DISPOSIZIONI GENERALI.
Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il
potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non
superiori a un anno, e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di
guerra.
Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al
comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in
regioni fuori d'Europa.
Il condono della pena si ha come non conceduto se, durante lo
stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale
la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra più grave.
Art. 29. Pene detentive.
Salva la disposizione dell'articolo 32, è differita
l'esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni
inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti
al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti
mobilitati.
Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il
comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, può,
sentito il procuratore generale militare della Repubblica, ordinare che sia
differita l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata,
inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma
precedente.
Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione
della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della
esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.
Art. 30. Sospensione dall'impiego e sospensione dal
grado.
Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è
differita l'esecuzione della pena detentiva, è differita anche l'esecuzione
delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal
grado.
Art. 31. Degradazione.
Il militare incorso nella degradazione per effetto di una
condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma
dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita,
a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli
effetti della rimozione.
Art. 32. Condizioni ostative al differimento della esecuzione
della pena.
Il differimento della esecuzione della pena non può essere
ordinato, o, se già ordinato, è revocato:
1) se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal
prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai
servizi di guerra, tranne che l'inabilità dipenda da lesioni personali
riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di
guerra;
2) se è accertata la nullità dell'arruolamento del
condannato.
Art. 33. Detrazione dalla durata della pena del periodo
trascorso in speciali reparti combattenti.
Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione è
stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali,
a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae
dalla durata della pena inflitta.
Art. 34. Differimento della esecuzione della pena per le
persone estranee alle Forze armate dello Stato.
Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessità
della presenza o la insostituibilità di una persona estranea alle Forze armate
dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul
piede di guerra, ai quali è addetta, il comandante stesso, sentito il
procuratore generale militare della Repubblica, può disporre che sia differita
l'esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona
suindicata.
La stessa facoltà può essere esercitata dai comandanti in
capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.
Art. 35. Differimento della esecuzione della pena in
rapporto alla estinzione di essa.
Il periodo, durante il quale l'esecuzione della pena rimane
differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti
dell'estinzione della pena stessa per decorso del tempo.
Art. 36. Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della
pena.
Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla
cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene
accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la
cui esecuzione è stata differita a norma degli articoli precedenti e ha
effetto altresì l'incapacità di appartenere alle Forze Armate dello Stato
inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui
esecuzione è stata differita.
Art. 37. Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di
guerra nemici.
Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la
sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la
esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace
sulla sostituzione delle pene.
Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si
applicano le disposizioni dell'articolo 166.
Titolo III
DI CASI SPECIALI DI ESTINZIONE DEL REATO.
Art. 38. Effetto derivante dalla condotta del
condannato.
Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il
condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a
tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e
34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più
volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato è estinto.
In tal caso, non ha luogo l'esecuzione della pena principale
e cessano gli effetti penali della condanna.
Art. 39. Condanna per reati preveduti dalla legge penale
comune.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche
relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni,
inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.
Art. 40. Effetto derivante dal compimento di atti di
valore.
Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora
il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli
articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti,
posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una
promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è
estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.
Art. 41. Concorso di pene in caso di revoca del
differimento.
Nel caso che sia revocato il differimento della esecuzione di
pene inflitte con più sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul
concorso delle pene.