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Codice civile
Libro sesto
Della tutela dei diritti
TITOLO I
DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I
Della trascrizione
degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643
Atti soggetti a trascrizione
Si devono
rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti
che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
2) i contratti
(1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto
(978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), i
diritti del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti
che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti menzionati nei numeri
precedenti
4) i contratti
che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di
uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti
tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti
con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili
o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il
caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
a favore del terzo acquirente (2896);
7) gli atti
e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
8) i contratti
di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno durata superiore a nove
anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti
e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora
scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni (2918);
10) i contratti
di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti, 2549 e seguenti)
con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni
o è indeterminata (att. 231);
11) gli
atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti) che hanno l'effetto
indicato dal numero precedente (att. 231);
12) i contratti
di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni
(1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei
numeri precedenti;
14) le sentenze
(1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di
uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti (2932).
Art. 2644
Effetti della trascrizione
Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque
titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto
(2827, 2848) anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita
la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione
o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga
a data anteriore (att. 225).
Art. 2645
Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del
pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro
atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari
taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla
legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi
(Cod. Proc. Civ. 555).
Art. 2646
Trascrizione delle divisioni
Si devono
trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per oggetto beni immobili
(812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante
incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali
di estrazione a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).
Si devono
pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l'atto
di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (att.
224).
Art. 2647
Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere
trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,
le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i
coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di
acquisto di beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179,
a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge
titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni
previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni
immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano
esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione
del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere
eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto
a causa di morte.
Art. 2648
Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono
trascrivere l'accettazione della eredità (470 e seguenti) che importi acquisto dei
diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi
e l'acquisto del legato (649) che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione
dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato
all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata (475)
con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
Se il chiamato
ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità (476 e
seguenti), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso
risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
La trascrizione
dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico (2703) del
testamento (att. 225, 228).
Art. 2649
Cessione dei beni ai creditori
Deve essere
trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei
suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e
alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 225, 231).
Non hanno
effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati
verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.
Art. 2650
Continuità delle trascrizioni
Nei casi
in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione,
le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto,
se non è stato trascritto l'atto.anteriore di acquisto.
Quando l'atto
anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art.
2644.
L'ipoteca
legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente (2817), iscritte
contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono
sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il
condividente tenuto a conguaglio (att. 225, 229).
Art. 2651
Trascrizione di sentenze
Si devono
trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione (2934 e seguenti)
o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero in altro modo non soggetto
a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Art. 2652
Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni
rispetto ai terzi
Si devono
trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643,
le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163) indicate dai numeri seguenti,
agli effetti per ciascuna di esse previsti (att. 225 e seguenti):
1) le domande
di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal secondo comma dell'art.
648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione
(1447 e seguenti), le domande di revocazione delle donazioni (800 e seguenti), nonché
quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze
che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base
a un atto trascritto o iscritto (2827 2848) anteriormente alla trascrizione della
domanda;
2) le domande
dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (1706,
2932).
La trascrizione
della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande
dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc. Civ. 216 e seguenti) della
sottoscrizione di scritture private (2702 e seguenti) in cui si contiene un atto
soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione
o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in
cui e stata trascritta la domanda;
4) le domande
dirette all'accertamento della simulazione (1414 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione (2690).
La sentenza
che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione
della domanda;
5) le domande
di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio
dei creditori (2901).
La sentenza
che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai
terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
6) le domande
dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento
(1425 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare
la validità della trascrizione.
Se la domanda
è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa
diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano
decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in
questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);
7) le domande
(533) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte (457).
Salvo quanto
è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione
della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto,
la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda,
hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att.
227);
8) le domande
di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima
(554 e seguenti).
Se la trascrizione
è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda
(561; att. 227);
9) le domande
di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione
per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo
comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda
è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (att.
226 e seguenti).
Alla domanda
giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2653
Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
Devono parimenti
essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande
dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o altri diritti reali di godimento
(957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili e le domande dirette all'accertamento
dei diritti stessi.
La sentenza
pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto
anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto
trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda
di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia
di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti
dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della
domanda;
3) le domande
e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione
di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del
termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi
dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227);
4) le domande
di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e quelle di scioglimento della
comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili (225).
La sentenza
che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che,
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal
marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti
e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso dell'usucapione di beni
immobili (2943 e seguenti).
L'interruzione
non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in
base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto
o della domanda (att. 226, 231).
Alla domanda
giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2654
Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione
degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche
annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto
trascritto o iscritto.
Art. 2655
Annotazione di atti e di sentenze
Qualora
un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e seguenti) o sia annullato
(1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato
(2901 e seguenti) o sia soggetto a condizione risolutiva (1360), la dichiarazione
di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione
o all'iscrizione dell'atto.
Si deve
del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza
di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali
annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni
o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento,
la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale
si è avverata la condizione.
Eseguita
l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo
l'ordine rispettivo.
L'annotazione
si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra
indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione
unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata
(2692).
Art. 2656
Forme per l'annotazione
L'annotazione
si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione
in quanto applicabili.
Art. 2657
Titolo per la trascrizione
La trascrizione
non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti),
di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703)
o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze
e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono
essere legalizzati (2674).
Art. 2658
Atti da presentare al conservatore
La parte
che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri
immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se
si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si
trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla
quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione
di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la
contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
Art. 2659
Nota di trascrizione
Chi domanda
la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri
immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella
quale devono essere indicati:
1) il cognome
ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti,
nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta
da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile,
la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle
persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste
ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano
secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo
di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome
e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme,
o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4) la natura
e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste
dall'art. 2826.
Se l'acquisto,
la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione,
se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione (2665). Tale menzione non è
necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si
è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2660
Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda
la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato
dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una
copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche
presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome
e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data
di morte;
3) se la
successione è devoluta per legge il vincolo che univa all'autore il chiamato (536,
565) e la quota a questo spettante;
4) se la
successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome
del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura
e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione
o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso
contemplato dal secondo comma del precedente articolo nonché la sostituzione fidecommissaria,
qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.
Art. 2661
Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si
domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione
è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare
l'atto di accettazione (470 e seguenti) se si tratta di acquisto a titolo di erede.
Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta
dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato
il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha
trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda
di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o
la copia dell'intero testamento.
Art. 2662
Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati
Qualora
l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e seguenti) o alla morte
di uno dei chiamati (479), chi domanda la trascrizione deve presentare il documento
comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece
l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere
(70, 463 e seguenti), non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione
stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono
a verità.
Qualora
alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione
dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa,
purché risulti da regolare documento.
Art. 2663
Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione
deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione
sono situati i beni.
Art. 2664
Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
Il conservatore
dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli
che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella
raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli
originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero
d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore
deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare
l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Art. 2665
Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione
o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli
artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca
incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce
l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
Art. 2666
Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
La trascrizione,
da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Art. 2667
Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti
di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che hanno prestato assistenza
alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze
o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali
essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza
della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi
altro incapace (414 e seguenti), salvo ai medesimi il regresso contro i tutori,
gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza
della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di
eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi.
Art. 2668
Cancellazione della trascrizione
La cancellazione
della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative
annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero
è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere
giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto
per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve
cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del termine (1184
e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione
ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale,
della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione
risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2669
Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
La trascrizione
può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro
a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o
di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ.
131 e seguenti).
(In tal
caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata
dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore,
deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere
l'imposta suddetta) (2836).
Art. 2670
Spese della trascrizione
Le spese
della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto
al rimborso verso l'interessato.
Se più sono
gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la
trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
Art. 2671
Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio
o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione
ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile,
ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle
pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni
dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono
ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone
l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni
(c. p.c. 555).
Art. 2672
Leggi speciali
Sono salve
le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non
contemplati dal presente capo e le altre disposizioni (484, 507 e seguenti, 854,
1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non sono incompatibili con quelle contenute
nel capo medesimo.
CAPO II
Della pubblicità
dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Art. 2673
Obblighi del conservatore
Il conservatore
dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle
trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve
ne è alcuna.
Deve altresì
permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore
deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale
o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio
fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674
Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore
può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile
e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657,
2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste
dall'art. 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli
artt. 2659, 2660 e 2839, nn. 1), 3), 4) e 7).
In ogni
altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna
dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste,
nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente
verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito
da due testi moni.
Art. 2674
bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori
dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla
trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore,
su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte
a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo
all'autorità giudiziaria.
Art. 2675
Responsabilità del conservatore (abrogato)
Art. 2676
Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso
di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati
rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai
registri.
Art. 2677
Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore
non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore,
determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678
Registro generale
Il conservatore
è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare,
secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto,
iscritto o annotato.
Questo registro
deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero
di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è
fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa
è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo
alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta
l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in
carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del
numero di presentazione.
Art. 2679
Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al
registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'art. 2664,
i registri particolari:
1) per le
trascrizioni;
2) per le
iscrizioni;
3) per le
annotazioni.
Deve inoltre
tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Art. 2680
Tenuta del registro generale d'ordine
Il registro
generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del
tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo
processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro
deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte.
Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun
foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro,
alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei
titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso
si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.
Art. 2681
Divieto di rimozione dei registri
I registri
sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché
per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante
le cautele determinate dalla stessa corte.
Art. 2682
Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
CAPO III
Della trascrizione
degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE
I
Della trascrizione
relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Art. 2683
Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere
resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e seguenti), osservate le altre
forme di pubblicità stabilite dalla legge (c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti),
gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi
e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (Cod.
Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili
iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod. Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli
iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 2684
Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti
alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
1) i contratti
che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav.
250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti
che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021
e seguenti) o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
3) gli atti
tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni
(1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri
precedenti;
5) i provvedimenti
con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri
diritti menzionati nei numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze
(2932) che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei
diritti indicati dai numeri precedenti (2688).
Art. 2685
Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono
trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione
del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647,
l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano
acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione
dai medesimi.
La trascrizione
ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686
Sentenze
Devono essere
trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato,
modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684
in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687
Cessione dei beni ai creditori
Deve essere
trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore
fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi
e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).
Art. 2688
Continuità delle trascrizioni
Nei casi
in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione,
le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto
l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto
anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art.
2644.
Art. 2689
Usucapione
Devono essere
trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti
indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
Art. 2690
Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere
trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:
1) le domande
indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande
dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione
della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande
dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento
(1425 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare
la validità della trascrizione.
La sentenza
che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai
terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a far
pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda,
anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato
a titolo oneroso (14451;
4) le domande
con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto
è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è
trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo
acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande
di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima
(554 e seguenti).
Se la trascrizione
è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, (456) la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso
diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
6) le domande
di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione
per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal
secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda
è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (2654,
2668).
Alla domanda
giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2691
Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del
pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683,
le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli
effetti ivi disposti.
Alla domanda
giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2692
Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione
delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche
annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.
Si osservano
inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle
dell'art. 2656.
Art. 2693
Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere
trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo
(Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve
trascrivere del pari l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti
disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694
Richiamo di altre leggi
Sono salve
le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono
la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti,
250 e seguenti, 271 e seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti,
875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le altre disposizioni non incompatibili con quelle
contenute nel capo medesimo.
Art. 2695
Forme e modalità della trascrizione
Le forme
e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice
della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e
seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza,
si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili,
in quanto sono applicabili.
SEZIONE
II
Della trascrizione
relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696
Rinvio
Per gli
altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano
le disposizioni delle leggi che li riguardano.
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 2697
Onere della prova
Chi vuol
far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Art. 2698
Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli
i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando
si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione
o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente
difficile l'esercizio del diritto.
CAPO II
Della prova
documentale
SEZIONE
I
Dell'atto
pubblico
Art. 2699
Atto pubblico
L'atto pubblico
(2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto
è formato.
Art. 2700
Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico
fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen.
476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701
Conversione dell'atto pubblico
Il documento
formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza
delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia
probatoria della scrittura privata.
SEZIONE
II
Della scrittura
privata
Art. 2702
Efficacia della scrittura privata
La scrittura
privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti),
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro
il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa
e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav.
178, 775).
Art. 2703
Sottoscrizione autenticata
Si ha per
riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato.
L'autenticazione
consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione
è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare
l'identità della persona che sottoscrive.
Art. 2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data
della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa
e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata
o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di
uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura
è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un
altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione
del documento.
La data
della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona
determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento
della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze,
può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).
Art. 2705
Telegramma
Il telegramma
ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio
di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare
dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione
può essere autenticata dal notaio.
Se l'identità
della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei
modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria.
Il mittente
può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706
Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione
del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme
all'originale.
Il mittente,
se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti,
si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707
Carte e registri domestici
Le carte
e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando
enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando
contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla
mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.
Art. 2708
Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L'annotazione
fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo
possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione
del debitore.
Lo stesso
valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una
quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
SEZIONE
III
Delle scritture
contabili delle imprese soggette a registrazione
Art. 2709
Efficacia probatoria contro l'imprenditore
I libri
e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione
(2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non
può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).
Art. 2710
Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri
bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono regolarmente
tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all'esercizio
dell'impresa.
Art. 2711
Comunicazione ed esibizione
La comunicazione
integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere
ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società,
alla comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte (456).
Negli altri
casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne
le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).
Può ordinare
altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture
concernenti la controversia stessa.
SEZIONE
IV
Delle riproduzioni
meccaniche
Art. 2712
Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni
(Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche
e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte
non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
SEZIONE
V
Delle taglie
o tacche di contrassegno
Art. 2713
Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie
o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena
prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono
al minuto.
SEZIONE
VI
Delle copie
degli atti
Art. 2714
Copie di atti pubblici
Le copie
di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati
fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La stessa
fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici
di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2715
Copie di scritture private originali depositate
Le copie
delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici
depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui
sono estratte.
Art. 2716
Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
In mancanza
dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario,
le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali
copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale,
presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è
rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza
dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art.
2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni
o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia
probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale
mancante.
Art. 2717
Valore probatorio di altre copie
Le copie
rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti
hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Art. 2718
Valore probatorio di copie parziali
Le copie
parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici
ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova
solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
Art. 2719
Copie fotografiche di scritture
Le copie
fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro
conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non
è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
SEZIONE
VII
Degli atti
di ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720
Efficacia probatoria
L'atto di
ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni
contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo,
che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.
CAPO III
Della prova
testimoniale
Art. 2721
Ammissibilità: limiti di valore
La prova
per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le
L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).
Tuttavia
l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto
conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza
(Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722
Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova
per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto
di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o
contemporanea.
Art. 2723
Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora
si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto
o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova
per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura
del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte
aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724
Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova
per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando
vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto,
proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante,
che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando
il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova
scritta;
3) quando
il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Art. 2725
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando,
secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per
iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso
indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa
regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità
(1350 e seguenti).
Art. 2726
Prova del pagamento e della remissione
Le norme
stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento
(1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).
CAPO IV
Delle presunzioni
Art. 2727
Nozione
Le presunzioni
sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire
a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art. 2728
Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni
legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le
presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non
ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa
sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729
Presunzioni semplici
Le presunzioni
non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non
deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni
non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
CAPO V
Della confessione
Art. 2730
Nozione
La confessione
è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli all'altra parte.
La confessione
è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731
Capacità richiesta per la confessione
La confessione
non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui
i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace
solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732
Revoca della confessione
La confessione
non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore (1428
e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art. 2733
Confessione giudiziale
E' giudiziale
la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa forma
piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti
non disponibili.
In caso
di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione resa da alcuni
soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Art. 2734
Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla
dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti
o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne
o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità
se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte.
In caso di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze,
l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735
Confessione stragiudiziale
La confessione
stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria
di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento (587),
e liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione
stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale
la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
CAPO VI
Del giuramento
Art. 2736
Specie
Il giuramento
è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) è decisorio
(Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere
la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio
(Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti
al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente
provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al
fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti
(Cod. Proc. Civ. 241).
Art. 2737
Capacità delle parti
Per deferire
o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.
Art. 2738
Efficacia
Se è stato
prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233 e seguenti), l'altra
parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può chiedere la revocazione della
sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395,
n. 2).
Può tuttavia
domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento.
Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto (Cod.
Pen. 150 e seguenti), il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del
risarcimento.
In caso
di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento prestato da alcuni
soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice (1305).
Art. 2739
Oggetto
Il giuramento
non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti
di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto
per la validità del quale sia richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un
fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale
che ha formato l'atto stesso (2700).
Il giuramento
non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce
o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora
il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 2740
Responsabilità patrimoniale
Il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni
della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2741
Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori
hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause
legittime di prelazione.
Sono cause
legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808
e seguenti).
Art. 2742
Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose
soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono
perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita
o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati,
pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano
impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorità
giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per
assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori
sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento,
senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui
gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso
senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori
iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del
pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù
coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione
per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della
legge speciale.
Art. 2743
Diminuzione della garanzia
Qualora
la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso
fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può
chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può
chiedere l'immediato pagamento del suo credito (1186).
Art. 2744
Divieto del patto commissorio
E' nullo
il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito
nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al
creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o
del pegno (2796 e seguenti).
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 2745
Fondamento del privilegio
Il privilegio
(att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La
costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
2746 Distinzione
dei privilegi
Il privilegio
è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore,
il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Art. 2747
Efficacia del privilegio
Il privilegio
generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili
(1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915
e 2916.
Se la legge
non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista
la particolare situazione alla quale è subordinato (2769), può esercitarsi in pre
giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (26837.
Art. 2748
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge
non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi
in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e seguenti; att. 234).
I creditori
che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se
la legge non dispone diversamente.
Art. 2749
Estensione del privilegio
Il privilegio
accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo
di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi
dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti)
e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi
successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale (1284)
fino alla data della vendita.
Art. 2750
Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi
sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo
e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 548
e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi
previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente
disposto.
SEZIONE
II
Dei privilegi
sui mobili
§ 1 Dei
privilegi generali sui mobili
Art. 2751
Crediti per spese funebri d'infermità, alimenti
Hanno privilegio
generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese
funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese
d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni
di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore
per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti
di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti
sono dovuti per legge.
Art. 2751
bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle
società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni
dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del
lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore
di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito
per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace,
nullo o annullabile;
2) le retribuzioni
dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli
ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni
derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti
del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario
o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché
i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti
dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro,
per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i
crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi
della vendita dei prodotti.
Art. 2752
Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per
tributi degli enti locali
Hanno privilegio
generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale
sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai
redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione
nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se si tratta
di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori
agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello
degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno altresì
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte,
le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta
sul valore aggiunto.
Hanno lo
stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte,
tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti
sulle pubbliche affissioni.
Art. 2753
Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti
Hanno privilegio
generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento
dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2754
Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
Hanno pure
privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti
a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da
quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al
cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati
dal precedente articolo.
§ 2 Dei
privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755
Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti
per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguenti; Cod. Proc.
Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti)
nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Art. 2756
Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti
per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di
beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso
chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio
ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora
chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore
può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito
e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Art. 2757
Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
I crediti
per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie
e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di
raccolta dell'annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione
abbiano concorso.
Il privilegio
si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica
la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.
Art. 2758
Crediti per tributi indiretti
I crediti
dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi
si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da
esse stabilito.
Eguale privilegio
hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle
norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio,
per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei
creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da
quelli dell'erede (512).
Art. 2759
Crediti per le imposte sul reddito
I crediti
dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a
quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota
d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio
di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio
stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.
Il privilegio
si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona
diversa dall'imprenditore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci
affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate
munite di regolare bolletta doganale.
Qualora
l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale
dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi
iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2760
Crediti dell'albergatore
I crediti
dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno
privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano
a trovarvisi (1783 e seguenti).
Il privilegio
ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a
meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose
sono state portate nell'albergo.
Art. 2761
Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del sequestratario
I crediti
dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e quelli per le spese d'imposta
anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono
presso di lui (1702).
I crediti
derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno privilegio sulle cose
del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato (1721, 1860).
I crediti
derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale (1802) a favore del
depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi
detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano
a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.
Art. 2762
Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto
macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non
pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte
all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio
è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito
risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione
è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata
la macchina.
Il privilegio
dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina
si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione,
salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio
stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio
di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore
il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato
a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito,
contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto
a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio
della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto
per primo.
Art. 2763
Crediti per canoni enfiteutici
I crediti
del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il
precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli
raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Art. 2764
Crediti del locatore di immobili
Il credito
delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti) degli immobili ha privilegio
sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto
ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio
sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se
la locazione ha data certa (2704), e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso
e del susseguente.
Lo stesso
privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico
del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni arrecati all'immobile
locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640 e seguenti) e ogni altro
credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio
sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si
può far valere anche nei confronti del subconduttore (1595).
Il privilegio
sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo
sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore
ha azione contro il medesimo.
Il privilegio
sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti
dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore
conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte (Cod. Proc.
Civ. 621 e seguenti).
Qualora
le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo
vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva
su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal
codice di procedura civile per il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e
seguenti), entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di
mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni,
se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso
i diritti acquistati dopo l'asportazione dei terzi che ignoravano l'esistenza del
privilegio (1519).
Art. 2765
Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Colui che
concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2164 e seguenti) e il
mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla
rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire
il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio
sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano
le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519).
Art. 2766
Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)
Art. 2767
Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Nel caso
di assicurazione della responsabilità civile (1917), il credito del danneggiato
per il risarcimento ha privilegio, sull'indennità dovuta dall'assicuratore (att.
235).
Art. 2768
Crediti dipendenti da reato
Per i crediti
dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre
persone indicate dal codice penale (Cod. Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni
del codice stesso e del codice di procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti,
612 e seguenti).
Art. 2769
Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore
che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione
della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza
del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).
SEZIONE
III Dei privilegi sopra gli immobili
Art. 2770
Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I creditori
per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc.
Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente)
nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili
stessi.
Del pari
ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la
dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod.
Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2771
Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
I crediti
dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta
o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi
quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra
gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il
tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili,
senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio
previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali,
suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede
all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede
per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio
non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque
sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Qualora
l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale
dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi
iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2772
Crediti per tributi indiretti
Hanno pure
privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti
dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti
dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno
privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che
hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio
hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle
norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio
non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente
acquistato sugli immobili.
Per le imposte
suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti
acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso
privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a dan no
dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla
morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto
di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2773
(abrogato)
Art. 2774
Crediti per concessione di acque
I crediti
dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque
derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati
sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.
Tale privilegio,
per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti
sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per
lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Art. 2775
Contributi per opera di bonifica e di miglioramento
I crediti
per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono
beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione
del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle
leggi speciali.
Art. 2776
Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti
relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118
sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,
sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti
indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente
comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi
quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti
indicati al primo comma.
I crediti
dello Stato indicati dal 3° comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente,
in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
SEZIONE
IV
Dell'ordine
dei privilegi
Art. 2777
Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti
per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni
altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente
dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le
mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente:
a) i crediti
di cui all'art. 2751 bis, n. 1;
b) i crediti
di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c) i crediti
di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi
che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti
al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.
Art. 2778
Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto
è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale
o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti
per contributi ad istituti, enti o fondi speciali
compresi
quelli sostitutivi o integrativi
che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
indicati dall'art. 2753;
2) i crediti
per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il
privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli
immobili;
3) (i crediti
degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art.
2766);
4) i crediti
per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati
dall'art. 2756;
5) i crediti
per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta,
indicate dall'art. 2757;
6) i crediti
per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di
acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta
indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro,
sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli
altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti
per i tributi indiretti, indicati
dall'art.
2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e
i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art. 2759:
8) i crediti
per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale
indicati dall'art. 27 54, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento
del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente
n. 1 del presente articolo;
9) (i crediti
degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766);
10) i crediti
dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose sequestrate, nei
casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura
penale;
11) i crediti
per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
12) i crediti
dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
13) i crediti
del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art.
2761;
14) i crediti
del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati
dall'art. 2762:
15) i crediti
per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;
16) i crediti
del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e
colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 2764 e 2765;
17) i crediti
per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato
dall'art. 2751;
18) i crediti
dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;
19) i crediti
dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
20) i crediti
degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'art. 2752.
Art. 2779
Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi
indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli,
menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei
primi dieci numeri dell'art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.
Art. 2780
Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul
prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione
ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti
per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;
2) i crediti
per i contributi, indicati dall'art. 2775;
3) i crediti
dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;
4) i crediti
per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
5) i crediti
per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli immobili.
Art. 2781
Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora
con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno
(2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno,
tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche
se anteriori di grado (att. 234).
Art. 2782
Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti
egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa
disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali
le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Art. 2783
Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla
legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale,
esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (att.
234).
Art.
2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49
e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
I crediti
derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative
maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
CAPO III
Del pegno
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 2784
Nozione
Il pegno
è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono
essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri
diritti aventi per oggetto beni mobili.
Art. 2785
Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni
del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari
di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare
prestiti sopra pegni.
SEZIONE
II
Del pegno
dei beni mobili
Art. 2786
Costituzione
Il pegno
si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o del documento
che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (1996).
La cosa
o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti
o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità
di disporne senza la cooperazione del creditore.
Art. 2787
Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore
ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (2744).
La prelazione
non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore
o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il
credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo
se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente
indicazione del credito e della cosa (2704, 2800).
Se però
il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati,
compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura
può essere accertata con ogni mezzo di prova (att. 237).
Art. 2788
Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione
ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento (Cod.
Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto
(Cod. Proc. Civ. 479 e seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino alla data
della vendita.
Art. 2789
Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore
che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa
del possesso (1168), può anche esercitare l'azione di rivendicazione (948 e seguenti),
se questa spetta al costituente.
Art. 2790
Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore
è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole
generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che
ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione
della cosa (att. 237).
Art. 2791
Pegno di cosa fruttifera
Se è data
in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà
di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi
al capitale.
Art. 2792
Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore
non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente, usare della cosa (1770),
salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla
in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni
caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al
capitale.
Art. 2793
Sequestro della cosa
Se il creditore
abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro (Cod.
Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art. 2794
Restituzione della cosa
Colui che
ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente
pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative
al debito e al pegno (1204).
Se il pegno
è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito
sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore,
il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art. 2795
Vendita anticipata
Se la cosa
data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente
alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il
pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ.
502).
Con il provvedimento
che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a
garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il
pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente
può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data
in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione
del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente
può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti
un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone
le condizioni della vendita e il deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Art. 2796
Vendita della cosa
Il creditore
per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in
pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art. 2797
Forme della vendita
Prima di
procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare
al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si
procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che
abbia costituito il pegno.
Se entro
cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata,
il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo
di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti
(1515, att. 83). Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di
residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art.
163 bis Cod. Proc. Civ.
Il giudice,
sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose
date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita
della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse (2744).
Art. 2798
Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore
può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento (2925
e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo
la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo
di mercato (2744).
Art. 2799
Indivisibilità del pegno
Il pegno
è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto,
anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile (1232).
SEZIONE
III
Del pegno
di crediti e di altri diritti
Art. 2800
Condizioni della prelazione
Nel pegno
di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto
(1350, 2725) e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito
dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa
(1265, 2704).
Art. 2801
Consegna del documento
Se il credito
costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo
al creditore.
Art. 2802
Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore
pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni
periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e
poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto
in pegno.
Art. 2803
Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore
pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno
e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del
debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato
dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere
del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire
il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle
vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
Art. 2804
Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore
pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in
pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744,
2928).
Se il credito
non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art.
2797.
Art. 2805
Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore
del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che
gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).
Se il debitore
medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al
creditore pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.
Art. 2806
Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno
di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente
richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma
dell'art. 2787.
Sono salve
le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807
Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto
ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili,
le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 2808
Costituzione ed effetti dell'ipoteca
L'ipoteca
attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto del
terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555
e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione
(518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).
L'ipoteca
può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante
iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca
è legale, giudiziale o volontaria.
Art. 2809
Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
L'ipoteca
deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in
danaro.
Essa è indivisibile
e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra
ogni loro parte.
Art. 2810
Oggetto dell'ipoteca
Sono capaci
d'ipoteca:
1) i beni
immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);
2) l'usufrutto
dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3) il diritto
di superficie (952 e seguenti);
4) il diritto
dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche
capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative
al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili
(Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano
(2742 e seguente).
Sono considerati
ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
Art. 2811
Miglioramenti e accessioni
L'ipoteca
si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni (934
e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).
Art. 2812
Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le servitù
(1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la costituzione (2643) dopo l'iscrizione
dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare
la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto,
di uso e di abitazione (978 e seguenti, 1021 e seguenti).
Tali diritti
si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e
i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza
rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro
che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e seguenti) o il diritto d'enfiteusi
(957 e seguenti) sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente
all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti
(2858 e seguenti).
Le cessioni
e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605), che non siano trascritte
o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno
data certa (2704) anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un
anno dal giorno del pignoramento (2924).
Le cessioni
e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori
alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente (att. 238).
Art. 2813
Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora
il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento
dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini
la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670)
per evitare il pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743).
Art. 2814
Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche
costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo (979, 1014 e seguenti).
Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario
ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura
fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione
dell'usufrutto.
Se la nuda
proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si
estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma
precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica
il credito garantito con l'ipoteca stessa.
Art. 2815
Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
Nel caso
di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono
sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta
si estendono alla piena proprietà.
Nel caso
di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti) per decorso del termine,
le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per
i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non
soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato
con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio
dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla
piena proprietà.
Quando l'enfiteusi
si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto
dell'enfiteuta.
Se per causa
diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto
del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro
continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro
diritto, essa si estende alla piena proprietà.
Art. 2816
Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche
che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e seguenti) si estinguono nel
caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine.
Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro
di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario
del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre
cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo
e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano
a gravare separatamente i diritti stessi.
SEZIONE
II
Dell'ipoteca
legale
Art. 2817
Persone a cui compete
Hanno ipoteca
legale:
1) l'alienante
sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto
di alienazione;
2) i coeredi,
i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati
ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato
sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni
del codice penale e del codice di procedura penale.
SEZIONE
III
Dell'ipoteca
giudiziale
Art. 2818
Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza
(Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento
di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente
è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso
ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale
effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).
Art. 2819
Sentenze arbitrali
Si può iscrivere
ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato reso esecutivo (Cod. Proc.
Civ. 825).
Art. 2820
Sentenze straniere
Si può parimenti
iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere,
dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana (Cod.
Proc. Civ. 797) salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
SEZIONE
IV
Dell'ipoteca
volontaria
Art. 2821
Concessione d'ipoteca
L'ipoteca
può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve
farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti),
sotto pena di nullità.
Non può
essere concessa per testamento (587).
Art. 2822
Ipoteca sui beni altrui
Se l'ipoteca
è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente
presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.
Se l'ipoteca
è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione
può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione
(1398 e seguente).
Art. 2823
Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca
su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza
(458, 1348).
Art. 2824
Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L'iscrizione
d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile (1425 e seguenti) rimane convalidata
con la convalida (1444) del titolo.
2825 Ipoteca
su beni indivisi
L'ipoteca
costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione (1103) produce
effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati
nella divisione (757, 1103).
Se nella
divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello
da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante
dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato,
quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione
di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento
però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca
legale spettante ai condividenti per i conguagli (2817 n. 2).
I creditori
ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni
diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle
somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro
in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con
prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi,
nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori
delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo
trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai
cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione (757; att. 239).
Art. 2826
Indicazione dell'immobile ipotecato
Nell'atto
di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con
l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione
catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati
di identificazione catastale del terreno su cui insistono.
Sezione
V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
§1 Dell'Iscrizione
Art. 2827
Luogo dell'iscrizione
L'ipoteca
si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Art. 2828
Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale
L'ipoteca
giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore
e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli
li acquista.
Art. 2829
Iscrizione sui beni del defunto
L'iscrizione
d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della
sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto
l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830
Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
Se l'eredità
è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o se si tratta di eredità
giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni
ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2831
Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
Le obbligazioni
(241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008 e seguenti) o al portatore
(2003 e seguenti) possono essere garantite con ipoteca.
Per i titoli
all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette
ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista
dall'art. 2843.
Per i titoli
al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione
dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del
valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato
il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per
l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale
di nomina (2845).
Artt. 2832-2833
(abrogati)
Art. 2834
Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Il conservatore
dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione,
deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente
a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto
pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente,
da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca
da parte dell'alienante o del condividente.
Art. 2835
Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo
per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e seguenti), la sottoscrizione
di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente
(Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).
Il richiedente
deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio
o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono
i requisiti innanzi indicati.
L'originale
o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari (2663).
Art. 2836
Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo
per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o dia una
sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro provvedimento giudiziale ad
essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve presentare copia del titolo.
(Se non
è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'art.
2669)
Art. 2837
Atti formati all'estero
Gli atti
formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si presentano per l'iscrizione
devono essere legalizzati.
Art. 2838
Somma per cui l'iscrizione è eseguita
Se la somma
di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione
o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora
tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza,
l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Art. 2839
Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
Per eseguire
l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta
dal richiedente in doppio originale.
La nota
deve indicare:
1) il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore,
del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione
sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società
previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni
non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici,
anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni
all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le
obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale
vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si
deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
7) il domicilio
eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio
dei registri immobiliari;
3) il titolo,
la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo
della somma per la quale l'iscrizione è presa;
5) gli interessi
e le annualità che il credito produce;
6) il tempo
della esigibilità;
7) la natura
e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.
Art. 2840
Certificato dell'iscrizione
Eseguita
l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della
nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli
consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.
Art. 2841
Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
L'omissione
o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa
l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca
incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito
ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne
è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso
di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e
a spese della parte interessata.
Art. 2842
Variazione del domicilio eletto
E in facoltà
del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio
eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento
deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione
circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato
(2703) da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Art. 2843
Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
La trasmissione
o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e seguenti), surrogazione (2856, 1201
e seguenti), pegno (2800 e seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote
(l’inciso "o costituzione in dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché
per sequestro (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod.
Proc. Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505
e seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione
o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita.
Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari
dei diritti indicati nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni
che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio
eletto.
Per l'annotazione
deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una
scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni
degli artt. 2835 e 2837.
Art. 2844
Azioni e notificazioni
Le azioni
cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità
giudiziaria competente, per mezzo di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla
persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa
disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non è
stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero e cessato l'ufficio
presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere
fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e stata presa.
Se si tratta
di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca
o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere
citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.
Art. 2845
Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
Se l'iscrizione
è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni
e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di
chi ha preso l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri
risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta
di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e
le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti (2410)
il cui nome è annotato in margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni
devono essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate
per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.
Se manca
per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine
all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti
di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del
curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Art. 2846
Spese d'iscrizione
Le spese
d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario,
ma devono essere anticipate dal richiedente.
§ 2 Della
Innovazione
Art. 2847
Durata dell'efficacia dell'iscrizione
L'iscrizione
conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione
non è rinnovata prima che scada detto termine (att. 240).
Art. 2848
Nuova iscrizione dell'ipoteca
Nonostante
il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere
a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova
iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato
che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Art. 2849
(abrogato)
Art. 2850
Formalità per la rinnovazione
Per ottenere
la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme
a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare
l'iscrizione originaria.
In luogo
del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore
deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Art. 2851
Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se al tempo
della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni
passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere
fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le
indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
SEZIONE
VI
Dell'ordine
delle ipoteche
Art. 2852
Grado dell'ipoteca
L'ipoteca
prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito
condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente
nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Art. 2853
Richieste contemporanee d'iscrizione
Il numero
d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano
contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli
stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa
menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Art. 2854
Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti
con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro
in proporzione dell'importo relativo.
Art. 2855
Estensione degli effetti dell'iscrizione
L'iscrizione
del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,
quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento
nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti
possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente
iscrizione.
Qualunque
sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare
nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione.
La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella
in corso al giorno del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia
stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari
prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione
del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il
compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella
misura legale (1284) e fino alla data della vendita att. 2411.
Art. 2856
Surrogazione del creditore perdente
Il creditore
che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro
prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca
si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta
a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su
questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione.
Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione
si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari (2770
e seguenti).
Art. 2857
Limiti della surrogazione
La surrogazione
non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2008), ne sui beni alienati
dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione
del creditore perdente.
Trattandosi
di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore
soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente
può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far
valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine
all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore
copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
SEZIONE
VII
Degli effetti
dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente
Art. 2858
Facoltà del terzo acquirente
Il terzo
acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il suo titolo
di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori
iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle
ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza,
l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura
civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).
Art. 2859
Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda
diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo
del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre
al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì
che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni
suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del
bene dalle ipoteche.
Art. 2860
Capacità per il rilascio
Può procedere
al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità di alienare.
Art. 2861
Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio
dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente
per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non
oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti,
604).
Il certificato
della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato
in margine alla trascrizione del l'atto di pignoramento e deve essere notificato,
entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza
di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di
un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo
rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.
Art. 2862
Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio
non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro
il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
Le ipoteche,
le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto
riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro
di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e seguenti).
Del pari
riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano
a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese
nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Art. 2863
Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Finché non
sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando
i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora
la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del
prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio
non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività
delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).
Art. 2864
Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo
è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua colpa grave sono derivati
all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti (2827 e seguenti).
Egli non
può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma ha il diritto di far
separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti
dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi
al tempo della vendita.
Se il prezzo
non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti
e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali
ai detti valori.
Art. 2865
Frutti dovuti dal terzo
I frutti
(820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a decorrere dal giorno
in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti).
Nel caso
di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno
del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione
eseguita in conformità dell'art. 2890.
Art. 2866
Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Il terzo
che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione
ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo
gratuito (1483 e seguenti).
Ha pure
diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto
sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha
azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore
alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire
la relativa annotazione in conformità dell'art. 2843.
Il subingresso
non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a
favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del
Titolo del terzo acquirente.
Art. 2867
Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
Se il terzo
acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto
(1498), di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i
creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo
al pagamento.
Se il debito
del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o diverso da ciò che è dovuto
ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere
che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei
modi e termini della sua obbligazione.
Nell'uno
e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile,
ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella
che spetta all'alienante (2817 n. 1), e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino
le relative iscrizioni (2882 e seguenti).
SEZIONE
VIII
Degli effetti
dell'ipoteca rispetto al terzo datore
Art. 2868
Beneficio di escussione
Chi ha costituito
un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva
escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (2910).
Art. 2869
Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
L'ipoteca
costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto
la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi
del creditore (1203).
Art. 2870
Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo
datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può
opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Art. 2871
Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione
Il terzo
datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso
contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido il terzo che ha
costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero
(1292 e seguenti).
Il terzo
datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del debitore. Ha inoltre
regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione (1299) e
può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto
dal secondo comma dell'art. 2866.
SEZIONE
IX
Della riduzione
delle ipoteche
Art. 2872
Modalità della riduzione
La riduzione
delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione
o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni (Cod. Proc. Civ. 652).
Questa restrizione
può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia
parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere (att. 243).
Art. 2873
Esclusione della riduzione
Non è ammessa
domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se
la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia,
se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del
debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda
la somma.
Nel caso
d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito
sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni
ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876
per il valore della cautela (att. 243).
Art. 2874
Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale
Le ipoteche
legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche
giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni
compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi
o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella
che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Art. 2875
Eccesso nel valore dei beni
Si reputa
che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione
dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti,
accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
Art. 2876
Limiti della riduzione
La riduzione
si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito
e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
Art. 2877
Spese della riduzione
Le spese
necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore, sono sempre
a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella
determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione
è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente,
salvo che siano compensate tra le parti (Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).
SEZIONE
X
Dell'estinzione
delle ipoteche
Art. 2878
Cause di estinzione
L'ipoteca
si estingue (1232):
1) con la
cancellazione dell'iscrizione;
2) con la
mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi
dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);
4) col perimento
del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art. 2742;
5) con la
rinunzia del creditore;
6) con lo
spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione
risolutiva (1353);
7) con la
pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato
e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2879
Rinunzia all'ipoteca
La rinunzia
del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto,
sotto pena di nullità (1350).
La rinunzia
non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca
abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione
a termini dell'art. 2843.
Art. 2880
Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo
ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente
dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo
di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione (2934 e seguenti).
Art. 2881
Nuova iscrizione dell'ipoteca
Salvo diversa
disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa estintiva dell'obbligazione
è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia
fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere
a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data (2852).
SEZIONE
XI
Della cancellazione
dell'iscrizione
Art. 2882
Formalità per la cancellazione
La cancellazione
consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito
a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto
devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837 (2725).
Art. 2883
Capacità per consentire la cancellazione
Chi non
ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il debitore non può consentire
la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento
è necessario per la liberazione.
Il rappresentante
legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere
il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione,
ove il credito non sia soddisfatto.
Art. 2884
Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione
deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle
autorità competenti (Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2885
Cancellazione sotto conduzione
Se è stato
convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione
di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non
può esser eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata
adempiuta (499, 2675).
Art. 2886
Formalità per la cancellazione
Chi richiede
la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui
la richiesta è fondata.
La cancellazione
di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima,
con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data
in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Art. 2887
Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
La cancellazione
della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine
è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso
deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito
dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione
dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori
alla cancellazione medesima.
Art. 2888
Rifiuto di cancellazione
Qualora
il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente
può proporre reclamo all'autorità giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).
SEZIONE
XII
Del modo
di liberare i beni dalle ipoteche
Art. 2889
Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo
acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente
obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni
ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto (att.
244).
Tale facoltà
spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti),
purché nel termine di trenta giorni (2892) proceda in conformità dell'articolo che
segue (Cod. Proc. Civ. 792).
Art. 2890
Notificazione
L'acquirente
deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario (Cod. Proc. Civ. 131), ai
creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio da essi eletto (2844), e al
precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:
1) il titolo,
la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2) la qualità
e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale
risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo
stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli
a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.
In ogni
caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito
come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione
(Cod. Proc. Civ. 568).
Nell'atto
della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove
ha sede il tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve
offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto
sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.
Art. 2891
Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il
termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente,
qualunque dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o dei relativi fideiussori (1936
e seguenti) ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente
del tribunale competente a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ.
792 e seguenti), purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la
richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma
dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga
la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o
il valore dichiarato;
3) che contenga
l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come
sopra;
4) che l'originale
e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore
munito di mandato speciale.
L'omissione
di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.
Art. 2892
Divieto di proroga dei termini
I termini
fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891
non possono essere prorogati.
Art. 2893
Mancata richiesta dell'incanto
Se l'incanto
non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene
rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che l'acquirente ha posto a disposizione
dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.
La liberazione
del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto
nei modi indicati dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2894
Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo
acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 Cod. Proc.
Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto,
salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
Art. 2895
Desistenza del creditore
La desistenza
del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione a meno
che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Art. 2896
Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l'aggiudicazione
segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc. Civ. 604), il decreto di trasferimento
deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto (2643).
Art. 2897
Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
Il terzo
acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore
per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita (2866).
Art. 2898
Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso
in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili (812
e seguenti), o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri libe, ovvero
non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso
tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo
ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari
e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo
totale espresso nel titolo.
Il creditore
che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere
la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati
per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore
per il risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa della separazione dei
beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
SEZIONE
XIII
Della rinunzia
e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata
Art. 2899
Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore,
che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata atta la notificazione indicata
dall'art. 2890 si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo
la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione,
non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire
nel giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia con
ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto (2852
.), se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano
giusti motivi.
La stessa
disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un
terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo
acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
CAPO V
Dei mezzi
di conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE
I
Dell'azione
surrogatoria
Art. 2900
Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore,
per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (2740), può esercitare
i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi
trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale
e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di
legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470,
524, 557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).
Il creditore,
qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi
(Cod. Proc. Civ. 102, 163).
SEZIONE
II
Dell'azione
revocatoria
Art. 2901
Condizioni
Il creditore,
anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a termine, può domandare che
siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio
coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando
concorrono le seguenti condizioni:
1) che il
debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che,
inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio,
e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa
preordinazione.
Agli effetti
della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936, 1960, 2784, 2808), anche
per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali
al credito garantito.
Non è soggetto
a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia
dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona
fede, salvi gli effetti della trascrizione (2652) della domanda di revocazione.
Art. 2902
Effetti
Il creditore,
ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi
acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto
impugnato.
Il terzo
contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio
dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati
oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903
Prescrizione dell'azione
L'azione
revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (2934 e seguenti).
Art. 2904
Rinvio
Sono salve
le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale
(c.p. 192 e seguenti).
SEZIONE
III
Del sequestro
conservativo
Art. 2905
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore
può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del debitore, secondo le
regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro
può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore,
qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906
Effetti
Non hanno
effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti
che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite
per il pignoramento.
Non ha parimenti
effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore,
qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla
legge (2742, 2825).
TITOLO IV
DELLA TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 2907
Attività giurisdizionale
Alla tutela
giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte
(Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza
del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. Civ. 69).
La tutela
giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata
su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla
legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi
previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere
rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Art. 2909
Cosa giudicata
L'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti,
i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).
CAPO II
Dell'esecuzione
forzata
SEZIONE
I
Dell'espropriazione
§1 Disposizioni
generali
Art. 2910
Oggetto dell'esproprazione
Il creditore,
per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo
le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono
essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del
credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in
pregiudizio del creditore.
Art. 2911
Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore
che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo,
se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti,
quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche
gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544)
La stessa
disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
§ 2 Degli
effetti del pignoramento
Art. 2912
Estensione del pignoramento
Il pignoramento
(Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e seguenti) comprende gli accessori,
le pertinenze (817) e i frutti (820) della cosa pignorata.
Art. 2913
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di alienazione dei beni
sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili
(1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri.
Art. 2914
Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni
di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti),
che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
2) le cessioni
di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al debitore ceduto o accettate
dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni
di universalità di mobili che non abbiano data certa (2704);
4) le alienazioni
di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento,
salvo che risultino da atto avente data certa.
Art. 2915
Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano vincoli di indisponibilità
(169, 187, 220, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando
hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647
e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa
(2704) anteriore al pignoramento.
Non hanno
del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia
rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti),
se sono trascritti successivamente al pignoramento.
Art. 2916
Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione
della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene
conto:
1) delle
ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi
per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il
pignoramento (2745);
3) dei privilegi
per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917
Estinzione del credito pignorato
Se oggetto
del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca
successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante
e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni
e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti per un periodo
eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e
dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti),
se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e
le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni
superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa
(2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno
dalla data del pignoramento.
§ 3 Effetti
della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919
Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita
forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all'acquirente i diritti che
sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti
del possesso di buona fede (1147). Non sono però opponibili all'acquirente diritti
acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio
del creditore pignorante (2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod.
Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2920
Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto
della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la proprietà o altri diritti
reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata
dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti
dell'acquirente di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma
distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede
per i danni e per le spese.
Art. 2921
Evizione
L'acquirente
della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora
distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne
da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo,
salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione
è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale
del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione,
ha pagato una somma di danaro.
In ogni
caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati
o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Art. 2922
Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita
forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).
Essa non
può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923
Locazioni
Le locazioni
(1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente
se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi
di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le locazioni
immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al
pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di
un novennio dall'inizio della locazione (1599).
In ogni
caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto
sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione
non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento
della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la
durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato
(1574).
Se nel contratto
di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente
può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.
Art. 2924
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni
e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti non sono opponibili
all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio
e trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni
fatte in conformità degli usi locali.
Art. 2925
Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme
concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata (Cod.
Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926
Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione
ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il
termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che
ha ricevuto in buona fede il possesso (1147), al solo scopo di ripetere la somma
corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà
spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore
del loro diritto.
L'assegnatario
conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie
prestate da terzi.
Art. 2927
Evizione della cosa assegnata
L'assegnatario,
se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri
creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le
spese.
L'assegnatario
conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie
prestate da terzi.
Art. 2928
Assegnazione di crediti
Se oggetto
dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che
ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929
Nullità del processo esecutivo
La nullità
degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto
riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore
procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto
hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
SEZIONE
II
Dell'esecuzione
forzata in forma specifica
Art. 2930
Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e
adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente
diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni
del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931
Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è
adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito
a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Se colui
che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte,
qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che
produca gli effetti del contratto non concluso (2908).
Se si tratta
di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda
non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione
(1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione
non sia ancora esigibile (att. 246).
Art. 2933
Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è
adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto,
a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc.
Civ. 612 e seguenti).
Non può
essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo
il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia
nazionale.
TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE
E DELLA DECADENZA
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 2934
Estinzione dei diritti
Ogni diritto
si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato
dalla legge.
Non sono
soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati
dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2935
Decorrenza della prescrizione
La prescrizione
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Art. 2936
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E' nullo
ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (1418 e
seguenti).
Art. 2937
Rinunzia alla prescrizione
Non può
rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare
alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia
può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione
(1310).
Art. 2938
Non rilevabilità d'ufficio
Il giudice
non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione
può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte
non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940
Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa
la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito
prescritto (2034).
SEZIONE
II
Della sospensione
della prescrizione
Art. 2941
Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione
rimane sospesa (1310):
1) tra i
coniugi;
2) tra chi
esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti (260,
409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il
tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti alla tutela, finché
non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall'art.
387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il
curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato (424);
5) tra l'erede
e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti);
6) tra le
persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione
altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso
e approvato definitivamente il conto;
7) tra le
persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni
di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487);
8) tra il
debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché
il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).
Art. 2942
Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione
rimane sospesa:
1) contro
i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità di mente (414 e seguenti),
per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla
nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo
di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello
Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze
stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE
III
Dell'interruzione
della prescrizione
Art. 2943
Interruzione da parte del titolare
La prescrizione
è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio,
sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguente, 688, 700, 703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E' pure
interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione
si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione
è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore
e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola
compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944
Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione
è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il
diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945
Effetti e durata dell'interruzione
Per effetto
dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione
è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943,
la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza
che definisce il giudizio (Cod. Proc. Civ. 324).
Se il processo
si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo
periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso
di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto
contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce
il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
SEZIONE
IV
Del termine
della prescrizione
§1 Della
prescrizione ordinaria
Art. 2946
Prescrizione ordinaria
Salvi i
casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni
con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
§ 2 Delle
prescrizioni brevi
Art. 2947
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto
al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato.
Per il risarcimento
del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie (2054) il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni
caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita
una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia,
se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti)
o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576),
il diritto al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due
commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile.
Art.2948
Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono
in cinque anni:
1) le annualità
delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il
capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità
delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi
(1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini
più brevi (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale);
5) le indennità
spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949
Prescrizione in materia di società
Si prescrivono
in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta
nel registro delle imprese (2188 e seguenti).
Nello stesso
termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali
verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394, 2487).
Art. 2950
Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive
in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (1755).
Art. 2951
Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono
in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto
di trasporto (1678).
La prescrizione
si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori
d'Europa.
Il termine
decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno
di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna
della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono
parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti
pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.
Art. 2952
Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto
al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze
(1882 e seguenti).
Gli altri
diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono
in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti)
in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione
della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione
all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta
sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto
liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione
del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore
per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
Art. 2953
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti
per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando
riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci anni.
§3 Delle
prescrizioni presuntive
Art. 2954
Prescrizione di sei mesi
Si prescrive
in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto
che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro
che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955
Prescrizione di un anno
Si prescrive
in un anno il diritto:
1) degli
insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni
o a ore;
2) dei prestatori
di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099)
(dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3) di coloro
che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione
e dell'istruzione;
4) degli
ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti,
per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti,
per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956
Prescrizione di tre anni
Si prescrive
in tre anni il diritto:
1) dei prestatori
di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099);
2) dei professionisti,
per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233
e seguenti);
3) dei notai,
per gli atti del loro ministero;
4) degli
insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un
mese.
Art. 2957
Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine
della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento
della prestazione.
Per le competenze
dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre
dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti
o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la
prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.
Art. 2958
Corso della prescrizione
La prescrizione
decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
Art. 2959
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione
è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955
e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960
Delazione di giuramento
Nei casi
indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta
può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione
del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento
può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti
legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Art. 2961
Restituzione di documenti
I cancellieri,
gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati
dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste
sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero
si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti
ad essi affidati.
Anche alle
persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino
se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica
in questo caso il disposto dell'art. 2959.
§ 4 Del
computo dei termini
Art. 2962
Compimento della prescrizione
In tutti
i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica
quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art. 2963
Computo dei termini di prescrizione
I termini
di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano
secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non si computa
il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione
si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine
scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (1187).
La prescrizione
a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al
giorno del mese iniziale.
Se nel mese
di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso
mese.
CAPO II
Della decadenza
Art. 2964
Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un
diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano
le norme relative all'interruzione della prescrizione (2943 e seguenti). Del pari
non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti),
salvo che sia disposto altrimenti (245, 489, 802).
Art. 2965
Decadenze stabilite contrattualmente
E' nullo
il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono
eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.
Art. 2966
Cause che impediscono la decadenza
La decadenza
non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge
relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento
del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza.
Art. 2967
Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei casi
in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che
regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968
Diritti indisponibili
Le parti
non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare
alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta
alla disponibilità delle parti.
Art. 2969
Rilievo d'ufficio
La decadenza
non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia
sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità
dell'azione.