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CODICE DI PROCEDURA PENALE
Aggiornato alla legge 16 dicembre 1999 n. 479 e L 24 novembre 1999 n. 468 , 19.01.2001 n.4, 16 febbraio 2000 n. 25, 1.03.2001 n.63
LIBRO PRIMO - artt. 1-108
SOGGETTI
TITOLO
I
GIUDICE
CAPO
I Giurisdizione
1
Giurisdizione penale
1.
La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi
di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Art.
2 Cognizione del giudice
1.
Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione,
salvo che sia diversamente stabilito.
2.
La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione
civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro
processo.
Art.
3 Questioni pregiudiziali
1.
Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo
stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria
e se l`azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere
il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la questione .
2.
La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La Corte decide in camera di consiglio (611).
3.
La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti
.
4.
La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione
Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel
procedimento penale.
CAPO
II Competenza
SEZIONE
I Disposizione generale
Art.
4 Regole per la determinazione della competenza
1.
Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione (c.p 81), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del
reato (61 s.c.p.), fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 63-3.).
SEZIONE
II Competenza per materia
Art.
5 Competenza della Corte di Assise
1.
La Corte di Assise è competente:
a)
per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o
della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi
il delitto di tentato omicidio (c.p 56, 575.) comunque aggravato e i delitti
previsti dall`art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685
;
b)
per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e
602 del codice penale;
c)
per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più
persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.;
d)
per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo
I del Libro II del Codice Penale (c.p 241.), sempre che per tali delitti
sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci
anni.
Art.
6 Competenza del tribunale
1.
Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza
della Corte di Assise .
Così
sostuito dall'art 166 d.lgs 19.02.1998 n. 51
Art.
7 Competenza del pretore (Abrogato
Dal D.Lgs. 19.2.1998n. 51
SEZIONE
III Competenza per territorio
Art.
8 Regole generali
1.
La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è
stato consumato .
2.
Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone,
è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l`azione o l`omissione.
3.
Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in
cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la
morte di una o più persone.
4.
Se si tratta di delitto tentato (56), è competente il giudice del luogo
in cui è stato compiuto l`ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art.
9 Regole suppletive
1.
Se la competenza non può essere determinata a norma dell`art. 8, è competente
il giudice dell`ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell`azione o
dell`omissione.
2.
Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene
successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio
dell`imputato.
3.
Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato
(330 seguenti.) nel registro previsto dall`art. 335.
Art.
10 Competenza per reati commessi all`estero
1.
Se il reato è stato commesso interamente all`estero, la competenza è determinata
successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio,
dell`arresto (380 e sg.) o della consegna dell`imputato. Nel caso di pluralità
di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi
(16).
2.
Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza,
legge-delega. questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio
del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di reato (330 e sg.) nel registro previsto dall`art. 335.
3.
Se il reato è stato commesso in parte all`estero, la competenza è determinata
a norma degli artt. 8 e 9.
Art.
11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
Art. 11.
- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta
ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza
di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in
cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento
del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia,
che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato
dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso
è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a
quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del
diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo
comma 1.
Articolo cpsì spstituito dall'art 1 legge 2 dicembre 1998 n.420
Art. 11-bis.
- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione
nazionale antimafia
1. I procedimenti
in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto
alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo
11
Articolo
aggiunto daal'art 2 legge 2 dicembre 1998 n.420
SEZIONE
IV Competenza per connessione
Art.12
Casi di connessione
1.
Si ha connessione di procedimenti:
a)
se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso
(c.p 110) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti (c.p 41) hanno determinato l`evento;
b)
se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una sola
azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso (c.p 81) ;
c)
se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire
o per occultare gli altri.
Art.
13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un
giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale , è competente
per tutti quest`ultima.
2.
Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera
soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto
riguardo ai criteri previsti dall`art. 16 comma 3. In tale caso la competenza
per tutti i reati è del giudice ordinario.
Art.
14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
1.
La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento
del fatto erano minorenni (c.p 98) e procedimenti relativi a imputati
maggiorenni.
2.
La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi
quando l`imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando
era maggiorenne.
Art.
15 Competenza per materia determinata dalla connessione
1.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della
corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti
la corte di assise.(così sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
16 Competenza
per territorio determinata dalla connessione
1.
La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali
più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice
competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice
competente per il primo reato.
2.
Nel caso previsto dall`art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni
sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte
di una persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato
l`evento.
3.
I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti
o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista
la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi,
la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene
pecuniarie, di queste Si tiene conto solo in caso di parità delle pene
detentive.
CAPO
III
Riunione
e separazione dl processi
Art.
17 Riunione di processi
1.
La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al
medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella
rapida definizione degli stessi:
a)
nei casi previsti dall`art. 12;
b)
soppressa ;
c)
nei casi previsti dall'art 371, comma 2, lettera b)
1-bis.
Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri
davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale
in composizione collegiale.
Tale
composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei
processi. (comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
Art.
18 Separazione di processi
1.
La separazione di processi è disposta (610-3), salvo che il giudice ritenga
la riunione assolutamente necessaria per l`accertamento dei fatti :
a)
se, nell`udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per
una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione,
mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario
acquisire ulteriori informazioni a norma dell`art. 422;
b)
se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata
ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479);
c)
se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell`atto
di citazione o della sua notificazione (178, 179,), per legittimo impedimento
o per mancata conoscenza incolpevole dell`atto di citazione (485-487);
d)
se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per
mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e)
se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l`istruzione
dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati
o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che
non consentono di pervenire prontamente alla decisione.
e
bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'art 407 co 2 lett a)
è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la
mancanza di altri titoli di detenzione ( lettera agg,
dal dl 24,11,200 conv in l 19.01.2001 n. 4)
2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì
disposta, sull`accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile
ai fini della speditezza del processo.
Art.
19 Provvedimenti sulla riunione e separazione
1.
La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza,
anche di ufficio, sentite le parti.
CAPO
IV
Provvedimenti
sulla giurisdizione e sulla competenza
Art.
20 Difetto di giurisdizione
1.
Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato
e grado del procedimento.
2.
Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari,
si applicano le disposizioni previste dall`art. 22 commi 1 e 2. Dopo la
chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado
del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione
degli atti all`autorità competente (620).
Art.
21 Incompetenza
1.
L`incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato
e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 23
comma 2.
2.
L`incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
prima della conclusione dell`udienza preliminare (424) o, se questa manchi,
entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro quest`ultimo termine
deve essere riproposta l`eccezione di incompetenza respinta nell`udienza
preliminare.
3.
L`incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art.
22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
1.
Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione
degli atti al pubblico ministero.
2.
L`ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente
al provvedimento richiesto.
3.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con
sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso
il giudice competente.
Art.
23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
1.
Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo
appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la
propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli
atti al giudice competente .
2.
Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore,
l`incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine
stabilito dall`art. 491 comma 1 (211). Il giudice, se ritiene la propria
incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Art.
24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1.
Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione
degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando riconosce
che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell`art.
23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime
ipotesi, l`incompetenza sia stata eccepita a norma dell`art. 21 e l`eccezione
sia stata riproposta nei motivi di appello (581) .
2.
Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che
si tratti di decisione inappellabile (593).
Art.
25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione
e sulla competenza
1.
La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza
è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che
comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione
della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Art.
26 Prove acquisite dal giudice incompetente
1.
L`inosservanza delle norme sulla competenza non produce l`inefficacia
delle prove già acquisite (543, 1854).
2.
Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili,
sono utilizzabili soltanto nell`udienza preliminare e per le contestazioni
a norma degli artt. 500 e 503.
Art.
27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
1.
Le misure cautelari (272 sg) disposte dal giudice che, contestualmente
o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa (291)
cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione
degli atti, d giudice competente non provvede a norma degli artt. 292,
317 e 321.
CAPO
V
Conflitti
di giurisdizione e di competenza
Art.
28 Casi di conflitto
1.
Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a)
uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito
alla stessa persona;
b)
due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere
cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2.
Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti
dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell`udienza
preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest`ultimo.
3.
Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto
positivo (54) fondato su ragioni di competenza per territorio determinata
dalla connessione.
Art.
29 Cessazione del conflitto
1.
I conflitti previsti dall`art. 28 cessano per effetto del provvedimento
di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza
o la propria incompetenza.
Art.
30 Proposizione del conflitto
1.
Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con
la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla
sua risoluzione con l`indicazione delle parti e dei difensori.
2.
Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei
giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata
nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta
e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice
trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione
nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con
l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3.
L`ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo
sul procedimenti in corso.
Art.
31 Comunicazione al giudice in conflitto
1.
Il giudice che ha pronunciato l`ordinanza o ricevuto la denuncia previste
dall`art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2.
Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti
necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti
e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art.
32 Risoluzione del conflitto
1.
I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera
di consiglio secondo le forme previste dall`art. 127. La Corte assume
le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2.
L`estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto
e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle
parti private.
3.
Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto
da quest`ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma
del comma 2.
Capo
VI
CAPACITA'
E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE
Art.
33 Capacità del giudice
1.
Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario
per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2.
Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni
sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni,
sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni,
collegi e giudici.
3.
Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice nè al numero
dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni
sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico
( sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
Art.
33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).
(Articolo
aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
1.
Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati,
consumati o tentati:
a)
delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a),numeri 3)4)e5)*
sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b)
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c)
delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,416-ter, 420 comma 3, 428,
429 comma 2, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2,
452 comma 1, numeri 2, 499, 513-bis, 564, ,da 600-bis a 600-sexies puniti
con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 609-bis, 609-quater,
644, del codice penale; *
d)
delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile,
nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi
da quelli in essi indicati;
e)
delitti previsti dagli articoli 1136, del codice della navigazione;
f)
delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1;
g)
delitti previsti dagli articoli 216, 223 , 228 e 234 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchè dalle disposizioni
che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;*
h)
delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948,
n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i)
delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l)
delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m)
delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in
materia di associazioni segrete;
n)
delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o)
delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1,del decreto legge
8 giugno 1992,n.306,convertito ,con modificazioni dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; *
p)
delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile
1993,n.122 convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n.
205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; *
q)
delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496,
in materia di armamenti ed armi chimiche. *
2.
Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale ,salva
la disposizione dell’articolo 33-ter comma 1, con la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell’articolo 4.*
*Come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Art.
33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).
Sono
attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall’articolo 73 del testo unico approvato del decreto del Presidente
della Repubblica 1990, n.309, sempre che non siano contestate le aggravanti
di cui all’articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo. *
*
Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Art.
33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice).
1.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale
in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione
monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti
al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi
(Articolo
aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
Capo
VI-bis
PROVVEDIMENTI
SULLA COMPOSIZIONE
COLLEGIALE
O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE
Capo
aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51
Art.
33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale
o
monocratica del tribunale). -
1.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati
alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica
e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa
manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
Entro
quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza
preliminare.
Art.
33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).
- Se nell'udienza
preliminare il giudice ritiene che il reato deve procedersi con citazione
diretta a giudizio a pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550,
ordinanza di trasmetter gli atti al pubblico ministero per l’emissione
del decreto di citazione a norma dell’articolo 552.
2.Si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3 553
e 554.
3.Si
applica la disposizione dell’ articolo 420 ter, comma 4.*
*
Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Art.
33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado).
1.Nel
dibattito di primo grado istaurato a seguito dell’udienza preliminare,
il giudice , se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale
in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice
competente a decidere sul reato contestato.
2.Fuori
dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il
reato appartiene alla cognizione del comma ---dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.*
*
Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Art.
33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte
di cassazione).
1.
Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento
e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione
dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica,
purchè la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia
stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2.
Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il
reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art.
33-nonies. (Validità delle prove acquisite).
1.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica
del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento,
nè l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.
CAPO
VII
Incompatibilità,
astensione e ricusazione del giudice
Art.
34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
1.
Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in
un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli
altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l`annullamento
(627) o al giudizio per revisione (636 sg.).
2.
Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento
conclusivo dell`udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato
(455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull`impugnazione
avverso la sentenza di non luogo a procedere (428) (Comma dichiarato parzialmente
illegittimo dalla Corte Costituzionale).
2-bis.
Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice
per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna,
nè tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti
dal comma 2, non può partecipare al giudizio. ( Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998,
n.51)
3.
Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia
giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale,
di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico
o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta
(342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l`autorizzazione a procedere
(343) non può esercitare nel medesimo procedimento l`ufficio di giudice
.
Art.
35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
1.
Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate
o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al
secondo grado.
Art.
36 Astensione
1.
Il giudice ha l`obbligo di astenersi:
a)
se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un
difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b)
se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti
private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette
parti è prossimo congiunto (c.p 307-4.) di lui o del coniuge;
c)
se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del procedimento
fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie;
d)
se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (c.p 3074.)
e una delle parti private;
e)
se alcuno dei prossimi congiunti (c.p 307-4.) di lui o del coniuge è offeso
o danneggiato dal reato o parte privata;
f)
se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni
di pubblico ministero;
g)
se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli
artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ;
h)
se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2.
I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e
lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità,
sussistono anche dopo l`annullamento, lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
3.
La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della Corte
o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura (125).
4.
Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide
il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte
di appello decide il presidente della corte di cassazione.
(
Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
Art.
37 Ricusazione
1.
Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a)
nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);
b)
se nell`esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza,
egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell`imputazione.
2.
Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza
fino a che non sia intervenuta l`ordinanza che dichiara inammissibile
o rigetta la ricusazione (41).
Art.
38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
1.
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41), nell`udienza
preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto
il termine previsto dall`art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del
compimento dell`atto da parte del giudice.
2.
Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la
scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere
proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante
l`udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta
prima del termine dell`udienza.
3.
La dichiarazione contenente l`indicazione dei motivi e delle prove è proposta
con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria
del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è depositata
nella cancelleria dell`ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4.
La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall`interessato, può
essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (122).
Nell`atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità,
i motivi della ricusazione.
Art.
39 Concorso di astensione e di ricusazione
1.
La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando
il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi (36) e
l`astensione è accolta.
Art.
40 Competenza a decidere sulla ricusazione
1.
Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice
del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello
decide la Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello
decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene
il giudice ricusato. ( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
2.
Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione
della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3.
Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Art.
41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
- Sulla
ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della
corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di
un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa,
diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2.
Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione,
la Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente
ogni attività processuale (18-1 lett b)) o si limiti al compimento degli
atti urgenti (467).
3.
Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell`art. 127 dopo
aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4.
L`ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice
ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private (44).
Art.
42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione
o ricusazione
1.
Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice
non può compiere alcun atto del procedimento.
2.
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione
dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice
astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art.
43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1.
Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello
stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2.
Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte
o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente
per materia determinato a norma dell`art. 11.
Art.
44 Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione
di ricusazione
1.
Con l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione
di ricusazione (41), la parte privata che l`ha proposta può essere condannata
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000
a L. 3 milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
CAPO
VIII
Rimessione
del processo
Art.
45 Casi di rimessione
1.
In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l`incolumità
pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano
al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare
lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di
Cassazione, su richiesta (46) motivata del procuratore generale presso
la Corte di Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede
o dell`imputato (60), rimette il processo ad altro giudice, designato
a norma dell`art. 11.
Art.
46 Richiesta di rimessione
1.
La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella
cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del
richiedente alle altre parti.
2.
La richiesta dell`imputato è sottoscritta da lui personalmente (99) o
da un suo procuratore speciale (122).
3.
Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta
con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4.
L`inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa
di inammissibilità della richiesta (492, 173).
Art.
47 Effetti della richiesta
1.
La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non
può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l`ordinanza (48)
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.
2.
La Corte di Cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo
(18-1 1ett b). La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti
(467).
Art.
48 Decisione
1.
La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell`art.
127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2.
L`ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato (45). Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l`ordinanza della Corte di Cassazione sia per estratto comunicata al pubblico
ministero e notificata alle parti private.
3.
Il giudice designato dalla Corte di Cassazione dichiara, con ordinanza,
se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo
davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà
che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4.
Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell`imputato
(492) questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni.
Art.
49 Nuova richiesta di rimessione
1.
Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero
o l`imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le
disposizioni dell`art. 47.
2.
L`ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di rimessione (48) non impedisce che questa sia nuovamente
proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata
inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
TITOLO
II
PUBBLICO
MINISTERO
Art.
50 Azione penale
1.
Il pubblico ministero esercita l`azione penale (112 Cost., 405) quando
non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411,
415).
2.
Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l`istanza
(341) o l`autorizzazione a procedere (343), l`azione penale è esercitata
di ufficio.
3.
L`esercizio dell`azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto
nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344;
).
Art.
51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale
1.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate ( disp. di att.c.p.p.3):
a)
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il tribunale;
b)
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso
la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (570-3).
2.
Nei casi di avocazione (53-3, 372, 412), le funzioni previste dal comma
1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso
la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall`art. 371 bis,
sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia .
3.
Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all`ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo
I (655, 678-3).
3
bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati,
di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di
agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti previsti dall`art. 74 del Testo Unico approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett.
a) sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente
.
3
ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
della Repubblica presso il giudice competente .
Art.
52 Astensione
1.
Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando
esistono gravi ragioni di convenienza (36-1 lett. h)
2.
Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell`ambito dei rispettivi
uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore
generale.
3.
Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso
il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono,
rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e
il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
4.
Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato
del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del
pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando
viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica
presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello,
può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero
appartenente all`ufficio ugualmente competente determinato a norma dell`art.
11 .
Art.
53 Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione
1.
Nell`udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni
con piena autonomia.
2.
Il capo dell`ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi
di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti
dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato
può essere sostituito solo con il suo consenso.
3.
Quando il capo dell`ufficio omette di provvedere alla sostituzione del
magistrato nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e),
il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l`udienza
un magistrato appartenente al suo ufficio (372).
Art.
54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri
1.
Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che
il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso
cui egli esercita le funzioni (51), trasmette immediatamente gli atti
all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2.
Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere
l`ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso
la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto,
il procuratore generale presso la Corte di Cassazione (4 att.). Il procuratore
generale, esaminati gli atti (54 ter), determina quale ufficio del pubblico
ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3.
Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della
designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi
e nei modi previsti dalla legge.
3
bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri .
Art.
54 bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
1.
Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio
sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per
il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo
il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione
degli atti a norma dell`art. 54 comma 1.
2.
Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di
aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero,
qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso
la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni (54 ter), determina con decreto motivato secondo le regole
sulla competenza dei giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All`ufficio del
pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da
parte del diverso ufficio.
3.
Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista
dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione
degli atti a norma dell`art. 54 comma 1.
4.
Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico
ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla
legge.
5.
Le disposizioni dei commi 1t 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di
contrasto positivo tra pubblici ministeri.
Art.
54 ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata
1.
Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei
reati indicati nell`art. 51 comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore
generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore
nazionale antimafia (371 bis); se spetta al procuratore generale presso
la Corte di Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia
dei provvedimenti adottati.
TITOLO
III
POLIZIA
GIUDIZIARIA
Art.
55 Funzioni della polizia giudiziaria
1.
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione
della legge penale (326).
2.
Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria
(58, 131, 348-3, 370, 378).
3.
Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria (57, 383).
Art.
56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
1.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto
la direzione dell`autorità giudiziaria (58, 59):
a)
dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ;
b)
dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della
Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria
(5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.);
c)
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti
agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito
di una notizia dl reato (347).
Art.
57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1.
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a)
i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b)
gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale
dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia
ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale
qualità;
c)
il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2.
Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):
a)
il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b)
i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie
forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3.
Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall`art. 55.
Art.
58 Disponibilità della polizia giudiziaria
1.
Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56);
la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni
istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.).
2.
Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte
dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3.
L`autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni
a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro
organo di polizia giudiziaria .
Art.
59 Subordinazione della polizia giudiziaria
1.
Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono
gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att
6. .).
2.
L`ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile
verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede
il servizio dell`attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso
e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.).
3.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire
i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni
non possono essere distolti dall`attività di polizia giudiziaria se non
per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma
1.
TITOLO
IV
IMPUTATO
Art.
60 Assunzione della qualità di imputato
1.
Assume la qualità di imputato (61) la persona alla quale è attribuito
il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato
(453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena
a norma dell`art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta * a giudizio
emesso a norma dell`art. 555 e nel giudizio direttissimo (449, 556) .
2.
La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo,
sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo
a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento
(129, 529-531) o di condanna (533) o sia divenuto esecutivo (461) il decreto
penale di condanna.
3.
La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di
non luogo a procedere (434) e qualora sia disposta la revisione (629 s.)
del processo.
*
Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 G.U n.296 del 18.12.99.
Art.
61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato
1.
I diritti e le garanzie dell`imputato (60) si estendono alla persona sottoposta
alle indagini preliminari.
2.
Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all`imputato,
salvo che sia diversamente stabilito .
Art.
62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato
1.
Le dichiarazioni comunque rese (64-66, 228, 294, 350, 364, 374, 388, 391,
421, 422, 494, 503) nel corso del procedimento dall`imputato o dalla persona
sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza
(191).
Art.
63 Dichiarazioni indizianti
1.
Se davanti all`autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona
non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61)
rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico,
l`autorità procedente ne interrompe l`esame, avvertendola che a seguito
di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti
e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191).
2.
Se la persona doveva essere sentita sin dall`inizio in qualità di imputato
o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono
essere utilizzate (191).
Art.
64 Regole generali per l`interrogatorio
1.
La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare
(284-286) o se detenuta per altra causa interviene libera all`interrogatorio
(350-1) salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga
o di violenze (474).
2.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata,
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione
o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (188).
3.
Prima
che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate
nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà
di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà
il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità
di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone,
salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie
di cui all’articolo 197-bis.
3-bis.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e
b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.
In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le
dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che
concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti
e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti,
l’ufficio di testimone».
Aggiunto dalla legge 1.03.2001n.63
Art.
65 Interrogatorio nel merito
1.
L`autorità giudiziaria (294, 364, 388, 391) contesta alla persona sottoposta
alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito,
le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non
può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2.
Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua
difesa e le pone direttamente domande (4227).
3.
Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134).
Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici
e di eventuali segni particolari della persona.
Art.
66 Verifica dell`identità personale dell`imputato
1.
Nel primo atto cui è presente l`imputato (60, 61), l`autorità giudiziaria
(349) lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant`altro può valere
a identificarlo (21 att.), ammonendolo circa le conseguenze cui si espone
chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (495, 496 c.p.).
2.
L`impossibilità di attribuire all`imputato le sue esatte generalità non
pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell`autorità procedente,
quando sia certa l`identità fisica della persona.
3.
Le erronee generalità attribuite all`imputato sono rettificate nelle forme
previste dall`art. 130 (668).
Art.
67 Incertezza sull`età dell`imputato
1.
In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere
che l`imputato (60, 61) sia minorenne (98 c.p., 3 min.), l`autorità giudiziaria
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni (8 min.).
Art.
68 Errore sull`identità fisica dell`imputato
1.
Se risulta l`errore di persona, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza
a norma dell`art. 129 (620, 667).
Art.
69 Morte dell`imputato
1.
Se risulta la morte dell`imputato (150 c.p.), in ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia
sentenza a norma dell`art. 129 (411).
2.
La sentenza non impedisce l`esercizio dell`azione penale (405) per il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si
accerti che la morte dell`imputato è stata erroneamente dichiarata.
Art.
70 Accertamenti sulla capacità dell`imputato
1.
Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ( 129,
529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che,
per infermità mentale sopravvenuta al fatto (ìsopravvenuta al fatto" è
stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale). l`imputato non
è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre
dispone anche di ufficio (190-2) perizia (220).
2.
Durante il tempo occorrente per l`espletamento della perizia il giudice
assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento
dell`imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo (467), ogni altra prova
richiesta dalle parti (190-1).
3.
Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari,
la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme
previste per l`incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi
i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero
compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della
persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono
essere assunte le prove nel casi previsti dall`art. 392.
Art.
71 Sospensione del procedimento per incapacità dell`imputato
1.
Se, a seguito degli accertamenti previsti dall`art. 70, risulta che lo
stato mentale dell`imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione
al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso
(18-1 lett. b)), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento
(529-531) o di non luogo a procedere (425).
2.
Con l`ordinanza di sospensione il giudice nomina all`imputato un curatore
speciale (166), designando di preferenza l`eventuale rappresentante legale.
3.
Contro l`ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l`imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all`imputato.
4.
La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni
e nei limiti stabiliti dall`art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice
procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà
di assistere agli atti disposti sulla persona dell`imputato, nonché agli
atti cui questi ha facoltà di assistere.
5.
Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si
applicano le disposizioni previste dall`art. 70 comma 3.
6.
Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell`art. 75 comma
3 .
Art.
72 Revoca dell`ordinanza di sospensione
1.
Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell`ordinanza di sospensione
del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l`esigenza, il
giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell`imputato.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora
il procedimento non abbia ripreso il suo corso (313-2).
2.
La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato
mentale dell`imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento
ovvero che nei confronti dell`imputato deve essere pronunciata sentenza
di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).
Art.
73 Provvedimenti cautelari
1.
In ogni caso in cui lo stato di mente dell`imputato appare tale da renderne
necessaria la cura nell`ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa
con il mezzo più rapido l`autorità competente per l`adozione delle misure
previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2.
Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio
il ricovero provvisorio dell`imputato in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero. L`ordinanza perde in ogni caso efficacia nel
momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autorità indicata
nel comma 1.
3.
Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286)
dell`imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme
previste dall`art. 286.
4.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all`informativa
prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice
il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
TITOLO
V
PARTE
CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E
CIVILMENTE
OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
Art.
74 Legittimazione all`azione civile
1.
L`azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di
cui all`art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale (76; 10
min.) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori
universali, nei confronti dell`imputato (60) e del responsabile civile
(83 s.).
Art.
75 Rapporti tra azione civile e azione penale
1.
L`azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita
nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata
sentenza di merito anche non passata in giudicato (324 c.p.c.). L`esercizio
di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.);
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (541).
2.
L`azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo
penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di
parte civile (79).
3.
Se l`azione è proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo
la costituzione di parte civile nel processo penale (76, 822) o dopo la
sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla
pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve
le eccezioni previste dalla legge (71, 88, 441, 444).
Art.
76 Costituzione di parte civile
1.
L`azione civile nel processo penale è esercitata (74), anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile .
2.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e
grado del processo (441-2, 444-2)
Art.
77 Capacità processuale della parte civile
1.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi
parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle
forme prescritte per l`esercizio delle azioni civili (75 c.p.c.).
2.
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l`assistenza e vi
sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato
e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di
nominare un curatore speciale (338-4). La nomina può essere chiesta altresì
dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi
prossimi congiunti (307-4 c.p.) e, in caso di conflitto di interessi,
dal rappresentante.
3.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le
persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione
della normale rappresentanza o assistenza dell`incapace.
4.
In caso di assoluta urgenza, l`azione civile nell`interesse del danneggiato
incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata
dal pubblico ministero (83-1 e 4), finché subentri a norma dei commi precedenti
colui al quale spetta la rappresentanza o l`assistenza ovvero il curatore
speciale.
Art.
78 Formalità della costituzione di parte civile
1.
La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria
del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena
di inammissibilità:
a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell`associazione
o dell`ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
rappresentante;
b)
le generalità dell`imputato nei cui confronti viene esercitata l`azione
civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c)
il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura
d)
l`esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e)
la sottoscrizione (110) del difensore.
2.
Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata
(152) a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per
ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3.
La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100, comma 1 è depositata
nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione
di costituzione di parte civile.
Art.
79 Termine per la costituzione di parte civile
1.
La costituzione di parte civile può avvenire per l`udienza preliminare
(416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall`art. 484.
2.
n termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3.
Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art.
468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare
le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art.
80 Richiesta di esclusione della parte civile
1.
Il pubblico ministero, l`imputato e il responsabile civile possono proporre
richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2.
Nel caso di costituzione di parte civile per l`udienza preliminare (416
s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento
degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza
preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491).
3.
Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento
(465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta è proposta
oralmente a norma dell`art. 491 comma 1.
4.
Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5.
L`esclusione della parte civile ordinata nell`udienza preliminare non
impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall`art. 484.
Art.
81 Esclusione di ufficio della parte civile
1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492),
il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione
di parte civile ne dispone l`esclusione di ufficio con ordinanza (444-2)
2.
Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione
è stata rigettata nella udienza preliminare (420).
Art.
82 Revoca della costituzione di parte civile
1.
La costituzione di parte civile (76, 78) può essere revocata in ogni stato
e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte
o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato
nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2.
La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non
presenta le conclusioni a norma dell`art. 523 ovvero se promuove l`azione
davanti al giudice civile.
3.
Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice
penale non può conoscere delle spese e dei danni che l`intervento della
parte civile ha cagionato all`imputato e al responsabile civile. L`azione
relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4.
La revoca non preclude il successivo esercizio dell`azione in sede civile.
Art.
83 Citazione del responsabile civile
1.
Il responsabile civile per il fatto dell`imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall`art.
77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L`imputato può essere
citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso
in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere (425).
2.
La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3.
La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
contiene:
a)
le generalità o la denominazione della parte civile, con l`indicazione
del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona
fisica, ovvero la denominazione dell`associazione o dell`ente chiamato
a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b)
l`indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
civile;
c)
l`invito a costituirsi nei modi previsti dall`art. 84;
d)
la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell`ausiliario (126)
che lo assiste.
4.
Copia del decreto è notificata (152) a cura della parte civile, al responsabile
civile, al pubblico ministero e all`imputato. Nel caso previsto dall`art.
77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e
all`imputato a cura del pubblico ministero. L`originale dell`atto con
la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice
che procede.
5.
La citazione del responsabile civile è nulla (178-1 lett. b) se per omissione
o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile
civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell`udienza
preliminare (416 s.) o nel giudizio (465 s.) . La nullità della notificazione
rende nulla la citazione.
6.
La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione
di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l`esclusione (80, 81)
della parte civile.
Art.
84 Costituzione del responsabile civile
1.
Chi è citato come responsabile civile (83) può costituirsi in ogni stato
e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione
depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2.
La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell`associazione
o dell`ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b)
il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura;
c)
la sottoscrizione (110) del difensore.
3.
La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1 è depositata
nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione
di costituzione del responsabile civile.
4.
La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo
(83-6).
Art.
85 Intervento volontario del responsabile civile
1.
Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando il pubblico ministero
esercita l`azione civile a norma dell`art. 77 comma 4, il responsabile
civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, per l`udienza preliminare (416 s.) e, successivamente,
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 presentando
una dichiarazione scritta a norma dell`art. 84 commi 1 e 2.
2.
Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l`intervento
avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, il
responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste
dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3.
Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata (152), a
cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna
di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4.
L`intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione
di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l`esclusione (80, 81)
della parte civile.
Art.
86 Richiesta di esclusione del responsabile civile
1.
La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall`imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non
ne abbiano richiesto la citazione.
2.
La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non
sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova
raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa
in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.
3.
La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza,
non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il
giudice decide senza ritardo con ordinanza.
Art.
87 Esclusione di ufficio del responsabile civile
1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492),
il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione
o per l`intervento del responsabile civile, ne dispone l`esclusione di
ufficio, con ordinanza.
2.
Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione
è stata rigettata nella udienza
preliminare.
3.
L`esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice
accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).
Art.
88 Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o del
responsabile civile
1.
L`ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica
la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento
del danno.
2.
L`esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86,
87) non pregiudica l`esercizio in sede civile dell`azione per le restituzioni
e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato
escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l`azione
davanti al giudice civile per il medesimo fatto .
3.
Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
dell`art. 75 comma 3.
Art.
89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1.
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l`udienza
preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico
ministero o dell`imputato.
2.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione
e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la
disposizione dell`art. 87 comma 3.
TITOLO
VI
PERSONA
OFFESA DAL REATO
Art.
90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
1.
La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà
ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367,
369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni
stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione
del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (33 att.).
2.
La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti
indicati negli artt. 120 e 121 c.p.
3.
Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà
e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti
di essa (3074 c.p.).
Art.
91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato
1.
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute,
in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.) .
Art.
92 Consenso della persona offesa
1.
L`esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso
della persona offesa.
2.
Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.
3.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste
dal comma 2.
4.
La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente
né allo stesso né ad altro ente o associazione.
Art.
93 Intervento degli enti o delle associazioni
1.
Per l`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall`art. 91 l`ente
o l`associazione presenta all`autorità procedente un atto di intervento
che contiene a pena di inammissibilità:
a)
le indicazioni relative alla denominazione dell`ente o dell`associazione,
alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli
interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b)
l`indicazione del procedimento
c)
il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura (100,
101);
d)
l`esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l`intervento;
e)
la sottoscrizione (110) del difensore.
2.
Unitamente all`atto di intervento sono presentate la dichiarazione di
consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa
è stata conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1.
3.
Se è presentato fuori udienza, l`atto di intervento deve essere notificato
(152) alle parti e produce effetto dal giorno dell`ultima notificazione.
4.
L`intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art.
94 Termine per l`intervento
1.
Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
(91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti
gli adempimenti previsti dall`art. 484 (491).
Art.
95 Provvedimenti del giudice
1.
Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell`art. 93 comma
3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all`intervento dell`ente
o dell`associazione. L`opposizione è notificata al legale rappresentante
dell`ente o dell`associazione, il quale può presentare le sue deduzioni
nei cinque giorni successivi.
2.
Se l`intervento è avvenuto prima dell`esercizio dell`azione penale (405),
Sull`opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è
avvenuto nell`udienza preliminare, l`opposizione è proposta prima dell`apertura
della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l`opposizione
è proposta a norma dell`art. 491 comma 1.
3.
I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza.
Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4.
In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per l`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall`art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l`esclusione dell`ente
o dell`associazione.
Art.
96 Difensore di fiducia
1.
L`imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di
fiducia (655-2; 24-26, 38 att.) .
2.
La nomina è fatta con dichiarazione resa all`autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27,
65 att.).
3.
La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386)
o in custodia cautelare (293), finché la stessa non vi ha provveduto,
può essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste
dal comma 2.
Art.
97 Difensore di ufficio
1.
L`imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o
ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (655-4; 38 att.)
.
2.
I
consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello,
mediante un’apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività
della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a
richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati
ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la
nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità
alla sede del procedimento e della reperibilità (
co, così sost. dalla legge 6.03.2001 n. 60)
3.
Il
giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere
un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona
sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto
al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma
2 (26-2, 27-31 att.).(
co, così sost. dalla legge 6.03.2001 n. 60)
4.
Quando
è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio
nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso
o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro
difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria,
nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio
di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro
difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento
motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può
essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui
al comma 2( co, così sost. dalla legge 6.03.2001 n.
60)
5.
Il difensore di ufficio ha l`obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo (30-3 att.).
6.
Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
difensore di fiducía.
Art.
98 Patrocinio dei non abbienti
1.
L`imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il danneggiato
che intende costituirsi parte civile (76) e il responsabile civile (83
s.) possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato
(225-2, 613-5), secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti
(32 att.) .
Art.
99 Estensione al difensore dei diritti dell`imputato
1.
Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all`imputato,
a meno che essi siano riservati personalmente a quest`ultimo (46, 141,
419-5, 438, 446, 571, 589).
2.
L`imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria,
all`atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all`atto stesso,
sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art.
100 Difensore delle altre parti private
1.
La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero
di un difensore (24 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita
con atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.).
2.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione
o (83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85)
del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89). In tali casi l`autografia della sottoscrizione (110)
della parte è certificata dal difensore.
3.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado
del processo, quando nell`atto non è espressa volontà diversa.
4.
Il difensore può compiere e ricevere nell`interesse della parte rappresentata,
tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente
riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti che importino
disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente
il potere.
5.
Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore (154-4; 65 att .) .
Art.
101 Difensore della persona offesa
1.
La persona offesa dal reato, per l`esercizio dei diritti e delle facoltà
ad essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38 att.) nelle
forme previste dall`art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.).
2.
Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono
a norma dell`art. 93 si applicano le disposizioni dell`art. 100.
Art.
102 Sostituto del difensore
1.
Il difensore di fiducia o il difensore d'ufficio possono nominare
un sostituto (97-4; 3 att.).(
co, così sost. dalla legge 6.03.2001 n. 60)
Art.
103 Garanzie di libertà del difensore
1.
Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori
(96, 97) sono consentite solo:
a)
quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell`accertamento
del reato loro attribuito;
b)
per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare
cose o persone specificamente predeterminate (244, 247).
2.
Presso i difensori e i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si può procedere
a sequestro (252, 253, 354) di carte o documenti relativi all`oggetto
della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3.
Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell`ufficio di un difensore, l`autorità giudiziaria a pena di nullità
avvisa il consiglio dell`ordine forense del luogo perché il presidente
o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo
stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4.
Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del
giudice.
5.
Non è consentita l`intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni
dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.
6.
Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza
(353) tra l`imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle
prescritte indicazioni salvo che l`autorità giudiziaria abbia fondato
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 271, i risultati delle ispezioni
perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere
utilizzati (191).
Art.
104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare
1.
L`imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire
con il difensore fin dall`inizio dell`esecuzione della misura (293; 36
att.).
2.
La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell`art.
384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l`arresto o il
fermo.
3.
Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero
può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette
giorni, l`esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4.
Nell`ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato
dal pubblico ministero fino al momento in cui l`arrestato o il fermato
è posto a disposizione del giudice (390).
Art.
105 Abbandono e rifiuto della difesa
1.
Il consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni
disciplinari relative all`abbandono della difesa o al rifiuto della difesa
di ufficio (97).
2.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale
in cui è avvenuto l`abbandono o il rifiuto.
3.
Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti
della difesa, quando il consiglio dell`ordine li ritiene comunque giustificati,
la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della
difesa è esclusa dal giudice.
4.
L`autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell`ordine i casi di abbandono
della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte
dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.
5.
L`abbandono della difesa delle parti private diverse dall`imputato (100),
della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall`art.
91 (101) non impedisce in alcun caso l`immediata continuazione del procedimento
e non interrompe l`udienza.
Art.
106 Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
1.
La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché
le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2.
L`autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la
indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3.
Qualora l`incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con
ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell`art. 97.
4.
Se l`incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal
pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti
interessate, provvede a norma del comma 3.
Art.
107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1.
Il difensore che non accetta l`incarico conferitogli o vi rinuncia ne
dà subito comunicazione all`autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2.
La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all`autorità
procedente.
3.
La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un
nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso
il termine eventualmente concesso a norma dell`art. 108.
4.
La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art.
108 Termine per la difesa
1. Nei
casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono,
il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa
richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni,
per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto
del procedimento..(
co, così sost. dalla legge 6.03.2001 n. 60)
2.
Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato
o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono
determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato.
In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro
ore. Il giudice provvede con ordinanza( co, agg..
dalla legge 6.03.2001 n. 60)