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IMPOSTA DI BOLLO
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642
Disciplina dell'imposta di bollo
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972,
n. 292, S.O. n. 3)
INDICE
TITOLO PRIMO: Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
TITOLO SECONDO: Modi di applicazione dell'imposta
TITOLO TERZO: Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito
TITOLO QUARTO: Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà
TITOLO QUINTO: Sanzioni
TITOLO SESTO: Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
TITOLO SETTIMO: Vendita dei valori bollati
TITOLO OTTAVO: Disposizioni transitorie e finali
TITOLO
PRIMO
Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
Art.
1
Oggetto dell'imposta
Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri
indicati nella annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa,
agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e loro consorzi.
Art.
2
Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso
L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti
e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello
Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati
all'ufficio del registro per la registrazione.
Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel
caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate,
trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per
avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
Art.
3
Modi di pagamento
L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa
allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata
e bollata di cui all'art. 4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o
bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro
o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente
postale.
Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale
sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che
si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori
a lire cinquanta.
In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione
delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato
A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11
della medesima tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire
cinquecento.
L'intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi
sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere
l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti
e documenti da essi formati.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa
l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione
e versamento del tributo.
Art.
4
Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche
da bollo e dei bolli a punzone
La
carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il
valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza
viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e
contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore
e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da
bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto
per bollo.
Art.
5
Definizione di foglio, di pagina e di copia
Agli
effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una
facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti
e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o
frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili
il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano
unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante
nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale
Art.
6
Misura del tributo in caso d'uso
Per
gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta
è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
[Art.
7 - Definizione di ricevuta]
[art. soppresso]
Art.
8
Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta,
è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
TITOLO
SECONDO
Modi di applicazione dell'imposta
Art.
9
Carta bollata
Sulla
carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero
delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi
sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli
prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi
sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere
fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee
per foglio.
É vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo,
nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già
usata per altro atto o documento.
Art.
10
Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario
Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario
o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano
i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun
foglio.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati,
repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate
dalle pubbliche amministrazioni.
Art.
11
Bollo straordinario
Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche
da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l'eventuale
sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
É vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta
del bollo a punzone o sul visto per bollo.
Art.
12
Marche da bollo
L'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione
di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca
e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre
stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei
precedenti commi.
É vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art.
13
Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio
Un
atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione
dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che
sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in
modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa
imposta.
Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati
precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per
gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi
sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti
in più sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un
atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto
sull'atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza
in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento
sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della
nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo
in base al quale avviene la formalità;
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici
registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte
e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato
o certificato concerne più di una persona;
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta
dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura
catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri
dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone
coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto
degli estratti che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale
od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni
apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale
e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce
alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso
foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul
secondo originale delle domande;
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti,
se redatti in un unico contesto.
Art.
14
Speciali modalità di pagamento
Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per
i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta
mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici,
nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti
necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative
modalità di applicazione.
L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta
dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente,
dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina
deve essere posta in uso.
L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà
a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle
o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata
dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere
rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la
macchina è posta in uso.
Art.
15
Pagamento in modo virtuale
Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta
degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in
modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione
di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile
indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa
autorizzazione.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato
deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui
sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti
e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.
L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione
dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione,
alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso
tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone
l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto
periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio
del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli
atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa,
nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri procede alla liquidazione
definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza
a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo,
in quella successiva.
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad
eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene
assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno
in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione
provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria
delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il
mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone
le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della
riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva.
Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle
modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche
comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto
a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio,
su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo
indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione
scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione
di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno
da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla
liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi
alla notificazione della liquidazione.
Art.
16
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene
pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si
applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.
TITOLO TERZO
Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito
Art.
17
Atti dei procedimenti giurisdizionali
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni
dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio è prenotata a debito.
Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono
ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
Art.
18 - Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio
Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti
ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta
libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati
gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio,
e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in
giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
TITOLO
QUARTO
Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta;
obblighi, divieti, solidarietà
Art.
19
Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari
e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali
e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri
e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in
deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti,
allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non
in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti,
i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati
a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria,
a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi
dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla
data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione
del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Art.
20
Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità
di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine
e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne
faccia uso.
Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti
al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato
le relative sanzioni amministrative.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata
dai giudici anche d'ufficio.
Art.
21
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli
atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta
di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche
da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha
annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
Art.
22
Solidarietà
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali
sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti,
documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto
ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento
o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire
del bollo prescritto.
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non
in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del
quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante
dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento,
lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione
col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata
soltanto nei confronti del trasgressore.
[comma abrogato]
Art.
23
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni
I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso
quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico
della parte inadempiente o di quella che abbia determinato
la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari,
sono nulli anche tra le parti.
Art.
24
Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita,
per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire quattrocentomila.
Art.
25 - Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele
dichiarazione di conguaglio
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta
sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione
amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della
maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge
24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite
con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un
minimo di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto
e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
Art.
26 - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire dieci milioni.
Art.
27 - Violazioni costituenti reati
[comma abrogato]
Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche
od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con
le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.
[Art.
28 - Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni]
[articolo abrogato]
[Art.
29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta]
[articolo abrogato]
Art.
30
Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria
Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione
finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti
nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli
precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.
Art.
31
Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente
decreto
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta
non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono
essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta
o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento
della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro
mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa
riscossa.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale
o sulla copia inviata all'ufficio del registro.
Art.
32
Irreperibilità di valori bollati
É ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro
ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio
del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi
la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia
fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento
deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto
o documento cui si riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista
la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve
essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
É altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale
pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio
del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata
impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione
nel contesto dell'atto.
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non
comporta applicazione di sanzione amministrativa.
TITOLO SESTO
Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
Art.
33
Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria
Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste
dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze
di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso
al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera
centomila lire.
Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze
di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo
e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2) e 3), del codice di procedura
civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti
rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui
è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di
sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.
Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi
è promuovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta
giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora
entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso
non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente
può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione
della decisione stessa.
[Art.
34 - Accertamento delle violazioni]
[articolo soppresso]
Art. 35
Organi competenti all'accertamento delle violazioni
L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche
se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli
artt. 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del
Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati
e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti
compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed
impiegato addetto agli uffici stessi.
I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni
legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri,
registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli
ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali
ed agenti della polizia tributaria.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti
di cui siano in possesso le persone indicate negli artt. 351 e 352 del
codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano
a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi
dal testimoniare a norma dei citati articoli.
I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture
private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento
dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti
olografi.
Art.
36
Modalità di accertamento delle violazioni
Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate
mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta
e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente
o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile
riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I
libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti
possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il
bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione
o la sottrazione dei libri e dei registri.
La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire
a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
Art.
37
Termini di decadenza - Rimborsi
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni
alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni
a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri
in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella
misura dovuta al momento dell'uso.
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative
sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza
di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento
in conto corrente postale.
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario,
salvo il caso in cui si tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili
per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza
di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute
disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera
a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per
bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda
di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto;
il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione,
sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del
registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea
a rendere inutilizzabile l'atto.
Art.
38
Ripartizione delle pene pecuniarie
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste
dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7
febbraio 1951, n. 168.
TITOLO
SETTIMO
Vendita dei valori bollati
Art.
39
Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone
e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.
Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato
sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella
seguente misura:
a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), e b): del 2
per cento.
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono
tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione
ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette
scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
Il Ministro delle finanze può con proprio decreto, autorizzare persone
od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio
di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli
istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da
osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico
dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai
quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico
dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori
ed assistenti.
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto
al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati,
devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione
"valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere
revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario
non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina
o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello
stabilito.
L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente
di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare
danni all'Erario.
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita
al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati
rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'intendenza
di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato,
della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento
della rinuncia.
Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere
richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico
dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal
Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità.
Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere
sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni
di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione
primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate
dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi
riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio
spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi
del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n.
468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni
e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere
alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di
specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per
la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e
degli aggi relativi alle somme versate.
TITOLO OTTAVO
Disposizioni transitorie e finali
Art.
40
Disposizioni transitorie
Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente
decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in
materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre
1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni
da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 o del sesto comma dell'art.
15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio
1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma
dello stesso articolo.
Art.
41
Integrazione dei valori
I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione
del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima
dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella
misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante
applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme
di cui all'art. 12.
Art.
42 - Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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