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CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO
(applicabile
dal 1 Luglio 2002)
Decreto del Presidente
della Repubblica 30Maggio 2002, n.115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spee di
giustizia (Testo A)
(G.U. n 139, 15 Giugno 2002, Supll. Ord)
PARTE II
VOCI DI SPESA
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 9 (L)
(contributo unificato)
E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,
nel processo civile , compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione
, e nel processo amministrativo , secondo gli importi previsti dall'articolo 13
e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di
bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonchè
il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare,
il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3,
della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione
e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo
II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a
euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500
Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in
corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione
La ragione dell'esecuzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione
pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e
spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte
obbligata al risarcimento del danno.
ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento
del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso
di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo
gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
ART. 13 (L)
(Importi)
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165 e per
i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e
per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;
euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e
per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;
euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;
euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è
pari a euro 103,30.
Il contributo è ridotto della metà per i processi speciali previsti
nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per
morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla
data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di
finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di
impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro
103,30.
Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa
di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 1, lettera f).
ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo,
ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione
o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo
unificato.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata
in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa,
è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento
integrativo.
ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della
parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo
risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione,
individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore
della causa.
ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano
le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo
iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito
dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)
Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli
importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità
di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi
registrate nei due anni precedenti.
ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è
dovuto il contributo unificato)
Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo
civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo
amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica
, inoltre , alle copie autentiche , comprese quelle esecutive , degli atti e dei
provvedimenti , purchè richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti
del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari
o funzionali.
La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande
sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonchè per gli atti non giurisdizionali
compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano
atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
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