Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall’autorità giudiziaria
ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino
la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell’autorità
giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore,
diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del
luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene,
o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.
Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia
del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell’articolo 63, e l’ordine di
traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.
Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare,
in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante
del corpo dispone per l’invio del condannato allo stabilimento designato.
Art. 407. Sostituzione di pene.
Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli
articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d’ufficio
o a richiesta del condannato.
Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.
Quando l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero,
si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.
Art. 408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena.
Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia
evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima,
il procuratore militare della Repubblica del luogo dell’arresto la interroga, e
compie ogni altra indagine utile per la identificazione.
Quando riconosce che l’arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la
liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l’accertamento al tribunale militare
competente per gli incidenti di esecuzione.
Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente,
può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l’arresto.
Si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al procedimento
per gli incidenti di esecuzione.
Art. 409. Ufficio militare di sorveglianza.
1) L’ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su
tutto il territorio nazionale.
2) Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello
e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie
e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.
3) Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge
26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall’articolo 21 della legge 10 ottobre
1986, numero 663.
4) I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono
essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5) Con decreto del presidente della Corte militare di appello può essere temporaneamente
destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante
o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di
Cassazione, di appello o di tribunale.
Art. 410. Esecuzione di pene pecuniarie.
Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in
applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice
di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti;
e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione
della pena pecuniaria in pena detentiva.
Art. 411. Esecuzione di pene accessorie.
La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall’impiego
sono eseguite dall’autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai
regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Il pubblico ministero provvede per l’annotazione nella scheda del casellario giudiziale
delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare,
conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.
Art. 412. Riabilitazione.
Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma
della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe
le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli
accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell’ottenuta riabilitazione
siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare
della sentenza.
La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del
procuratore generale militare della Repubblica.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.