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CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I:
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
Capo I: DEL
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Art. 633
Condizioni di ammissibilità
Su domanda di chi è creditore di
una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose
fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile
determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1) se del diritto fatto valere si
dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari
per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque
altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda
onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge
professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere
pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere
l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
L'ingiunzione non può essere
pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve
avvenire fuori della Repubblica.
Art. 634
Prova
scritta
Sono prove scritte idonee a norma
del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali
per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti
prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a
somministrazioni di merci e di danaro, nonchè per prestazioni di servizi,
fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a
persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte
idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art.
2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme
di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle
scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute
con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1).
(1) Comma così modificato
dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 635
Prova
scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Per i crediti dello Stato, o di
enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove
idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un
funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta
a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle
leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso
versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi
ai rapporti indicati nell'art. 459 (1) secondo comma, sono altresì prove
idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai
funzionari degli enti.
(1) L'art. 459 citato è stato
abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, art. 442.
Art. 636
Parcella
delle spese e prestazioni
Nei casi previsti nei numeri 2 e
3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle
spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione professionale. Il
parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è
determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il
ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della
somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
Art. 637
Giudice
competente
Per l'ingiunzione è competente il
conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe
competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero
2 dell'art. 633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha
deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati e i procuratori
possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al
giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione
professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla,
osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore
del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale
dipendono.
Art. 638
Forma
della domanda e deposito
La domanda di ingiunzione si
propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125,
l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere
altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è
ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del
procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la
cancelleria.
Il ricorso è depositato in
cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono
essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto
d'ingiunzione a norma dell'art. 641.
Art. 639
Ricorso
per consegna di cose fungibili
Quando la domanda riguarda la
consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve
dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza
della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il
giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di
pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un
certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Art. 640
Rigetto
della domanda
Il giudice se ritiene
insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne
dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde
all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile,
il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la
riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Art. 641
Accoglimento della domanda
Se esistono le condizioni
previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge
all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità
di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel
termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso
termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e
che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (1).
Quando concorrono giusti motivi,
il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a
sessanta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori
soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di
trenta nè maggiore di centoventi giorni (2).
Nel decreto (eccetto per quello
emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne
ingiunge il pagamento (3).
(1) Comma così modificato
dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Comma così modificato
dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(3) Comma così sostituito dalla
L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con
sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle
spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo
esecutivo.
Art. 642
Esecuzione provvisoria
Se il credito è fondato su
cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione
di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore
di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza
l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti
dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può
essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,
ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche
autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
482.
Art. 643
Notificazione del decreto
L'originale del ricorso e del
decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono
notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La
notificazione determina la pendenza della lite.
Art. 644
Mancata
notificazione del decreto
Il decreto d'ingiunzione diventa
inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di
sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri
casi; ma la domanda può essere riproposta.
N.B.: Articolo così modificato
dall’art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 645
Opposizione
L'opposizione si propone davanti
all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui
all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare
avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il
giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art. 646
Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro
Quando il decreto è stato
pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro,
entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere
denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente
riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.
In tale caso il termine per la
comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno
successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine,
stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con
ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione
provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di
accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art. 647
Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata
attività dell'opponente
Se non è stata fatta opposizione
nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il
conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del
ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve
ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare
probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato
dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può
essere più proposta nè proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la
cauzione eventualmente prestata è liberata.
Art. 648
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può
concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del
decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'art. 642.
Deve in ogni caso concederla, se
la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni (1).
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel
giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto
l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per
l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già
possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui
all'art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione
all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.
Art. 649
Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Il giudice istruttore, su istanza
dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non
impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a
norma dell'art. 642.
Art. 650
Opposizione tardiva
L'intimato può fare opposizione
anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne
avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore (1).
In questo caso l'esecutorietà può
essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa
decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente
l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del
decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore,
fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Art. 651
Articolo abrogato dalla L. 18
ottobre 1977, n. 793.
Art. 652
Conciliazione
Se nel giudizio di opposizione,
le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile,
dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la
quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane
ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta
fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve
effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.
Art. 653
Rigetto o
accoglimento parziale dell'opposizione
Se l'opposizione è rigettata con
sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne
sia già munito, acquista efficacia esecutiva.
Se l'opposizione è accolta solo
in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza,
ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i
loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Con la sentenza che rigetta
totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso
sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti
disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto
ingiuntivo (1).
(1) Comma aggiunto dalla L. 10
maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza
31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella
parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze
all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.
Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
L'esecutorietà non disposta con
la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita
con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in
calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non
occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto
deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e
dell'apposizione della formula.
Art. 655
Iscrizione d'ipoteca
I decreti dichiarati esecutivi a
norma degli artt. 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata
l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale.
Art. 656
Impugnazioni
Il decreto d'ingiunzione,
divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione
nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione
di terzo nei casi previsti nell'art. 404, comma 2.
Capo II: DEL
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
Art. 657
Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
Il locatore o il concedente può
intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o
al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del
contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i
termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
Può altresì intimare lo sfratto,
con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del
contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o
intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.
Art. 658
Intimazione di sfratto per morosità
Il locatore può intimare al
conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente
anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e
chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti
(1).
Se il canone consiste in derrate,
il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è
disposto ad accettare in sostituzione.
(1) Comma così sostituito dalla
L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art. 659
Rapporto
di locazione d'opera
Se il godimento di un immobile è
il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione
di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a
norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto
viene a cessare per qualsiasi causa.
Art. 660
Forma
dell'intimazione
Le intimazioni di licenza o di
sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a
norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio
eletto.
Il locatore deve dichiarare
nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668
e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la
cancelleria.
La citazione per la convalida,
redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e
dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma,
numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata,
l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il
giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1).
Tra il giorno della notificazione
dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi
non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione
il pretore può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto
in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abreviare fino alla
metà i termini di comparizione (1).
Le parti si costituiscono
depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione
o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in
udienza (1).
Ai fini dell’opposizione e del
compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è
sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1).
Se l'intimazione non è stata
notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso
all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera
raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di
spedizione.
(1) Comma inserito dall’art. 8,
comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 661
Giudice
competente
Quando si intima la licenza o lo
sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al
pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Articolo così sostituito dalla L.
30 luglio 1984, n. 339.
Art. 662
Mancata
comparizione del locatore
Gli effetti dell'intimazione
cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di
citazione.
Art. 663
Mancata
comparizione o mancata opposizione dell'intimato
Se l'intimato non comparisce o
comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e
dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa
della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la
citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto
conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso
fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l'intimato non sia
comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data
dell'apposizione (1).
Se lo sfratto è stato intimato
per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata
all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la
morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di
prestare una cauzione.
(1) Comma aggiunto dalla L. 22
dicembre 1973, n. 841.
Art. 664
Pagamento
dei canoni
Nel caso previsto nell'articolo
658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per
l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello
sfratto, e per le spese relative all'intimazione.
Il decreto è esteso in calce ad
una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi
in cancelleria.
Il decreto è immediatamente
esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del
capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta
risoluzione del contratto.
Art. 665
Opposizione, provvedimenti del giudice
Se l'intimato comparisce e oppone
eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del
locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza
non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
L'ordinanza è immediatamente
esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per
i danni e le spese.
Art. 666
Contestazione sull'ammontare dei canoni
Se è intimato lo sfratto per
mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità
contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con
ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al
convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera
all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e,
nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il
pagamento dei canoni.
Art. 667
Mutamento
del rito
Pronunciati i provvedimenti
previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del
rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi
dell'articolo 426.
Articolo così sostituito
dall'art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 668
Opposizione dopo la convalida
Se l'intimazione di licenza o di
sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi
opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per
irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
Se sono decorsi dieci giorni
dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata
a norma dell'articolo 663 terzo comma, è liberata.
L'opposizione si propone davanti
al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di
ingiunzione in quanto applicabili (2).
L'opposizione non sospende il
processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene
opportuno una cauzione all'opponente.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non
consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto
conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso
fortuito o forza maggiore.
(2) Comma così sostituito dalla
L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art. 669
Giudizio
separato per il pagamento di canoni
Se nel caso previsto
nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la
pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata
ogni questione sui canoni stessi.
Capo III: DEI
PROCEDIMENTI CAUTELARI
Sezione I: DEI
PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE
Art. 669 bis
Forma
della domanda
La domanda si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 ter
Competenza anteriore alla causa
Prima dell'inizio della causa di
merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di
merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
Se il giudice italiano non è
competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al
giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui
deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del
ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza
ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale
designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 quater
Competenza in corso di causa
Quando vi è causa pendente per il
merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al
tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è
ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il
quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669 ter.
Se la causa pende davanti al
conciliatore, la domanda si propone al pretore.
In pendenza dei termini per
proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha
pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al
giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la
causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.
Il terzo comma dell'articolo 669
ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata
o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2
dell'articolo 316 del codice di procedura penale.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 quinquies
Competenza in caso di clausola compromissoria, di
compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
Se la controversia è oggetto di
clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il
giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato
competente a conoscere del merito.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 sexies
Procedimento
Il giudice sentite le parti,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo
che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede
con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della
controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede
con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando
all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto.
Nel caso in cui la notificazione
debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono
triplicati.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 septies
Provvedimento negativo
L'ordinanza di incompetenza non
preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non
preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare
quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove
ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o
di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa
il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento
cautelare.
La condanna alle spese è
immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e
seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni
dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla
sua comunicazione.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 octies
Provvedimento di accoglimento
L'ordinanza di accoglimento, ove
la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,
deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per
l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo 669 novies.
In mancanza di fissazione del
termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata
entro il termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione.
Nel caso in cui la controversia
sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un'atto nel
quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri (1).
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1,
L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 669 novies
Inefficacia del provvedimento cautelare
Se il procedimento di merito non
è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero
se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare
perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice
che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è
contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il
provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per
ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento
cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la
possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui
all'articolo 669 decies.
Il provvedimento cautelare perde
altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo
669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati
nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito è devoluta
alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o
estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo
e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l'aveva
richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza
straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a
pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza
straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso.
Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le
disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente
articolo.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, 353.
Art. 669 decies
Revoca e
modifica
Nel corso dell'istruzione il
giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se
emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle
circostanze.
Se la causa di merito è devoluta
alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se
l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i
provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al
giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 undecies
Cauzione
Con il provvedimento di
accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il
giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione
per l'eventuale risarcimento dei danni.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 duodecies
Attuazione
Salvo quanto disposto dagli
articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure
cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli
articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle
misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o
non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di
attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i
provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va
proposta nel giudizio di merito.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 terdecies
Reclamo
contro i provvedimenti cautelari
Contro l'ordinanza con la quale,
prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un
provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art.
739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti
del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del
giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il
provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo
si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato
dagli articoli 737 e 738.
Il collegio, convocate le parti,
pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
cautelare.
Il reclamo non sospende
l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o
della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non
impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione
di congrua cauzione.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con
sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto,
anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di
provvedimento cautelare.
Art. 669 quaterdecies
Ambito di
applicazione
Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V
di questo capo, nonchè, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo
669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva
previsti dalla sezione IV di questo capo.
Articolo aggiunto dall'art. 74,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Sezione II: DEL
SEQUESTRO
Art. 670
Sequestro
giudiziario
Il giudice può autorizzare il
sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili,
aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà
o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro
gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti,
modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere
elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla
comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Art. 671
Sequestro
conservativo
Il giudice, su istanza del
creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o
immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui
la legge ne permette il pignoramento.
Art. 672
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 673
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 674
Cauzione
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 675
Termine
d'efficacia del provvedimento
Il provvedimento che autorizza il
sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta
giorni dalla pronuncia.
Art. 676
Custodia
nel caso di sequestro giudiziario
Nel disporre il sequestro
giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti
dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele
idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei
segreti.
Il giudice può nominare custode
quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.
Il custode della cosa sequestrata
ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
Art. 677
Esecuzione del sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario si
esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili,
omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la
comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.
L'articolo 608, primo comma, è
applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1).
Il giudice, col provvedimento di
autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo
detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata
immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la
disposizione dell'articolo 211.
Articolo così sostituito dalla L.
14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma così sostituito dalla
L. 23 maggio 1951, n. 400.
Art. 678
Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
Il sequestro conservativo sui
mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il
pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il
sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire
davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie
relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito
di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato
accertamento dei propri obblighi (1).
Se il credito è munito di
privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei
confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo
precedente.
Si applica l'articolo 610 se nel
corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono
dilazione.
Articolo così sostituito dalla
Legge 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 679
Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
Il sequestro conservativo sugli
immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio
del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono
situati.
Per la custodia dell'immobile si
applica la disposizione dell'articolo 559.
Art. 680
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 681
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 682
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 683
Articolo abrogato dall'art. 89,
Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 684
Revoca
del sequestro
Il debitore può ottenere dal
giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro
conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha
dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose
sequestrate.
Art. 685
Vendita
delle cose deteriorabili
In caso di pericolo di
deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice,
con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può
ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita
rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Art. 686
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Il sequestro conservativo si
converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante
ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati
oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante
partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Art. 687
Casi
speciali di sequestro
Il giudice può ordinare il
sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo
comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è
controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o
l'idoneità della cosa offerta.
Sezione III: DEI
PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 688
Forma
dell'istanza
La denuncia di nuova opera o di
danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma
dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il
merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 689
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 690
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 691
Contravvenzione al divieto del giudice
Se la parte alla quale è fatto
divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto
contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata,
può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a
spese del contravventore.
Sezione IV: DEI
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Art. 692
Assunzione di testimoni
Chi ha fondato motivo di temere
che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono
essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia
ordinata l'audizione a futura memoria.
Art. 693
Istanza
L'istanza si propone con ricorso
al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d'eccezionale urgenza,
l'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve
essere assunta.
Il ricorso deve contenere
l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere
interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o
eccezioni alle quali la prova è preordinata.
Art. 694
Ordine di
comparizione
Il presidente del tribunale, il
pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e
stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
Art. 695
Ammissione del mezzo di prova
Il presidente del tribunale, il
pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni,
provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale,
fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.
Art. 696
Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
Chi ha urgenza di far verificare,
prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di
cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia
disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale (1).
Il presidente del tribunale, il
pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli
694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la
data dell'inizio delle operazioni.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di
disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona
dell'istante.
Art. 697
Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
In caso di eccezionale urgenza,
il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare
i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando
il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può
nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti
all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a
cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del
decreto alle parti non presenti all'assunzione.
Art. 698
Assunzione ed efficacia delle prove preventive
Nell'assunzione preventiva dei
mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e
seguenti.
L'assunzione preventiva dei mezzi
di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e
rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove
non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel
giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati
ammissibili nel giudizio stesso.
Art. 699
Istruzione preventiva in corso di causa
L'istanza di istruzione
preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante
l'interruzione o la sospensione del giudizio.
Il giudice provvede con
ordinanza.
Sezione V: DEI
PROVVEDIMENTI D'URGENZA
Art. 700
Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle
precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che
durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via
ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e
irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti
d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Art. 701
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 702
Articolo abrogato dall'art. 89,
L. 26 novembre 1990, n. 353.
Capo IV: DEI
PROCEDIMENTI POSSESSORI
Art. 703
Domanda
di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le domande di reintegrazione e di
manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente
a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi
degli articoli 669 bis e seguenti.
Articolo così modificato
dall'art. 77, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 704
Domande
di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Ogni domanda relativa al
possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio
petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.
Può essere tuttavia domandata al
pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore dà i
provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al
giudice del petitorio.
Art. 705
Divieto
di proporre giudizio petitorio
Il convenuto nel giudizio
possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio
non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).
Il convenuto può tuttavia
proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del
provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la
proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia
possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o
possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.
Titolo II:
DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I:
DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706
Forma
della domanda
La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui
quali la domanda è fondata.
Il presidente fissa con decreto
il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 707
Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire
personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (1).
Se il ricorrente non si presenta,
la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge
convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugi, comparsi
personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata
conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.
Art. 708
Tentativo
di conciliazione, provvedimenti del presidente
Il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il
presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non
comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e
fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle
circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata
dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.
La Corte costituzionale, con
sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui ai coniugi,
comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di
mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi
difensori.
Art. 709
Notificazione della fissazione dell'udienza
L'ordinanza con la quale il
presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è
notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine
perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico
ministero.
Art. 710
Modificabilità dei provvedimenti relativi alla
separazione dei coniugi
Le parti possono sempre chiedere,
con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti,
provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per
l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa
essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti
provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del
procedimento.
Articolo così sostituito
dall'art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la Corte
costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei
provvedimenti riguardanti la prole.
Art. 711
Separazione consensuale
Nel caso di separazione
consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente,
su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui
stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno
solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce,
si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione
e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale
acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in
camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione
consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.
Capo II:
DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE
Art. 712
Forma
della domanda
La domanda per interdizione o
inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove
la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere
esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati
il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il
quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del
tutore o curatore, dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art. 713
Provvedimenti del presidente
Il presidente ordina la
comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa
richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a
lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre
persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).
Il ricorso e il decreto sono
notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto
stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è
comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui
permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire
contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o
d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 714
Istruzione preliminare
All'udienza, il giudice
istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone
citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini
della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori
informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo
419 del codice civile.
Art. 715
Impedimento a comparire dell'interdicendo o
dell'inabilitando
Se per legittimo impedimento
l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice
istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per
sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716
Capacità
processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando
L'interdicendo e l'inabilitando
possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del
procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il
tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del
codice civile.
Art. 717
Nomina
del tutore e del curatore provvisorio
Il tutore o il curatore
provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio,
con decreto del giudice istruttore.
Finchè non sia pronunciata la
sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso
giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.
Art. 718
Legittimazione all'impugnazione
La sentenza che provvede sulla
domanda d'interdizione o di inabilitazione può essere impugnata da tutti
coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non
parteciparono al giudizio, e del tutore o curatore nominato con la stessa
sentenza.
Art. 719
Termine
per l'impugnazione
Il termine per la impugnazione
decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla
notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro
che parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o
curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche
a lui.
Art. 720
Revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione
Per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di
esse.
Coloro che avevano diritto di
promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel
giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare
la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono
al giudizio.
Capo
III:DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSENZA
E ALLA DICHIARAZIONE
DI MORTE PRESUNTA
Art. 721
Provvedimenti conservativi nell'interesse dello
scomparso
I provvedimenti indicati
nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico
ministero.
Art. 722
Domanda
per dichiarazione d'assenza
La domanda per dichiarazione
d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il
nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello
scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Art. 723
Fissazione dell'udienza di comparizione
Il presidente del tribunale fissa
con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè o ad un giudice da
lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a
norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la
notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare
che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato al
pubblico ministero.
Art. 724
Procedimento
Il giudice interroga le persone
comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di
consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con
sentenza.
Art. 725
Immissione in possesso temporaneo
Il tribunale provvede in camera
di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per
immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono
proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda è proposta da altri
interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in
contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col
quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono
determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50,
ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per
la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo
53 dello stesso codice.
Art. 726
Domanda
per dichiarazione di morte presunta
La domanda per dichiarazione di
morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati
il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello
scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di
tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti
o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello
scomparso.
Art. 727
Pubblicazione della domanda
Il presidente del tribunale
nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del
ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia
inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale
entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non
vengono eseguite entro il termine fissato la domanda s'intende
abbandonata.
Il presidente del tribunale può
anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Art. 728
Comparizione
Decorsi sei mesi dalla data
dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa
con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè del ricorrente e delle
persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato al
pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone
comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano
assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio
per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 729
Pubblicazione della sentenza
. La sentenza che dichiara
l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella
sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di
pubblicità.
Le inserzioni possono essere
eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione.
Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali è stato pubblicato
l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
Recte: Gazzetta Ufficiale.
Art. 730
Esecuzione
La sentenza che dichiara
l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia
passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo
precedente.
Art. 731
Comunicazione all'ufficio di stato civile
Il cancelliere dà notizia, a
norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile
competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Capo IV:
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
Art. 732
Provvedimenti su parere del giudice tutelare
I provvedimenti relativi ai
minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale
in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve
pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o
inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve
essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora non sia prodotto, il
presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
Art. 733
Vendita
di beni
Se, nell'autorizzare la vendita
di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che
essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale
giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili,
oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si
trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la
vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e
ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal
tribunale.
Art. 734
Esito
negativo dell'incanto
Se al primo incanto non è fatta
offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma
dell'art. 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà
atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha
autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di
revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base
inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Capo V: DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Art. 735
Sostituzione dell'amministratore del patrimonio
familiare
La sostituzione
dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso
previsto nell'art. 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei
prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto
nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo
congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 736
Procedimento
La domanda per i provvedimenti
previsti nell'art. precedente si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa
con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sè o
a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione
del ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il
presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede
opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in
camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Capo VI.
DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Art. 737
Forma
della domanda e del provvedimento
I provvedimenti, che debbono
essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al
giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.
Art. 738
Procedimento
Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il
pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli
stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere
informazioni.
Art. 739
Reclami
delle parti
Contro i decreti del giudice
tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia
in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se
è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in
confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga
altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Articolo così sostituito dalla L.
14 luglio 1950, n. 581.
Art. 740
Reclami
del pubblico ministero
Il pubblico ministero, entro
dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti
del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è
necessario il suo parere.
Art. 741
Efficacia
dei provvedimenti
I decreti acquistano efficacia
quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che
sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il
giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742
Revocabilità dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni
tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione
o alla revoca.
Art. 742 bis
Ambito di
applicazione degli articoli precedenti
Le disposizioni del presente capo
si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non
regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di
stato delle persone.
Articolo aggiunto dalla L. 14
luglio 1950, n. 581.
Titolo III:
DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 743
Copia
degli atti
Qualunque depositario pubblico,
autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia
autentica, ancorchè l'istante o i suoi autori non siano stati parte
nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni
speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d'un testamento pubblico
non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua
istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744
Copie o
estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di
pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge,
a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti
giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
Art. 745
Rifiuto o
ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo
da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente,
l'istante può ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del
tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita
le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo
da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può
ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il
depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente, il pretore, o il
conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Art. 746
Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un
atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con
l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può
ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le
sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario, dà con decreto le
disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso
recandosi nell'ufficio del depositario.
Titolo IV:
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo I:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 747
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L'autorizzazione a vendere beni
ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli
immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Nel caso in cui i beni
appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso
con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a
vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere
notificato al legatario.
Art. 748
Forma
della vendita
La vendita dei beni ereditari
deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa
le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749
Procedimento per la fissazione dei termini
L'istanza per fissazione di un
termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o
compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio,
si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si è aperta la
successione.
Il pretore fissa con decreto
l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il
termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il
ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente,
alla persona stessa.
Il pretore provvede con
ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il
tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio,
previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano per
chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del
termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.
Art. 750
Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle
cauzioni e agli esecutori testamentari
L'istanza per l'imposizione di
una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla
legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al
presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto
l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti
a sè e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto
debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le
modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è
ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo
739. Il presidente della Corte d'appello provvede con ordinanza non
impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma
precedente.
Le stesse forme si osservano nei
casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente
agli esecutori testamentari.
Art. 751
Scelta
dell'onerato
L'istanza per la scelta prevista
nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso,
che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta
e all'onerato.
La scelta è fatta dal presidente
del tribunale con decreto.
Capo II:
DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Sezione I:
DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI
Art. 752
Giudice
competente
All'apposizione dei sigilli
procede il pretore.
Nei comuni in cui non ha sede il
pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal
conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al pretore.
Art. 753
Persone
che possono chiedere l'apposizione
Possono chiedere l'apposizione
dei sigilli:
1) l'esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere
diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col
defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il
coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L'istanza si propone mediante
ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.
Art. 754
Apposizione d'ufficio
L'apposizione dei sigilli è
disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi
seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli
eredi è assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono
minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato
depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto
delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della
pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
La disposizione di questo
articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto
ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i
sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o
mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755
Poteri
del pretore
Se le porte sono chiuse, o si
incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre
difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore può
ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
Art. 756
Custodia
delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle
quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione
di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
Art. 757
Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all'apposizione
dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore
provvede alla conservazione di essi.
Se non può provvedervi nello
stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte,
e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza
delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti
ulteriori.
Art. 758
Cose su
cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non
è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di
coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono
deteriorarsi, il pretore può ordinare con decreto la vendita immediata,
incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Art. 759
Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di
apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene
opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose
sigillate nomina un custode.
Art. 760
Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario
L'apposizione dei sigilli che
viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti
non inventariati.
Esaurito l'inventario, non si fa
luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.
Art. 761
Accesso
nei luoghi sigillati
Il pretore e il cancelliere non
possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè
non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo
che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.
Sezione II: DELLA
RIMOZIONE DEI SIGILLI
Art. 762
Termine
I sigilli non possono essere
rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni
dall'apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca
altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi è minore
non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non
gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
Art. 763
Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli è
ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone
indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo
754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui
ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi
di seguito al processo verbale di apposizione.
Art. 764
Opposizione
Chiunque vi ha interesse può fare
opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel
processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.
Il pretore fissa con decreto una
udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura
dell'opponente.
Il pretore provvede con ordinanza
non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia
seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la
conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
Art. 765
Ufficiale
procedente
La rimozione dei sigilli è
eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma
dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la
rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non
ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del
conciliatore.
Art. 766
Avviso
alle persone interessate
Non si può procedere alla
rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme
stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.
Art. 767
Alterazioni nello stato dei sigilli
L'ufficiale che procede alla
rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche
alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone
immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per
le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la
prosecuzione dell'inventario.
Art. 768
Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si
osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o
rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Capo III:
DELL'INVENTARIO
Art. 769
Istanza
L'inventario può essere chiesto
al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei
sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio
designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.
L'istanza si propone con ricorso,
nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio
nel comune in cui ha sede la pretura.
Il pretore provvede con decreto.
Art. 770
Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all'inventario deve
procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a
norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di
apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che
sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e
della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2 e
la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
Art. 771
Persone
che hanno diritto ad assistere all'inventario
Hanno diritto ad assistere alla
formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli
eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto
opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art. 772
Avviso
dell'inizio dell'inventario
L'ufficiale che procede
all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone
indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà
inizio alle operazioni.
L'avviso non è necessario per le
persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella
circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in
loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha
chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal pretore per
rappresentarli.
Art. 773
Nomina di
stimatore
L'ufficiale che procede
all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la
valutazione degli oggetti mobili.
Art. 774
Rinvio
delle operazioni
Quando l'inventario non può
essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne
rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le
parti presenti.
Art. 775
Processo
verbale d'inventario
Il processo verbale d'inventario
contiene:
1) la descrizione degli immobili,
mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro
confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei
mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro
e d'argento;
3) l'indicazione della quantità e
specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre
attività e passività;
5) la descrizione delle carte,
scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono
essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso
ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri
di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati
contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo
descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e
istanze delle parti.
Art. 776
Consegna
delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte
inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti
interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza
di una delle parti, sentite le altre.
Art. 777
Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario
Le disposizioni contenute in
questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge,
salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario
dei beni dei minori.
Capo IV: DEL
BENEFICIO DI INVENTARIO
Art. 778
Reclami
contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di
graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al
pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta
successione.
Il valore della causa è
determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di
inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con
citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono
contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Art. 779
Istanza
di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L'istanza dei creditori e
legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con
ricorso.
Il pretore fissa con decreto
l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le
dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal
cancelliere.
Il pretore provvede sull'istanza
con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo
739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di
consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma
precedente.
L'istanza di nomina non può
essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di
reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere
la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza
delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il pretore
rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine
perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi
conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.
Articolo così sostituito dal
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 780
Domanda
dell'erede contro l'eredità
Le domande dell'erede con
beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri
eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il
giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredità.
Capo V: DEL CURATORE
DELL'EREDITÀ GIACENTE
Art. 781
Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore
dell'eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del
cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.
Art. 782
Vigilanza
del pretore
L'amministrazione del curatore si
svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno,
può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della
gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che
eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal
pretore.
Art. 783
Vendita
di beni ereditari
La vendita di beni mobili deve
essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione
dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga
altrimenti.
La vendita dei beni immobili può
essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio
soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
Titolo V:
DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 784
Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione
ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi
in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se
vi sono.
Art. 785
Pronuncia
sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul
diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice
istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
Art. 786
Direzione
delle operazioni
Le operazioni di divisione sono
dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può
delegarne la direzione a un notaio.
Art. 787
Vendita
di mobili
Quando occorre procedere alla
vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio
delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge
controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita
non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
Art. 788
Vendita
di immobili
Quando occorre procedere alla
vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma
degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità
della vendita.
Se sorge controversia, la vendita
non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
L'incanto si svolge davanti al
giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma
dell'articolo 591.
Quando le operazioni sono
affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 789
Progetto
di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone
un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto
l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei
condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto è comunicato alle
parti.
Se non sorgono contestazioni, il
giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il
progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice
istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a
sorte dei lotti.
Art. 790
Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di
divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque
giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno
e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla
presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai
propri procuratori.
Se nel corso delle operazioni
sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito
processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto
un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è
comunicato dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice
provvede con ordinanza.
Art. 791
Progetto
di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo
verbale delle operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e
dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il
processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione.
Il giudice provvede come al
penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza
a norma dell'articolo 187.
L'estrazione dei lotti non può
avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma
dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Titolo VI:
DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE
IPOTECHE
Art. 792
Deposito
del prezzo
L'acquirente che ha dichiarato al
precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare
l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al
presidente del tribunale competente per la espropriazione, la
determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente
provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste
di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della
dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti,
l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del
tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato
del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un
estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto
notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793
Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del
cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente
designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di
comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori
iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto
deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
Art. 794
Provvedimenti del giudice
All'udienza il giudice, accertata
la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con
ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla
trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e
quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e
seguenti.
Art. 795
Espropriazione
Se è fatta istanza di
espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge
per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma
degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non può essere fatta
che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo
offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma
ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i
creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere
collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la
dichiarazione di liberazione.
Titolo VII:
DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI
AUTORITÀ STRANIERE
Art. 796
Giudice
competente
Chi vuol far valere nella
Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione
davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere
attuazione.
La dichiarazione di efficacia può
essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle
convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la
parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della
Corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore
speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico
ministero è sempre necessario.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 797
Condizioni per la dichiarazione di efficacia
La Corte d'appello dichiara con
sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando
accerta:
1) che il giudice dello Stato nel
quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo
i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento
italiano;
2) che la citazione è stata
notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio
ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono
costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata
accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
4) che la sentenza è passata in
giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
5) che essa non è contraria ad
altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non è pendente davanti a
un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza
straniera;
7) che la sentenza non contiene
disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo
è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello
che ne dichiara l'efficacia.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 798
Riesame
del merito
Su domanda del convenuto la Corte
di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è
stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati
nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395.
In questi casi la corte, secondo
i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito,
oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 799
Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente
La sentenza straniera può essere
fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo
accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale
accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza
straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d'appello competente
a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza può essere, su
istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.
Se la parte contro la quale è
fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma
dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un
termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte
d'appello competente.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 800
Sentenze
arbitrali straniere
Le disposizioni degli articoli
precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere,
pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra
cittadini domiciliati o residenti all'estero, purchè non riguardino le
controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma
dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state
pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.
Articolo abrogato dall'art. 24,
L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 801
Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
Agli atti di giudici stranieri in
materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in
Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796
e 797 in quanto applicabili.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 802
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici
stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di
giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici,
giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle
Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'appello del luogo
in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.
Se l'assunzione dei mezzi di
prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte
mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della
sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione è domandata dallo
stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di
consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice
competente.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 803
Esecuzione richiesta in via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione
di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la
parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova
l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati
d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del
cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo
esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che
rappresenti la parte interessata.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 804
Atti
pubblici ricevuti all'estero
L'efficacia esecutiva nella
Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese
estero è dichiarata con sentenza della Corte d'appello del luogo in cui
l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva
nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene
disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 805
Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere
La notificazione di citazioni a
comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno
stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale,
nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via
diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale
giudiziario da lui richiesto.
Articolo abrogato, a decorrere
dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Titolo VIII:
DELL'ARBITRATO
Capo I: DEL
COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 806
Compromesso
Le parti possono far decidere da
arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli
articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di
separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare
oggetto di transazione.
Art. 807
Forma del
compromesso
Il compromesso deve, a pena di
nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della
controversia.
La forma scritta s'intende
rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o
telescrivente (1).
Al compromesso si applicano le
disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria
amministrazione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 2,
Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 808
Clausola
compromissoria
Le parti, nel contratto che
stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie
nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti
di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola
compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il
compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°.
Le controversie di cui
all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto
nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena
di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire
l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti
o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove
autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo
non impugnabile.
La validità della clausola
compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto
al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto
comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Articolo così sostituito
dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 809
Numero e
modo di nomina degli arbitri
Gli arbitri possono essere uno o
più, purchè in numero dispari.
Il compromesso o la clausola
compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il
numero di essi e il modo di nominarli.
In caso di indicazione di un
numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno
diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi
previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli
arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre e, in
mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede
il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo II: DEGLI
ARBITRI
Art. 810
Nomina
degli arbitri
Quando a norma del compromesso o
della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle
parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa
nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte,
alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni
successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha
fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il
ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato
stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola
compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del
tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte,
provvede con ordinanza non impugnabile (1).
La stessa disposizione si applica
se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola
compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata
a un terzo, questi non vi abbia provveduto.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 811
Sostituzione di arbitri
Quando per qualsiasi motivo
vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla
loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel
compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il
terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria
nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
Art. 812
Capacità
di essere arbitro
Gli arbitri possono essere sia
cittadini italiani sia stranieri (1).
Non possono essere arbitri i
minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che sono
sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.
(1) Comma così sostituito dalla
Legge 9 febbraio 1983, n. 28.
Art. 813
Accettazione e obblighi degli arbitri
L'accettazione degli arbitri deve
essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del
compromesso.
Gli arbitri debbono pronunciare
il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza,
nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al
risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni
se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
Se le parti non hanno
diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto
relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o
dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola
compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da
apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro
per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza
non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la
decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.
Articolo così sostituito
dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 814
Diritti
degli arbitri
Gli arbitri hanno diritto al
rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi
abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto
successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa
tra loro.
Quando gli arbitri provvedono
direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale
liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal
caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza
non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810
secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza è titolo esecutivo
contro le parti.
Art. 815
Ricusazione degli arbitri
La parte può ricusare l'arbitro,
che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
La ricusazione è proposta
mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di
ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile,
sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo III: DEL
PROCEDIMENTO
Art. 816
Svolgimento del procedimento
Le parti determinano la sede
dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli
arbitri nella loro prima riunione.
Le parti possono stabilire nel
compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato,
purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli
arbitri debbono osservare nel procedimento.
In mancanza di tali norme gli
arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che
ritengono più opportuno.
Essi debbono in ogni caso
assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per
esporre le loro repliche.
Gli atti di istruzione possono
essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Su tutte le questioni che si
presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza
non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto
nell'articolo 819.
Articolo così sostituito
dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 817
Eccezione
d'incompetenza
La parte, che non eccepisce nel
corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti
esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non
può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo.
Articolo così modificato
dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 818
Provvedimenti cautelari
Gli arbitri non possono concedere
sequestri, nè altri provvedimenti cautelari.
Il giudice, che ha concesso un
sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri,
pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di
merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia degli
arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 89,
Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 819
Questioni
incidentali
Se nel corso del procedimento
sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio
arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato
dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri
decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma
il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui
una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato
che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere
ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a
raggiungere i sessanta giorni.
Articolo così sostituito
dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 819 bis
Connessione
La competenza degli arbitri non è
esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una
causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo aggiunto dall'art. 11,
Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 819 ter
Assunzione delle testimonianze
Gli arbitri possono assumere
direttamente presso di sè la testimonianza, ovvero deliberare di assumere
la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione
o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione
richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel
termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo aggiunto dall'art. 12,
L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo IV: DEL
LODO
Rubrica così sostituita dall'art. 15, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 820
Termini
per la decisione
Se le parti non hanno disposto
altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di
centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più
e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il
termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è
proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è
interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti
mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri
possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di
centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle
parti il termine è prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono
consentire con atto scritto la proroga del termine.
Articolo così sostituito
dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 821
Rilevanza
del decorso del termine
Il decorso del termine indicato
nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità
del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal
dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia
notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro
decadenza.
Articolo così modificato
dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 822
Norme per
la deliberazione (.)
Gli arbitri decidono secondo le
norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi
espressione a pronunciare secondo equità.
Art. 823
Deliberazione e requisiti del lodo
Il lodo è deliberato a
maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è
quindi redatto per iscritto.
Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di
compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei
motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede
dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato (1);
6) la sottoscrizione di tutti gli
arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la
sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della
deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le
varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale,
possono avvenire in luoghi diversi (2).
Tuttavia è valido il lodo
sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si dia atto che esso
è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa
dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto
sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante
tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3).
(1) Numero così sostituito
dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(2) Numero così sostituito dalla
L. 9 febbraio 1983, n. 28.
(3) Comma aggiunto dalla L. 9
febbraio 1983, n. 28.
Art. 824
Luogo di
pronuncia
Il lodo deve essere pronunciato
nel territorio della Repubblica.
Articolo abrograto dall'art. 16,
L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 825
Deposito
del lodo
Gli arbitri redigono il lodo in
tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna
parte, mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico
raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare
eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in
originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con
l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente,
in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella
cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
Il pretore, accertata la
regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo
reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento
del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
nell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto del pretore che
nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al
tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite
le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Articolo così sostituito
dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 826
Correzione del lodo (1)
Il lodo può essere corretto, su
istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora
questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti,
provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle
parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni
dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo è già stato
depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo
stesso è depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto
compatibili.
Articolo così sostituito
dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
(1) Rubrica così sostituita
dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo V: DELLE
IMPUGNAZIONI
Art. 827
Mezzi di
impugnazione
Il lodo è soggetto soltanto
all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono
essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente
il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che
risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio
arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Articolo così sostituito
dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 828
Impugnazione per nullità
L'impugnazione per nullità si
propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo,
davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato.
L'impugnazione non è più
proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del
lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può
essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a
decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.
Articolo così sostituito
dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 829
Casi di
nullità
L'impugnazione per nullità è
ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso è nullo;
2) se gli arbitri non sono stati
nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente
titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato
da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato
fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli
oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la
disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i
requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del secondo comma dell'articolo
823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo è stato pronunciato
dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto
dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono
state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità,
quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo
816 e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad
altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata
in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta
nel giudizio arbitrale;
9) se non è stato osservato nel
procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullità è
altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole
di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo
equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Nel caso previsto nell'articolo
808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per
violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.
Articolo così sostituito
dall'art. 21, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 830
Decisione
sull'impugnazione per nullità
La corte d'appello, quando
accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo;
qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile
dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.
Salvo volontà contraria di tutte
le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in
condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa
all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova
istruzione.
In pendenza del giudizio, su
istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza
l'esecutorietà del lodo.
Articolo così sostituito
dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 831
Revocazione ed opposizione di terzo
Il lodo, nonostante qualsiasi
rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3)
e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro
secondo.
Se i casi di cui al primo comma
si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità,
il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino
alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.
Il lodo è soggetto ad opposizione
di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.
Le impugnazioni per revocazione e
per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella
cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
La corte d'appello può riunire le
impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello
stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta
non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.
Articolo così sostituito
dall'art. 23, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo VI:
DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE
(Capo aggiunto dall'art. 24, Legge 5
gennaio 1994, n. 25)
Art. 832
Arbitrato
internazionale
Qualora alla data della
sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una
delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure
qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle
prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce,
le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano
all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.
Sono in ogni caso salve le norme
stabilite in convenzioni internazionali.
Art. 833
Forma
della clausola compromissoria
La clausola compromissoria
contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari
non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e
1342 del codice civile.
E' valida la clausola
compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un
accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza
della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.
Art. 834
Norme
applicabili al merito
Le parti hanno facoltà di
stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al
merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino
secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la
quale il rapporto è più strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri
tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.
Art. 835
Lingua
dell'arbitrato
Se le parti non hanno
diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli
arbitri, tenuto conto delle circostanze.
Art. 836
Ricusazione degli arbitri
La ricusazione degli arbitri è
regolata dall'art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.
Art. 837
Deliberazione del lodo
Il lodo è deliberato a
maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche
videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è
quindi redatto per iscritto.
Art. 838
Impugnazione
All'arbitrato internazionale non
si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma,
dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non
hanno diversamente convenuto.
Capo VII: DEI LODI
STRANIERI
(Capo aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)
Art. 839
Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi vuol far valere nella
Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della
corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale
parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il
lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso,
o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al
secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve
altresì produrne una produzione certificata conforme.
Il presidente della corte
d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto
l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:
1) la controversia non potesse
formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni
contrarie all'ordine pubblico.
Art. 840
Opposizione
Contro il decreto che accorda o
nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con
citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla
comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla
notificazione nel caso di decreto che l'accorda.
In seguito all'opposizione il
giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto
applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per
cassazione.
Il riconoscimento o l'esecuzione
del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di
opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l'esistenza di
una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione
arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la
convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti
l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo
la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il
lodo invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del
procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere
la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una
controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola
compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola
compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono
questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che
riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere
riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del collegio
arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo
delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di
svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non è ancora divenuto
vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità
competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato
reso.
Allorchè l'annullamento o la
sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti
all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte
d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o
l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto
l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte
presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione
del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello
accerta che:
1) la controversia non potesse
formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni
contrarie all'ordine pubblico.
Sono in ogni caso salve le norme
stabilite in convenzioni
internazionali.