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CODICE PENALE MILITARE DI PACE
LIBRO PRIMO
DEI REATI MILITARI, IN GENERALE.
Titolo I
DELLA LEGGE PENALE MILITARE.
Art. 1.
Persone soggette alla legge penale militare.
La legge penale militare si applica ai militari in
servizio alle armi e a quelli considerati tali.
La legge determina i casi, nei quali la legge
penale militare si applica ai
militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai
corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze
armate dello Stato.
Art. 2.
Denominazioni di “militari” e di
“forze armate dello Stato”.
Il presente codice comprende:
1)
sotto la denominazione di “militari”, quelli dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma di legge
acquistano la qualità di militari;
2)
sotto la denominazione di “forze armate dello Stato”, le forze militari
suindicate.
Art. 3. Militari in servizio
alle armi.
Salvo
che la legge disponga altrimenti, ai
militari in servizio alle
armi la legge penale militare si applica:
1)
relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del
provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento,
che li colloca fuori del servizio alle armi;
2)
relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro
presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano
all’autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al
momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio
alle armi.
L’assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per
infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non
esclude l’applicazione della legge
penale militare.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per
notificazione del
provvedimento s’intende la
comunicazione personale di questo
all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora
avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei
corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.
Art. 4. Appartenenti alla
Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale.
(Abrogato).
Art. 5. Militari considerati in servizio alle
armi.
Agli
effetti della legge penale militare, sono considerati in
servizio alle armi:
1) gli
ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a’
termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio
permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
2) i
sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
3) i
militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla
chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
4) i
militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o
sostituita a pene comuni;
5) i
militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un
carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
6)
ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma
di legge o dei regolamenti militari.
Art. 6. Militari richiamati in servizio alle
armi.
Ai militari in congedo richiamati in servizio alle
armi la legge penale militare si
applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio
in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al
congedo, le disposizioni dell’articolo 3.
Art. 7. Militari in congedo non considerati in
servizio alle armi.
Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle
armi ai sensi dei precedenti articoli
5 e 6, ai militari in
congedo illimitato la legge penale militare si applica:
1)
quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa
militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all’alto
tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e
offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione
di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello Stato); 86
(rivelazione di segreti militari a
scopo di spionaggio); 87 (accordo di militari per
commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88
(procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione
indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a
scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con lo
Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare);
e nell’art. 98 (istigazione od offerta), quando l’istigazione o l’offerta si
riferisce ad alcuni dei reati
previsti negli artt. 84, 85,
86, 87, 88 e 89-bis.
Al militare in
congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche
le disposizioni degli artt. 96, 101
e 102 di questo codice;
2)
quando commettono i reati previsti negli artt 157, 158 e 159 (procurata infermità a fine di sottrarsi agli
obblighi del servizio militare, e simulazione d’infermità); nell’art. 212
(istigazione a commettere reati militari), e nell’art. 238 (reati commessi dal
militare a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste
rispettivamente negli artt. 160, 214 e 238 di questo codice;
3) per
il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli
artt. 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno
1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli artt. 205 e 207 del
regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932,
n. 1365.
Art. 8. Cessazione dell’appartenenza alle
forze armate dello Stato.
Agli effetti della legge penale militare, cessano di
appartenere alle forze armate dello Stato:
1) gli
ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione
definitiva degli obblighi di servizio militare;
2) gli
altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento.
Art. 9.
Ufficiali di complemento di prima nomina.
Agli effetti della legge penale militare, sono
considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della
notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare
il servizio di prima nomina.
Art. 10.
Assimilati ai militari. Iscritti ai
corpi civili militarmente ordinati.
La legge penale militare si applica agli assimilati ai
militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
1) nei
casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
2) per
i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un
carcere militare.
Art. 11.
Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.
La legge penale militare si applica:
1)
ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i
reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
2)
a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento
della notificazione della sua destinazione a bordo fino all’atto di sbarco
regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile, fino allo
scioglimento dell’equipaggio.
Agli effetti della legge
penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli
aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in
navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti
al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante
militare.
Art. 12.
Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.
Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati
ai militari e ogni altra persona
imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente,
corrisponde l’assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell’ordine
d’imbarco.
Art. 13.
Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i
militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari
e gli iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale
militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
Art. 14.
Estranei alle forze armate dello Stato.
Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato,
che concorrono a commettere un reato militare.
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle
persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti
preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene
stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le
disposizioni dell’art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.
Art. 15.
Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di
esso.
La legge penale militare si applica per i reati militari
commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati
quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle
forze armate dello Stato.
Art.
16. Nullità
dell’arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.
La legge penale militare si applica alle persone
appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato
commesso, sia dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di
appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto
servizio alle armi.
Art. 17. Reati commessi in
territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.
La legge penale militare si applica alle persone che vi
sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione,
soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e
gli usi internazionali.
Art. 18. Reati commessi in
territorio estero.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, per i
reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale
militare sono punite secondo la
legge medesima, a richiesta del Ministro competente a’ termini dell’articolo
260.
Art. 19. Materie regolate da
altre leggi penali militari.
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle
materie regolate dalla legge penale
militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse
stabilito altrimenti.
Art. 20. Applicazione della
legge penale militare di guerra nello stato di pace.
La legge determina i casi, nei quali la legge
penale militare di guerra si
applica nello stato di pace.
Art. 21. Delitti comuni
commessi da militari.
( Abrogato dall’articolo 5,
legge 23 marzo 1956 n. 167).
Titolo II
DELLE PENE
MILITARI.
Capo I
DELLE SPECIE
DI PENE MILITARI, IN GENERALE.
Art. 22. Pene
militari principali: specie.
Le pene militari principali sono:
1) la morte; (1)
2) la reclusione militare.
La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo e della reclusione.
(1) Pena soppressa per i
delitti previsti dalle leggi
speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L.
22. 01. 1948, n° 21). L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per
i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari
di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima
prevista dal codice penale.
Art. 23. Denominazione e
classificazione della reclusione militare.
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa,
oltre le pene indicate nel primo
comma dell’articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.
Art. 24. Pene militari
accessorie: specie.
Le pene militari accessorie sono:
1) la degradazione;
2) la rimozione;
3) la sospensione dall’impiego;
4) la sospensione dal grado;
5) la pubblicazione della sentenza di condanna.
Capo II
DELLE PENE
MILITARI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE.
Art. 25. Pena
di morte (1).
La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel
petto, in un luogo militare.
La pena di
morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa
la degradazione.
Le norme per l’esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari
approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Nei casi in cui la legge penale militare, per reati
commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce
espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa
s’intende equiparata, a ogni effetto, alla
pena di morte con degradazione.
(1) Vedasi
nota all’art. 22.
Art. 26.
Reclusione militare.
La pena della reclusione militare si estende da
un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in
uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro, secondo le
norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del
Presidente della Repubblica.
Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in
una sezione speciale del carcere giudiziario militare.
Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno
perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento
diverso da quello destinato agli
altri militari.
Art. 27.
Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.
Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai
militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per
eguale durata, quando la condanna
non importa la degradazione.
Nel caso preveduto dal comma precedente, per la
determinazione delle pene
accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo
alla pena della reclusione
militare.
Capo III
DELLE PENE
MILITARI ACCESSORIE, IN PARTICOLARE.
Art. 28.
Degradazione.
La degradazione si applica a tutti i militari, è
perpetua e priva il condannato:
1) della qualità di militare e, salvo che la legge
disponga altrimenti, della capacità
di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello
Stato;
2) delle
decorazioni.
La legge determina i casi, nei quali la condanna alla
pena di morte importa la
degradazione.
La condanna all’ergastolo, la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di
professionalità nel delitto, ovvero
di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in
congedo, per reati militari, importano la degradazione.
Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione
e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e
gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale
comune.
Art. 29. Rimozione.
La rimozione si
applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una
classe superiore all’ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado
e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di
ultima classe.
La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la
rimozione quando è inflitta per
durata superiore a tre anni;
Art. 30.
Sospensione dall’impiego.
La sospensione dall’impiego si applica agli ufficiali, e
consiste nella privazione temporanea dall’impiego.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, la
condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall’impiego durante l’espiazione della
pena.
Art. 31.
Sospensione dal grado.
La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e
ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado
militare.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo 29, la condanna
alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l’espiazione
della pena.
Art. 32.
Pubblicazione della sentenza di condanna.
La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena
dell’ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è
stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha
sede il corpo o è ascritta la nave,
a cui il condannato apparteneva.
Il giudice, se
ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la
sentenza non sia pubblicata.
Art. 33. Pene
militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge
penale comune.
La condanna pronunciata contro militari in servizio
alle armi o in congedo, per alcuno
dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie
comuni, importa:
1) la
degradazione, se trattasi di
condanna alla pena di morte
o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma
della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) la
rimozione, se, fuori dei casi indicati nel
numero 1, trattasi di delitto non
colposo contro la
personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630,
640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il
condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di
sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per
infermità psichica, o alla libertà vigilata;
3) la
rimozione, ovvero la sospensione
dall’impiego o dal grado,
secondo le norme stabilite,
rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in
ogni altro caso di
condanna alla reclusione, da
sostituirsi con la reclusione militare a
termini degli articoli 63 e 64.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel
delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro
militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge
penale comune, importa la degradazione.
Art. 34.
Decorrenza delle pene militari accessorie.
Le pene della degradazione e della rimozione decorrono,
a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Le pene della sospensione dall’impiego e della
sospensione dal grado decorrono dal
momento in cui ha inizio
l’esecuzione della pena principale.
Art. 35. Condizione giuridica del condannato alla
pena di morte con degradazione.
Il condannato alla pena di morte con degradazione è
equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto concerne la sua condizione
giuridica.
Art. 36.
Condanna per reati commessi con abuso di
un pubblico ufficio.
In caso di condanna per reati militari, non si applica
la disposizione dell’articolo 31 del codice penale.
Titolo III
DEL REATO MILITARE.
Capo I
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO.
Art. 37.
Reato militare.
Qualunque violazione della legge penale militare è
reato militare.
E’ reato esclusivamente militare quello costituito da un
fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è,
in tutto o in parte, preveduto come
reato dalla legge penale comune.
I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali
qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate
nell’articolo 22, sono delitti.
Art. 38.
Trasgressione disciplinare.
Le violazioni dei
doveri del servizio e della
disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero
dai regolamenti militari approvati
con decreto del Presidente
della Repubblica, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.
Art. 39.
Ignoranza dei doveri militari.
Il militare non può invocare a propria scusa l’ignoranza dei doveri inerenti al suo stato
militare (1).
(1) Sempreché non si tratti
di ignoranza inevitabile (C. Cost. n. 61/95).
Art. 40.
Adempimento di un dovere.
(Abrogato)
Art. 41. Uso
legittimo delle armi.
Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un
suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di
respingere una violenza o di vincere una resistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali il
militare è autorizzato a
usare le armi o altro mezzo di
coazione fisica.
Art. 42. Difesa legittima.
Per i reati militari, in luogo dell’articolo 52
del codice penale, si
applicano le disposizioni dei commi seguenti.
Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente
reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità
di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa
sia proporzionata all’offesa.
Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei
fatti preveduti dai capi terzo e
quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla
necessità:
1) di difendere i propri beni contro gli autori di
rapina, estorsione, o sequestro
di persona a
scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;
2) di
respingere gli autori di scalata, rottura
o incendio alla casa o
ad altro edificio di abitazione o alle loro
appartenenze, se ciò avviene di notte;
ovvero se la casa o l’edificio di abitazione, o le loro appartenenze,
sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi
vi si trovi.
Se il fatto è commesso nell’atto di respingere gli
autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di
abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal n.
2 del comma precedente, alla pena di
morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci
anni; alla pena dell’ergastolo è sostituita la
reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Art. 43.
Nozione della violenza.
Agli effetti della legge penale militare, sotto la
denominazione di violenza si
comprendono l’omicidio,ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni
personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con
armi.
Art. 44. Casi particolari di
necessità militare.
Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto
costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire
l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali
da compromettere la sicurezza del
posto, della nave o dell’aeromobile.
Art. 45.
Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 40, 41, 42, escluso l’ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i
limiti stabiliti dalla legge o
dall’ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità,
si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è
preveduto dalla legge come reato colposo.
Art. 46. Pena
per il delitto tentato.
Il colpevole di delitto tentato è punito:
1) con la
reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il
delitto la pena di morte con degradazione (1);
2) con la
reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la
morte mediante fucilazione nel petto (1);
3) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la
pena stabilita è l’ergastolo;
4)
negli altri casi, con la pena stabilita per il
delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
(1) Vedasi nota all’art.22.
Capo II
CIRCOSTANZE DEL REATO MILITARE.
Art. 47.
Circostanze aggravanti comuni.
Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal
codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1)
l’avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un
particolare dovere giuridico di esporsi;
2)
l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un
comando;
3)
l’avere commesso il fatto
con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a
bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
4)
l’avere commesso il fatto alla
presenza di tre o più
militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi
pubblico scandalo;
5)
l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si
trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente,
l’uniforme militare.
Art. 48. Circostanze
attenuanti comuni.
Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, attenuano
il reato militare, quando non ne
sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1)
l’avere commesso il
fatto per eccesso di zelo nell’adempimento dei doveri
militari;
2)
l’essere il fatto commesso da
militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di
servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente
militare;
3)
l’aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro
militare.
Per i reati militari, la pena può essere diminuita,
quando il colpevole sia militare di
ottima condotta o di provato valore.
Art. 49.
Provocazione.
(Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con
sentenza 18.7.1984, n. 213).
Art. 50.
Aumento di pena nel caso di
una sola circostanza aggravante.
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento
di pena non è determinato dalla
legge, è aumentata fino a un
terzo la pena che dovrebbe
essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per
effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.
Art. 51.
Diminuzione di pena nel caso di
una sola circostanza attenuante.
Quando ricorre una circostanza attenuante, e la
diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte con degradazione (1) è
sostituita la reclusione da
ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena di morte mediante fucilazione nel petto (1) è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a
trenta anni;
3) alla
pena dell’ergastolo è sostituita
la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4) le altre
pene sono diminuite in misura non
eccedente un terzo.
(1) Vedasi nota all’art.. 22.
Art. 52.
Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze
aggravanti o attenuanti.
Se concorrono più circostanze aggravanti o
attenuanti, per determinare
i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del
codice penale.
La pena della reclusione militare da
applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a
quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di
morte con degradazione(1);
2) a
quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la
pena di morte mediante fucilazione nel petto (1).
(1) Vedasi nota all’art.22.
Capo III
DEL CONCORSO DI REATI.
Art. 53. Pena
di morte (1).
(1) Vedasi nota all’art.22.
Art. 54.
Concorso di reati che importano l’ergastolo.
Al
colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l’ergastolo, si
applica la pena di morte con degradazione (1).
(1) Vedasi nota all’art.22.
Art.
55.Concorso di reati che importano la reclusione e di
reati che importano la reclusione militare.
Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione
militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:
1) se
la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla
durata complessiva della reclusione
militare, che si dovrebbe infliggere per i reati
concorrenti;
2) se la condanna alla reclusione non importa la
degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata
complessiva della reclusione, che
si dovrebbe infliggere per i
reati concorrenti.
Art. 56.
Limiti dell’aumento di pena.
Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a
norma dell’articolo precedente e dell’articolo 73 del codice penale non può
essere superiore al quintuplo della
più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Titolo IV
DEL REO.
Capo I
DELLA RECIDIVA.
Art. 57.
Recidiva facoltativa fra reati comuni
e reati esclusivamente
militari.
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa
indole, ha facoltà di escludere
la recidiva fra reati
preveduti dalla legge penale comune
e reati esclusivamente militari.
Capo II
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.
Art. 58.
Circostanze aggravanti.
Nel caso di concorso di più persone nel reato militare,
la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre
che nei casi in cui ricorrono le
circostanze degli articoli 111e 112 o quelle del secondo comma
dell’articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel
reato con un inferiore.
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui
ne deriva la degradazione, importa,
per il militare che è concorso con
l’inferiore, la rimozione.
Art. 59.
Circostanze attenuanti.
La pena da infliggere per il reato militare può essere
diminuita:
1) per
l’inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
2) per
il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato
opera di minima importanza;
eccettuati i casi indicati nell’articolo precedente.
Titolo V
DELL’APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA.
Art. 60.
Detenzione ordinata in via
disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.
La detenzione ordinata in via disciplinare dall’autorità
militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della
decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
Art.
61.Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli
stabilimenti militari di pena.
L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata
dal giudice.
I regolamenti militari approvati con decreto del
Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti
militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena
militare detentiva e alla vigilanza relativa.
Art. 62. Infermità psichica
sopravvenuta al condannato.
Nel caso preveduto dall’articolo 148 del codice penale,
il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale
psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare
per durata inferiore a tre anni.
Art. 63.
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai
militari in servizio
permanente.
Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in
servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale
comune, si osservano le norme seguenti:
1) la
pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa
degradazione (1);
2) la
pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se
la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del
condannato secondo le norme stabilite dalla legge e
dai regolamenti militari;
3) alla pena della reclusione, se la condanna non
importa la interdizione perpetua
dai pubblici uffici, è
sostituita la reclusione
militare per eguale durata,
ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;
4) alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità
del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno
di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire,
di multa (2);
5)
alla pena dell’arresto è
sostituita la reclusione militare, computandosi
un giorno di reclusione militare per
due di arresto;
6)
alla pena dell’ammenda, non
eseguita per insolvibilità del condannato, è
sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un
giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila
lire, di ammenda (2).
(1) Vedasi nota all’art. 22.
(2) Vedansi art. 136 C.p., artt. 102 e 103 L. 24 novembre
1981, n. 689, nonché C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440 e 21 giugno 1996, n.
206.
Art. 64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai
militari in servizio
temporaneo.
Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in
servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano
le norme seguenti:
1) se
trattasi dei reati indicati nell’articolo 264, si applicano le disposizioni
dell’articolo precedente;
2) se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei nn. 1 e 2 dell’articolo precedente, se
la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) in
ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per
ferma di leva o per richiamo dal congedo.
Art. 65.
Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la
qualità di militare, o
che prestano di fatto servizio alle armi.
Nei casi preveduti dall’articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le
norme seguenti:
1) la
pena di morte (1) è eseguita secondo le
norme stabilite
dall’articolo 25;
2)
alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale
durata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche quando, per un reato
militare, sia pronunciata condanna
contro chi ha cessato di appartenere alle forze
armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le
altre persone estranee alle forze predette.
(1) Vedasi nota all’art.22.
Titolo VI
DELLA
ESTINZIONE DEL REATO MILITARE
E DELLA PENA
MILITARE.
Art. 66. Norma generale.
Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del
reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si
osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni
stabilite dagli articoli seguenti.
Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena
di morte (1) preveduta
dalla legge penale militare e la
pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena
di morte e alla pena della reclusione
prevedute dal codice penale.
(1) Vedasi nota all’art.22.
Art. 67. Prescrizione: reati punibili con la pena
di morte mediante fucilazione nel petto.
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di
morte (1) mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in
trenta anni.
(1) Vedasi nota all’art. 22.
Art. 68. Disposizioni speciali per i
reati di diserzione e
di mancanza alla chiamata.
Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine
per la prescrizione del reato e quello per la
estinzione della pena per decorso
del tempo decorrono, se l’assenza perduri, dal giorno in
cui il militare ha compiuto
l’età, per la quale cessa in modo
assoluto l’obbligo del
servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.
Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e
di mancanza alla chiamata per istruzione.
Art. 69.
Sospensione condizionale della pena.
(Abrogato).
Art. 70.
Non menzione della condanna nel certificato del casellario.
Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione
militare non superiore a tre anni,
purché ricorrano le
altre condizioni stabilite dall’articolo 175 del codice penale.
La disposizione di questo articolo si applica anche se
alla condanna conseguono pene militari accessorie.
Art. 71.
Liberazione condizionale.
Il condannato a pena militare detentiva per un tempo
superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno
di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione
condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.
La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale
sono regolati dalla legge penale
comune, salva la disposizione dell’articolo 76 di questo codice.
Art. 72.
Riabilitazione militare.
La riabilitazione ordinata a norma della legge penale
comune non estingue le
pene militari accessorie e
gli altri effetti penali militari.
Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari
accessorie e ogni altro effetto
penale militare si estinguono con
la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge
penale militare.
La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di
diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice
penale.
Art. 73.
Effetti dell’amnistia, dell’indulto, della grazia e della riabilitazione
militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna.
Salvo
che il decreto disponga altrimenti, l’amnistia, l’indulto o la
grazia non restituisce il
grado perduto per effetto della condanna.
Salvo che la
legge disponga altrimenti, la
riabilitazione militare
non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Titolo VII
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.
Art. 74. Norma generale.
Le disposizioni della legge penale comune relative alle
misure amministrative di sicurezza
si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli
seguenti.
Agli effetti della disposizione del comma precedente,
la pena di morte (1) preveduta
dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s’intendono equiparate, rispettivamente,
alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.
Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la
disposizione dell’articolo 230, n.
1 del codice penale.
(1) Vedasi nota all’art. 22.
Art. 75.
Divieto di soggiorno.
Oltre che nei
casi indicati nell’articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno
dei reati contro la fedeltà o la
difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più
province, designati dal giudice,
osservate le disposizioni della legge penale comune.
Art. 76.
Sospensione dell’esecuzione di misure di sicurezza.
Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in
applicazione della legge penale
comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una
casa di cura o di custodia, in un
manicomio giudiziario, o in
un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.
Alla cessazione del servizio alle armi, o durante
l’esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare
la misura di sicurezza applicata dal giudice, o,
quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non
detentiva.