza preliminare (419) nonché il decreto di
irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione
del provvedimento che dispone il giudizio (432, 450-2, 456, 464-1, 555,
560-2) cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo
grado (442, 448, 529 s.).
3.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da
quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza
(605, 627).
4.
Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche
nei luoghi indicati nell`art. 159 .
161
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
1.
Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo
atto compiuto con l`intervento della persona sottoposta alle indagini
(61) o dell`imputato (60) non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare
uno dei luoghi indicati nell`art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio
per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta
alle indagini o di imputato, ha l`obbligo di comunicare ogni mutamento
del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione
o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore (171-1 lett e), Della
dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla,
è fatta menzione nel verbale.
2.
Fuori del caso previsto dal comma 1 l`invito a dichiarare o eleggere domicilio
è formulato con l`informazione di garanzia (369) o con il primo atto notificato
per disposizione dell`autorità giudiziaria. L`imputato è avvertito che
deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che
in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione
o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo
in cui l`atto è stato notificato.
3.
L`imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento
definitivo e l`imputato che deve essere dimesso da un istituto per l`esecuzione
di misure di sicurezza, all`atto della scarcerazione o della dimissione
ha l`obbligo di fare la dichiarazione o l`elezione di domicilio con atto
ricevuto a verbale dal direttore dell`istituto (123). Questi lo avverte
a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell`apposito
registro e trasmette immediatamente il verbale all`autorità che ha disposto
la scarcerazione o la dimissione.
4.
Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3,
la dichiarazione o l`elezione di domicilio mancano o sono insufficienti
o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore,
l`imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del
luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157
e 159.
162
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1.
Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto (161, 62 att.) e ogni loro
mutamento sono comunicati dall`imputato all`autorità che procede, con
dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera
raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona
autorizzata o dal difensore.
2.
La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale
del luogo nel quale l`imputato si trova.
3.
Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all`autorità
giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui
la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo,
abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4.
Finché l`autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o
la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio
precedentemente dichiarato o eletto.
163
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1.
Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma
degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell`art. 157.
164
Durata del domicilio dichiarato o eletto
1.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni
stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156
e 613 comma 2.
165
Notificazioni all`imputato latitante o evaso
1.
Le notificazioni all`imputato latitante (296) o evaso (385 c.p.) sono
eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2.
Se l`imputato è privo di difensore l`autorità giudiziaria designa un difensore
di ufficio (97).
3.
L`imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
166
Notificazioni all`imputato interdetto o infermo di mente
1.
Se l`imputato è interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), le notificazioni si eseguono
a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l`imputato si
trova nelle condizioni previste dall`art. 71 comma 1, le notificazioni
si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
167
Notificazioni ad altri soggetti
1.
Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli
precedenti si eseguono a norma dell`art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 (65
att.), salvi i casi di urgenza previsti dall`art. 149 (726) .
168
Relazione di notificazione
1.
Salvo quanto previsto dall`art. 157 comma 6 (155), l`ufficiale giudiziario
che procede alla notificazione scrive, in calce all`originale e alla copia
notificata, la relazione in cui indica l`autorità o la parte privata richiedente,
le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata
consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni
o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data (59 att.) della consegna
della copia, apponendo la propria sottoscrizione (110, 171).
2.
Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata
e quella contenuta nell`originale, valgono per ciascun interessato le
attestazioni contenute nella copia notificata.
3.
La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della
sua esecuzione.
169
Notificazioni all`imputato all`estero
1.
Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c.c.)
o di dimora all`estero della persona nei cui confronti si deve procedere
il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente l`indicazione della autorità che procede, il titolo
del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso (369) nonché l`invito
a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato (161). Se
nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene
effettuata la dichiarazione o l`elezione di domicilio ovvero se la stessa
è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore.
2.
Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita
all`estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma
dell`art. 159 .
3.
L`invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell`imputato straniero
(63 att.) quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana
(143).
4.
Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere
risiede o dimora all`estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere
a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare
decreto di irreperibilità (159), dispone le ricerche anche fuori del territorio
dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti
risulti che la persona è detenuta all`estero.
170
Notificazioni col mezzo della posta
1.
Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici
postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali .
2.
E` valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale
diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3.
Qualora l`ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del
destinatario, l`ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei
modi ordinari.
171
Nullità delle notificazioni
1.
La notificazione è nulla (177 s.):
a)
se l`atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la
legge consente la notificazione per estratto (1483);
b)
se vi è incertezza assoluta sull`autorità o sulla parte privata richiedente
ovvero sul destinatario;
c)
se nella relazione (168) della copia notificata manca la sottoscrizione
(110) di chi l`ha eseguita;
d)
se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata
la copia;
e)
se non è stato dato l`avvertimento nei casi previsti dall`art. 161 commi
1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore
;
f)
se è stata omessa l`affissione o non è stata data la comunicazione prescritta
dall`art. 157 comma 8;
g)
se sull`originale dell`atto notificato manca la sottoscrizione (110) della
persona indicata nell`art. 157 comma 3;
h)
se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto
previsto dall`art. 150 e l`atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
TITOLO
VI
TERMINI
Artt.
172-176
172
Regole generali
1.
I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2.
I termini si computano secondo il calendario comune.
3.
Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato
di diritto al giorno successivo non festivo.
4.
Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l`ora
o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l`ultima ora
o l`ultimo giorno.
5.
Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite
per il termine si computano intere e libere.
6.
Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri
atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui,
secondo i regolamenti, l`ufficio viene chiuso al pubblico.
173
Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
1.
I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi
previsti dalla legge.
2.
I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere
prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti (175).
3.
La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne
l`abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria
dell`autorità procedente.
174
Prolungamento dei termini di comparizione
1.
Se la residenza dell`imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio
dichiarato o eletto a norma dell`art. 161 è fuori del comune nel quale
ha sede l`autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è
prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento
è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile
l`uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri
negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti
o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del
termine non può essere superiore a tre giorni. Per l`imputato residente
all`estero (169) il prolungamento del termine è stabilito dall`autorità
giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione
utilizzabili.
2.
Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito
per la presentazione di ogni altra persona per la quale l`autorità procedente
emette ordine o invito.
175
Restituzione nel termine
l.
Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti
nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se provano di non averlo
potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2.
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (487, 548-3, 585-1 lett d)
o decreto di condanna (460, 462), può essere chiesta la restituzione nel
termine per proporre impugnazione (585) od opposizione (461) anche dall`imputato
che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre
che l`impugnazione non sia stata già proposta dal difensore (571-3) e
il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale
è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli
artt. 159, 161 comma 4 e 169, l`imputato non si sia sottratto volontariamente
alla conoscenza degli atti del procedimento.
3.
La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza,
entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente
caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2,
da quello in cui l`imputato ha avuto effettiva conoscenza dell`atto. La
restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte
in ciascun grado del procedimento.
4.
Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della
presentazione della stessa. Prima dell`esercizio dell`azione penale (405)
provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati
sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente
sulla impugnazione o sulla opposizione.
5.
L`ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione
della Impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la
sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6.
Contro l`ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine
può essere proposto ricorso per cassazione.
7.
Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell`imputato
detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli
effetti determinati dalla scadenza del termine.
8.
Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si
tiene conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.), del tempo
intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto
di condanna e la notificazione alla parte dell`avviso di deposito dell`ordinanza
che concede la restituzione.
176
Effetti della restituzione nel termine
1.
Il giudice che ha disposto la restituzione (175-4) provvede a richiesta
di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali
la parte aveva diritto di assistere.
2.
Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al
compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice
competente per il merito.
TITOLO
VII
NULLITA`
Artt.177-186
177
Tassatività
1.
L`inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento
è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
178
Nullità di ordine generale
1.
E` sempre prescritta a pena di nullità l`osservanza delle disposizioni
concernenti:
a)
le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario
per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario
(33)
b)
l`iniziativa del pubblico ministero nell`esercizio dell`azione penale
(405) e la sua partecipazione al procedimento
c)
l`intervento, l`assistenza e la rappresentanza dell`imputato e delle altre
parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal
reato (90, 91) e del querelante (336 s.) .
179
Nullità assolute
1.
Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(627-4) le nullità previste dall`art. 178 comma 1 lett. a) quelle concernenti
l`iniziativa del pubblico ministero nell`esercizio dell`azione penale
e quelle derivanti dalla omessa citazione dell`imputato o dall`assenza
del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2.
Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni
di legge.
180
Regime delle altre nullità di ordine generale
1.
Salvo quanto disposto dall`art. 179, le nullità previste dall`art. 178
sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né
dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (442, 444,
525) ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione
della sentenza del grado successivo.
181
Nullità relative
1.
Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono
dichiarate su eccezione di parte.
2.
Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti
nell`incidente probatorio (392 s.) e le nullità concernenti gli atti dell`udienza
preliminare (419 s.) devono essere eccepite prima che sia pronunciato
il provvedimento previsto dall`art. 424. Quando manchi l`udienza preliminare
(447, 449, 453, 459, 555), le nullità devono essere eccepite entro il
termine previsto dall`art. 491 comma 1.
3.
Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio (429, 450-2,
456, 555) ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite
entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro lo stesso termine,
ovvero con l`impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (428),
devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo
del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4.
Le nullità verificatesi nel giudizio (438 s., 444 s., 465 s.) devono essere
eccepite con l`impugnazione della relativa sentenza.
182
Deducibilità delle nullità
1.
Le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite
da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse
all`osservanza della disposizione violata.
2.
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita
prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente
dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini
previsti dagli artt. 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3.
I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di
decadenza.
183
Sanatorie generali delle nullità
1.
Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità (180, 181) sono sanate:
a)
se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero
ha accettato gli effetti dell`atto;
b)
se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l`atto omesso
o nullo è preordinato.
184
Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni
1.
La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni
e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato
a comparire.
2.
La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo
intento di far rilevare l`irregolarità ha diritto a un termine per la
difesa non inferiore a cinque giorni.
3.
Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il
termine non può essere inferiore a quello previsto dall`art. 429.
185
Effetti della dichiarazione di nullità
1.
La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono
da quello dichiarato nullo.
2.
Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione,
qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha
dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3.
La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo
stato o al grado in cui è stato compiuto l`atto nullo salvo che sia diversamente
stabilito (604).
4.
La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le
prove (26, 191).
186
Inosservanza di norme tributarie
1.
Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l`inosservanza
della norma tributaria non rende inammissibile l`atto né impedisce il
suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.