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Codice civile
Libro secondo
Delle successioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura
della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione
si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (43,
45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità
si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti).
Non si fa
luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria.
Le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari
(536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E' nulla
ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione. E’ del
pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare
su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità
si acquista con l'accettazione (470 e seguenti). L'effetto dell'accettazione risale
al momento nel quale si è aperta la successione (456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato
all'eredità può esercitare le azioni possessorie (1168 e seguenti) a tutela dei
beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (1146).
Egli inoltre
può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione
temporanea (486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i
beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio
(Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può
il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto
alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato
rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati
dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
CAPO II
Della capacità
di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci
di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della
successione.
Salvo prova
contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato
entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta
(232).
Possono
inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo
della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).
CAPO III
Dell'indegnità
Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso
dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha
volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si
tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (801), purché
non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale
(Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha
commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara
applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha
denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione
per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata
calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime
imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti
di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha
indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare,
revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha
soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata
regolata;
6) chi ha
formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno
è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della
successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che
è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni della medesima,
che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che
la legge accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso
nell'indegnità (463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione
si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (587,
2699).
Tuttavia
l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando
il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti
della disposizione testamentaria.
CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione
fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro
ascendente. in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità
o il legato.
Si ha rappresentazione
nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso
in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre
che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione
ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23
i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché
dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea
collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti
(467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti)
all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni
di succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione
ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro
numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione
ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (564-3).
Quando vi
e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno stipite
ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo,
e per capi tra i membri del medesimo ramo.
CAPO V
Dell'accettazione
dell'eredità
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
L'eredità
può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario (484
e seguenti).
L'accettazione
col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore
(634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono
accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori
emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità, se non col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni dell'art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione
delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario,
osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa (17).
Questo articolo
non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione
può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione
e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura privata (2702),
il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo
di erede (2648).
E nulla
la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti
è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione
è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità
di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione,
la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti
di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi,
importa accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia
ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni
soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato
all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette
agli eredi.
Se questi
non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista
tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi
ha rinunziato (521).
La rinunzia
all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo
è devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto
di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il termine
decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in caso d'istituzione
condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (2935).
Il termine
non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti
chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque
vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc.
Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde
il diritto di accettare (488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione
dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto
il dolo (1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione
dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia,
se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione,
l'erede (662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre
il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta
(536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari
sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere
di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (2697).
SEZIONE
II
Del beneficio
d'inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione
col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830) si fa mediante dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è
aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella
stessa pretura (att. 52, 53).
Entro un
mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere,
presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione
deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se l'inventario
è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in
cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario
è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel
termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso
è stato compiuto.
Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato
all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia
della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato
in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si e aperta la
successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi
(Cod. Proc. Civ. 7494).
Trascorso
tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità
è considerato erede puro e semplice.
Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art.
484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine
senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
Art. 486 Poteri
Durante
i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare,
il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare
in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare,
l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinche la rappresenti in
giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato
all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione
di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non
e prescritto.
Quando ha
fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla
dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art.
485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha
fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere
fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza,
il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
Il chiamato
all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato
un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche
l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro
e semplice.
L'autorità
giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749-4).
Art. 489 Incapaci
I minori,
gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio
d'inventario (471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal
cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine
non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto
del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto
da quello dell'erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
l) l'erede
conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il
defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (448);
2) l'erede
non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei
beni a lui pervenuti (564, 1203);
3) i creditori
dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai
creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione
dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa
preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede
con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari
se non per colpa grave.
Art. 492 Garanzia
Se i creditori
o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (1179;
Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per
i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento
dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede
decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni
ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte
dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni
mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione
di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal beneficio
d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario
beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario
stesso, passività non esistenti (527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso
un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta
nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione,
l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (2906) ed egli non intende
promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari
a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (2741).
Esaurito
l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso
contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore (649),
nei limiti del valore del legato.
Tale diritto
si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede
ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari,
i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti,
747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede
non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito
in mora (1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la
liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni
se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora
entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione
da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve
provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e
legatari.
A tal fine
egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un
notaio del luogo dell'aperta successione (456), invitare i creditori e i legatari
a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni
trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito
è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio
o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto
il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede
provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi
autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti
a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono
essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito
dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione
previsto dal comma seguente.
L'erede
forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori
sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (2741 e seguenti). Essi
sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo
ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora,
per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche
l'oggetto di un legato di specie (649), sulla somma che residua dopo il pagamento
dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorità
giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine
all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione
(Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto
lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e
legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione
di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi
senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione
diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto
definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato la sentenza che
pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità
dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede (Cod. Proc.
Civ. 474).
La collocazione
dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre
che questi diano cauzione (1179).
I creditori
e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti
della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati
nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in
cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato
sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando
non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura
di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. 132).
Il pagamento
fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di valersi .di
questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono
più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma
deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per
la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati
nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede
che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498
o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito
dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti
decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503
dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue
pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine
che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza
non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati
o ipotecari.
In ogni
caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori
del defunto e dai legatari.
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita
la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere
promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate
quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori
privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione
previsto dall'art. 499.
I crediti
a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il
credito e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione
non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea
ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data
di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498
e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori
tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi
sugli eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede,
non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni
di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti
i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine
l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori
e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (43); deve iscrivere
la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla
in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484,
e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano
gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (2663).
Dal momento
in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni
ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari
(2649).
L'erede
deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente.
Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari
(1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta
la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza
dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore,
perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.
Il decreto
di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Le attività
che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari
collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori
e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art.
502.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo
la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede
incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari
la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei
creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni
di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione
dell'eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore,
la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto
di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53),
annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484,
e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano
gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (2663).
L'erede
perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti
di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione
con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche
se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese
dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell'inventario e
di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono
a carico dell'eredità.
CAPO VI
Della separazione
dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione
dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni
del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza
dei creditori dell'erede (490).
Il diritto
alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741,
2772) sui beni del defunto.
La separazione
non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi
anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori
del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano
oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori
e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui
beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata,
quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente
a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di
questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro
che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata,
il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto
spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente
ai creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).
Quando la
separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai
legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente,
ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano
salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede
può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando
cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione
o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto
alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura
della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto
alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda
si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina
l'inventario, se non e ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione
dei beni stessi.
Riguardo
ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto
il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo
agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si
esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni
stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827
e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto,
e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.
Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni
a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado
della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario,
anche se anteriori.
Alle iscrizioni
a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti).
CAPO VII
Della rinunzia
all'eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia
all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere
della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro
delle successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia
fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota
del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate
le forme indicate nel comma precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla
la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia
all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante
può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza
della porzione disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni
legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso
col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il
disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità
si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni
testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non ha
luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce
ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi
a norma dell'art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno
rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi
possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante,
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti
(2652, 2740).
Il diritto
dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che
il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480) contro i chiamati che vi
hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata
da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra
i beni dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia
all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto
il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati
all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono
dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante
la loro rinunzia.
CAPO VIII
Dell'eredità
giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il
chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di beni ereditari (458
e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza
delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto
di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio
degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att.
52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore
e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le
ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla,
a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal
pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili
o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore
può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione
del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però
alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere
ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le
norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni
della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione
e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni
al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per
colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore
cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede
può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque
possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,
allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione
è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158
e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede
può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza
titolo.
Sono salvi
i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente,
dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione
del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei
pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede
apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto
da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale
contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni
in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto
riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148
e seguenti).
Il possessore
in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo
obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo
o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo
(2038).
E possessore
in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo
per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa
grave (1147).
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE
I
Dei diritti
riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone
a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o altri diritti
nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli
legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore
dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione
in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati
ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto
disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o
naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli
sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali
tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli
legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione
spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide
il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore
non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi
è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso
di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri
previsti dall'art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore
del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le
disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge,
anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano,
se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile
e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del
coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore
lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a
quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i
figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata
la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica
il terzo comma dell'art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi
muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e
il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti
un quarto.
In caso
di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del
precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art.
569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge
cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge
cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto
soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva
degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze
ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di
entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione
si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore
non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione
delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il
testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui reddito
eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai quali è
stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la
scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda proprietà
della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile
abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa
scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà
di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari
sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia
esecuzione.
Le stesse
norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà
è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un
legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare
al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce
di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che
il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità
di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente
attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato
in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore
del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza
il legato grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario
che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si ha rappresentazione (467),
può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2);
ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare
la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie
o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore
sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse
l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
SEZIONE
II
Della reintegrazione
della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui
beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457),
nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero
a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per
integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono
imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal
defunto in virtù di donazioni o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni
testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette
a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni
(809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre
(172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).
Le donazioni
non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto
per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare
l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di
tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di
donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli
artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva
disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione
delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non
può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e
seguenti).
Essi non
possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione
espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458).
I donatari
e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla
né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto
alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione
delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra
eredi e legatari.
Se il testatore
ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre,
questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia
sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni
(809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando oggetto
del legato o della donazione da ridurre è un immobile (812), la riduzione si fa
separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata,
se ciò può avvenire comodamente (720).
Se la separazione
non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza
maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per
intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto
l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario
o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore
di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta
come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili
restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di
cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art.
2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in
pubblici registri (2683, 2690).
I frutti
(820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa
donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la
restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il
donatario è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione che
non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano
impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti
contro il donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari
contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili
donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere
ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai
donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione
per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni,
cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso
di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo
acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando
l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario
che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario (484 e seguenti) non può
chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità.
Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario
e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni
caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie,
deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati
a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario
che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni
e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa
non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa,
che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente
da collazione, è pure esente da imputazione.
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI
LEGITTIME
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione
legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali,
agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine
e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I
Della successione
dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre
ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica
il terzo comma dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli
legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti,
309, 314-326).
I figli
adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui
che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e
seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore
che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui
che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti
(467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per
l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però
gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza
distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui
che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (459)
i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli
e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori
o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti
sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota,
in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono
fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che
consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della
metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi
i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono
ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art.
569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza
dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno
muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle
o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi
(76), senza distinzione di linea.
La successione
non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni
relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è
stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è
disposto dall'art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del
suo genitore
Il figlio
naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può
o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti
o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi
entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent.
14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio
naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello
dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (250 e
seguenti).
Se è stato
riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà
a ciascuno di essi.
Se uno solo
dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla
successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio
naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità
si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono
genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori
(538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli
naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma
dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita
della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta.
I figli
naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno
loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi
legittimi, in beni ereditari.
CAPO II
Della successione
del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con
il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali
(257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre
un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
Al coniuge
sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi
o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli
altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli
e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso
agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza
di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge
si devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il
matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge
superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni
che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art. 540.
Egli è però
escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata
da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge
cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli
stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso
in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato,
si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.
CAPO III
Della successione
dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza
di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto
si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato
non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI
TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 587 Testamento
Il testamento
è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo
in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978,
1920, 2821).
Le disposizioni
di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento
(254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto
che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni
di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni
testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore,
sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualità di erede (1141,
1399), se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre
disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione
di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia
a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni
come quota del patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può
fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo
ne con disposizione reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La nullità
della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non può
essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte
del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).
CAPO II
Della capacità
di disporre per testamento
Art. 591 Casi d'incapacità
Possono
disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci
di testare:
l) coloro
che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti
per infermità di mente (414);
3) quelli
che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi
d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato
da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620,
621, 623).
CAPO III
Della capacità
di ricevere per testamento
Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono
discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta
o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto
avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e
seguenti).
I figli
naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art.
279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma
precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi,
i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere
ai figli naturali di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti
dall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento
in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono
rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle
le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore,
se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta
l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore
sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).
Sono però
valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente,
discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle
le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento
pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti
al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
Sono nulle
le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo
che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono
pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato
consegnato in plico non sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni
testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596,
597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate
persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona
incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA Il
primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni
a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno
in cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l'istanza per
ottenere il riconoscimento.
Fino a quando
l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi
(att. 3).
CAPO IV
Della forma
dei testamenti
SEZIONE
I
Dei testamenti
ordinari
Art. 601 Forme
Le forme
ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di
notaio.
Il testamento
per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento
olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore
(684).
La sottoscrizione
deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome
e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data
deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità
della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore
(591), della priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione da decidersi
in base al tempo del testamento (651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento
pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore,
in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta
in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore
in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento
deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed
essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non
può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa,
e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento
del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile
per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche
di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento
segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore,
deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto
o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione
del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore
che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione
quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio,
che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito
di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non
sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605 Formalità del testamento segreto
La carta
su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata
con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura
o alterazione.
Il testatore,
in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così
sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei
testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore,
se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni
e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato
scritto da altri.
Sulla carta
in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto
predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento
nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore,
il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve
essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore
non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva
quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere
fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento
è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso
di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio,
delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel
caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni
altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza
di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento
segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento
olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento
segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere
ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).
A cura del
notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore,
da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il
testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista
e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione
del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
SEZIONE
II
Dei testamenti
speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il
testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti), perché si trova
in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita
o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal
conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di
culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento
è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e
dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica
la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento
ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi
dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme
ordinarie.
Se il testatore
muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile,
nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante
il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante
di essa.
Il testamento
del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine
di servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento
indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di
due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha
ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere,
si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento
è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed è annotato
sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave
approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto
a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia
dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo
d'equipaggio.
Al ritorno
della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato
durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme
con la copia della predetta annotazione.
Della consegna
si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Art. 614 Verbale di consegna
L'autorità
marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento
e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero
della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di
una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero
ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro
all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento
fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti,
perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è
possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento
fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli
artt. 611 e 615.
Il testamento
è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni
delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento
è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento
dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere
ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce
Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore,
dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni
non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento
deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero
competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio
o dell'ultima residenza del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma
speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali,
appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano
in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che
sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte
le comunicazioni.
Il testamento
perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è
possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti
previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione
in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona
autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli
altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606
(590).
SEZIONE
III
Della pubblicazione
dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque
è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione,
appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque
crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in
cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione
(Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio
procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo
nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento,
ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato
chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento
dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto
di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti
di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50,
58).
Nel caso
in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione
è eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta
la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).
Per giustificati
motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore
può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati
dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità
giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento
segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia
della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato
un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano
le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il notaio
deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta
la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620
e 621 e del testamento pubblico (att. 55).
Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio
che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore,
o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza
del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza
(43).
CAPO V
Dell'istituzione
di erede e dei legati
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art. 624 Violenza, dolo, errore
La disposizione
testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto
di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti).
L'errore
sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione
testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato
il testatore a disporre.
L'azione
(2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della
violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto
della disposizione
Se la persona
dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto,
quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale
persona il testatore voleva nominare (628).
La disposizione
ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente
indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito
Il motivo
illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento
ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).
Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non è ammessa
azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata
nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona,
anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta
di persona interposta.
Tuttavia
la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione
fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per
la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).
Le disposizioni
di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono
impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E' nulla
ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter
essere determinata.
Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima
Le disposizioni
a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere
determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si
considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art.
648.
Il testatore
può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso
in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni
a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini
l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore
dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte,
e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente
disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare
l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.
Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
E' nulla
ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un
terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota
di eredità (590).
Tuttavia
è valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore di persona da scegliersi
dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti
a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione
a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore.
Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare
la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.
Se l'onerato
o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente
del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (456), dopo avere assunto
le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E' nulla
la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare
l'oggetto o la quantità del legato (590).
Sono validi
i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche
se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
SEZIONE
II
Delle disposizioni
condizionali, a termine e modali
Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni
a titolo universale o particolare (588) possono farsi sotto condizione sospensiva
o risolutiva (646, 1353; att. 139).
Art. 634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni
testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle
contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto
è stabilito dall'art. 626 (1354).
Art. 635 Condizione di reciprocità
E' nulla
la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione
di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (458).
Art. 636 Divieto di nozze
E' illecita
la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138).
Tuttavia
il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e seguenti)
o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato
o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637 Termine
Si considera
non apposto a una disposizione a titolo universale (588) il termine dal quale l'effetto
di essa deve cominciare o cessare (459).
Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore
ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia
qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto
condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del
testatore.
Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se la disposizione
testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora
ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ.
750) di prestare idonea garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredità o
il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Se a taluno
è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato
può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario,
salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia
può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
Art.
641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di
garanzia
Qualora
l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non
si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.
Vale la
stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo
di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione
L'amministrazione
spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (688 e seguenti),
ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto
di accrescimento (674 e seguenti).
Se non è
prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il
diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).
In ogni
caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni
dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere
un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta
la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche
quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato
un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo,
alla madre (320).
Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli amministratori
indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori
dell'eredità giacente (528 e seguenti).
Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine
Se la condizione
apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato
il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria
perché fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 646 Retroattività della condizione
L'adempimento
della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso
di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno
in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si
prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
Art. 647 Onere
Tanto all'istituzione
di erede quanto al legato può essere apposto un onere (629).
Se il testatore
non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità,
può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (1179).
L'onere
impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione,
se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648 Adempimento dell'onere
Per l'adempimento
dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99).
Nel caso
d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione
della disposizione testamentaria (677), se la risoluzione è stata prevista dal testatore,
o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione
(2652).
SEZIONE
III
Dei legati
Art. 649 Acquisto del legato
Il legato
si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto
del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al
testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al
momento della morte del testatore (2648).
Il legatario
però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è
stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque
ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc.
Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà
di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione,
il legatario perde il diritto di rinunziare (481).
Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il legato
di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra
dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata
apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato
(1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario
(1478), ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).
Se però
la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà
del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore
appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è
valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto salvo che risulti la
volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo
precedente (1480).
Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata
E' valido
il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era
nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo
della morte (669).
Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse
Quando il
testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto
nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa
non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa
si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità
determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato
di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano,
e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte
del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state
rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato
di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario
è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della
successione (456).
Se al tempo
dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il
legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà
dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione
di tale avvenimento (651).
Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario,
dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso
o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità
dell'art. 686.
Se dopo
la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a
titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto
ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo,
qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato
di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte
del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede
è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano
presso il testatore (1262).
Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore,
senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo creditore, il legato
non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Art. 660 Legato di alimenti
Il legato
di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate
dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 661 Prelegato
Il legato
a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l'eredità si considera come legato
per l'intero ammontare.
Art. 662 Onere della prestazione del legato
Il testatore
può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno
o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti
gli eredi.
Su ciascuno
dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria
o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo
di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi
solo è tenuto a soddisfarlo (483, 1315).
Se è stata
legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore
di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria,
quando non consta una contraria volontà del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato
di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata
al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di
qualità non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è una
sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può
essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del
testatore.
Se la scelta
è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una
cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il
legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo
non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'art.
631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato
alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata
al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto nel
legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui
compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo
erede.
La scelta
fatta è irretrattabile (1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa
legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere prestata al legatario
nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se è stato
legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo,
sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero,
salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686.
Se il fondo
legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario,
purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa
legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti), da un canone o da altro onere
inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal
legatario.
Se la cosa
legata è vincolata per una rendita semplice (1863 e seguenti), un censo o altro
debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità
o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora
il testatore non abbia diversamente disposto (756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto
del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua
morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (821).
Se la cosa
appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si tratta di cosa determinata
per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda
giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo
che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata
legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi
a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario
acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché
fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se
non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia
esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti (660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario
è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i
limiti del valore della cosa legata (7932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese
per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato
non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione
dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta
impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e seguenti).
SEZIONE
IV
Del diritto
di accrescimento
Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando più
eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni
(558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora
uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si
accresce agli altri.
Se più eredi
sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli
altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento
non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore (688).
E' salvo
in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento
ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo
che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di
rappresentazione (467).
Art. 676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto
per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi
o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi
a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi
di carattere personale.
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha
luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi
(565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi
legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario
mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni
precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie
per inadempimento dell'onere (648).
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a
più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto
di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare
dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982).
Se non vi
è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con
la proprietà.
SEZIONE
V
Della revocazione
delle disposizioni testamentarie
Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può
in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie:
ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (458).
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione
espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento (587), o con un atto ricevuto
da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara
di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione
totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le
forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento
posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto
le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione
fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa
rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore,
o è incapace (592 e seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredità
o al legato.
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento
olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera
in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato
da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione
di revocarlo.
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro
del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista
presso cui si trova depositato (608), non importa revocazione del testamento quando
la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (607).
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione
che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita
con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato,
anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso
(1472), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.
Lo stesso
avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che
quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (667).
E' ammessa
la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni
a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo del testamento non
aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza
o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo,
o legittimato (280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento
di un figlio naturale (250 e seguenti).
La revocazione
ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi
di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore
prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
La revocazione
non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero
o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli
o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione
(467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.
CAPO VI
Delle sostituzioni
SEZIONE
I
Della sostituzione
ordinaria
Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore
può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa
o non voglia accettare l'eredità (70, 72, 463, 523).
Se il testatore
ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire
anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono
sostituirsi più persone a una sola e una sola a più .
La sostituzione
può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti
in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione
si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con
gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti
uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690 Obblighi dei sostituiti
I sostituiti
devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà
sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale
(676, 677).
Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme
stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
SEZIONE
II
Della sostituzione
fedecommissaria
Art. 692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno
dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto
possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo
di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima
(737), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno
avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa
disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni
di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art.
416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso
di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente
al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione
è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento
non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore
abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione
o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni
altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito
L'istituito
ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione,
e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può
altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei
beni.
All'istituito
sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (981 e
seguenti).
Art. 694 Alienazione dei beni
L'autorità
giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione
in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche
essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni
medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito
I creditori
personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano
oggetto della sostituzione.
Art. 696 Devoluzione al sostituito
L'eredità
si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone
o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della
morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori
legittimi dell'incapace.
Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme
stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art. 698 Usufrutto successivo
La disposizione,
con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o
un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore
si trovano primi chiamati a goderne (796).
Art. 699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
E' valida
la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo
o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per
l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, o per altri fini
di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria
o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi
secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).
CAPO VII
Degli esecutori
testamentari
Art. 700 Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore
può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti
non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono
nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che
il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento
urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore
può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora
egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701 Persone capaci di essere nominate
Non possono
essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di
obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).
Anche un
erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina
L'accettazione
della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare
da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si
è aperta la successione (456), e deve essere annotata nel registro delle successioni
(703; att. 52, 53).
L'accettazione
non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità
giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un
termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si
considera rinunziante.
Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario
L'esecutore
testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima
volontà del defunto.
A tal fine,
salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria,
prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso
non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità
giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la
durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore
deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e può compiere tutti gli
atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne
chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli
eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Qualsiasi
atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare
all'eredità (519 e seguenti) o ad accettarla col beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 704 Rappresentanza processuale
Durante
la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono
essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi
ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni
relative all'esercizio del suo ufficio.
Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario
L'esecutore
testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i
chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in
tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei beni dell'eredità
in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
Il testatore
può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario,
proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredità. In questo caso si osserva
il disposto dell'art. 733.
Prima di
procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Art. 707 Consegna dei beni all'erede
L'esecutore
testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità
che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
Egli non
può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente
alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine se l'erede dimostra
di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle
obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori
che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio,
provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ.
750).
Art. 709 Conto della gestione
L'esecutore
testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa,
e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre
l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).
Egli è tenuto,
in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703).
Gli esecutori
testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente (1292), per la gestione comune.
Il testatore
non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla
responsabilità della gestione.
Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario
Su istanza
di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario
dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità
all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità
giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni
accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 711 Retribuzione
L'ufficio
dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una
retribuzione a carico dell'eredità.
Art. 712 Spese
Le spese
fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico
dell'eredità.
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi
possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod.
Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però
tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può
disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla
maggiore età dell'ultimo nato.
Egli può
anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia
luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia
in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano,
può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza
indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi
la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei
beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso
esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione
Se tra i
chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non può aver luogo
prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante
la pendenza di un giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione
naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio,
sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura
amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art.
252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600).
L'autorità
giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione
del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono
nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri
non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria
può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo
le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorità
giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo
non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora
l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario
(1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun
coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità,
salve le disposizioni degli articoli seguenti (1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi
aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita
per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod.
Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre,
di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi
dei condividenti (2646).
Quando occorre
il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e
senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori (721,
723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell'eredità
vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio
alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza
non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere
compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi
aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi
ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto,
si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti
e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti,
sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale
In quanto
non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli
precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge
dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la
vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che
i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità
e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si
devono tra loro i condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi
tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono
tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun
erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto
e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni
donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare
alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri
eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive
quote (1113).
I prelevamenti,
per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di
quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i
prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore
venale dei singoli oggetti.
Eseguita
la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le
stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto
è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima
dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura
e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota (1114).
Si deve
tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie
e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza
in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro (2817,
n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione
delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali
si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni
eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni
indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi,
deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto
dal pretore del luogo dell'aperta successione (456).
Qualora
sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse
tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede
con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme
sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti
di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede,
che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o parte di essa,
deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi,
i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine
(2964) di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione,
i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi
che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a
tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il
testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono
vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda
alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore
può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata
che non sia erede o legatario (706): la divisione proposta da questa persona non
vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce
contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore
può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte
non disponibile (536 e seguenti).
Se nella
divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della
morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (566
e seguenti), se non risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione
nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (536) o degli
eredi istituiti è nulla.
Il coerede
che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro
gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta
la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi
ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti
di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore,
con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni
qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa
in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta
a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno
di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata
con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno
degli interessati, sentiti gli altri.
CAPO II
Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli
legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che
concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto
dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non
li abbia da ciò dispensati.
La dispensa
da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono
soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede
non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché
succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni
sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante,
la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Il discendente
che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente
anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E' soggetto
a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni
fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva
o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono
soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute
per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese
per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono
soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria,
tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (809).
Non sono
soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770.
Art. 743 Società contratta con l'erede
Non è dovuta
collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode
tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con
atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta
a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti
(820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti
che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art. 746 Collazione d'immobili
La collazione
di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore
alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile
è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Art. 747 Collazione per l'imputazione
La collazione
per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta
successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti
i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate
al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione (456, 1150).
Devono anche
computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la
conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario
dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito
il valore dell'immobile.
Il coerede
che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo
rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
Nel caso
in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti
fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione
dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano
al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta
di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già
consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente
(1474) al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta
di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione
è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione
del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa
e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali,
si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione
del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova
nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente
sostituita all'epoca dell'aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale
danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello
Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive
quote.
CAPO III
Del pagamento
dei debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi
contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione
delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (1295,
1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede,
quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione
di rendita redimibile (1865 e seguenti), può chiedere che gli immobili ne siano
affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie.
Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono
l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli
stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di
esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto
della rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da
corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione
della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo
di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi
sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente
in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente
per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può
ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a
norma dell'art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori
(1201 e seguenti).
Il coerede
conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito
da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve
sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso
d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione
tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario
non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria
sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512
e seguenti); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo
legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).
CAPO IV
Degli effetti
della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede
è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o
a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto (719, 720), e
si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari
(2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi
si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa
anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia
non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o
se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno
dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto, calcolato al momento
dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia
stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti
a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui
si trovano al tempo della divisione (att. 140).
Se uno dei
coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita
tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta
garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi,
se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (1267).
La garanzia
della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi
alla divisione.
CAPO V
Dell'annullamento
e della rescissione in materia di divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione
può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza
o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione
di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto
a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione
può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il
quarto (1448 e seguenti).
La rescissione
è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734 e seguente), quando
il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto
all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione
si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L'azione
di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far
cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione
non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si è posto fine
alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della
medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L'azione
di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario (477, 1542
e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte
degli altri coeredi o di uno di essi (14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere
se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al
tempo della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede
contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire
una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o
in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede
che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare
la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era
stato scoperto o la violenza cessata.
Il coerede
non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti
di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 769 Definizione
La donazione
è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di liberalità, una
parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto (1376)
o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E' donazione
anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario
o per speciale rimunerazione (797, 805).
Non costituisce
donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque
in conformità agli usi (742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione
non può comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se comprende beni futuri,
è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora
separati (820).
Qualora
oggetto della donazione sia un'universalità di cose (816) e il donante ne conservi
il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione
anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti
una diversa volontà.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione
che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo
che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione
fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali,
salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
E' valida
la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole
accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).
CAPO II
Della capacità
di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774 Capacità di donare
Non possono
fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni
(2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato
nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni
precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale (397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
La donazione
fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la
donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi
o aventi causa (428).
L'azione
si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta
(428, 1442 e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato
La donazione
fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla
nomina del curatore provvisorio, può essere annullata (799, 1442) se fatta dopo
che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione (427).
Il curatore
dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere l'annullamento della donazione,
anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre
e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite,
con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore
dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E' nullo
(1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare
la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
E' peraltro
valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate
dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica
tra quelle indicate dal donante stesso.
E' del pari
valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più
cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla
(1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante,
se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione
per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano
le disposizioni dell'art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno
1973, n. 91)
I coniugi
non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve
quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).
CAPO III
Della forma
e degli effetti della donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione
deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto
cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro
valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta
dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione
può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso
la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato
al donante.
Prima che
la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare
la loro dichiarazione.
Se la donazione
è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione
dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa
l'autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza
che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione
di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l'atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità
deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione
può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei
figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché non ancora
concepiti (462).
L'accettazione
della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni
degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa
disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o
ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179).
I frutti (820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione
è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito,
i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione
fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia
dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei
figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non
produce effetto finché non segua il matrimonio (805).
L'annullamento
del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia
salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio
e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la
nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non è tenuto a restituire
i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1
148).
La donazione
in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano
gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione
a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata
al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione
produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa
disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono
riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione
può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando
il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità
(1428 e seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo
illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che
ha determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Il donante,
in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile
soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando il
donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella
donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto,
tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilità
Il donante
può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza
del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso
in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa
riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa
luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri
si considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilità
Il patto
di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati
e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca
iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali,
quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto
in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca
risulta.
E' valido
il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante
al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in
esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale
La donazione
può essere gravata da un onere.
Il donatario
è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento
dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la
vita del donante stesso.
La risoluzione
per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata
dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L'onere
illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla (1421 e seguenti)
la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni
non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli
atti di ultima volontà (688 e seguenti).
La nullità
delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E' permesso
al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio
vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone,
ma non successivamente (698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante
è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle
cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180):
l) se ha
espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione
dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si
tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria
(770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare
degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto
speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che
il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità
della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi
o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la
morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590,
1444).
CAPO IV
Della revocazione
delle donazioni
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione
può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda
di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario
ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero
si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato
grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti
dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda
di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai
suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il
donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario
si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente
impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno
(2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione
(att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni,
fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo
della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di
un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per
il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla
donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia
dell'esistenza del figlio.
La revocazione
può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della
donazione.
Art. 804 Termine per l'azione
L'azione
di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni
(2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo
ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto
riconoscimento del figlio naturale.
Il donante
non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono
revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni
rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida
la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata
la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire
i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno
della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).
Se il donatario
ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda,
e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione
per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno
acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione
di questa (2652, n. 1).
Il donatario,
che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni
donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore,
deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità,
anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237,
1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle
donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti),
nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai
legittimari (553 e seguenti).
Questa disposizione
non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e
a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.