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Codice penale
Libro terzo
Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I:
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Capo I:
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Sezione I: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA
§ 1: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E
LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Art. 650
- Inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità -
Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art. 651
- Rifiuto
d'indicazioni sulla propria identità personale -
Chiunque, richiesto da un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare
indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su
altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art. 652
- Rifiuto di prestare
la propria opera in occasione di un tumulto -
Chiunque, in occasione di un
tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella
flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il
proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le
indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una
persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni
o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a lire seicentomila.
Se il colpevole dà informazioni o
indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con
l'ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila.
Art. 653
- Formazione di corpi
armati non diretti a commettere reati -
Chiunque, senza autorizzazione,
forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con
l'arresto fino a un anno.
Art. 654
- Grida e
manifestazioni sediziose -
Chiunque, in una riunione che non
sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un
luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o
emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a un anno.
Art. 655
- Radunata sediziosa -
Chiunque fa parte di una radunata
sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della
partecipazione, con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è
armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima
dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla
radunata.
Art. 656
- Pubblicazione o
diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare
l'ordine pubblico -
Chiunque pubblica o diffonde
notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato
l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
seicentomila.
Art. 657
- Grida o notizie atte
a turbare la tranquillità pubblica o privata -
Chiunque, con lo scopo di
smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto
o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere
turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a
lire duecentomila.
Art. 658
- Procurato allarme
presso l'Autorità -
Chiunque, annunziando disastri,
infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o
presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.
Art. 659
- Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone -
Chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche,
ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o
i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l'ammenda da lire
duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere
rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell'Autorità.
Art. 660
- Molestia o disturbo
alle persone -
Chiunque, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per
altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
Art. 661
- Abuso della
credulità popolare -
Chiunque, pubblicamente cerca con
qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità
popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine
pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire due
milioni.
§ 2: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA
SUI MEZZI DI
PUBBLICITÀ
Art. 662
- Esercizio abusivo
dell'arte tipografica -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita
l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di
stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila
a un milione.
Articolo abrogato dall'art. 13,
D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 663
- Vendita,
distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni -
Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione
scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla
legge, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire
cinquantamila.
Alla stessa pena soggiace
chiunque, senza licenza dell'Autorità e senza osservarne le prescrizioni,
in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni,
o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o
comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2
non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi
destinati dall'autorità competente (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 8,
D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 663 bis
- Divulgazione di
stampa clandestina -
Salvo che il fatto non
costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o
stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla
pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è
punito con l'ammenda fino a lire duecentocinquantamila o con l'arresto
fino ad un anno (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4
marzo 1958, n. 127.
Art. 664
- Distruzione o
deterioramento di affissioni -
Chiunque stacca, lacera o rende
comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere
dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l'ammenda
fino a lire seicentomila.
Se si tratta di scritti o disegni
fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o
dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila.
§ 3: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA
SU TALUNE INDUSTRIE
E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI
Art. 665
- Agenzie di affari ed
esercizi pubblici non autorizzati o vietati -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando
siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi
pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o
in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
lire un milione.
Se la licenza è stata negata,
revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano
congiuntamente.
Qualora, ottenuta la licenza, non
si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è
dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila.
Articolo abrogato dall'art. 13,
D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 666
- Spettacoli o
trattenimenti pubblici senza licenza -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà
spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da
ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire ventimila a un
milione.
Se la licenza è stata negata,
revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese (1).
(1) Con sentenza n. 56 del 15
aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di questo
articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi
in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività
imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
Art. 667
- Esecuzione abusiva
di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo -
Chiunque fa eseguire in un luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere
riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso
all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi
fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa
comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il
preventivo avviso all'Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti
dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità,
la pena è dell'arresto fino a un mese.
Articolo abrogato dall'art. 13,
D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 668
- Rappresentazioni
teatrali o cinematografiche abusive -
Chiunque recita in pubblico
drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di
qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi fa
rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima
alla revisione dell'Autorità.
Se il fatto è commesso contro il
divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono
applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in
pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2 e 3
dell'articolo 266.
§ 4: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA
SUI MESTIERI
GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO
Art. 669
- Esercizio abusivo di
mestieri girovaghi -
Chiunque esercita un mestiere
girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre
prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione
amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace il
genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli
anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia
osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è della sanzione
amministrativa (1) da lire ventimila a lire cinquantamila e può essere
ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro
il divieto della legge o dell'Autorita;
2) se la persona che esercita
abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna
a pena detentiva per delitto non colposo.
(1) Sanzione così modificata
dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 670
- Mendicità -
Chiunque mendica in luogo
pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a
sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero
simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per
destare l'altrui pietà.
Art. 671
- Impiego di minori
nell'accattonaggio -
Chiunque si vale, per mendicare,
di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile,
la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o
vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne
valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal
genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio
della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.
Sezione II: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
§ 1: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE
NEI LUOGHI DI
PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI
Art. 672
- Omessa custodia e
malgoverno di animali -
Chiunque lascia liberi, o non
custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o
ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione
amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti,
abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia
comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o
conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li
affida a persona inesperta;
2) Chi aizza o spaventa animali,
in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
(1) Sanzione così modificata
dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 673
- Omesso collocamento
o rimozione di segnali o ripari -
Chiunque omette di collocare i
segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire
pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i
segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire un
milione.
Alla stessa pena soggiace chi
rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione
precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità,
ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Art. 674
- Getto pericoloso di
cose -
Chiunque getta o versa, in un
luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui
uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei
casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di
fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese
o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art. 675
- Collocamento
pericoloso di cose -
Chiunque, senza le debite
cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico
transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano
offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a
lire duecentomila.
Art. 676
- Rovina di edifici o
di altre costruzioni -
Chiunque ha avuto parte nel
progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che
poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire
duecentomila.
Se dal fatto è derivato pericolo
alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda
non inferiore a lire seicentomila.
Art. 677
- Omissione di lavori
in edifici o costruzioni che minacciano rovina -
Il proprietario di un edificio o
di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla
conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale
omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è
punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi,
avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato
dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle
disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è
dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire
seicentomila.
§ 2: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI
NELLE INDUSTRIE O
NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI
Art. 678
- Fabbricazione o
commercio abusivi di materie esplodenti -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello
Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o
sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è
punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire
quattrocentottantamila.
Art. 679
- Omessa denuncia di
materie esplodenti -
Chiunque omette di denunciare
all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie,
ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è
punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire
settecentoventimila.
Soggiace all'ammenda fino a lire
quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui
abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia
all'Autorità.
Nel caso di trasgressione
all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini
prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a
tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila.
Art. 680
- Circostanze
aggravanti -
Le pene per le contravvenzioni
prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è
commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la
licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
Art. 681
- Apertura abusiva di
luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento -
Chiunque apre o tiene aperti
luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere
osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità
pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non
inferiore a lire duecentomila.
Sezione III: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA PREVENZIONE DI
TALUNE SPECIE DI REATI
§ 1: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI
Art. 682
- Ingresso arbitrario
in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato -
Chiunque si introduce in luoghi,
nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da
tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire centomila a seicentomila.
Art. 683
- Pubblicazione delle
discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere -
Chiunque, senza autorizzazione,
pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati
nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o
delle deliberazioni segrete, del Senato o della Camera dei deputati, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto
fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila
(1).
(1)Articolo così sostituito dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 684
- Pubblicazione
arbitraria di atti di un procedimento penale -
Chiunque pubblica, in tutto o in
parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di
un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è
punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire
centomila a cinquecentomila (1).
(1) Articolo così sostituito
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 685
- Indebita
pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale -
Chiunque pubblica i nomi dei
giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si
attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
cinquantamila a duecentomila (1).
(1) Articolo così sostituito
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
§ 2: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE
DELL'ALCOOLISMO E
DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA
Art. 686
- Fabbricazione o
commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro
composizione -
Chiunque, contro il divieto della
legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità,
fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande
alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione
(1).
Alla stessa pena soggiace chi,
senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o
introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o
droghe.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 687
- Consumo di bevande
alcooliche in tempo di vendita non consentita -
Chiunque acquista o consuma, in
un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è
permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a
lire centomila.
(1) Sanzione così modificata
dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 688
- Ubriachezza -
Chiunque, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila.
La pena è dell'arresto da tre a
sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per
delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
La pena è aumentata se la
ubriachezza è abituale.
Art. 689
- Somministrazione di
bevande alcooliche a minori o a infermi di mente -
L'esercente un'osteria o un altro
pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni
sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si
trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra
infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva
l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la
sospensione dall'esercizio.
Art. 690
- Determinazione in
altri dello stato di ubriachezza -
Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande
alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
sessantamila a seicentomila.
Art. 691
- Somministrazione di
bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza -
Chiunque somministra bevande
alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia
esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la
condanna importa la sospensione dall'esercizio.
§ 3: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE
DI DELITTI CONTRO LA
FEDE PUBBLICA
Art. 692
- Detenzione di misure
e pesi illegali -
Chiunque, nell'esercizio di
un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene
misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o
pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da
lire ventimila a quattrocentomila.
Se il colpevole ha già riportato
una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica,
o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri
delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.
Art. 693
- Rifiuto di monete
aventi corso legale -
Chiunque rifiuta di ricevere, per
il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la
sanzione amministrativa (1) fino a lire sessantamila.
(1) Sanzione così modificata
dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 694
- Omessa consegna di
monete riconosciute contraffatte -
Chiunque avendo ricevuto come
genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete
contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita entro tre giorni da
quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la
provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa (1)
fino a lire quattrocentomila.
(1) Sanzione così modificata
dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
§ 4: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE
DI DELITTI CONTRO LA
VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Art. 695
- Fabbricazione o
commercio non autorizzati di armi -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone
comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o
di industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino
a lire due milioni quattrocentomila.
Non si applica la pena
dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o
antiche.
Art. 696
- Vendita ambulante di
armi -
Chiunque esercita la vendita
ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda
fino a lire due milioni quattrocentomila.
Art. 697
- Detenzione abusiva
di armi -
Chiunque detiene armi o munizioni
senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta,
è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire
settecentoventimila.
Chiunque, avendo notizia che in
un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne
denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1).
(1) Comma così sostituito dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 698
- Omessa consegna di
armi -
Chiunque trasgredisce all'ordine,
legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le
armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore
a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila.
Art. 699
- Porto abusivo di
armi -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto
fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto
mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze
di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti
dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o
adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono
aumentate.
Art. 700
- Circostanze
aggravanti -
Nei casi preveduti dagli articoli
precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze
indicate nell'articolo 680.
Art. 701
- Misura di sicurezza
-
Il condannato per alcuna delle
contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto
alla libertà vigilata.
Art. 702
Articolo abrogato dall'art. 9,
D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art. 703
- Accensioni ed
esplosioni pericolose -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una
pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi
d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere,
fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire
duecentomila.
Se il fatto è commesso in un
luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino
a un mese.
Art. 704
- Armi -
Agli effetti delle disposizioni
precedenti, per "armi" si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1 del
capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o
involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE
DI DELITTI CONTRO IL
PATRIMONIO
Art. 705
- Commercio non
autorizzato di cose preziose -
Chiunque, senza la licenza
dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o
pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione
o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni.
Art. 706
- Commercio
clandestino di cose antiche -
Chiunque esercita il commercio di
cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all'Autorità,
quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della
legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.
Articolo abrogato dall'art. 13,
D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 707
- Possesso
ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli -
Chiunque, essendo stato
condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il
patrimonio, o per mendicità o essendo ammonito o sottoposto a una misura
di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso
di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti
atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale
destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.
La Corte costituzionale, con
sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui fa
richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di
ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta.
Art. 708
- Possesso
ingiustificato di valori -
Chiunque, trovandosi nelle
condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in
possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti
al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno.
La Corte costituzionale, con
sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui fa
richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di
ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 2 novembre
1996, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso
articolo.
Art. 709
- Omessa denuncia di
cose provenienti da delitto -
Chiunque, avendo ricevuto denaro
o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza
conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne
immediato avviso all'Autorita è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire un milione.
Art. 710
- Vendita o consegna
di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta -
Chiunque fabbrica chiavi di
qualsiasi specie su richiesta di persona diversa dal proprietario o
possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da
un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro,
chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia
grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è
punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a
duecentomila.
Art. 711
- Apertura arbitraria
di luoghi o di oggetti -
Chiunque, esercitando il mestiere
di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre
serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un
oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o
possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila.
Art. 712
- Acquisto di cose di
sospetta provenienza -
Chiunque, senza averne prima
accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo
cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per
la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da
reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non
inferiore a lire ventimila.
Alla stessa pena soggiace chi si
adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle
cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima
provenienza.
Art. 713
- Misura di sicurezza
-
Il condannato per alcuna delle
contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto
alla libertà vigilata.
§ 6: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA
DI MINORI O DI
PERSONE DETENUTE
Art. 714
Abrogato dalla L. 13 maggio 1978,
n. 180.
Art. 715
Abrogato dalla L. 13 maggio 1978,
n. 180.
Art. 716
- Omesso avviso
all'Autorità della evasione o fuga di minori -
Il pubblico ufficiale o l'addetto
a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di
sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare
immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi
detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire
quattrocentomila (1).
La stessa disposizione si applica
a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una
persona a scopo di custodia o di vigilanza.
(1) Comma così modificato dalla
L. 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 717
Abrogato dalla L. 13 maggio 1978,
n. 180.
Capo II: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA POLIZIA
AMMINISTRATIVA SOCIALE
Sezione I: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI
Art. 718
- Esercizio di giuochi
di azzardo -
Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un
giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.
Se il colpevole è un
contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere
aggiunta la cauzione di buona condotta.
Art. 719
- Circostanze
aggravanti -
La pena per il reato preveduto
dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o
tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un
pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco
poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano
al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
Art. 720
- Partecipazione a
giuochi di azzardo -
Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser
concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre
prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a lire un milione.
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una
casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato
nel giuoco poste rilevanti.
Art. 721
- Elementi essenziali
del giuoco d'azzardo. Case da giuoco -
Agli effetti delle disposizioni
precedenti:
sono "giuochi di azzardo" quelli
nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente
o quasi interamente aleatoria;
sono "case da giuoco" i luoghi di
convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo
scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
Art. 722
- Pena accessoria e
misura di sicurezza -
La condanna per alcuna delle
contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la
pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro
esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
Art. 723
- Esercizio abusivo di
un giuoco non d'azzardo -
Chiunque, essendo autorizzato a
tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi
non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda
da lire diecimila a duecentomila.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e
4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da
lire centomila a un milione.
Per chi sia colto mentre prende
parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire centomila.
Art. 724
- Bestemmia e
manifestazioni oltraggiose verso i defunti -
Chiunque pubblicamente bestemmia,
con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le
Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da
lire ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi
compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "o i Simboli o
le Persone venerati nella religione dello Stato".
Art. 725
- Commercio di
scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza -
Chiunque espone alla pubblica
vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o
distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che
offende la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire ventimila a
due milioni.
Art. 726
- Atti contrari alla
pubblica decenza. Turpiloquio -
Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è
punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila.
Soggiace all'ammenda fino a lire
centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio
contrario alla pubblica decenza.
Art. 727
- Maltrattamento di
animali -
Chiunque incrudelisce verso
animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture,
ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per
età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi,
anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare
ribrezzo.
La pena è aumentata, se gli
animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino
strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima
parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la
condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si
tratta di un contravventore abituale o professionale.
(1) L'ammenda è stata elevata nel
minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire 3 milioni dall'art. 5,
comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
Sezione II: DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA
Art. 728
- Trattamento idoneo a
sopprimere la coscienza o la volontà altrui -
Chiunque pone taluno, col suo
consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un
trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal
fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno
a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Tale disposizione non si applica
se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una
professione sanitaria.
Art. 729
Abrogato dalla L. 22 dicembre
1975, n. 685.
Art. 730
- Somministrazione a
minori di sostanze velenose o nocive -
Chiunque, essendo autorizzato
alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli
anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione
medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Soggiace all'ammenda fino lire
duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni
quattordici.
Titolo II:
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 731
- Inosservanza
dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori -
Chiunque, rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo,
di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con
l'ammenda fino a lire sessantamila.
Art. 732
- Omesso avviamento
dei minori a lavoro -
Chiunque, rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni
quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette,
senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a
lire sessantamila.
Art. 733
- Danneggiamento al
patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale -
Chiunque distrugge, deteriora o
comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia
noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al
patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino
a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni.
Può essere ordinata la confisca
della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Art. 734
- Distruzione o
deturpamento di bellezze naturali -
Chiunque, mediante ostruzioni,
demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze
naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è
punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.
Art. 734 bis
- Divulgazione delle
generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
-
Chiunque, nei casi di delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le
generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è
punito con l’arresto da tre a sei mesi.
Articolo aggiunto dall’art. 12,
L. 15 febbraio 1996, n. 66.