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CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 633

Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica.

Art. 634

Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonchè per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 635

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459 (1) secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

(1) L'art. 459 citato è stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, art. 442.

Art. 636

Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Art. 637

Giudice competente

Per l'ingiunzione è competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati e i procuratori possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.

Art. 638

Forma della domanda e deposito

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.

Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 640

Rigetto della domanda

Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Art. 641

Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (1).

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta nè maggiore di centoventi giorni (2).

Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

(2) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

(3) Comma così sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.

Art. 642

Esecuzione provvisoria

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482.

Art. 643

Notificazione del decreto

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644

Mancata notificazione del decreto

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

N.B.: Articolo così modificato dall’art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 645

Opposizione

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

Art. 646

Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

Art. 647

Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta nè proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'art. 642.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.

Art. 649

Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

Art. 650

Opposizione tardiva

L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Art. 651

Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

Art. 652

Conciliazione

Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Art. 653

Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (1).

(1) Comma aggiunto dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.

Art. 654

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

Art. 655

Iscrizione d'ipoteca

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

 

Art. 656

Impugnazioni

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404, comma 2.

Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Art. 657

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

Art. 658

Intimazione di sfratto per morosità

Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (1).

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

(1) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 659

Rapporto di locazione d'opera

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Art. 660

Forma dell'intimazione

Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1).

Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abreviare fino alla metà i termini di comparizione (1).

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).

Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1).

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

(1) Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 661

Giudice competente

Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.

Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.

Art. 662

Mancata comparizione del locatore

Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.

Art. 663

Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'apposizione (1).

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

(1) Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841.

Art. 664

Pagamento dei canoni

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 665

Opposizione, provvedimenti del giudice

Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

 

Art. 666

Contestazione sull'ammontare dei canoni

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Art. 667

Mutamento del rito

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.

Articolo così sostituito dall'art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 668

Opposizione dopo la convalida

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 terzo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).

L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all'opponente.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

(2) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 669

Giudizio separato per il pagamento di canoni

Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669 bis

Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 ter

Competenza anteriore alla causa

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 quater

Competenza in corso di causa

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669 ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.

Il terzo comma dell'articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 sexies

Procedimento

Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 septies

Provvedimento negativo

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 octies

Provvedimento di accoglimento

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un'atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 669 novies

Inefficacia del provvedimento cautelare

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669 decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, 353.

Art. 669 decies

Revoca e modifica

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 undecies

Cauzione

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 duodecies

Attuazione

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Art. 669 quaterdecies

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonchè, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Sezione II: DEL SEQUESTRO

Art. 670

Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Art. 671

Sequestro conservativo

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 672

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 673

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 674

Cauzione

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 675

Termine d'efficacia del provvedimento

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Art. 677

Esecuzione del sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1).

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

(1) Comma così sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.

Art. 678

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (1).

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

Articolo così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 679

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

Art. 680

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 681

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 682

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 683

Articolo abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 684

Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685

Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Art. 687

Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.

Sezione III: DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

Art. 688

Forma dell'istanza

La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 689

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 690

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

 

Art. 692

Assunzione di testimoni

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693

Istanza

L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

Art. 694

Ordine di comparizione

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

 

Art. 695

Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale (1).

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

Art. 697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Art. 698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699

Istruzione preventiva in corso di causa

L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.

Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Art. 700

Condizioni per la concessione

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 702

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

Art. 703

Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti.

Articolo così modificato dall'art. 77, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

Può essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

Art. 705

Divieto di proporre giudizio petitorio

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

 

Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE

Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Art. 706

Forma della domanda

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 707

Comparizione personale delle parti

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (1).

Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 708

Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.

La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 709

Notificazione della fissazione dell'udienza

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 710

Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Art. 711

Separazione consensuale

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

Capo II: DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Art. 712

Forma della domanda

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Art. 713

Provvedimenti del presidente

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Art. 714

Istruzione preliminare

All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

Art. 715

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

Art. 716

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

Art. 718

Legittimazione all'impugnazione

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o di inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e del tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Art. 719

Termine per l'impugnazione

Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 720

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Capo III:DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSENZA

E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Art. 721

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

Art. 722

Domanda per dichiarazione d'assenza

La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Art. 723

Fissazione dell'udienza di comparizione

Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Art. 724

Procedimento

Il giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Art. 725

Immissione in possesso temporaneo

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.

Art. 726

Domanda per dichiarazione di morte presunta

La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Art. 727

Pubblicazione della domanda

Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato la domanda s'intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Art. 728

Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Art. 729

Pubblicazione della sentenza

. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

Recte: Gazzetta Ufficiale.

Art. 730

Esecuzione

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.

Art. 731

Comunicazione all'ufficio di stato civile

Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI

Art. 732

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

Art. 733

Vendita di beni

Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Art. 734

Esito negativo dell'incanto

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art. 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

Art. 735

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'art. 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 736

Procedimento

La domanda per i provvedimenti previsti nell'art. precedente si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sè o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Capo VI. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 737

Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 738

Procedimento

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice può assumere informazioni.

Art. 739

Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 740

Reclami del pubblico ministero

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

Art. 741

Efficacia dei provvedimenti

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Art. 742

Revocabilità dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Art. 742 bis

Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Art. 743

Copia degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorchè l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Art. 744

Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

Art. 746

Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

Titolo IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

Art. 748

Forma della vendita

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si è aperta la successione.

Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sè e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

Art. 751

Scelta dell'onerato

L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

Capo II: DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

Sezione I: DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

Art. 752

Giudice competente

All'apposizione dei sigilli procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al pretore.

Art. 753

Persone che possono chiedere l'apposizione

Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:

1) l'esecutore testamentario;

2) coloro che possono avere diritto alla successione;

3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

4) i creditori.

L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 754

Apposizione d'ufficio

L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;

3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Art. 755

Poteri del pretore

Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Art. 756

Custodia delle chiavi

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Art. 757

Conservazione di testamenti e di carte

Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

Art. 758

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Art. 759

Informazioni e nomina del custode

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 760

Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario

L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761

Accesso nei luoghi sigillati

Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

Sezione II: DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

Art. 762

Termine

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Art. 763

Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Art. 764

Opposizione

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.

Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.

Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

Art. 765

Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

Art. 766

Avviso alle persone interessate

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767

Alterazioni nello stato dei sigilli

L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Art. 768

Disposizione generale

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

Capo III: DELL'INVENTARIO

Art. 769

Istanza

L'inventario può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.

L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Il pretore provvede con decreto.

Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Art. 771

Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario

Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti;

3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Art. 772

Avviso dell'inizio dell'inventario

L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

Art. 773

Nomina di stimatore

L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Art. 774

Rinvio delle operazioni

Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Art. 775

Processo verbale d'inventario

Il processo verbale d'inventario contiene:

1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l'indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Art. 776

Consegna delle cose mobili inventariate

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

Art. 777

Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario

Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO

Art. 778

Reclami contro lo stato di graduazione

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione.

Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.

I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Art. 779

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.

Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 780

Domanda dell'erede contro l'eredità

Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredità.

Capo V: DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

Art. 781

Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

Art. 782

Vigilanza del pretore

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.

Art. 783

Vendita di beni ereditari

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

Titolo V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

Art. 784

Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Art. 785

Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

Art. 786

Direzione delle operazioni

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.

Art. 787

Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Art. 788

Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.

Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

Art. 789

Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

Il decreto è comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Art. 790

Operazioni davanti al notaio

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Art. 791

Progetto di divisione formato dal notaio

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.

L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

Titolo VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE

Art. 792

Deposito del prezzo

L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

Art. 793

Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.

Art. 794

Provvedimenti del giudice

All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

Art. 795

Espropriazione

Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.

Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

Titolo VII: DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ STRANIERE

Art. 796

Giudice competente

Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 797

Condizioni per la dichiarazione di efficacia

La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;

2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 798

Riesame del merito

Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 799

Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello competente.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 800

Sentenze arbitrali straniere

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purchè non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo abrogato dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 801

Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 802

Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.

Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 803

Esecuzione richiesta in via diplomatica

Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 804

Atti pubblici ricevuti all'estero

L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della Corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 805

Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Titolo VIII: DELL'ARBITRATO

Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 806

Compromesso

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.

Art. 807

Forma del compromesso

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente (1).

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 808

Clausola compromissoria

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Articolo così sostituito dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 809

Numero e modo di nomina degli arbitri

Gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.

Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo II: DEGLI ARBITRI

Art. 810

Nomina degli arbitri

Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).

La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 811

Sostituzione di arbitri

Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 812

Capacità di essere arbitro

Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).

Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

(1) Comma così sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983, n. 28.

Art. 813

Accettazione e obblighi degli arbitri

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.

Articolo così sostituito dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 814

Diritti degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti.

Art. 815

Ricusazione degli arbitri

La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo III: DEL PROCEDIMENTO

Art. 816

Svolgimento del procedimento

Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.

Articolo così sostituito dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 817

Eccezione d'incompetenza

La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo.

Articolo così modificato dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 818

Provvedimenti cautelari

Gli arbitri non possono concedere sequestri, nè altri provvedimenti cautelari.

Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 819

Questioni incidentali

Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.

Articolo così sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 819 bis

Connessione

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.

Articolo aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 819 ter

Assunzione delle testimonianze

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sè la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo IV: DEL LODO
Rubrica così sostituita dall'art. 15, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 820

Termini per la decisione

Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.

Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 821

Rilevanza del decorso del termine

Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Articolo così modificato dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 822

Norme per la deliberazione (.)

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.

 

Art. 823

Deliberazione e requisiti del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;

3) l'esposizione sommaria dei motivi;

4) il dispositivo;

5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato (1);

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi (2).

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3).

(1) Numero così sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

(2) Numero così sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.

(3) Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.

Art. 824

Luogo di pronuncia

Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.

Articolo abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 825

Deposito del lodo

Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Articolo così sostituito dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 826

Correzione del lodo (1)

Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.

Articolo così sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 827

Mezzi di impugnazione

Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Articolo così sostituito dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 828

Impugnazione per nullità

L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

Articolo così sostituito dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 829

Casi di nullità

L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

1) se il compromesso è nullo;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;

5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.

Articolo così sostituito dall'art. 21, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 830

Decisione sull'impugnazione per nullità

La corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo.

Articolo così sostituito dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 831

Revocazione ed opposizione di terzo

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Articolo così sostituito dall'art. 23, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo VI: DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE
(Capo aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)

Art. 832

Arbitrato internazionale

Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833

Forma della clausola compromissoria

La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

E' valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834

Norme applicabili al merito

Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835

Lingua dell'arbitrato

Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836

Ricusazione degli arbitri

La ricusazione degli arbitri è regolata dall'art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837

Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.

Art. 838

Impugnazione

All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

Capo VII: DEI LODI STRANIERI
(Capo aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)

Art. 839

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840

Opposizione

Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.