Sei in Codici
Codice civile
Libro quarto
Delle obbligazioni
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI
IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art.
1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni
derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (2043 e seguenti), o
da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti,
2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art.
1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione
che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica
e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1256
e seguente, 1411 e seguenti).
Art.
1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore
e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (1337, 1358).
CAPO II
Dell'adempimento
delle obbligazioni
SEZIONE
I
Dell'adempimento
in generale
Art.
1176 Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere
l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703,
1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (1838 e seguente,
2104-1, 2174-2, 2236).
Art.
1177 Obbligazione di custodire
L'obbligazione
di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Art.
1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione
ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore
deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (664).
Art.
1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto
a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare
a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (1943-1), ovvero altra sufficiente
cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art.
1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione
può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi
non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia
il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli
ha manifestato la sua opposizione.
Art.
1181 Adempimento parziale
Il creditore
può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (1314
e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
(vedere
anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art.
1182 Luogo dell'adempimento
Se il luogo
nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione
o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione (1774) o da altre
circostanze, si osservano le norme che seguono (att. 159).
L'obbligazione
di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui
si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (1510).
L'obbligazione
avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che
il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è
diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende
più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto
di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri
casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo
della scadenza (att. 159).
Art.
1183 Tempo dell'adempimento
Se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può
esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la
natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario
un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice
(1331, 1817).
Se il termine
per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice
di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il
termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art.
1184 Termine
Se per l'adempimento
è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti
stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere
anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art.
1185 Pendenza del termine
Il creditore
non può esigere la prestazione prima della scadenza (1206), salvo che il termine
sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia
il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato anticipatamente, anche se
ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti
della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento
anticipato (2041).
Art.
1186 Decadenza dal termine
Quantunque
il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente
la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299,
1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Art.
1187 Computo del termine
Il termine
fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni
dell'art. 2963.
La disposizione
relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non
vi sono usi diversi.
E' salva
in ogni caso una diversa pattuizione.
Art.
1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento
deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata
dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento
fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore
lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art.
1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore
che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze
univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto
il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole
stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).
Art.
1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento
fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera
il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio
dell'incapace (1443, 2726).
Art.
1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore
che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della
propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art.
1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore
non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo
che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore
che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento
del danno (1218).
Art.
1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più
debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga,
quale debito intende soddisfare.
In mancanza
di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra
più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti,
al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari
debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).
Art.
1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore
non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e
alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento
fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Art.
1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo
più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare
il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi
è stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).
Art.
1196 Spese del pagamento
Le spese
del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).
Art.
1197 Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore
non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di
valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione
consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è
tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della
vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere
la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni
caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art.
1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in
luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con
la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (2928).
E' salvo
quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Art.
1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore
che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza
(2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio
di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Art.
1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore
che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie
reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
SEZIONE
II
Del pagamento
con surrogazione
Art.
1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore,
ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (2843). La
surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art.
1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore,
che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di
pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza
il consenso di questo.
La surrogazione
ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il
mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);
2) che nell'atto
di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella
quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma
impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi
di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Art.
1203 Surrogazione legale
La surrogazione
ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio
di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha
diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle
sue ipoteche;
2) a vantaggio
dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,
paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato (2866);
3) a vantaggio
di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754
e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);
4) a vantaggio
dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio
i debiti (490) ereditari;
5) negli
altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).
Art.
1204 Terzi garanti
La surrogazione
contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato
garanzia per il debitore.
Se il credito
è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Art.
1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento
è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore
in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
SEZIONE
III
Della mora
del creditore
Art.
1206 Condizioni
Il creditore
è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei
modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché
il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).
Art.
1207 Effetti
Quando il
creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta
per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti
gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore
è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le
spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti
della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata
valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata
dal creditore.
Art.
1208 Requisiti per la validità dell'offerta
Affinché
l'offerta sia valida è necessario:
l) che sia
fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui
(1188 e seguenti);
2) che sia
fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda
la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle
spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento,
se è necessario;
4) che il
termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
5) che si
sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l'offerta
sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);
7) che l'offerta
sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore
può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni
dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità
(1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art.
1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione
ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio
del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ.
126).
Se si tratta
invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione
al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte
per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art.
1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore
rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli
mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito
il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza
passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua
obbligazione.
Art.
1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose
non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro
custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle,
può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate
e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art.
1212 Requisiti del deposito
Per la validità
del deposito è necessario:
1) che sia
stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (att. 744);
2) che il
debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno
dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia
redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle
cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione,
e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che,
in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia
notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).
Il deposito
che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito
(att. 73, 76, 251).
Art.
1213 Ritiro del deposito
Il deposito
non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore
o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324).
Se, dopo
l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara
valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più
rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno
e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).
Art.
1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore
ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli artt.
1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue
il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato
dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art.
1215 Spese
Quando l'offerta
reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Art.
1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve
essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore
di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal
secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore,
dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario.
In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario
la cosa dovuta (att. 79).
Art.
1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione
consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di
ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per
renderla possibile (att. 80).
L'intimazione
può essere fatta nelle forme d'uso (2931).
CAPO III
Dell'inadempimento
delle obbligazioni
Art.
1218 Responsabilità del debitore
Il debitore
che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art.
1219 Costituzione in mora
Il debitore
è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308;
att. 160).
Non è necessaria
la costituzione in mora:
1) quando
il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando
il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando
è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore
(1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti
in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Art.
1220 Offerta non formale
Il debitore
non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione
dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente
capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art.
1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore
che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione
sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque
modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa
non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
Art.
1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni
sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in
violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Art.
1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento
del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita
subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata
e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
Art.
1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni
che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno
della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche
se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano
dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori
sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore
che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento
Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Art.
1225 Prevedibilità del danno
Se l'inadempimento
o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
Art.
1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno
non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione
equitativa (2056 e seguenti).
Art.
1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto
colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza (2056 e seguenti).
Art.
1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa
volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale
dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art.
1229 Clausole di esonero da responsabilità
E' nullo
qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore
per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E' nullo
(1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione
di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580)
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel.
31).
CAPO IV
Dei modi
di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE
I
Della novazione
Art.
1230 Novazione oggettiva
L'obbligazione
si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova
obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà
di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Art.
1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio
di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine
è ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Art.
1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi,
il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono
espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).
Art.
1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione
si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio
per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono
essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Art.
1234 Inefficacia della novazione
La novazione
è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881).
Qualora
l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la
novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo
il vizio del titolo originario (1444).
Art.
1235 Novazione soggettiva
Quando un
nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano
le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).
SEZIONE
II
Della remissione
Art.
1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione
del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata
al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne
profittare.
Art.
1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione
volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce
prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo
del credito è in forma pubblica (2699), la consegna volontaria della copia spedita
in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva
la prova contraria (2697).
Art.
1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia
alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Art.
1239 Fideiussori
La remissione
accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).
La remissione
accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore
liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi
rimangono obbligati per l'intero.
Art.
1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore
che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve
imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di
coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
SEZIONE
III
Della compensazione
Art.
1241 Estinzione per compensazione
Quando due
persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità
corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (2917).
Art.
1242 Effetti della compensazione
La compensazione
estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla
d'ufficio.
La prescrizione
(2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si
è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art.
1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione
si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una
quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed
esigibili.
Se il debito
opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il
giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente,
e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento
del credito opposto in compensazione.
Art.
1244 Dilazione
La dilazione
concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
Art.
1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i
due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del
trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art.
1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione
si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito
per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato
(1168);
2) di credito
per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803
e seguenti);
3) di credito
dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);
4) di rinunzia
alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto
stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art.
1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore
può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale
(1945).
Lo stesso
diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno (2859, 2870).
Art.
1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore,
se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto
delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non può opporre al cessionario la
compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione
non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei
crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art.
1249 Compensazione di più debiti
Quando una
persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione
le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
Art.
1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione
non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto
o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art.
1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato
un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio
dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia
ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Art.
1252 Compensazione volontaria
Per volontà
delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste
dagli articoli precedenti.
Le parti
possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
SEZIONE
IV
Della confusione
Art.
1253 Effetti della confusione
Quando le
qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490) nella stessa persona,
l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore
sono liberati.
Art.
1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione
non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di
pegno sul credito (2917).
Art.
1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella
medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore (1936) e di debitore principale,
la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.
SEZIONE
V
Dell'impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art.
1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione
si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa
impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l'impossibilità
è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo
nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura
fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto,
il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero
il creditore non ha più interesse a conseguirla (1174).
Art.
1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione
che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche
quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso
di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'articolo precedente.
Art.
1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione
è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo
la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa
disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto
un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa (994
e seguenti).
Art.
1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione
che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte,
il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto
che ha causato l'impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la prestazione
di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).
CAPO V
Della cessione
dei crediti
(vedere
anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.
Art.
1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore
può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il
consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale
o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti
possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario,
se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art.
1261 Divieti di cessione
I magistrati
dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai
non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui
quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o
nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei
danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione
del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi,
ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art.
1262 Documenti probatori del credito
Il cedente
deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo
possesso.
Se è stata
ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una
copia autentica (2703) dei documenti.
Art.
1263 Accessori del credito
Per effetto
della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie
personali e reali (2843) e con gli altri accessori.
Il cedente
non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso
della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del
pegno (1204).
Salvo patto
contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).
Art.
1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione
ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia,
anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato,
se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta
cessione (1978, 2559).
Art.
1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo
credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione
notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che è stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di data
posteriore (2559).
La stessa
norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto
o di pegno (1978, 2914).
Art.
1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la
cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito
al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente
resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione
è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge
pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (797).
Art.
1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente
non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia
(2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il
cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, è risarcire il danno. Ogni
patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e
seguente).
Quando il
cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata
realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del
cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso
(1198).
CAPO VI
Della delegazione,
dell'espromissione e dell'accollo
Art.
1268 Delegazione cumulativa
Se il debitore
assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore,
il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore
dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia
il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante,
se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Art.
1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore
per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore,
salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo
delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché
sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.
Art.
1270 Estinzione della delegazione
Il delegante
può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione
in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato
può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche
dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
Art.
1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato
può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti
non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché
questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante,
salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato
non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il
delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Art.
1272 Espromissione
Il terzo
che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito,
è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente
di liberare quest'ultimo.
Se non si
è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative
ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli
invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario,
se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione.
Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario,
quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Art.
1273 Accollo
Se il debitore
e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire
alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).
L'adesione
del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce
condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente
di liberarlo.
Se non vi
è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni
caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei
limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate
sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta (1413).
Art.
1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore
che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione
contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva.
Tuttavia,
se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del
creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime
disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a
suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della
stipulazione.
Art.
1275 Estinzione delle garanzie
In tutti
i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie
annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
(1232, 2878).
Art.
1276 Invalidità della nuova obbligazione
Se l'obbligazione
assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e
il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive,
ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).
CAPO VII
Di alcune
specie di obbligazioni
SEZIONE
I
Delle obbligazioni
pecuniarie
Art.
1277 Debito di somma di danaro
I debiti
pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma
dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento,
questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Art.
1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma
dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore
ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza
e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).
Art.
1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione
dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello
Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla
scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art.
1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento
deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito
dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo
in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però
la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco,
il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco
che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art.
1281 Leggi speciali
Le norme
che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti
da leggi speciali.
Sono salve
le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio
dello Stato.
Art.
1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti
liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo
che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto
contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono interessi se
non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito
ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi
per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza
corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Art.
1283 Anatocismo
In mancanza
di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Art.
1284 Saggio degli interessi
Il saggio
degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).
Allo stesso
saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato
la misura.
Gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti
sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo
così modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre
1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.
SEZIONE
II
Delle obbligazioni
alternative
Art.
1285 Obbligazione alternativa
Il debitore
di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte
in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e
parte dell'altra (1181).
Art.
1286 Facoltà di scelta
La scelta
spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).
La scelta
diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la
dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta
è fatta da un terzo (666).
Se la scelta
deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la
scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice (att. 81).
Art.
1287 Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il
debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel
termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà
di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in
quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta
è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal
giudice (631, 664; att. 81).
Art.
1288 Impossibilità di una delle prestazioni
L'obbligazione
alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare
oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è divenuta impossibile per causa
non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).
Art.
1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la
scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle
due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle
due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere
il risarcimento dei danni.
Quando la
scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle
due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca
esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere
il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento
del danno (1223).
Art.
1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora
entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere
riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta
impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al
creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art.
1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le regole
stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in
obbligazione sono più di due.
Art.
1292 Nozione della solidarietà
L'obbligazione
e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione,
in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento
da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto
di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da
uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art.
1293 Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà
non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità
diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli
creditori.
Art.
1294 Solidarietà tra condebitori
I condebitori
sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441,
443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art.
1295 Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto
contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di uno dei condebitori
o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).
Art.
1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore
ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è
stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art.
1297 Eccezioni personali
Uno dei
debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri
debitori.
A uno dei
creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri
creditori.
Art.
1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti
interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi
creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti
di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art.
1299 Regresso tra condebitori
Il debitore
in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la
parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di
questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori,
compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).
La stessa
norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse
l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).
Art.
1300 Novazione
La novazione
tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora
però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non
sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
Se convenuta
tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli
altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).
Art.
1301 Remissione
La remissione
(1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri
debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri,
nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta
la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione
è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri
creditori solo per la parte spettante al primo.
Art.
1302 Compensazione
Ciascuno
dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241 e seguenti) il credito
di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei
creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto
da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
Art.
1303 Confusione
Se nella
medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di creditore e di debitore in solido,
l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella
medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido,
l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Art.
1304 Transazione
La transazione
(1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce
effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti,
se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non
ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne
profittare.
Art.
1305 Giuramento
Il giuramento
(2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori
in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal
creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido,
produce gli effetti seguenti:
il giuramento
ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore
in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento
prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore in solido,
nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
Art.
1306 Sentenza
La sentenza
(2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore
e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro
gli altri creditori.
Gli altri
debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali
al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve
le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
Art.
1307 Inadempimento
Se l'adempimento
dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori
(1218), gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere
il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del
danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art.
1308 Costituzione in mora
La costituzione
in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri,
salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione
in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Art.
1309 Riconoscimento del debito
Il riconoscimento
del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri;
se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli
altri.
Art.
1310 Prescrizione
Gli atti
con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido,
oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti)
contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri
creditori.
La sospensione
della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei
creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che
sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza
della prescrizione.
La rinunzia
alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo
agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri
debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Art.
1311 Rinunzia alla solidarietà
Il creditore
che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in
solido contro gli altri.
Rinunzia
alla solidarietà:
1) il creditore
che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore
che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi
ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod.
Proc. Civ. 324).
Art.
1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore
che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi
che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i
frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Art.
1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso
di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli
altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti
i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
SEZIONE
IV
Delle obbligazioni
divisibili e indivisibili
Art.
1314 Obbligazioni divisibili
Se più sono
i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale
(1292), ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito
che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che
per la sua parte.
Art.
1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio
della divisione (752) non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore,
che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa
dovuta, se questa è certa e determinata.
Art.
1316 Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione
è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non
è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato
dalle parti contraenti.
Art.
1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni
indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292
e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Art.
1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L'indivisibilità
opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Art.
1319 Diritto di esigere l'intero
Ciascuno
dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772).
Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito,
deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).
Art.
1320 Estinzione parziale
Se uno dei
creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere
un'altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non
possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando
il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione
diversa.
La medesima
disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione
(1241, 1302) e confusione (1253, 1303).
TITOLO II
DEI CONTRATTI
IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art.
1321 Nozione
Il contratto
è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
Art.
1322 Autonomia contrattuale
Le parti
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge (e dalle norme corporative).
Le parti
possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico.
Art.
1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i
contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare,
sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Art.
1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse
disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto
compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334,
1414).
CAPO II
Dei requisiti
del contratto
Art.
1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti
del contratto sono:
1) l'accordo
delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa
(1343 e seguenti);
3) l'oggetto
(1346 e seguenti);
4) la forma,
quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
SEZIONE
I
Dell'accordo
delle parti
Art.
1326 Conclusione del contratto
Il contratto
è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte (1335).
L'accettazione
deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente
può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.
Qualora
il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione
non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione
non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art.
1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora,
su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione
debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo
e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante
deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza,
è tenuto al risarcimento del danno.
Art.
1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La proposta
può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante
ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca,
il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata
esecuzione del contratto.
L'accettazione
può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art.
1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente
si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza
effetto.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente
non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze
escludano tale efficacia.
Art.
1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La proposta
o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua
impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima
della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082
e seguente) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art.
1331 Opzione
Quando le
parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e
l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera
quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione
non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).
Art.
1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un
contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione,
questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione
del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.
Art.
1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta
diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente
è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario
può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli
usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Art.
1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti
unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza
della persona alla quale sono destinati.
Art.
1335 Presunzione di conoscenza
La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata
persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario,
se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne
notizia.
Art.
1336 Offerta al pubblico
L'offerta
al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione
è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze
o dagli usi.
La revoca
dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente,
è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Art.
1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti,
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi
secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art.
1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte
che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto
(1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il
danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del
contratto (1308).
Art.
1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole,
i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono
di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).
Art.
1340 Clausole d'uso
Le clausole
d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute
dalle parti.
Art.
1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni
generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute
o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni
caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni
che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
(1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale
nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla
competenza dell'autorità giudiziaria.
Art.
1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti
conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo
o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva
inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
SEZIONE
II
Della causa
del contratto
Art.
1343 Causa illecita
La causa
è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art.
1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa
altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione
di una norma imperativa.
Art.
1345 Motivo illecito
Il contratto
è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per
un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).
SEZIONE
III
Dell'oggetto
del contratto
Art.
1346 Requisiti
L'oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).
Art.
1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto
sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è valido, se la prestazione
inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione
o della scadenza del termine.
Art.
1348 Cose future
La prestazione
di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari
divieti della legge (179, 458, 771).
Art.
1349 Determinazione dell'oggetto
Se la determinazione
della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le
parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo
apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente
iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione
rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala
fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo,
il contratto è nullo (1421 e seguenti).
Nel determinare
la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione
a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
SEZIONE
IV
Della forma
del contratto
Art.
1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi
per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto
pena di nullità:
1) i contratti
che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2) i contratti
che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti)
su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente
e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti
che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) i contratti
che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto
di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti
di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti
di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti
di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti
di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti
di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per
un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli
atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti),
salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli
atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni
(1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti;
13) gli
altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601
e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864,
1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807,
808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art.
1351 Contratto preliminare
Il contratto
preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la
legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art.
1352 Forme convenzionali
Se le parti
hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione
di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo
(2725).
CAPO III
Della condizione
nel contratto
Art.
1353 Contratto condizionale
Le parti
possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto
a un avvenimento futuro e incerto.
Art.
1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo
il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva,
contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione
impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come
non apposta (634).
Se la condizione
illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano,
riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto
è disposto dall'art. 1419.
Art.
1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla
l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione
sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente,
da quella del debitore.
Art.
1356 Pendenza della condizione
In pendenza
della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può 2900 e seguenti; Cod.
Proc. Civ.670).
L'acquirente
di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo,
ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art.
1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un
diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza
di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla
stessa condizione.
Art.
1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che
si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero
lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione,
comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte
(1175, 1375).
Art.
1359 Avveramento della condizione
La condizione
si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva
interesse contrario all'avveramento di essa.
Art.
1360 Retroattività della condizione
Gli effetti
dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso
il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli
effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento
diverso (646).
Se però
la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica,
l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle
prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art.
1361 Atti di amministrazione
L'avveramento
della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti
dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del
diritto.
Salvo diverse
disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal
giorno in cui la condizione si è avverata (646).
CAPO IV
Dell'interpretazione
del contratto
Art.
1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e
non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare
la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo
anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art.
1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole
del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna
il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).
Art.
1364 Espressioni generali
Per quanto
generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli
oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Art.
1365 Indicazioni esemplificative
Quando in
un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono
esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso
patto.
Art.
1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto
deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).
Art.
367 Conservazione del contratto
Nel dubbio,
il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono
avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art.
1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole
ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui
il contratto è stato concluso.
Nei contratti
in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano
secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art.
1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni
che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente
alla natura e all'oggetto del contratto.
Art.
1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le clausole
inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342)
predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art.
1371 Regole finali
Qualora,
nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti),
il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per
l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento
degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
CAPO V
Degli effetti
del contratto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1372 Efficacia del contratto
Il contratto
ha forza di legge tra le parti.
Non può
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).
Il contratto
non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300
e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art.
1373 Recesso unilaterale
Se a una
delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può
essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente,
ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione
(1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).
Qualora
sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha
effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo
in ogni caso il patto contrario.
Art.
1374 Integrazione del contratto
Il contratto
obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità.
Art.
1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto
deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).
Art.
1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,
la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di
un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520
e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).
Art.
1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto
del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica
la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le
cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art.
1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti
che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà
si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo
a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678
e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art.
1379 Divieto di alienazione
Il divieto
di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido
se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un
apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
Art.
1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con
successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale
di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per
primo lo ha conseguito.
Se nessuno
dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di
data certa (2704) anteriore.
Sono salve
le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).
Art.
1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che
ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
SEZIONE
II
Della clausola
penale e della caparra
Art.
1382 Effetti della clausola penale
La clausola,
con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218),
uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare
il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore (1223).
La penale
è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art.
1383 Divieto di cumulo
Il creditore
non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è
stata stipulata per il semplice ritardo.
Art.
1384 Riduzione della penale
La penale
può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata
eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo,
avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (1181,
1526-2, att. 163).
Art.
1385 Caparra confirmatoria
Se al momento
della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra,
una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso
di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte
che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto,
ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra
può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però
la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione
(1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme
generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art.
1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto
è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha
la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo
caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che
ha ricevuta.
CAPO VI
Della Rappresentanza
Art.
1387 Fonti della rappresentanza
Il potere
di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc.
Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art.
1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto
concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti
delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del
rappresentato.
Art.
1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la
rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso
dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425),
avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente
capace il rappresentato (1471).
In ogni
caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che
il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art.
1390 Vizi della volontà
Il contratto
è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata la volontà del rappresentante.
Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto
è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art.
1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi
in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di
determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che
si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun
caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o
di buona fede del rappresentante.
Art.
1392 Forma della procura
La procura
non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).
Art.
1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo
che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi
poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia
da lui firmata.
Art.
1394 Conflitto d'interessi
Il contratto
concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere
annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto
o riconoscibile dal terzo.
Art.
1395 Contratto con se stesso
E' annullabile
(1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in
proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo
abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione
può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art.
1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni
e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi
le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266).
Le altre
cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato (1722
e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art.
1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante
e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi
sono cessati.
Art.
1398 Rappresentanza senza potere
Colui che
ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto
per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art.
1399 Ratifica
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato,
con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica
ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo
è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto
prima della ratifica.
Il terzo
contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli
un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712).
La facoltà
di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art.
1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali
forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro
V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO VII
Del contratto
per persona da nominare
Art.
1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento
della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi
nascenti dal contratto stesso.
Art.
1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione
di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla
stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione
non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o
se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art.
1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione
di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto
(2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto,
anche se non prescritta dalla legge.
Se per il
contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (2643 e seguenti),
deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina,
con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art.
1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la
dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista
i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento
in cui questo fu stipulato.
Art.
1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione
di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti,
il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (1762).
CAPO VIII
Della cessione
del contratto
Art.
1406 Nozione
Ciascuna
parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni
corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi
consenta.
Art.
1407 Forma
Se una parte
ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento
in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata
(1264).
Se tutti
gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola
"all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione
del giratario nella posizione del girante.
Art.
1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente
è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui
la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia
il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro
di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso
previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente
dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento
si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art.
1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente
ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma
non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art.
1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente
è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se il cedente
assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore
per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).
CAPO IX
Del contratto
a favore di terzi
Art.
1411 Contratto a favore di terzi
E' valida
la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia
interesse (1174).
Salvo patto
contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della
stipulazione.
Questa però
può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).
In caso
di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione
rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà
delle parti o dalla natura del contratto.
Art.
1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione
deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il
beneficio anche con una disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante
abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).
La prestazione
deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante,
purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art.
1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente
può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva
il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO X
Della simulazione
Art.
1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto
simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti
hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra
esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di
forma.
Le precedenti
disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata,
che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (164).
Art.
1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione
(164) non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o
dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato
diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di simulazione (2652).
I terzi
possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica
i loro diritti (1372, 1417).
Art.
1416 Rapporti con i creditori
La simulazione
non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in
buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto
simulato (2910 e seguenti).
I creditori
del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti,
e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti
a questi, se il loro credito è anteriore (2704) all'atto simulato.
Art.
1417 Prova della simulazione
La prova
per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è ammissibile senza limiti (164),
se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer
l'illiceità del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta
dalle parti (164).
CAPO XI
Della nullità
del contratto
Art.
1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto
è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325,
l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto
è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente,
780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art.
1419 Nullità parziale
La nullità
parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte
del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità
di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle
sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679,
1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art.
1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti
con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento
di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti
non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.
Art.
1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo diverse
disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art.
1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione
per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione
(1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art.
1423 Inammissibilità della convalida
Il contratto
nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non dispone diversamente (799).
Art.
1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto
nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti
di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti,
debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1367).
CAPO XII
Dell'annullabilità
del contratto
SEZIONE
I
Dell'incapacità
Art.
1425 Incapacità delle parti
Il contratto
è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e
seguenti).
E' parimenti
annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto
stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art.
1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto
non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età (2);
ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo
all'impugnazione del contratto.
SEZIONE
II
Dei vizi
del consenso
Art.
1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente,
il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434
e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439
e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).
Art.
1428 Rilevanza dell'errore
L'errore
è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro
contraente.
Art.
1429 Errore essenziale
L'errore
è essenziale:
1) quando
cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando
cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello
stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve
ritenersi determinante del consenso;
3) quando
cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che
l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);
4) quando,
trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto
(1969).
Art.
1430 Errore di calcolo
L'errore
di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne
che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
Art.
1431 Errore riconoscibile
L'errore
si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del
contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176)
avrebbe potuto rilevarlo.
Art.
1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte
in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa
derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto
e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
Art.
1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni
degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla
dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona
o dall'ufficio che ne era stato incaricato (2706).
Art.
1434 Violenza
La violenza
è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Art.
1435 Caratteri della violenza
La violenza
deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata è da farle
temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è notevole. Si ha riguardo,
in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
Art.
1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza
è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la
persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di
lui.
Se il male
minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente
valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art.
1437 Timore riverenziale
Il solo
timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art.
1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia
di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando
è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art.
1439 Dolo
Il dolo
è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti
sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i
raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti
al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art.
1440 Dolo incidente
Se i raggiri
non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza
di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede
risponde dei danni (2056).
SEZIONE
III
Dell'azione
di annullamento
Art.
1441 Legittimazione
L'annullamento
del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge.
L'incapacità
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta
valere da chiunque vi ha interesse.
Art.
1442 Prescrizione
L'azione
di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).
Quando l'annullabilità
dipende da vizio del consenso o da incapacità legale (1425 e seguenti), il termine
decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il
dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore
ha raggiunto la maggiore età (2).
Negli altri
casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326).
L'annullabilità
può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se
è prescritta l'azione per farla valere.
Art.
1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto
è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire
all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo
vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art.
1444 Convalida
Il contratto
annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità,
e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto
è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento
vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida
non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il
contratto (1423,1451).
Art.
1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento
che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).
Art.
1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti
indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola
delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione
di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO XIII
Della rescissione
del contratto
Art.
1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto
con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità,
nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona (2045), può essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si
è obbligata.
Il giudice
nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso
all'altra parte per l'opera prestata.
Art.
1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è
sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la
sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha
approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione
del contratto.
L'azione
non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione
eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione
deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono
essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).
Sono salve
le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).
Art.
1449 Prescrizione
L'azione
di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il
fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilità
del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Art.
1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente
contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione
del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Art.
1451 L'inammissibilità della convalida
Il contratto
rescindibile non può essere convalidato.
Art.
1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione
del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1757), salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di rescissione (2652).
CAPO XIV
Della risoluzione
del contratto
SEZIONE
I
Della risoluzione
per inadempimento
Art.
1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti
con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878,
1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione
può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento;
ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data
della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere
la propria obbligazione.
Art.
1454 Diffida ad adempiere
Alla parte
inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine,
con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà
senz'altro risoluto (1662,1901).
Il termine
non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti
o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine
minore.
Decorso
il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Art.
1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto
non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza,
avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668,
1901).
Art.
1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti
possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo
caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara
all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art.
1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine
fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse
dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione
nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre
giorni (2964).
In mancanza,
il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita
la risoluzione.
Art.
1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione
del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso
di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della
risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite (1360).
La risoluzione,
anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652;
att. 165).
Art.
1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti
indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la
risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata
debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art.
1460 Eccezione d'inadempimento
Nei contratti
con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere
la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente
la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle
parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia
non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto
è contrario alla buona fede (1375).
Art.
1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun
contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni
patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento
della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959;
att. 169).
Art.
1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola
con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare
o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418
e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti)
del contratto.
Nei casi
in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi,
può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att.
167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE
II
Dell'impossibilità
sopravvenuta
Art.
1463 Impossibilità totale
Nei contratti
con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta (1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire
quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art.
1464 Impossibilità parziale
Quando la
prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l'altra
parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta,
e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale (1181).
Art.
1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti
che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono
diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante
non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché
la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa
disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito
fino allo scadere di un termine.
Qualora
oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente
non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha
fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (1378).
L'acquirente
è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto
a condizione sospensiva e l'impossilità è sopravvenuta prima che si verifichi la
condizione (1360).
Art.
1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti
indicati dall'art. 1420 impossibilità della prestazione (1256) di
una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo
che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
SEZIONE
III
Dell'eccessiva
onerosità
Art.
1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione
di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).
La risoluzione
non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale
del contratto.
La parte
contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente
le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).
Art.
1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola
delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua
prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per
ricondurla ad equità.
Art.
1469 Contratto aleatorio
Le norme
degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura
(1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
TITOLO III
DEI SINGOLI
CONTRATTI
CAPO I
Della vendita
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1470 Nozione
La vendita
è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o
il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo
di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Art.
1471 Divieti speciali di comprare
Non possono
essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori
dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto
ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali
pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro
che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e
seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari
(1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto
dell'art. 1395.
Nei primi
due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e
seguenti).
Art.
1472 Vendita di cose future
Nella vendita
che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della proprietà si verifica
non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi
o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati
o i frutti sono separati (820).
Qualora
le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla,
se la cosa non viene ad esistenza.
Art.
1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti
possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o
da eleggere posteriormente.
Se il terzo
non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la
sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti,
è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto
(1349; att. 82, 170).
Art.
1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto
ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato
il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto
della pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano
voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta
di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini
o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli
della piazza più vicina.
Qualora
le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni
dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo,
in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo
comma dell'articolo precedente (1561).
Art.
1475 Spese della vendita
Le spese
del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore,
se non è stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).
§ 1 Delle
obbligazioni del venditore
Art.
1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni
principali del venditore sono:
1) quella
di consegnare la cosa al compratore;
2) quella
di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto (1376 e seguenti);
3) quella
di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art.
1477 Consegna della cosa
La cosa
deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa
volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le
pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.
Il venditore
deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della
cosa venduta (1527).
Art.
1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento
del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi
è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore
diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare
di essa (att. 171).
Art.
1479 Buona fede del compratore
Il compratore
può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando l'ha concluso, ignorava
che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non
gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il
disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente
il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre
rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la
diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare
suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore
è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per
la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).
Art.
1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se la cosa
che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà
altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento
del danno a norma dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze,
che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario
(1419); altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento
del danno (1233; att. 131).
Art.
1481 Pericolo di rivendica
Il compratore
può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa
o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore
presti idonea garanzia (1119).
Il pagamento
non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Art.
1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore
può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata
da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati
dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può
inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa
non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il
danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza
delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi
non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di
lui solo per il caso di evizione.
Art.
1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore
subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti
valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti)
a norma dell'art. 1479.
Egli deve
inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a
restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia
della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Art.
1484 Evizione parziale
In caso
di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella
del secondo comma dell'articolo precedente (2921).
Art.
1485 Chiamata in causa del venditore
Il compratore
convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare
in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata
in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano
ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore
che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia,
se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art.
1486 Responsabilità limitata dal venditore
Se il compratore
ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il
venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della
somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Art.
1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti
possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire
che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque
sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione
derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).
Art.
1488 Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando è
esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se
si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione
del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore
è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e
pericolo del compratore.
Art.
1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa
venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono
il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che
non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure
una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano
inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487
e 1488.
Art.
1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore
è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto
con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in
mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art.
1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta
la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della
cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in
questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art.
1492 Effetti della garanzia
Nei casi
indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione
del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per
determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta
è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa
consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione
del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore,
o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione
del prezzo.
Art.
1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso
di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare
al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il compratore
deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Art.
1494 Risarcimento del danno
In ogni
caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223),
se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore
deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art.
1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore
decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto
giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla
legge.
La denunzia
non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione
si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché
il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima
del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
Art.
1496 Vendita di animali
Nella vendita
di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza,
dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono
(1490 e seguenti).
Art.
1497 Mancanza di qualità
Quando la
cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui
è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo
le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti),
purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia
il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
§ 2 Delle
obbligazioni del compratore
Art.
1498 Pagamento del prezzo
Il compratore
è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza
di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della
consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).
Se il prezzo
non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del
venditore (1182).
Art.
1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo diversa
pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata al compratore produca frutti (820)
o altri proventi (1477), decorrono gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo
non è ancora esigibile.
§ 3 Del
riscatto convenzionale
Art.
1500 Patto di riscatto
Il venditore
può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto
di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo (1421
e seguenti) per l'eccedenza.
Art.
1501 Termini
Il termine
per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili
(1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti).
Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine
stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può prorogare.
Art.
1502 Obblighi del riscattante
Il venditore
che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo,
le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese
per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato
il valore della cosa (1150).
Fino al
rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la
cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una
dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune cautele (1151, 1179).
Art.
1503 Esercizio del riscatto
Il venditore
decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore
la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli corrisponde le somme liquide dovute
per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita.
Se il compratore
rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto
di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza
del termine (1208 e seguenti).
Nella vendita
di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto
pena di nullità (1350, 2725).
Art.
1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore
che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore
può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto
sia ad essi opponibile (2653, n. 3).
Se l'alienazione
è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto
del terzo acquirente.
Art.
1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore
che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle
ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è tenuto a mantenere le locazioni
fatte senza frode, purché abbiano data certa (2704) e siano state convenute per
un tempo non superiore ai tre anni.
Art.
1506 Riscatto di parte indivisa
In caso
di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario
che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore
(1111).
Se la cosa
non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha
esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto,
anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art.
1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone
hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna
può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima
disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore,
nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino
congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano
il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di
riscattare la cosa per intero.
Art.
1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari
di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto
la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto
sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà
prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.
1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora
il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare
contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta
è tuttora indivisa.
Se l'eredità
è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto
di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
SEZIONE
II
Della vendita
di cose mobili
§ 1 Disposizioni
generali
Art.
1510 Luogo della consegna
In mancanza
di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove
questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182),
ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto
o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro,
il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore
(1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto
sono a carico del compratore (1475).
Art.
1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella vendita
di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denunzia
dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att.
172).
Art.
1512 Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore
ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta,
il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di
funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964
e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice,
secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare
la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei
danni (1223 e seguenti).
Sono salvi
gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche
in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art.
1513 Accertamento dei difetti
In caso
di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore
possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696, Cod. Proc. Civ.
Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, può ordinare
il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto
di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte
che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne
rigorosamente l'identità e lo stato.
Art.
1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore
non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per
conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att.
77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna
doveva essere fatta.
Il venditore
deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).
Art.
1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore
non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il venditore può far vendere
senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita
è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti (att. 83) o,
in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di
un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore
del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa
ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme corporative),
ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta
senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente
o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al
compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore
ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita,
oltre al risarcimento del maggior danno (1536, 1551, 1686).
Art.
1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se la vendita
ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma
dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione (1476),
il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore,
a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente
(att. 83). Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore
ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e
il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno (1223,1536, 1551).
Art.
1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione
ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine
stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa (1477)
o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione
di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito
per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia
scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non
l'accetta.
Il contraente
che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne
comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964) dalla scadenza del termine;
in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento (1453 e seguenti).
Art.
1518 Normale determinazione del risarcimento
Se la vendita
ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art.
1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti,
il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente
nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior
danno.
Nella vendita
a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi
correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
Art.
1519 Restituzione di cose non pagate
Se la vendita
è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza
di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano
presso il compratore (1156), purché la domanda sia proposta entro quindici giorni
dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna
stessa.
Il diritto
di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi
previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo
della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso
a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione
del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che
abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento
del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
§ 2 Della
vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art.
1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando si
vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si
perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (1353 e seguenti).
Se l'esame
della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore
non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza,
in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa
si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato,
la cosa si considera di suo gradimento.
Art.
1521 Vendita a prova
La vendita
a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la
cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova
si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli
usi.
Art.
1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se la vendita
è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per
la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore
il diritto alla risoluzione del contratto (1453).
Qualora,
però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente
a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto
se la difformità dal campione sia notevole (1455).
In ogni
caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495
(att. 172).
§ 3 Della
vendita con riserva della proprietà
Art.
1523 Passaggio della proprietà e dei rischi
Nella vendita
a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa
col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art.
1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
La riserva
della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto
scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.
Se la vendita
ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva
della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato
dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale
nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata
dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762;
att. 254 e seguente).
Sono salve
le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).
Art.
1525 Inadempimento del compratore
Nonostante
patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava
parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva
il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).
Art.
1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione
del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire
le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre
il risarcimento del danno (1223).
Qualora
si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità,
il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta (1384).
La stessa
disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione,
e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al
conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).
§ 4 Della
vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art.
1527 Consegna
Nella vendita
su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore
il titolo rappresentativo della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal
contratto o, in mancanza, dagli usi.
1528 Pagamento
del prezzo
Salvo patto
o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento
e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i
documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo
adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose (1490), a meno
che queste risultino già dimostrate.
Art.
1529 Rischi
Se la vendita
ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa
la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore
i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione
non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita
o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art.
1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando il
pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi
al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa è constatato all'atto
della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).
La banca
che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti
dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di
conferma del credito.
§ 5 Della
vendita a termine di titoli di credito
Art.
1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita
a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i dividendi esigibili dopo
la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal
venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora
la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore
fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art.
1532 Diritto di opzione
Il diritto
di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.
Il venditore,
qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore
in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto
del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza
di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti
di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto
di credito (1550; att. 251).
Art.
1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se i titoli
venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli
oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione (1326)
del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore,
al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore
una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza
di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore,
i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione
al venditore prima dell'inizio della estrazione.
Art.
1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il compratore
deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie
per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati (1550).
Art.
1535 Proroga dei contratti a termine
Se alla
scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto,
è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della
scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Art.
1536 Inadempimento
In caso
d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli artt.
1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
SEZIONE
III
Della vendita
di cose immobili
Art.
1537 Vendita a misura
Quando un
determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione della sua misura e per un
prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore
ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella
indicata nel contratto (att. 166).
Se la misura
risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere
il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza
oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Art.
1538 Vendita a corpo
Nei casi
in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua
misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento
di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto
a quella indicata nel contratto.
Nel caso
in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di
recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art.
1539 Recesso dal contratto
Quando il
compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il
prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art.
1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se due o
più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo,
con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è
minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita
concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità
delle disposizioni sopra stabilite.
Art.
1541 Prescrizione
Il diritto
del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo
o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile
(att. 178).
SEZIONE
IV
Della vendita
di eredità
Art.
1542 Garanzia
Chi vende
un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria
qualità di erede (477, 588).
Art.
1543 Forme
La vendita
di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità (1350, 2643).
Il venditore
è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace,
di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Art.
1544 Obblighi del venditore
Se il venditore
ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero
ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo
patto contrario.
Art.
1545 Obblighi del compratore
Il compratore
deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità,
e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che
sia convenuto diversamente.
Art.
1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore,
se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292 e seguenti) col venditore
a pagare i debiti ereditari (752).
Art.
1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni
precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni
a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
CAPO II
Del riporto
Art.
1548 Nozione
Il riporto
è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore
titoli di credito (1992) di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore
assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito,
la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo,
che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art.
1549 Perfezione del contratto
Il contratto
si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art.
1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti
accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato.
Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533 e 1534.
Il diritto
di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att. 177).
Art.
1551 Inadempimento
In caso
di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli artt. 1515
e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe
le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto
cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della
stipulazione del contratto.
CAPO III
Della permuta
Art.
1552 Nozione
La permuta
è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà
di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (1376).
Art.
1553 Evizione
Il permutante,
se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore
della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti),
salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1223).
Art.
1554 Spese della permuta
Salvo patto
contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi
i contraenti in parti uguali.
Art.
1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme
stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili
(1470 e seguenti).
CAPO IV
Del contratto
estimatorio
Art.
1556 Nozione
Con il contratto
estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga
a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art.
1557 Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto
le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di
esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile
(1218).
Art.
1558 Disponibilità delle cose
Sono validi
gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori
non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché
non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che
ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
CAPO V
Della somministrazione
Art.
1559 Nozione
La somministrazione
è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di
un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative
di cose.
Art.
1560 Entità della somministrazione
Qualora
non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente
al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della
conclusione (1326) del contratto.
Se le parti
hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione
o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di
stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entità
della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito
un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità
corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art.
1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione
a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art.
1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e
al luogo in cui queste devono essere eseguite.
Art.
1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione
a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni
e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione
a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
Art.
1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il termine
stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe
le parti (1184).
Se l'avente
diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole
prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art.
1564 Risoluzione del contratto
In caso
d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra
può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza
(1455) ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art.
1565 Sospensione della somministrazione
Se la parte
che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve
entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare
congruo preavviso (1455, 1460).
Art.
1566 Patto di preferenza
Il patto
con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al
somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto,
è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se
è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente
diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli
da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine
stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se
intende valersi del diritto di preferenza (att. 1791).
Art.
1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto
è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non
può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario,
può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del
contratto.
Art.
1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola
di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante
non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto,
né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che
formano oggetto del contratto.
L'avente
diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli,
la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di
inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo
minimo che sia stato fissato.
Art.
1569 Contratto a tempo indeterminato
Se la durata
della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza,
in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art.
1570 Rinvio
Si applicano
alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono,
anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
CAPO VI
Della locazione
SEZIONI
I Disposizioni generali
Art.
1571 Nozione
La locazione
è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile
o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo
(att. 180).
Art.
1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto
di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione
(1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della
locazione per una durata superiore a un anno (1605).
Art.
1573 Durata della locazione
Salvo diverse
norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente
i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al
termine suddetto.
Art.
1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le
parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:
1) se si
tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione,
di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si
tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità
di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si
tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato
il corrispettivo;
4) se si
tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per
la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art.
1575 Obbligazioni principali del locatore
Il locatore
deve:
1) consegnare
(1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla
in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne
il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art.
1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore
deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate
quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta
di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo
patto contrario, a carico del conduttore.
Art.
1577 Necessità di riparazioni
Quando la
cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi
è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta
di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso,
purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art.
1578 Vizi della cosa locata
Se al momento
della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile
l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto
o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti
o facilmente riconoscibili.
Il locatore
è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova
di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Art.
1579 Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto
con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa
non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti
al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della
cosa.
Art.
1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi
della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del
conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione
del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art.
1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni
degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di
vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art.
1582 Divieto d'innovazione
Il locatore
non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del
conduttore.
Art.
1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso
della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino
al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione
del godimento di parte della cosa locata.
Art.
1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione
delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e,
in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del
corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità
del mancato godimento.
Indipendentemente
dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte
della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia,
il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art.
1585 Garanzia per molestie
Il locatore
è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento
della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto
a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva
al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio (1168).
Art.
1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi
che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore
è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi
agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia
chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione
del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art.
1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore
deve:
1) prendere
in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel
servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi
dalle circostanze;
2) dare
il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art.
1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore
risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della
locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti
per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure
responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha
ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art.
1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa
distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto
di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata
alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si
tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale
alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore,
se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve
in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art.
1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore
deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta,
in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento
o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza
di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato
di manutenzione.
Il conduttore
non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose
mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art.
1591 Danni per ritardata restituzione
Il conduttore
in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo
convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223;
Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art.
1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni
particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per
i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore,
questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo
della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel
caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti
può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art.
1593 Addizioni
Il conduttore
che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della
locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni
al tempo della riconsegna.
Se le addizioni
non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento,
si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art.
1594 Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore,
salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere
il contratto senza il consenso del locatore (1406).
Trattandosi
di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita
dagli usi.
Art.
1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore,
senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro
il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora
debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte
le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore
non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi
locali (2764).
Senza pregiudizio
delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione
del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la
sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art.
1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione
per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che
sia necessaria la disdetta.
La locazione
senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma
dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato
dalle norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti
o dagli usi (954).
Art.
1597 Rinnovazione tacita del contratto
La locazione
si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato
nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato,
non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova
locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata
è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se è stata
data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti
la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
Art.
1598 Garanzie della locazione
Le garanzie
prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della
durata del contratto.
Art.
1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto
di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa (2704) anteriore
all'alienazione della cosa (999).
La disposizione
del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in
pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147,
1153).
Le locazioni
di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non
nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente
è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso
l'alienante (2923).
Art.
1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione
non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento,
l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente
a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art.
1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore
è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data
certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno
(1223 e seguenti).
Art.
1602 Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo
acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto,
nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Art.
1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è
convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata,
l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando
il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal
caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario (2923).
Art.
1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore
con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore
fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine
fissato per il riscatto (1500 e seguenti).
Art.
1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione
o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi
al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data
certa (2704) anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento
anticipato eseguito in conformità degli usi locali.
Se la liberazione
o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta
(2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il
triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso
nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art.
1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei casi
in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo,
le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano
state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve
le diverse disposizioni di legge.
SEZIONE
II
Della locazione
di fondi urbani (l)
Art.
1607 Durata massima della locazione di case
La locazione
di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino
e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere
anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art.
1608 Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni
di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa
di mobili sufficienti (2764) o non presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare
il pagamento della pigione.
Art.
1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Le riparazioni
di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite
dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso,
e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).
Le suddette
riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art.
1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo spurgo
dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art.
1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta
di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del
danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al valore della parte occupata.
Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente
alla parte da lui occupata (1589).
La disposizione
del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione
di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto
cominciare nella sua abitazione.
Art.
1612 Recesso convenzionale del locatore
Il locatore
che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso
nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali
(Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392,
Leggi Speciali)
Art.
1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati
delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal
contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro
domanda.
Tale facoltà
si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese
successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art.
1614 Morte dell'inquilino
Nel caso
di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed
è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro
tre mesi dalla morte.
Il recesso
si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre
mesi.
SEZIONE
III
Dell'affitto
§ 1 Disposizioni
generali
Art.
1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la
locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile,
l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica
della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le
altre utilità della cosa.
Art.
1616 Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti
non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal
contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve
(le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.
Art.
1617 Obblighi del locatore
Il locatore
è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (817), in
istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.
Art.
1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il locatore
può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio
della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della
buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art.
1619 Diritto di controllo
Il locatore
può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva
gli obblighi che gli incombono.
Art.
1620 Incremento della produttività della cosa
L'affittuario
può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché
esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano
conformi all'interesse della produzione.
Art.
1621 Riparazioni
Il locatore
è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie.
Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).
Art.
1622 Perdite determinate da riparazioni
Se l'esecuzione
delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una
perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore
a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione
del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze,
lo scioglimento del contratto.
Art.
1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza
di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento
dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta
notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita
e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467)
ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve
le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento
dell'autorità.
Art.
1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario
non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
La facoltà
di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare
non comprende quella di cedere l'affitto.
Art.
1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è
convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che
voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'art. 1616.
Quando l'affitto
ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei
mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine
di preavviso.
Art.
1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario
L'affitto
si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza
dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per
l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Art.
1627 Morte dell'affittuario
Nel caso
di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro
tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra
parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto
ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario
in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 Dell'affitto
di fondi rustici
Art.
1628 Durata minima dell'affitto
(Se le norme
corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di
un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo
così stabilito).
Art.
1629 Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto
di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine
massimo di novantanove anni.
Art.
1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto
a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato
per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento
il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo
non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo
necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto
non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso
di sei mesi.
(Sono salve
le diverse disposizioni delle norme corporative).
Art.
1631 Estensione del fondo
Per l'affitto
a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di
difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le
obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della
vendita (1537).
Artt. 1632-1634
(abrogati)
Art.
1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante
l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora
separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del
fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora
la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata
alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli
anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento
di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione
non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni
caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa
conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento
è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art.
1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se l'affitto
ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di
almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una
parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
Art.
1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario
può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati
tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti
potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo
il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti
straordinari.
Art.
1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso
di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato,
l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo
corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Art.
1639 Canone di affitto
Il fitto
può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti
del fondo locato.
Art.
1640 Scorte morte
Le scorte
morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario
all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono,
anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa
specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi,
nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro,
secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non
può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e
la pratica dei luoghi.
La disposizione
del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario
ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore
salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte
sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista
la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte
in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente,
al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve
(le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse pattuizioni delle
parti.
Art.
1641 Scorte vive
Quando il
bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato
in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli
seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti diversi.
Art.
1642 Proprietà del bestiame consegnato
Qualora
il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della
specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è
stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario
può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art.
1643 Rischio della perdita del bestiame
Il rischio
della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi
lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito (1637).
Art.
1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario
fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento
che ne deriva (1615).
Il letame
però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Art.
1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso
previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire
bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello
ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in
cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo,
l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza
nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il
valore al tempo della riconsegna.
La disposizione
del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto l'affittuario
ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica
altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salvi
(le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art.
1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L'affittuario
uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali
opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo
affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti
per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore
determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante
si osservano (le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza) gli usi locali.
§ 3 Dell'affitto
a coltivatore diretto (l)
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art.
1647 Nozione
Quando l'affitto
ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio
o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il
fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono
essere determinati dalle norme corporative) (2079).
Art.
1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice,
con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento
rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario
ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del
fondo.
Art.
1649 Subaffitto
Se il locatore
consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore
e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651
(abrogati)
Art.
1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora
l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli
le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione
del fondo.
Il credito
del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654
(abrogati)
CAPO VII
Dell'appalto
Art.
1655 Nozione
L'appalto
(2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art.
1656 Subappalto
L'appaltatore
non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente (1670).
Art.
1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti
non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di
determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice (2225).
Art.
1658 Fornitura della materia
La materia
necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).
Art.
1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore
non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente
non le ha autorizzate.
L'autorizzazione
si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando
le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera
opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni
o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art.
1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti
non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e
le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo
delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni
sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a
corrispondere un equo indennizzo.
Art.
1661 Variazioni ordinate dal committente
Il committente
può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto
del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori
lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione
del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute
nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o
dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione
dell'opera medesima.
Art.
1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente
ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese
lo stato.
Quando,
nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni
stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo
termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso
inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del
committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Art.
1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore
è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo
fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare
esecuzione.
Art.
1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Qualora
per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni
nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione
può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso
dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa
la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art.
1665 Verifica e pagamento dell'opera
Il committente,
prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica
deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di
poterla eseguire.
Se, nonostante
l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica
senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine,
l'opera si considera accettata.
Se il committente
riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché
non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa
pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo
quando l'opera è accettata dal committente (att. 181).
Art.
1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta
di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica
avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento
in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento
fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto
il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art.
1667 Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La garanzia
non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano
da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati
in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente
deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi
entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore
ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione
contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché
le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).
Art.
1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
Il committente
può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore,
oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del
danno nel caso di colpa dell'appaltatore (1223).
Se però
le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla
sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (2226;
att. 181).
Art.
1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si
tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta.
Il diritto
del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art.
1670 Responsabilità lei subappaltatori
L'appaltatore,
per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza,
comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art.
1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente
può recedere dal contratto (16603), anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera
o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).
Art.
1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se il contratto
si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza
di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la
parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione
del prezzo pattuito per l'opera intera.
Art.
1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per
causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima
che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla
(1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi
abbia fornito la materia.
Se la materia
è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento
dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il
resto è a carico dell'appaltatore.
Art.
1674 Morte dell'appaltatore
Il contratto
di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione
della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può
sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento
per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
Art.
1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Nel caso
di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto
a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito,
e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti
in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente
ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali
preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere
dell'ingegno (2578).
Art.
1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che,
alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera
o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente
per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).
Art.
1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se l'appalto
ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in
quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione
(1559 e seguenti).
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1678 Nozione
Col contratto
di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire
persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un altro (1378).
Art.
1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che
per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto
di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano
compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite
o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti
devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee,
deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni
generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a
parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le
speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime
è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è sostituita la norma delle
condizioni generali (1339, 1419).
Art.
1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni
di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria
e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione
e dalle leggi speciali.
SEZIONE
II
Del trasporto
di persone
Art.
1681 Responsabilità del vettore
Salva la
responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto
(1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore
porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno (2951).
Sono nulle
le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono
il viaggiatore (1229).
Le norme
di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito (2951).
Art.
1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti
cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia
il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione
dell'intero percorso.
SEZIONE
III
Del trasporto
di cose
Art.
1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Il mittente
deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione,
la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri
estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione
del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore
all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico
del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni
o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art.
1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta
del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione,
contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute
per il trasporto.
Su richiesta
del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con
la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una
ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie
disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico
possono essere rilasciate con la clausola "all'ordine" (2008 e seguenti).
Art.
1685 Diritti del mittente
Il mittente
può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne
la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche
disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni
derivanti dal contrordine.
Qualora
dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura
o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per
il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare
le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente
non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione
del destinatario (1378).
Art.
1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio
o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa
non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente,
provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze
rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non
sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514 (att. 77),
o se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art.
1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito
o della vendita (att. 83).
Il vettore
ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto
anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione
del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art.
1687 Riconsegna delle merci
Il vettore
deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del destinatario nel luogo,
nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna
non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso
dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente
è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art.
1688 Termine di resa
Il termine
di resa, quando sono indicati più termini parziali è determinato dalla somma di
questi.
Art.
1689 Diritti del destinatario
I diritti
nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal
momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero
dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario
non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore
dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e degli assegni da cui le cose trasportate
sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il
destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito
(att. 251).
Art.
1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario
è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate,
il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le
disposizioni dell'art. 1686.
Se sorge
controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna
o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le
cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se
sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515
per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente
del deposito o della vendita (att. 83).
Art. 1691
Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore
ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la
ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore
si trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e seguenti).
In tal caso
il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate,
salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione
risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore
del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine,
deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art.
1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il vettore
che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli
assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa,
è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e
non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione
verso il destinatario (2951).
Art.
1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore
è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto,
dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non
prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai
vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello
del destinatario (1218).
Se il vettore
accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non
presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art.
1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide
le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente,
in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito
(att. 181 e seguenti).
Art.
1695 Calo naturale
Per le cose
che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione
nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano
il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione
non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del
caso non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve
tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art.
1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose
trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153).
Art.
1697 Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario
ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo
stato delle cose trasportate.
Se la perdita
o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse
disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti
dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art.
1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento
senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore
(1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa
grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili
al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato
appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art.
1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore
si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo
di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura
diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto
oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art.
1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti
che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto,
i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per l'esecuzione del contratto
dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore
chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri
vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto
nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso
contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai
percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio
percorso.
Art.
1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori
successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato,
lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza
di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla
lettera di vettura.
Art.
1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo
vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti
che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose
trasportate (2761).
Se egli
omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori
precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1703 Nozione
Il mandato
è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici
per conto dell'altra.
Art.
1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario
è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le
norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e seguenti).
Art.
1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario
che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli
atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi
non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario,
può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che
ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli
articoli che seguono.
Art.
1706 Acquisti del mandatario
Il mandante
può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito
in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di
buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose
acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri (812 e seguenti), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante.
In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo
di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att. 183).
Art.
1707 Creditori del mandatario
I creditori
del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione
del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di
beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa (2704)
anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili
iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto
di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att.
183).
Art.
1708 Contenuto del mandato
Il mandato
comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono
necessari al loro compimento.
Il mandato
generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non
sono indicati espressamente.
Art.
1709 Presunzione di onerosità
Il mandato
si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è stabilita dalle parti,
è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata
dal giudice.
§ 1 Delle
obbligazioni del mandatario
Art.
1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario
è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la diligenza del buon padre
di famiglia (1176); ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata
con minor rigore.
Il mandatario
è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare
la revoca o la modificazione del mandato.
Art.
1711 Limiti del mandato
Il mandatario
non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta
a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario
può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante,
e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere
che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art.
1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario
deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo
del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore
a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche
se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art.
1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario
deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti).
La dispensa
preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario
deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
Art.
1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario
deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse
per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene
la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art.
1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza
di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso
il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali
ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli
nota all'atto della conclusione del contratto.
Art.
1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto
contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato
non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può
concludere l'affare (2203). In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione,
deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni
derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari
hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti)
verso il mandante.
Art.
1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario
che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato
o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato
della persona sostituita.
Se il mandante
aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde
soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario
risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante
può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art.
1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario
deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del
mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano
segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è
urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515
(att. 83).
Di questi
fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso
al mandante.
Le disposizioni
di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli
dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle
obbligazioni del mandante
Art.
1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante,
salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari
per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine
il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art.
1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante
deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284)
dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante
deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art.
1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario
ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi,
con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (2761).
§ 3 Dell'estinzione
del mandato
Art.
1722 Cause di estinzione
Il mandato
si estingue:
1) per la
scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per
il quale è stato conferito;
2) per revoca
da parte del mandante;
3) per rinunzia
del mandatario;
4) per la
morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del mandante o del mandatario.
Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio
di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il
diritto di recesso delle parti o degli eredi (att. 184).
Art.
1723 Revocabilità del mandato
Il mandante
può revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei
danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato
conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca
da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta
causa di revoca (2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità
(1425) del mandante.
Art.
1724 Revoca tacita
La nomina
di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del
mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono
stati comunicati al mandatario (1334 e seguente).
Art.
1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca
del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare,
obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e seguenti), se è fatta prima della
scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta
causa.
Se il mandato
è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora
non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art.
1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato
è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune,
la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra
una giusta causa (2609).
Art.
1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario
che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni (1223 e seguenti)
al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza
giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni
caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art.
1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il
mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta (1425) del mandante,
il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel
ritardo.
Quando il
mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità (414 e seguente) del
mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno
conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto
nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art.
1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti
che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi
nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Art.
1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto
contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE
II
Della commissione
Art.
1731 Nozione
Il contratto
di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la
vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Art.
1732 Operazioni a fido
Il commissionario
si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi
del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario
concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non
è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato,
salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla
concessa dilazione.
Il commissionario
che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del
contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza
dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art.
1733 Misura della provvigione
La misura
della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi
provvede il giudice secondo equità.
Art.
1734 Revoca della commissione
Il committente
può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia
concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che
si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Art.
1735 Commissionario contraente in proprio
Nella commissione
di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che
risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha
diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose
che deve comperare, o può acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in
ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).
Anche quando
il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può
praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione,
se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che
fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello
corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art.
1736 Star del credere
Il commissionario
che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti
del committente per l'esecuzione dell'affare.
In tal caso
ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione,
la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è
compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.
SEZIONE
III
Della spedizione
Art.
1737 Nozione
Il contratto
di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo
di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto
(1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art.
1738 Revoca
Finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente
può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute
e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata (1725).
Art.
1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta
della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere
è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo
il migliore interesse del medesimo (1711).
Salvo che
gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non
ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi,
gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati
al committente, salvo patto contrario.
Art.
1740 Diritti dello spedizioniere
La misura
della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina,
in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo
gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (2761, 2951).
Le spese
anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere
sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e
i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art.
1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere
che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte,
ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683 e seguenti).
CAPO X
Del contratto
di agenzia
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).
Art.
1742 Nozione
Col contratto
di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra,
verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Ciascuna
parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa
sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).
Art.
1743 Diritto di esclusiva
Il preponente
non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso
ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona
e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art.
1744 Riscossioni
L'agente
non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata
attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art.
1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni
che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e
i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente
può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) nell'interesse
del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei
diritti spettanti a quest'ultimo.
Art.
1746 Obblighi dell'agente
L'agente
deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute (1711)
e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei
singoli affari.
Egli deve
altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti),
in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Art.
1747 Impedimento dell'agente
L'agente
che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso
al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno (1223).
Art.
1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente
L'agente
ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto regolare
esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente
in proporzione della parte eseguita.
La provvigione
è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere
esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente
ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del
contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta.
L'agente
non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente
deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni
o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione
del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole,
non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente
inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente
deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione
o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente
consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato
il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate
devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente
ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare
un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni
liquidate.
NOTA La
parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall'art. 2, Decr. Lgs 10 settembre 1991,
n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art.
1749 Mancata esecuzione del contratto
La provvigione
spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile
al preponente.
Se il preponente
e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura
determinata (dalle norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo
equità (2751).
Art.
1750 Durata del contratto o recesso
Il contratto
di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente
alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto
di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine
di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata
del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo
anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno
e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti
possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non
può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso
accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo
giorno del mese di calendario.
NOTA Articolo
così sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1°
gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750: "Art. 1750 - Recesso dal contratto
- Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere
dal contratto (1373), dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme
corporative o) dagli usi.
Il termine
di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità".
Art.
1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto
della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente
un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento
di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare
delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità
non è dovuta:
quando il
preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale,
per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente
recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili
al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia,
per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando,
ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e
gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo
dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata
sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi
cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo
in questione.
La concessione
dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento
dei danni.
L'agente
decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine
di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione
di far valere i propri diritti.
Le disposizioni
di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
NOTA Articolo
così sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1°
gennaio 1993. Precedente testo dell'art. 1751: "Art. 1751 - Indennità per lo scioglimento
del contratto -
All'atto
dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni
liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici
collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo
equità (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).
Da tale
indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti
di previdenza volontariamente compiuti dal preponente (2123).
L'indennità
è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale
dell'agente.
Nel caso
di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi (2122)".
Art.
1751 bis Patto di non concorrenza
Il patto
che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto
deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere
di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua
durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
NOTA Articolo
aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio
1994.
Art.
1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni
del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita
dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).
Art.
1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni
di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non
siano derogate (dalle norme corporative o) dagli usi e in quanto siano compatibili
con la natura dell'attività assicurativa (1903).
CAPO XI
Della mediazione
Art.
1754 Mediatore
E' mediatore
colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza
essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.
Art.
1755 Provvigione
Il mediatore
ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento.
La misura
della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate
dal giudice secondo equità.
Art.
1756 Rimborso delle spese
Salvo patti
o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della
persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato
concluso.
Art.
1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto
è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento
in cui si verifica la condizione.
Se il contratto
è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno
col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione
del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e
seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa
d'invalidità.
Art.
1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare
è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una
quota della provvigione.
Art.
1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore
deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione
e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore
risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata
dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).
Art.
1760 Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore
professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare
i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché sussista la possibilità
di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare
al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie
e del numero;
3) annotare
su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si
stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di
ogni annotazione.
Art.
1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore
può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi
all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Art.
1762 Contraente non nominato
Il mediatore
che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del
contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente
non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo
la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte
o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro
l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art.
1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore
può prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).
Art.
1764 Sanzioni
Il mediatore
che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda
da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).
Nei casi
più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p.
35)
Alle stesse
pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona
notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art.
1765 Leggi speciali
Sono salve
le disposizioni delle leggi speciali.
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE
I
Del deposito
in generale
Art.
1766 Nozione
Il deposito
è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo
di custodirla e di restituirla in natura.
Art.
1767 Presunzione di gratuità
Il deposito
si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da
altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
Art.
1768 Diligenza nella custodia
Il depositario
deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051).
Se il deposito
è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (1710).
Art.
1769 Responsabilità del depositario incapace
Il depositario
incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere
tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di
conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario;
altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di
quest'ultimo (2041 e seguente).
Art.
1770 Modalità della custodia
Il depositario
non può servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri, senza il consenso
del depositante.
Se circostanze
urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso
da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art.
1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario
deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto
un termine nell'interesse del depositario (1184, 2930).
Il depositario
può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che
sia convenuto un termine nell'interesse del depositante (1184). Anche se non è stato
convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo
per ricevere la cosa.
Art.
1772 Pluralità di depositanti e di depositari
Se più sono
i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa
deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa
norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non
è divisibile (1314 e seguenti).
Se più sono
i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra
essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art.
1773 Terzo interessato nel deposito
Se la cosa
è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante
e al depositario la sua adesione (1411), il depositario non può liberarsi restituendo
la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art.
1774 Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa
convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere
custodita (1182).
Le spese
per la restituzione sono a carico del depositante.
Art.
1775 Restituzione dei frutti
Il depositario
è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821,1779).
Art.
1776 Obblighi dell'erede del depositario
L'erede
del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere
tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto.
Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante
(1203 e seguenti).
Art.
1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario
deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla (1188,
1836), e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto
in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa (948) o pretende di avere diritti
su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia
al depositante, e può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio
indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli può anche liberarsi
dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice,
a spese del depositante.
Art.
1778 Cosa proveniente da reato
Il depositario,
se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è
stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.
Il depositario
è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia
senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).
Art.
1779 Cosa propria del depositario
Il depositario
è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il
depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e seguenti).
Art.
1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione
della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile,
egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve,
sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il
fatto per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante
ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario
abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo (1259).
Art.
1781 Diritti del depositario
Il depositante
è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa,
a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso
pattuito (1802, 2761).
Art.
1782 Deposito irregolare
Se il deposito
ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per
il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne
altrettante della stessa specie e qualità (1834).
In tal caso
si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti).
SEZIONE
II
Del deposito
in albergo
Art.
1783 Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori
sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate
dal cliente in albergo.
Sono considerate
cose portate in albergo:
1) le cose
che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose
di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono
la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone
dell'alloggio;
3) le cose
di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono
la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo
ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità
di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto
o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio
per giornata.
Art.
1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
La responsabilità
dell'albergatore è illimitata:
1) quando
le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando
ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore
ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore;
egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che,
tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano
valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore
può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art.
1785 Limiti di responsabilità
L'albergatore
non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono
dovuti:
1) al cliente,
alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza
maggiore;
3) alla
natura della cosa.
Art.
1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore
è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose
portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della
sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Art.
1785-ter Obbligo di denuncia del danno
Fuori del
caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti
disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione,
denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Art.
1785-quater Nullità
Sono nulli
i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la
responsabilità dell'albergatore.
Art.
1785-quinquies Limiti di applicazione
Le disposizioni
della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi,
né agli animali vivi.
Art.
1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme
di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti
di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto
e simili.
SEZIONE
III
Del deposito
nei magazzini generali
Art.
1787 Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini
generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che
si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata dal caso fortuito, dalla
natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio (1218).
Art.
1788 Diritti del depositante
Il depositante
ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Art.
1789 Vendita delle cose depositate
I magazzini
generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci,
quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il
deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso
un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate
di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'art. 1515
(att. 83).
Il ricavato
della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve
essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art.
1790 Fede di deposito
I magazzini
generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle
merci depositate (1996).
La fede
di deposito deve indicare:
1) il cognome
e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del depositante;
2) il luogo
del deposito;
3) la natura
e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per
la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Art.
1791 Nota di pegno
Alla fede
di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste
dall'articolo precedente.
La fede
di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice,
da conservarsi presso i magazzini.
Art.
1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La fede
di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un
terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente,
mediante girata (2009 e seguenti).
Art.
1793 Diritti del possessore
Il possessore
della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle
cose depositate (1777, 1996); egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese,
le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata
una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore
della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate (2784 e seguenti).
Il possessore
della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate,
se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli può valersi della
facoltà concessa dall'art. 1788.
Art.
1794 Prima girata della nota di pegno
La prima
girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del
credito e degli interessi (1282) nonché la scadenza. La girata corredata delle dette
indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata
della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del
possessore di buona fede (1147), tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia
salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato
una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e
del possessore di mala fede della nota di pegno.
Art.
1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore
della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza
del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali
la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio (1771).
Sotto la
responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore
della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso
i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito
dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art.
1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore
della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato
il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in
conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante
che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei
diritti di questo (1203 e seguenti), e può procedere alla vendita delle cose depositate
decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att. 83).
(vedere
anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art.
1797 Azione nei confronti dei giranti
Il possessore
della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla
vendita del pegno.
I termini
per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla
legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore
della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza
non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per
la vendita delle cose depositate.
Egli conserva
tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore.
Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e seguenti)
CAPO XIII
Del sequestro
convenzionale
Art.
1798 Nozione
Il sequestro
convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo (1140)
una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia,
perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia
sarà definita (1773).
Art.
1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi,
i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza,
si osservano le disposizioni seguenti.
Art.
1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Il sequestratario,
per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito (1768
e seguenti).
Se vi è
imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli,
il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora
la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo
caso si applicano le norme del mandato (1703 e seguenti).
Il sequestratario
non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni
a tempo indeterminato (1574).
Art.
1801 Liberazione del sequestratario
Prima che
la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per
accordo delle parti o per giusti motivi.
Art.
1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario
ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al
rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per
l'amministrazione della cosa (2761).
CAPO XIV
Del comodato
Art.
1803 Nozione
Il comodato
è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile,
affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire
la stessa cosa ricevuta.
Il comodato
è essenzialmente gratuito.
Art.
1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario
è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
(1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla
natura della cosa.
Non può
concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario
non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione
della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art.
1805 Perimento della cosa
Il comodatario
è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola
con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario
che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui
consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile,
qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per
l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).
Art.
1806 Stima
Se la cosa
è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario,
anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art.
1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa
si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa
del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Art.
1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario
non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però
ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione
della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).
Art.
1809 Restituzione
Il comodatario
è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto
o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però,
durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi
della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può
esigerne la restituzione immediata.
Art.
1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non è
stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere
destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Art.
1811 Morte del comodatario
In caso
di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può
esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art.
1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa
comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto
al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito
il comodatario.
CAPO XV
Del mutuo
Art.
1813 Nozione
Il mutuo
è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di
danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante
cose della stessa specie e qualità (1782).
Art.
1814 Trasferimento della proprietà
Le cose
date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art.
1815 Interessi
Salvo diversa
volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono
convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è nulla e gli
interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).
Art.
1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine
per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il
mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
Art.
1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è
fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo
alle circostanze.
Se è stato
convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento
è pure fissato dal giudice (1183).
Art.
1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono
state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile
o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a
pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si
doveva
eseguire.
Art.
1819 Restituzione rateale
Se è stata
convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie
l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo
le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
Art.
1820 Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario
non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la
risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
Art.
1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante
e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito,
se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo
è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi,
non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art.
1822 Promessa di mutuo
Chi ha promesso
(1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le
condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente
difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
CAPO XVI
Del conto
corrente
Art.
1823 Nozione
Il conto
corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto
i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili
fino alla chiusura del conto.
Il saldo
del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e richiesto il pagamento,
il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende
rinnovato a tempo indeterminato.
Art.
1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi
dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione (1243 e
seguenti).
Qualora
il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti), s'intendono esclusi
dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Art.
1825 Interessi
Sulle rimesse
decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero,
in mancanza, in quella legale (1282, 1284).
Art.
1826 Spese e diritti di commissione
L'esistenza
del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese
per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto,
salvo convenzione contraria.
Art.
1827 Effetti dell'inclusione nel conto
L'inclusione
di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni
relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto
è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e seguenti), rescisso (1447
e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la relativa partita si elimina dal conto.
Art.
1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Se il credito
incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti,
2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), il correntista ha diritto di valersi
della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino
alla concorrenza del credito garantito.
La stessa
disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale (1292).
Art.
1829 Crediti verso terzi
Se non risulta
una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo
si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non
è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare
la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa.
Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le
azioni contro il debitore.
Art.
1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se il creditore
di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante
al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le
ragioni del creditore (2917). Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza
di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Art.
1831 Chiusura del conto
La chiusura
del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto
o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data
del contratto.
Art.
1832 Approvazione del conto
L'estratto
conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato
nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi
congruo secondo le circostanze.
L'approvazione
del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di
calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta,
sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione
dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito
per mezzo di raccomandata.
Art.
1833 Recesso dal contratto
Se il contratto
è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni
chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso
d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza o di morte di una
delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento
del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento
del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.
CAPO XVII
Dei contratti
bancari
SEZIONE
I
Dei depositi
bancari
Art.
1834 Depositi di danaro
Nei depositi
di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata
a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto
ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito
dalle parti o dagli usi (1782).
Salvo patto
contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso
la quale si e costituito il rapporto.
Art.
1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca
rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono
annotare sul libretto.
Le annotazioni
sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio,
fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
E' nullo
(1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art.
1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto
di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie
la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il
depositante (1777,1992, 2003).
La stessa
disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore
sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve
le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
1837 (abrogato)
Art.
1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La banca
che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne
gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o
per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e
in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse
devono essere accreditate al depositante.
Se per i
titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi (2344, 2452) o si deve
esercitare un diritto di opzione (2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni
al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti.
In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del
depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca
spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché
il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo
il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei
titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
SEZIONE
II
Del servizio
bancario delle cassette di sicurezza
Art.
1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio
delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde (1176) verso l'utente per
l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso
fortuito.
Art.
1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta
è intestata a più persone, l'apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno
degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso
di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto
comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo
di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art.
1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il
contratto e scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei
mesi dalla data della medesima, può chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire
la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura
si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che
il pretore ritiene opportune.
Il pretore
può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti
e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento
di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese.
SEZIONE
III
Dell'apertura
di credito bancario
Art.
1842 Nozione
L'apertura
di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione
dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art.
1843 Utilizzazione del credito
Se non è
convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo
le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto
contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca
dove è costituito il rapporto.
Art.
1844 Garanzia
Se per l'apertura
di credito è data una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti)
o personale (1936 e seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto
per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia
diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione
del garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla
richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore
della garanzia o recedere dal contratto.
Art.
1845 Recesso dal contratto
Salvo patto
contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine,
se non per giusta causa.
Il recesso
sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere
un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate
e dei relativi accessori.
Se l'apertura
di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza,
in quello di quindici giorni.
SEZIONE
IV
Dell'anticipazione
bancaria
Art.
1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione
bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti), la banca non può disporre
delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse
sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).
Art.
1847 Assicurazione delle merci
La banca
deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione delle merci date
in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde
alle cautele d'uso.
Art.
1848 Spese di custodia
La banca,
oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per
la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
Art.
1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente,
anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci
dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre
somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo
che il credito residuo risulti insufficientemente garantito (1795).
Art.
1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore
della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo
del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei
termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli
o delle merci dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta,
la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art.
2797.
La banca
ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della
vendita.
Art.
1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia
di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non
siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà
di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei
titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata
in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
SEZIONE
V
Delle operazioni
bancarie in conto corrente
Art.
1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora
il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in
conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti
a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art.
1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
Se tra la
banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti,
i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241
e seguenti).
Art.
1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel caso
in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori
in solido dei saldi del conto (1292 e seguenti).
Art.
1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione
regolata in conto corrente e a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere
dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza,
entro quindici giorni.
Art.
1856 Esecuzione d'incarichi
La banca
risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l'esecuzione d'incarichi
ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico
deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare
dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (1717).
Art.
1857 Norme applicabili
Alle operazioni
regolate in conto corrente si applicano le norme degli artt. 1826, 1829 e 1832.
SEZIONE
VI
Dello sconto
bancario
Art.
1858 Nozione
Lo sconto
è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al
cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione,
salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti).
Art.
1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto
avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario (2009 e seguenti), la
banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha
anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve
le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto
di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione".
Art.
1860 Sconto di tratte documentate
La banca
che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario
finché il titolo rappresentativo è in suo possesso (2761).
CAPO XVIII
Della rendita
perpetua
Art.
1861 Nozione
Col contratto
di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo
la prestazione periodica (2948) di una somma di danaro o di una certa quantità di
altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della
cessione di un capitale.
La rendita
perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un
immobile o della cessione gratuita di un capitale (793).
Art.
1862 Norme applicabili
L'alienazione
dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la
vendita (1470 e seguenti).
L'alienazione
o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione
(769 e seguenti).
Art.
1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E' fondiaria
la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita
mediante cessione di un capitale.
Art.
1864 Garanzia della rendita semplice
La rendita
semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra un immobile; altrimenti
il capitale e ripetibile.
Art.
1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita
perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti
possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del
beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni
nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche
stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al
beneficiario.
Il termine
di preavviso non può eccedere l'anno.
Se sono
convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Art.
1866 Esercizio del riscatto
Il riscatto
della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento
della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse
legale (1284).
Le modalità
del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art.
1867 Riscatto forzoso
Il debitore
di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
1) se è
in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219);
2) se non
ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date,
non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844, 1850);
3) se, per
effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o di divisione (713 e seguenti),
il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
Art.
1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure
luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo
stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia
assunto il debito (1273) o si dichiari pronto ad assumerlo.
Art.
1869 Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni
degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione
perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
Art.
1870 Ricognizione
Il debitore
della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i
dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo
documento (2720), trascorsi nove anni dalla data del precedente (att. 186).
Art.
1871 Rendite dello Stato
Le disposizioni
di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
CAPO XIX
Della rendita
vitalizia
Art.
1872 Modi di costituzione
La rendita
vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di
un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1350).
La rendita
vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento
(587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per
tali atti (602 e seguenti, 782).
Art.
1873 Determinazione della durata
La rendita
vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può
costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Art.
1874 Costituzione a favore di più persone
Se la rendita
e costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si
accresce a favore degli altri, salvo patto contrario (674 e seguenti).
Art.
1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita
vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti), quantunque importi
per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione (782
e seguenti, 809).
Art.
1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto
e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per la durata della vita di
persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.
Art.
1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore
di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione
del contratto (1453 e seguenti), se il promittente non gli da o diminuisce le garanzie
pattuite (1461).
Art.
1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso
di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita,
anche se e lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto
(1453 e seguenti), ma può far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti,
670 e seguenti) i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia
l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere
anche Leggi Speciali, Fallimento).
Art.
1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore
della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita
stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle
annualità pagate.
Egli è tenuto
a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto
gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).
Art.
1880 Modalità del pagamento della rendita
La rendita
vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del
numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e costituita.
Se però
è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno
in cui e scaduta.
Art.
1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la
rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia
soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti
del bisogno alimentare del creditore (433).
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1882 Nozione
L'assicurazione
è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga
a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da
un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.
Art.
1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa
di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico
o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi
speciali.
Art.
1884 Assicurazioni mutue
Le assicurazioni
mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con
la specialità del rapporto (2546 e seguenti).
Art.
1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni
contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo
per quanto non è regolato dal codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti,
446 e seguenti).
Art.
1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni
sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme
del presente capo.
Art.
1887 Efficacia della proposta
La proposta
scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il termine di quindici
giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre
dalla data della consegna o della spedizione della proposta (1932).
Art.
1888 Prova del contratto
Il contratto
di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).
L'assicuratore
è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento
da lui sottoscritto.
L'assicuratore
è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie
della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale
(att. 187).
Art.
1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza
di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento
del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia
l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei
confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato
(1992).
In caso
di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni
relative all'ammortamento dei titoli all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).
Art.
1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente
stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può
ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399,
2031 seguente).
Il contraente
è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al
momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve
all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore
ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.
Art.
1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione
è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere
gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti
derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato
sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza
del contratto.
Per il rimborso
dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per
spese di conservazione (2756).
Art.
1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni
inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore
non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni
se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441
e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore
decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza,
non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore
ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo
anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma
precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione
riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per
quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
(1932).
Art.
1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente
ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto
stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro
si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta
dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto,
la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto
e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle
cose.
Art.
1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni
in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore
le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art.
1895 Inesistenza del rischio
Il contratto
è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere
prima della conclusione del contratto.
Art.
1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto
si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione
del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché
la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione
o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero.
Qualora
gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla
conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha
diritto al solo rimborso delle spese.
Art.
1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente
comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale
che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe
portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla
scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta,
non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro
due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione
di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).
Art.
1898 Aggravamento del rischio
Il contraente
ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato
conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore
non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più
elevato (1926).
L'assicuratore
può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro
un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
(1335) dell'aggravamento del rischio.
Il recesso
dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore
non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento
del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro
si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia
del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia
tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto
conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato
fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932;
att. 187).
Art.
1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione
ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle
ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto
contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che
può darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto
può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non
può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).
Le norme
del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).
Art.
1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti
L'assicuratore
non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente,
dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore
è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del
fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).
Egli è obbligato
altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente,
dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella
tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art.
1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente
non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione
resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è da lui dovuto.
Se alle
scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi
previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti)
se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata
sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto
al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso
delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919
e seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art.
1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione
e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento
del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice
che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti
di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso
di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di
assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali
anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati (att.
187).
Art.
1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti
autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti
le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti
nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).
Possono
inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore,
per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato,
davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale
e stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
SEZIONE
II
Dell'assicurazione
contro i danni
Art.
1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto
di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui
l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento
del danno.
Art.
1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore
e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto
dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore
risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.
Art.
1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto
contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della
cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio
ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno
nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art.
1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione
copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro,
l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che
non sia diversamente convenuto.
Art.
1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare
il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore
a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore
delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del
contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale
a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza
o in altri documenti.
Nell'assicurazione
dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti
avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art.
1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L'assicurazione
per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida (1441
e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in
buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi
e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza
del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per
l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art.
1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il
medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,
l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato
omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso
di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art.
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere
a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché
le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore
che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore
è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art.
1911 Coassicurazione
Qualora
la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose
sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è
tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva
quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art.
1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto
contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici,
da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art.
1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato
deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere
il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato
ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni
contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato
entro ventiquattro ore.
Art.
1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato
deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227).
Le spese
fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione
del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro,
anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata,
e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese
sono state fatte inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore
risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che
egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).
L'intervento
dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione
non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore
che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le
spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art.
1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato
che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto
all'indennità.
Se l'assicurato
omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).
Art.
1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore
che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare
di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).
Salvo il
caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli
affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente
con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato
è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione
(1589).
Le disposizioni
di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA Il
secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio
1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare , fra le persone nei confronti
delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art.
1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione
della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato
di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione,
deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto
(2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L'assicuratore
ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo
danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato
lo richiede.
Le spese
sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico
dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso
che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo
interesse.
L'assicurato,
convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (1932; Cod. Proc.
Civ. 196)
(Vedere
anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art.
1918 Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione
delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato,
che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza
del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente
alla data dell'alienazione.
I diritti
e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia
dell'esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza
del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante
raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore
i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore,
entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione,
può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato
anche mediante raccomandata.
Se è stata
emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003, 1889), nessuna notizia
dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente
non possono recedere dal contratto.
SEZIONE
III
Dell'assicurazione
sulla vita
Art.
1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione
può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione
contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale
rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve
essere provato per iscritto (2725).
Art.
1920 Assicurazione a favore di un terzo
E' valida
l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti).
La designazione
del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva
dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente,
649); essa e efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.
Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento
a favore di una determinata persona.
Per effetto
della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione
(1411, 1923).
Art.
1921 Revoca del beneficio
La designazione
del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma
dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte
del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato
di voler profittare del beneficio (1411).
Se il contraente
ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il
beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia
del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per
iscritto all'assicuratore (att. 188).
Art.
1922 Decadenza dal beneficio
La designazione
del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario
attenti alla vita dell'assicurato (801).
Se la designazione
e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata
nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).
Art.
1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme
dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte
ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve,
rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti
in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione
(737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle
donazioni.
Art.
1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente
non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione
del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La
disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando
il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre
dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente
non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o,
in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto
di diritto (1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore,
salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione
della somma assicurata.
Art.
1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze
di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma
assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere
quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art.
1926 Cambiamento di professione dell'assicurato
I cambiamenti
di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione,
qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse
esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione
(1898).
Qualora
i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito
al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un
premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione
del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato
dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni,
deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre
la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore
dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato,
entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato
dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore
al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato
al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni
e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata
(att. 187).
Art.
1927 Suicidio dell'assicurato
In caso
di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione
del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate,
salvo patto contrario.
L'assicuratore
non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato
pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione
e cessata.
SEZIONE
IV
Della riassicurazione
Art.
1928 Prova
I contratti
generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono
essere provati per iscritto (2725).
I rapporti
di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione
per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali (2697 e seguenti,
2952).
Art.
1929 Efficacia del contratto
Il contratto
di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve
le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art.
1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In caso
di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare
integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi
e gli altri crediti (1241 e seguenti; att. 187).
Art.
1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso
di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato,
i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura
dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto
(1241 e seguenti; att. 187).
SEZIONE
V
Disposizioni
finali
Art.
1932 Norme inderogabili
Le disposizioni
degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo
comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926
non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole
che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto
dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339, 1419).
CAPO XXI
Del giuoco
e della scommessa
Art.
1933 Mancanza di azione
Non compete
azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta
di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente
tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un
giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (2034). La ripetizione
e ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace (414 e seguente, 1191).
Art.
1934 Competizioni sportive
Sono eccettuati
dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone
che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse
di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia
il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art.
1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie
danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1936 Nozione
E' fideiussiore
colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento
di un'obbligazione altrui.
La fideiussione
è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art.
1937 Manifestazione della volontà
La volontà
di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art.
1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione
può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura (1353), con
la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito.
NOTA Comma
così sostituito dall'art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra
le Leggi Speciali).
Art.
1939 Validità della fideiussione
La fideiussione
non è valida se non è valida l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata
per un'obbligazione assunta da un incapace.
Art.
1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione
può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Art.
1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione
non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni
più onerose.
Può prestarsi
per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione
eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione
principale.
Art.
1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto
contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale,
nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il
debitore principale e alle spese successive.
Art.
1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore
obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda
beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio
nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare
(att. 189).
Quando il
fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione
sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
SEZIONE
II
Dei rapporti
tra creditore e fideiussore
Art.
1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore
e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti,
1410).
Le parti
però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'esclusione
del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore
e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione (2268).
Salvo patto
contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art.
1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore
può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale
(1239), salva quella derivante dall'incapacità (1247, 1939).
Art.
1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone
hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo
debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato
pattuito il beneficio della divisione.
Art.
1947 Beneficio della divisione
Se è stato
stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il
pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte
da lui dovuta.
Se alcuno
dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio
della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua
quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art.
1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore
del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore
principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché
incapaci.
SEZIONE
III
Dei rapporti
tra fideiussore e debitore principale
Art.
1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore
che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il
debitore (1203).
Art.
1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore
che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse
consapevole della prestata fideiussione (1936).
Il regresso
comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo
che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore
inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento.
Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale
(1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore
è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore è ammesso solo nei
limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).
Art.
1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono
più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per
tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.
Art.
1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore
non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli
il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore
ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le
eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi
i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Art.
1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore,
anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri
la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il
soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
1) quando
è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando
il debitore è divenuto insolvente;
3) quando
il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando
il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando
sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché
essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
SEZIONE
IV
Dei rapporti
fra più fideiussori
Art.
1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone
hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il
fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva
porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo
comma dell'art. 1299 (1239).
SEZIONE
V
Dell'estinzione
della fideiussione
Art.
1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione
si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione
del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche
(2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.
Art.
1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore
per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione
del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali
di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento
del credito (1461, 1844, 1850, 1877).
Non è valida
la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto
dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art.
1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore
rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il
creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il
debitore e le abbia con diligenza continuate (1267).
La disposizione
si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua
fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo
caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza
proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore
(2943 e seguenti; att. 190).
CAPO XXIII
Del mandato
di credito
Art.
1958 Effetti del mandato di credito
Se una persona
si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo,
in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore
di un debito futuro (1938).
Colui che
ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo,
salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223) all'altra parte.
Art.
1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo
l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito
o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento
del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo
(1461).
Si applica
inoltre la disposizione dell'art. 1956.
CAPO XXIV
Dell'anticresi
Art.
1960 Nozione
L'anticresi
è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile
al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti,
imputandoli agli interessi, se dovuti e quindi al capitale (1194).
Art.
1961 Obblighi del creditore anticretico
Il creditore,
se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui
dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha
l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia
(1176). Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
Il creditore,
se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al
debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.
Art.
1962 Durata dell'anticresi
L'anticresi
dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche
se il credito o l'immobile dato in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata
stabilita la durata.
In ogni
caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni (att. 191).
Se e stato
stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Art.
1963 Divieto del patto commissorio
E' nullo
(1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto,
con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di
mancato pagamento del debito (2744).
Art.
1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la
disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono
che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il
debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile
(att. 192).
CAPO XXV
Della transazione
Art.
1965 Nozione
La transazione
è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine
a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche
concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da
quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Art.
1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere
le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della
lite (320, 493).
La transazione
e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono
sottratti alla disponibilità delle parti (2113).
Art.
1967 Prova
La transazione
deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350
(2725).
Art.
1968 Transazione sulla falsità di documenti
La transazione
nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti) non produce alcun effetto,
se non e stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc.
Civ. 5).
Art.
1969 Errore di diritto
La transazione
non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono
state oggetto di controversia tra le parti (1429).
Art.
1970 Lesione
La transazione
non può essere impugnata per causa di lesione (1447 e seguenti).
Art.
1971 Transazione su pretesa temeraria
Se una della
parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere
l'annullamento della transazione (1425 e seguenti).
Art.
1972 Transazione su un titolo nullo
E' nulla
(1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito (1343 e seguenti),
ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri
casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento
di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Art.
1973 Annullabilità per falsità di documenti
E' annullabile
(1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti
che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Art.
1974 Annullabilità per cosa giudicata
E' pure
annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324), della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
Art.
1975 Annullabilità per scoperta di documenti
La transazione
che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi
tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a
conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che
questi siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione
è annullabile (1442), quando non riguarda che un affare determinato e con documenti
posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Art.
1976 Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione
della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente
e stato estinto per novazione (1230 e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione
sia stato espressamente stipulato (1453 e seguenti).
CAPO XXVI
Della cessione
dei beni ai creditori
Art.
1977 Nozione
La cessione
dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori
o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartire tra loro
il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
Art.
1978 Forma
La cessione
dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2649, 2687).
Se tra i
beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265
(2725).
Art.
1979 Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione
dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte
le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi (att. 193).
Art.
1980 Effetti della cessione
Il debitore
non può disporre dei beni ceduti.
I creditori
anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente
anche su tali beni.
I creditori
cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore,
non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle
cedute (att. 193).
Art.
1981 Spese
I creditori
che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332) devono anticipare le spese
necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato
di essa.
Art.
1982 Riparto
I creditori
devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti,
salve le cause di prelazione (2741). Il residuo spetta al debitore (att. 193).
Art.
1983 Controllo del debitore
Il debitore
ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della
liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno (Cod.
Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193).
Se è stato
nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Art.
1984 Liberazione del debitore
Se non vi
è patto contrario, il debitore e liberato verso i creditori solo dal giorno in cui
essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti
di quanto hanno ricevuto (att. 193).
Art.
1985 Recesso dal contratto
Il debitore
può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi
a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione (1332). Il
recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore
è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).
Art.
1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione
può essere annullata (1425) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i
suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività
o ha simulato passività inesistenti.
La cessione
può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 e seguenti).
TITOLO IV
DELLE PROMESSE
UNILATERALI
Art.
1987 Efficacia delle promesse
La promessa
unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi
dalla legge (2821).
Art.
1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa
di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e
fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo
si presume fino a prova contraria.
Art.
1989 Promessa al pubblico
Colui che,
rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una
determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa
non appena questa e resa pubblica.
Se alla
promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo
della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa
non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione
prevista nella promessa.
Art.
1990 Revoca della promessa
La promessa
può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente
solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
In nessun
caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già
verificata o se l'azione è già stata compiuta.
Art.
1991 Cooperazione di più persone
Se l'azione
e stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune
a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo
ne ha dato notizia al promittente.
TITOLO V
DEI TITOLI
Dl CREDITO
CAPO I
Disposizioni
generali
Art.
1992 Adempimento della prestazione
Il possessore
di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione
del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore,
che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore,
è liberato anche se questi non e il titolare del diritto.
Art.
1993 Eccezioni opponibili
Il debitore
può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le
eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché
quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di
rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie
per l'esercizio dell'azione.
Il debitore
può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali
con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore
ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Art.
1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato
in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147, 1153), in conformità delle
norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione (948).
Art.
1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento
del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Art.
1996 Titoli rappresentativi
I titoli
rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle
merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne
mediante trasferimento del titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art.
1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno
(2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti,
491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito
o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Art.
1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso
di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario
si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo (981).
Il premio
è investito a norma dell'art. 1000.
Nel pegno
di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende ai premi e alle
altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art.
1999 Conversione dei titoli
I titoli
di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall'emittente in titoli
nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il
caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i
titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta
e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità
a norma del secondo comma dell'art. 2022.
Art.
2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli
di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta
e a spese del possessore.
I titoli
di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.
Art.
2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme
di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme
di questo codice o di leggi speciali.
I titoli
del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati
da leggi speciali.
Art.
2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme
di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente
diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza
delle forme proprie della cessione.
CAPO II
Dei titoli
al portatore
Art.
2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento
del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo (1994).
Il possessore
del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato
in base alla presentazione del titolo (1992).
Art.
2004 Limitazione della libertà di emissione
Il titolo
di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere
emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art.
2005 Titolo deteriorato
Il possessore
di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora
sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente,
verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
Art.
2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni
di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti
o sottratti.
Tuttavia
chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore
e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima,
decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).
Il debitore
che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto
è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli
smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il denunziante
può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se
del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di
prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
E salvo,
in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Art.
2007 Distruzione del titolo
Il possessore
del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente
il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese
sono a carico del richiedente.
Se la prova
della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
CAPO III
Dei titoli
all'ordine
Art.
2008 Legittimazione del possessore
Il possessore
di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato
in base a una serie continua di girate (1992, 283).
Art.
2009 Forma della girata
La girata
deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E valida
la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata
al portatore vale come girata in bianco.
Art.
2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi
condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
E nulla
la girata parziale.
Art.
2011 Effetti della girata
La girata
trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se il titolo
è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con
quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un
terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
Art.
2012 Obblighi del girante
Salvo diversa
disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante
non e obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.
Art.
2013 Girata per incasso o per procura
Se alla
girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso,
il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare
il titolo, fuorché per procura.
L'emittente
può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia
della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità
del girante.
Art.
2014 Girata a titolo di pegno
Se alla
girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può
esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo
come girata per procura.
L'emittente
non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti
personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito
intenzionalmente a danno dell'emittente.
Art.
2015 Cessione del titolo all'ordine
L'acquisto
di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della
cessione (1260 e seguenti).
Art.
2016 Procedura d'ammortamento
In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia
al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale
del luogo in cui il titolo è pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso
(Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta
di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente
del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul
diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento
del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.
Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per
il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto
deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante
la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto
libera il debitore.
Art.
2017 Opposizione del detentore
L'opposizione
del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento,
con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore.
L'opposizione
non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione
e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Art.
2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione
Durante
il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli
atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e scaduto o pagabile
a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere
il deposito giudiziario della somma.
Art.
2019 Effetti dell'ammortamento
Trascorso
senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha più efficacia,
salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.
Chi ha ottenuto
l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere
del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento
o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art.
2020 Leggi speciali
Le norme
di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in
quanto queste non dispongano diversamente.
CAPO IV
Dei titoli
nominativi
Art.
2021 Legittimazione del possessore
Il possessore
di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato
per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Art.
2022 Trasferimento
Il trasferimento
del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul
titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato
al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che
chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di
un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria
capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio.
Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire
il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703).
Le annotazioni
nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.
L'emittente
che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato
da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Art.
2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse
disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante
girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da un agente di cambio.
La girata
deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario.
Se il titolo non e interamente liberato, e necessaria anche la sottoscrizione del
giratario.
Il trasferimento
mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne
sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del
titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione
del trasferimento nel registro dell'emittente.
Art.
2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo
sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta
da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro (1997).
Per l'annotazione
si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
Art.
2025 Usufrutto
Chi ha l'usufrutto
(978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere
un titolo separato da quello del proprietario.
Art.
2026 Pegno
La costituzione
in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna
del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente (2014).
Il giratario
in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura
(2013).
Art.
2027 Ammortamento
In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario
di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in
conformità delle norme relative ai titoli all'ordine.
In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine
stabilito dall'art. 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni,
salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.
L'ammortamento
estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto
il nuovo titolo (2019).
TITOLO VI
DELLA GESTIONE
DI AFFARI
Art.
2028 Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza
esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto
a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi
da se stesso.
L'obbligo
di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare
sia terminato, finche l'erede possa provvedere direttamente.
Art.
2029. Capacità del gestore
Il gestore
deve avere la capacità di contrattare (1425).
Art.
2030 Obbligazioni del gestore
Il gestore
è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (1703 e seguenti).
Tuttavia
il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad
assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe
tenuto per effetto della sua colpa (1223 e seguenti).
Art.
2031 Obblighi dell'interessato
Qualora
la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni
che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle
assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o
utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione
non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato,
eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume.
Art.
2032 Ratifica dell'interessato
La ratifica
(1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero
derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche se la gestione e stata compiuta
da persona che credeva di gestire un affare proprio.
TITOLO VII
DEL PAGAMENTO
DELL'INDEBITO
Art.
2033 Indebito oggettivo
Chi ha eseguito
un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto
ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se
chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147),
dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).
Art.
2034 Obbligazioni naturali
Non è ammessa
la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri
morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri
indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione
ma esclude la ripetizione di ciò che e stato spontaneamente pagato, non producono
altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).
Art.
2035 Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito
una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon
costume non può ripetere quanto ha pagato.
Art.
2036 Indebito soggettivo
Chi ha pagato
un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere
ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147)
del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto
l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi
(1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda
(Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147).
Quando la
ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore
(1203 e seguenti).
Art.
2037 Restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto
indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
Se la cosa
è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha ricevuta in mala fede è
tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto deteriorata, colui che
l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per
la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto
la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di
essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
Art.
2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi, avendo
ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo
di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora
dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (1203
e seguenti). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato,
nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato
la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla,
è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato
l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire
direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito,
l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei
limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Art.
2039 Indebito ricevuto da un incapace
L'incapace
che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui
ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).
Art.
2040 Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al
quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei
miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150, 1151 e 1152.
TITOLO VIII
DELL'ARRICCHIMENTO
SENZA CAUSA
Art.
2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza
una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora
l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta
è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Art.
2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione
di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502,
1769).
TITOLO IX
DEI FATTI
ILLECITI
Art.
2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
Art.
2044 Legittima difesa
Non è responsabile
chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).
Art.
2045 Stato di necessità
Quando chi
ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se
o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo
non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen.
54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento
del giudice (att. 194).
Art.
2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde
delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere
al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato
d'incapacità derivi da sua colpa.
Art.
2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso
di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti),
il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo
che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso
in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto
alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Art.
2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre
e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone
soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La
stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori
e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in
cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone
indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano
di non avere potuto impedire il fatto.
Art.
2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni
e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art.
2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Chiunque
cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura
o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art.
2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno
e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito (1218,1256).
Art.
2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario
di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile
dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
Art.
2053 Rovina di edificio
Il proprietario
di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro
rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio
di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).
Art.
2054 Circolazione di veicoli
Vedere anche
Leggi Speciali su Assicurazioni
Il conducente
di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno.
Nel caso
di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario
del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con
patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col
conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.
In ogni
caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati
da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Art.
2055 Responsabilità solidale
Se il fatto
dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento
del danno.
Colui che
ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata
dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono
derivate (1299).
Nel dubbio,
le singole colpe si presumono uguali.
Art.
2056 Valutazione dei danni
Il risarcimento
dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226
e 1227.
Il lucro
cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Art.
2057 Danni permanenti
Quando il
danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal
giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto
forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone
le opportune cautele (att. 194).
Art.
2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato
può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte
possibile.
Tuttavia
il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la
reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore
(att. 194).
Art.
2059 Danni non patrimoniali
Il danno
non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod.
Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).