Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE
1990, N. 261
All'art.
1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis.
Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990».
All'art.
2, al comma 1, le parole: «31 dicembre 1988» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 1989».
All'art.
3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione
coattiva prevista dall'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione
in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli
97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'art.
3, è aggunto il seguente:
Art. 3-bis.
-- 1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni
comunali, provinciali e delle comunità contane della certificazione del bilancio
di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo
del penultimo anno precedente, previsto dall'art. 6 del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
è prorogato al 30 settembre 1990».
All'art.
4:
al comma
3, la parola da:«sulla base di quanto disposto» fino a:
«n. 118 del 23 maggio 1990,» sono soppresse; e le parole:
«predetto termine del 30 settembre 1990» sono sostituite dalle seguenti:
»termine del 30 novembre 1990»;
sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
«3-bis.
Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantun
previste dall'art. 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene
conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.
3-ter.
La misura del 15 per cento di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 29 gennaio
1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento.
3-quater.
All'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, b. 1293, come da ultimo modificato dall'art.
10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
"Nei casi di rinnovo delle
concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere
all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari
al 50 per centodell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno
finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel
caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra
è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni
ferroviarie la somma una tantum di cui sopra p ragguagliata
al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".
3-quinquies.
In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiuttore,
ai sensi dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua
durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum.
Le disposizioni contenute nell'art. 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986,
n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge
con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.
3-sexies.
Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi,
valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali».
Dopo l'art.
4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis.
-- 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario
1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'art.
55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1990».
All'art.
5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis.
All'art. 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, come sostituito dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli eventuali contratti
in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data
di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi"».
All'art.
6, al comma 3, dopo le parole: «per la produzione di energia elettrica»,
sono aggiunte le seguenti:«, negli usi di cantiere e in
operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi».
All'art.
8:
il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. Il quantitativo massimo
dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende
agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è
ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal
1° gennaio 1991»;
il comma
2 è soppresso;
dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che
trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad
autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione
di lire 100 per quintale»;
al comma
5, al capoverso, lettera H), punto 8), dopo le parole: «prodotti chimici
di natura diversa», sono aggiunte le seguenti: «e destinati
alla produzione di ossidi di alluminio».
All'art.
10, sono aggiunti, in fine, i seguenti comma:
«4-bis.
L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai
recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica
europea, di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è estesa all'importazione
di bevande alcoliche provenienti anche da Paesi terzi.
4-ter.
L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 5 della citata
legge n. 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40
gradi. Il terzo comma dello stesso art. 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento
della cauzione di cui al quarto comma dello stesso art. 5 è fissato in dodici mesi
dalla data di acquisto di contrassegni».
Dopo l'art.
10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis.
-- 1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonchè di bevande alcoliche
per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni
è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo
corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande
alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute
fra la data di dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi
l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso
rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la
propria responsabbilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico
o del registro memoriale previsti dall'art. 95 del regolamento approvato con regio
decreto 25 novembre 1909, n. 762; al registro dovranno essere allegati gli esemplari
delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza,
delle fatture vistata dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta
di fabbricazione.
2. E' fatto obbligo al produttore
degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di
finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che la partita
di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.
3. I soggetti che intendono
avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione,
prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente
per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando
l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.
4. Salvo quanto previsto
da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'art.
290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Art. 10-ter.
-- 1. Il quarto comma dell'art. 1 del testo unico delle disposizioni di carattere
legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto
del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924 è abrogato.
2. L'art. 82 del regolamento
per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto
19 novembre 1874, n. 2248. è abrogato.
3. La birra analcolica,
con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta
all'imposta di fabbbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine».
L'art.
11 è soppresso.
Dopo l'art.
12, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis.
-- 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazione
di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.
237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.
Art. 12-ter.
-- 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua
pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle
finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà».