La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da
essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di
guerra o sono considerati tali.
Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale
militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se
commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati
tali:
1) quando sia espressamente disposto dalla legge;
2) quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento
alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla
condotta della guerra in generale.
Art. 5. Applicazione della legge penale militare di guerra
in caso di urgente e assoluta necessità.
Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta
necessità lo richiedano, può, con decreto del Presidente della Repubblica,
ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare
di guerra, in tutto il territorio dello Stato o in una o più parti di
esso.
Nel caso prevenuto dal comma precedente, il territorio,
relativamente al quale è disposta l'applicazione della legge penale militare
di guerra, è equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa al territorio
in stato di guerra.
La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni
altro caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta l'applicazione della
legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di
guerra.
Art. 6. Legge penale militare di guerra in relazione alle
persone.
La legge penale militare di guerra si applica ai militari
appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati
a operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si
trovi in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono
considerati permanentemente in servizio.
Art. 7. Nozione della qualità di militare.
Il presente codice comprende:
1) sotto la denominazione di militari, quelli
dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza, i
militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità
di militare, gli assimilati, ancorché di rango, ai militari, e le persone
appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla
guerra;
2) sotto la denominazione di Forze armate dello
Stato, le forze militari suindicate.
Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le
violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le
violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i
militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si
osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma
precedente.